del 23 novembre 1994 (Stato 20 maggio 2019)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 2 e 3 capoverso 2 della legge federale
del 17 giugno 20111sulla metrologia,2
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza regola:
- le denominazioni e definizioni delle unità legali di misura (unità) e i loro multipli e sottomultipli;
- l’utilizzazione di tali denominazioni;
- 3 .
Art. 2 Denominazioni delle unità
- Per le unità nonché i loro multipli e sottomultipli ai quali la presente ordinanza attribuisce nomi e simboli particolari, l’utilizzazione di tali denominazioni è obbligatoria.
- Grandezze fisiche alle quali la presente ordinanza non attribuisce un’unità particolare devono essere espresse in prodotti di potenze delle unità previste nella presente ordinanza. Per questi prodotti l’espressione algebrica ha valore di denominazione.
- Se mancano i simboli prescritti per le unità, queste possono essere rappresentate secondo la norma DIN 66030:2002-054.5
- .6
Sezione 2: Unità di base del Sistema Internazionale di Unità
Art. 3
Alle unità di base del Sistema Internazionale di Unità (SI) di cui all’articolo 2 della legge federale sulla metrologia si applicano le definizioni stabilite dalla risoluzione 1 del 16 novembre 20187della 26aConferenza generale dei pesi e delle misure.
Art. 4–9
Abrogati
Sezione 3: .
Art. 10 e 11 {#sec_3/art_10_11 omnilex-key=ch-fedlex--941.202--10 und 11}
Sezione 4: Unità derivate SI
Art. 12 Definizione e presentazione delle unità derivate SI
- Le unità derivate SI sono unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base e dalle unità supplementari SI.
- Esse vengono indicate sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base e delle unità supplementari SI con un fattore numerico pari ad 1.
Art. 13 Denominazioni particolari per unità derivate SI
Le unità derivate seguenti portano nomi e simboli particolari:
Sezione 5: Multipli e sottomultipli di unità SI ammessi come unità proprie con denominazioni particolari
Art. 14 Unità sotto forma di multipli e sottomultipli decimali di unità SI
I multipli e sottomultipli decimali di unità SI seguenti possono essere utilizzati come unità proprie con nomi e simboli particolari:
Art. 15 Unità sotto forma di multipli e sottomultipli non-decimali di unità SI
I multipli e sottomultipli non-decimali di unità SI seguenti possono essere utilizzati come unità proprie con nomi e simboli particolari:
Sezione 6: Unità definite indipendentemente dalle unità SI di base
Art. 16 Unità di massa atomica
L’unità di massa atomica (u) è pari a 1/12 della massa di un atomo del nuclide12C.
Art. 17 Elettronvolt
L’elettronvolt (eV) è l’energia acquisita da un elettrone che passa, nel vuoto, da un punto ad un altro che abbia una differenza di potenziale di un volt.
Sezione 7: Unità ammesse unicamente in settori di applicazione specializzati
Art. 18
Le unità seguenti possono essere utilizzate soltanto per grandezze particolari:
Sezione 8: Formazione di multipli e sottomultipli decimali delle unità
Art. 19 Prefissi SI
- I multipli e sottomultipli decimali delle unità possono essere formati per mezzo di espressioni particolari, i prefissi SI (prefissi), posti davanti alla denominazione di unità.
- I nomi e simboli dei prefissi sono attribuiti secondo i fattori di moltiplicazione rispettivamente di divisione seguenti:
- La collocazione di un prefisso davanti a un’unità corrisponde alla moltiplicazione dell’unità per il fattore associato.
Art. 20 Prescrizioni generali per l’utilizzazione dei prefissi
- I nomi dei prefissi possono essere utilizzati soltanto con nomi d’unità; i simboli dei prefissi soltanto con simboli d’unità.
- Il nome del prefisso viene posto davanti al nome di unità senza intervallo e ugualmente per il simbolo del prefisso davanti al simbolo dell’unità.
- I prefissi non si possono accumulare.
Esempio: «pF» deve figurare in vece di «µµF»
- I multipli o sottomultipli decimali delle unità derivate formate di un quoziente possono avere un prefisso sia al numeratore che al denominatore o anche ai due termini.
Esempi: 1 kA/cm2, 1 hPa/km.
- Gli esponenti di questi simboli composti si applicano all’intera combinazione di simboli.
Art. 21 Prescrizioni particolari per l’utilizzazione dei prefissi
- L’applicazione dei prefissi non è autorizzata per:
– la divisione del cerchio in 360° (art. 15);
– il minuto, l’ora e il giorno (art. 15);
– la diottria (art. 18);
– il carato metrico (art. 18);
– l’ara e l’ettaro (art. 18);
– il millimetro di mercurio (art. 18);
– il decibel (art. 18).
- Le denominazioni dei multipli e sottomultipli decimali dell’unità di massa vengono formate mediante l’aggiunta dei nomi di prefissi alla parola «grammo» o dei loro simboli al simbolo «g».
Esempio: milligrammo, mg.
Sezione 9: .
Art. 22
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 23 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 23 novembre 19779sulle unità è abrogata.
Art. 24
Art. 25 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.