941.201•Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione della lunghezza
941.201OSMLDepartmental Ordinance30 ott 2006
(OSML)1
del 19 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,
17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006^2^sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),3
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
La temperatura di riferimento è di 20 °C, salvo diversa specifica del fabbricante.
Le misure materializzate di lunghezza devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.
I cavalletti dendrometrici devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 della presente ordinanza.
Gli impianti di misurazione del legno tondo devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 della presente ordinanza.
Per gli impianti di misurazione del legno tondo sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Per gli impianti di misurazione del legno tondo è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni quattro anni da un ufficio di verificazione cantonale. L’utilizzatore deve inoltre effettuare una procedura di controllo conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 5 della presente ordinanza.
Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Per quanto riguarda gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi, l’utilizzatore può scegliere fra le seguenti procedure:
Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 5a della presente ordinanza.
Per gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 6 della presente ordinanza.
Per gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Per gli impianti di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli è prescritta la verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, eseguita ogni due anni da un ufficio di verificazione cantonale, completata da una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore, conformemente all’allegato 7 numero 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile anche:
In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, sono tollerati i seguenti errori massimi:
L’ordinanza dell’8 aprile 199110sugli strumenti di misura di lunghezza è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.
(art. 5)
1.1 Per i metri a nastro di lunghezza pari o superiore a 5 m, gli errori massimi tollerati devono essere rispettati, se si applica una trazione di 50 N o con valori di forza diversi, specificati dal fabbricante e opportunamente impressi sul metro, oppure nel caso di misure di lunghezza rigide o semirigide, per le quali non è necessario considerare alcuna forza di trazione. 1.2 Se non corrisponde a 20 °C, il fabbricante deve indicare sulla misura di lunghezza la temperatura di riferimento.
2.1 L’errore massimo tollerato (positivo o negativo in mm) in due graduazioni non consecutive della scala è (a + b·L ), dove: – L è il valore arrotondato al metro intero seguente della lunghezza in m da misurare; – a e b sono riportati nella tabella 1. Se un intervallo terminale è limitato da una superficie, l’errore massimo tollerato per qualsiasi distanza a partire da tale punto è aumentato del valore c riportato nella tabella 1.
Tabella 1
| Classe di accuratezza | a (mm) | b | c (mm) |
|---|---|---|---|
| I | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| II | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| III | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| D: classe speciale per metri a nastro ad immersione(1) Fino a 30 m compresi(2) | 1,5 | zero | zero |
| S: classe speciale per metri a nastro per serbatoi Per ogni 30 m di lunghezza quando il nastro poggia su una superficie piana | 1,5 | zero | zero |
| (1) Vale per le combinazioni metro a nastro e peso immerso. | |||
| (2) Se la lunghezza nominale è superiore a 30 m, è permesso, per ciascun segmento di 30 m, un ulteriore errore massimo tollerato di 0,75 mm. |
2.2 I metri a nastro ad immersione possono anche essere della classe I o II; in tal caso, per ogni lunghezza compresa tra due graduazioni della scala, una delle quali è sull’affondatoio e l’altra sul metro, l’errore massimo tollerato è di ± 0,6 mm, se l’applicazione della formula dà un valore inferiore a 0,6 mm. L’errore massimo tollerato (positivo o negativo) per la lunghezza tra due graduazioni consecutive della scala e la differenza massima tollerata tra due intervalli consecutivi sono riportati nella tabella 2.
Tabella 2
| Lunghezza i dell’intervallo | Errore massimo tollerato o differenza massima tollerata in mm, a seconda della classe di accuratezza | ||
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| i ≤ 1 mm | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 1 mm < i ≤ 1 cm | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
Le giunzioni dei metri pieghevoli devono essere concepite in modo che non causino errori, oltre a quelli indicati sopra, superiori a 0,3 mm per la classe II e a 0,5 mm per la classe III.
3.1 I materiali impiegati per le misure materializzate di lunghezza devono essere scelti in modo che, in caso di variazioni della lunghezza dovute a differenze di fino a ± 8 °C dalla temperatura di riferimento, l’errore massimo tollerato non sia superato. Questo non si applica alle misure materializzate delle classi S e D, qualora il fabbricante preveda che, se necessario per tener conto della dilatazione termica, devono essere corretti i valori misurati. 3.2 Le misure materializzate di lunghezza fatte con materiali le cui dimensioni potrebbero modificarsi sensibilmente sotto l’influsso di forti mutamenti dell’umidità relativa dell’aria, possono essere attribuite soltanto alle classi II o III.
Sulle misure materializzate di lunghezza deve essere impresso il valore nominale. Le scale millimetriche devono recare indicazioni numeriche a ogni centimetro; le misure materializzate di lunghezza con un intervallo scalare superiore a 2 cm devono recare l’indicazione numerica a ogni graduazione.
(art. 7)
1.1 L’influenza di un’interferenza elettromagnetica su un apparecchio di misurazione della lunghezza e sulle sue combinazioni deve essere tale che: – la variazione del risultato della misurazione non superi il valore di variazione critico di cui al numero 1.2; – non sia possibile eseguire una misurazione; – si producano variazioni momentanee del risultato della misurazione tali da non poter essere interpretate, memorizzate o trasmesse come risultato della misurazione; oppure – si producano variazioni del risultato della misurazione sufficientemente marcate da essere riscontrate da tutti coloro che sono interessati al risultato della misurazione. 1.2 Il valore di variazione critico è uguale a una divisione della scala.
I materiali tessili sono caratterizzati da uno specifico fattore K. Tale fattore tiene conto della capacità d’allungamento e della forza peso per unità di superficie del prodotto da misurare, ed è definito dalla formula seguente:
K = ε (G A+ 2,2 N/m2), dove ε è l’allungamento relativo di un campione di tessuto largo 1 m sotto un’azione di trazione di 10 N, eG Aè la forza peso per unità di superficie di un campione di tessuto in N/m2.
2.1 Campo: le dimensioni e, se del caso, il fattore K devono essere comprese entro i campi specificati dal fabbricante per l’apparecchio in questione. I campi del fattore K sono riportati nella tabella 1:
Tabella 1
| Gruppo | Campo di K | Prodotto da misurare |
|---|---|---|
| I | 0 < K < 2×10-2N/m2 | bassa capacità d’allungamento |
| II | 2×10-2N/m2< K < 8×10-2N/m2 | media capacità d’allungamento |
| III | 8×10-2N/m2< K < 24×10-2N/m2 | elevata capacità d’allungamento |
| IV | 24×10-2N/m2< K | elevatissima capacità d’allungamento |
2.2 Se il prodotto da misurare non è fatto avanzare dall’apparecchio di misurazione, la velocità d’avanzamento deve essere compresa entro i campi specificati dal fabbricante per l’apparecchio in questione. 2.3 Se il risultato della misurazione dipende dallo spessore del prodotto da misurare, dalle caratteristiche della sua superficie e dalla sua distribuzione, per esempio da grandi rotoli o da pile, i limiti corrispondenti sono specificati dal fabbricante.
Apparecchi di misurazione
Tabella 2
| Classe di accuratezza | Errori massimi tollerati |
|---|---|
| I | 0,125 %, ma non inferiore a 0,005L |
| II | 0,25 %, ma non inferiore a 0,01L |
| III | 0,5 %, ma non inferiore a 0,02L |
DoveL mè la lunghezza minima misurabile, vale a dire la più piccola unità specificata dal fabbricante per l’apparecchio in questione.
Ai fini di esami e controlli, la lunghezza dei vari tipi di materiale è misurata con apparecchi adeguati, per esempio un metro a nastro. Il prodotto da misurare è steso su un supporto idoneo, per esempio un tavolo adeguato, in modo da non presentare né pieghe né allungamenti.
L’apparecchio di misurazione deve garantire che il prodotto da misurare sia misurato nel suo stato non allungato in conformità con la prevista capacità d’allungamento del prodotto per il quale l’apparecchio in questione è progettato.
1.1 Campo: le dimensioni devono essere comprese entro il campo specificato dal fabbricante per l’apparecchio in questione. 1.2 Dimensione minima: il limite inferiore della dimensione minima per tutti i valori della divisione di scala è riportato nella tabella 3.
Tabella 3
| Divisione di scala (d) | Dimensione minima (limite inferiore) |
|---|---|
| d ≤ 2 cm | 10 d |
| 2 cm < d ≤ 10 cm | 20 d |
| 10 cm < d | 50 d |
1.3 Velocità d’avanzamento del prodotto da misurare: tale velocità deve essere compresa entro il campo specificato dal fabbricante per l’apparecchio in questione.
Gli errori massimi tollerati sono ± 1,0 d per ciascuna delle tre dimensioni.
(art. 10)
1.1 Un cavalletto dendrometrico per determinare il diametro di fusti e parti di fusto è costituito da un’asta diritta recante due becchi perpendicolari, l’uno fissato a una delle due estremità dell’asta, l’altro scorrevole lungo l’asta. Sulla superficie dell’asta è impressa una scala centimetrica. 1.2 La lunghezza dei becchi dovrebbe essere pari ad almeno la metà della lunghezza del campo di misurazione dell’asta. Il becco mobile dovrebbe poter essere spostato senza gioco e senza eccessiva resistenza lungo l’asta in qualsiasi situazione. A causa della leggera forza che si esercita sulla sua punta al momento della misurazione, il becco mobile non deve spostarsi di più di 5 mm dalla sua posizione parallela rispetto al becco fisso. 1.3 La scala graduata è suddivisa in centimetri o in millimetri e deve recare indicazioni numeriche a ogni centimetro. 1.4 Nei cavalletti dendrometrici elettronici, l’indicazione è data in centimetri. Ai fini della verificazione deve tuttavia essere disponibile un’indicazione con risoluzione millimetrica. 1.5 Per quanto riguarda i cavalletti dendrometrici elettronici, nell’allestimento di elenchi dei pezzi di legno devono essere considerati gli usi locali vigenti nel commercio del legname concernenti le regole di arrotondamento, le deduzioni per la corteccia e le deduzione per la qualità.
2.1 Gli errori massimi tollerati per la scala graduata e la distanza dei becchi divaricati sono di ± 2 mm. 2.2 Gli errori massimi tollerati per la differenza fra la distanza delle punte dei becchi e la distanza dei becchi sull’asta sono di ± 2 mm.
(art. 13)
1.1 La determinazione del diametro avviene sia mediante determinazione del diametro medio alla metà della lunghezza del prodotto da misurare sia mediante determinazione di più diametri medi alla metà della lunghezza di sezioni di uguale lunghezza del prodotto da misurare. 1.2 Il dispositivo di misurazione del diametro deve determinare, per ogni punto di misurazione, il valore medio fra due singoli diametri a 90° l’uno dall’altro o fra tre singoli diametri a 60° l’uno dall’altro. 1.3 Per evitare errori di misurazione dovuti a mozziconi di rami o pezzi di corteccia, ogni determinazione del diametro medio deve essere eseguita in almeno due punti di misurazione entro un settore di 20 cm. Come diametro medio vale il diametro più piccolo misurato entro tale settore. 1.4 La lunghezza del prodotto da misurare è determinata dal dispositivo di misurazione dell’avanzamento durante il movimento d’avanzamento. 1.5 Come sezione del prodotto o pezzo di prodotto da misurare vale la superficie di un cerchio corrispondente al diametro medio. 1.6 Come volume del prodotto da misurare vale il prodotto fra la sezione e la lunghezza del prodotto da misurare oppure la somma dei volumi dei pezzi di prodotto da misurare. 1.7 La risoluzione del valore di misurazione deve essere di almeno 5 mm per il diametro e di almeno 1 cm per la lunghezza. 1.8 Per quanto riguarda le regole di arrotondamento, la sovramisura, le deduzioni per la corteccia e le deduzione per la qualità, nell’allestimento di elenchi dei pezzi di legno, devono essere considerati gli usi locali vigenti nel commercio del legname. 1.9 Ai fini di esami e controlli, deve essere possibile la lettura dei valori non arrotondati dei singoli diametri.
2.1 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite per una temperatura ambientale compresa fra –15 °C e +45 °C. 2.2 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite per variazioni della tensione d’alimentazione comprese fra –15 % e +10 % della tensione di funzionamento nominale. 2.3 I dispositivi di misurazione devono essere protetti da luci esterne suscettibili d’influenzare il risultato della misurazione.
3.1 Gli errori massimi tollerati per i singoli diametri sono di: – ± 10 mm, per ogni singola misurazione; – ± 2,5 mm, per il valore medio risultante da 10 a 20 singole misurazioni del medesimo prodotto da misurare, effettuate in varie posizioni. 3.2 Gli errori massimi tollerati per la lunghezza misurata sono di ± 1 % della lunghezza del prodotto da misurare, ma non inferiori a 5 cm.
(art. 16)
1.1 Un apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi è almeno composto di un dispositivo di localizzazione del livello del liquido, di un’unità di trasmissione e di un indicatore. 1.2 L’intervallo della scala graduata dell’indicatore non deve essere superiore a 1 mm. 1.3 Un apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi può avere più indicatori, anche un indicatore a distanza. Tutti gli indicatori devono essere chiaramente contrassegnati secondo l’apparecchio di misurazione cui sono attribuiti. 1.4 Ai fini della verificazione deve essere disponibile un indicatore del livello.
2.1 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite per le condizioni di funzionamento specificate; tali condizioni comprendono: – la temperatura minima e massima del liquido e del veicolo al di sopra del liquido; – la pressione minima e massima; – le caratteristiche del liquido e del veicolo al di sopra del liquido; – la densità minima e massima del liquido e del veicolo al di sopra del liquido; – il campo di misurazione dell’ apparecchio di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi; – le condizioni ambientali. 2.2 Salvo indicazione contraria, per la temperatura di funzionamento minima e massima valgono i valori seguenti: – da –25 °C a +55 °C per il funzionamento all’aperto; – da +5 °C a +40 °C per il funzionamento in ambiente chiuso. 2.3 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite per variazioni della tensione d’alimentazione comprese fra –15 % e +10 % della tensione di funzionamento nominale.
Gli errori massimi tollerati per il livello indicato sono di: – ± 1 mm, sia per l’esame del tipo prima del montaggio dell’apparecchio di misurazione sul serbatoio di deposito, sia per la verificazione iniziale eseguita per lo più dal fabbricante; – ± 4 mm, per la verificazione iniziale e la verificazione successiva dell’apparecchio di misurazione in esercizio, montato sul serbatoio di deposito.
Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche degli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per serbatoi fissi sono considerate adempite, se gli apparecchi di misurazione soddisfano la raccomandazione internazionale OIML R 85, edizione 200811.
(art. 18a )
1.1 Un apparecchio di misurazione del livello di riempimento per autocisterne si compone almeno di un dispositivo di localizzazione del livello del liquido nel contenitore da trasporto dell’autocisterna, di un’unità di trasmissione e di un indicatore.
1.2 Gli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne devono soddisfare i requisiti della classe di accuratezza 0,5 di cui al numero 5.1.2 della raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 200912.
1.3 Se il contenitore da trasporto di un’autocisterna è suddiviso in più camere di misurazione, le caratteristiche metrologiche si applicano ad ogni singolo apparecchio di misurazione del livello di riempimento in ogni camera di misurazione.
1.4 Il volume nominaleV ndi un contenitore da trasporto o di una camera di misurazione corrisponde, nel caso di combustibili o carburanti, al volume del liquido alla temperatura di riferimento di 15° C, se il contenitore da trasporto o la camera di misurazione sono riempiti fino al livello massimo di liquido consentito. Per tutti gli altri liquidi si applica una temperatura di riferimento di 20° C.
1.5 La quantità minima erogata. che può essere misurata con un apparecchio di misurazione del livello di riempimento per autocisterne corrisponde alla quantità minima misurata MMQ (V min) indicata al numero 5.1.7 della raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009. Nel caso di contenitori da trasporto con più camere di misurazione è necessario specificare la quantità minima misurata MMQ (V min) per ogni camera di misurazione.
1.6 A seconda del tipo di consegna si applicano i seguenti valori:
– in caso di consegna del volume nominale totaleV n(consegna totale):
sensibilità misurazione del livello (risoluzione) ≤ 1,5 mm per 1/1000 del volume misurato;
– in caso di consegna di una parte del volume nominaleV n(consegna parziale):
incertezza estesa misurazione del livello < 0,7 mm, risoluzione misurazione del livello < 0,1 mm.
1.7 Ai fini della verificazione deve essere disponibile un indicatore del livello.
1.8 Per la targhetta d’identificazione si applicano i requisiti di cui al numero 6.1 della raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009.
2.1 Si applicano le condizioni di funzionamento di cui al numero 5.1.1 della raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009. 2.2 Per la temperatura massima e minima di funzionamento valgono i seguenti valori: da –25° C a +55° C.
3.1 Gli errori massimi tollerati per il volume visualizzato per l’intero sistema di misurazione sono:
– al momento della verificazione iniziale: ± 0,3% del volume visualizzato;
– al momento della verificazione successiva: ± 0,5% del volume visualizzato.
3.2 Gli errori massimi tollerati per la misurazione della temperatura sono di ± 0,5° C.
3.3 Gli errori massimi tollerati per il sensore d’inclinazione sono pari a ± 0,3% della quantità minima misurata MMQ (V min) della rispettiva camera di misurazione.
Le prescrizioni sulla costruzione e sulle caratteristiche metrologiche degli apparecchi di misurazione del livello di riempimento per autocisterne sono considerate adempite, se gli apparecchi di misurazione soddisfano la raccomandazione internazionale OIML R 80-1, edizione 2009.
(art. 19)
1.1 Un impianto di misurazione della sagoma di veicoli e combinazioni di veicoli è composto di un dispositivo per la determinazione della sezione trasversale (altezza e larghezza) e della posizione longitudinale del veicolo durante il suo passaggio, a velocità controllata, attraverso l’impianto di misurazione. 1.2 L’intervallo longitudinale delle sezioni della sagoma non deve essere superiore a 2,5 cm. 1.3 L’impianto di misurazione determina le dimensioni massime del veicolo per quanto concerne l’altezza, la larghezza e la lunghezza. Le parti sporgenti del veicolo secondo l’articolo 38 capoversi 1 e 1bisdell’ordinanza del 19 giugno 199513concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) devono essere identificate e poter essere escluse dai risultati della misurazione. 1.4 L’intervallo della scala graduata dell’indicatore non deve essere superiore a 1 cm. 1.5 Ai fini della verificazione, deve essere disponibile un indicatore dell’altezza, della larghezza e della posizione longitudinale dell’oggetto da verificare, misurate di continuo. Allo scopo, la risoluzione del valore misurato non deve essere inferiore a 0,5 cm.
2.1 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite per una temperatura ambientale compresa fra –20 °C e +50 °C e per una velocità del vento fino a 60 km/h. 2.2 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite in caso di leggera pioggia o nevicata. 2.3 In caso di condizioni meteorologiche non ammissibili, devono essere esclusi errori di misurazione. 2.4 L’accuratezza e l’affidabilità dei risultati delle misurazioni devono essere garantite per variazioni della tensione d’alimentazione comprese fra –15 % e +10 % della tensione di funzionamento nominale. 2.5 I dispositivi di misurazione devono essere protetti da luci esterne suscettibili d’influenzare il risultato della misurazione. 2.6 Le dimensioni dell’autoveicolo devono essere comprese entro il campo specificato dal fabbricante. 2.7 La velocità alla quale l’autoveicolo passa attraverso l’impianto di misurazione deve essere inferiore alla velocità massima specificata dal fabbricante.
Gli errori massimi tollerati per i valori indicati dall’impianto di misurazione del profilo nella misurazione di un oggetto d’esame sono di: – ± 1,5 cm, per l’altezza; – ± 1,5 cm, per la larghezza; – ± 2,5 cm, per la lunghezza.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759). ↩
RS 941.210 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 24 ago. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3759). ↩
[RU 1991 1306, 1997 2761n. II lett. a] ↩
Recommandation internationale OIML R 85, édition 2008 «Jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixes». Il testo della raccomandazione, in francese, può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, oppure consultato o scaricato gratuitamente da www.oiml.org/fr/publications/recommandations. ↩
International Recommendation OIML R 80, Edition 2017 «Road and rail tankers with level gauging», Part 1, Edition 2009 «Metrological and technical requirements». Il testo della raccomandazione, in inglese, può essere ottenuto dietro pagamento presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, oppure consultato o scaricato gratuitamente da www.oiml.org/en/publications/recommendations. ↩
RS 741.41 ↩
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