941.204•Ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati
941.204OIQFederal Council Ordinance1 gen 2013
(Ordinanza sulle indicazioni di quantità, OIQ)
del 5 settembre 2012 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 13 capoverso 3, 14 capoversi 2–4, 18 capoverso 2 e 19
della legge federale del 17 giugno 20111sulla metrologia;
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952sugli ostacoli tecnici
al commercio (LOTC),
ordina:
Nella presente ordinanza si intende per:
Chi offre merce parzialmente imballata, confezionata in assenza del consumatore, deve mettere a disposizione del consumatore nel punto di vendita uno strumento di misura idoneo, conforme ai requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200612sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP, affinché possa controllare o far controllare la quantità.
La quantità può essere indicata altrove che sulla merce, a condizione che la concordanza tra l’indicazione e la merce possa essere garantita.
Gli ortaggi da fiore come carciofi, cavolfiori e broccoli sotto pellicola protettiva trasparente possono essere venduti secondo le disposizioni sulla vendita di merce sfusa anche se sono offerti in un imballaggio preconfezionato secondo l’articolo 2 lettera b. In questo caso non si applicano le disposizioni del capitolo 3.
Il marchio di conformità europeo previsto all’allegato 1 può essere apposto sugli imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale che adempiono i requisiti della direttiva 76/211/CEE15.
Sugli imballaggi preconfezionati di cibi costituiti da prodotti alimentari diversi e imballati separatamente deve essere indicata la quantità nominale globale.
La quantità nominale di imballaggi preconfezionati di vino e bevande spiritose è retta dalla direttiva 2007/45/CE16, se questi imballaggi preconfezionati:
Nell’indicazione della quantità nominale di merce surgelata non può essere computato il ghiaccio che non fa parte della merce.
Oltre alla quantità nominale, sugli imballaggi preconfezionati di aerosol deve essere indicata la capacità totale. La scritta deve essere strutturata in modo tale da non essere confusa con l’indicazione della quantità nominale del contenuto.
| Quantità nominale Q | Scarto per difetto tollerato | |
|---|---|---|
| in % di Q | in g o ml | |
| 5–50 | 9 | – |
| 50–100 | – | 4,5 |
| 100–200 | 4,5 | – |
| 200–300 | – | 9 |
| 300–500 | 3 | – |
| 500–1000 | – | 15 |
| 1 000–10 000 | 1,5 | – |
| 10 000–15 000 | – | 150 |
| 15 000–50 000 | 1 | – |
3bis. Lo scarto per difetto tollerato per gli imballaggi preconfezionati di spezie, erbe aromatiche e canapa con un quantità nominale inferiore a 5 g o 5 ml è pari al 9 per cento della quantità nominale.19 4. Gli scarti per difetto tollerati indicati in per cento devono essere arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.
Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base al numero di pezzi devono adempiere i seguenti requisiti:
1. il contenuto effettivo medio non può essere inferiore alla quantità nominale, e
2. lo scarto per difetto non può essere superiore a un pezzo per ogni centinaia iniziata.
Il DFGP disciplina la procedura volta a definire il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati di merce surgelata.
Il contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati di aerosol è definito dalla sostanza attiva e dal gas propellente.
Alle bombole, ad esempio le bombole in acciaio, in alluminio o in composito, per gas liquidi come il propano o il butano, si applicano, in deroga all’articolo 19, i seguenti requisiti:
Le bottiglie impiegate come recipienti di misura sono recipienti che adempiono i seguenti requisiti:
| Capacità nominale in ml | Errore massimo tollerato | |
|---|---|---|
| in % della capacità nominale | in ml | |
| 50–100 | – | 3 |
| 100–200 | 3 | – |
| 200–300 | – | 6 |
| 300–500 | 2 | – |
| 500–1000 | – | 10 |
| 1000–5000 | 1 | – |
Sono responsabili del rispetto della presente ordinanza:
1. il fabbricante, se l’imballaggio preconfezionato o la bottiglia impiegata come recipiente di misura sono fabbricati in Svizzera oppure sono fabbricati in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e immessi in commercio in Svizzera,
2. l’importatore, se l’imballaggio preconfezionato o la bottiglia impiegata come recipiente di misura sono fabbricati in uno Stato terzo;
c.25 in caso di imballaggi preconfezionati su cui non è apposto il marchio di conformità europeo (art. 12), la persona fisica o giuridica che importa gli imballaggi preconfezionati in Svizzera.
L’autorità competente controlla per campionamento, presso i punti di vendita pubblici, che:
La riscossione degli emolumenti per i controlli di cui agli articoli 35 e 36 è retta dall’ordinanza del 23 novembre 200528sugli emolumenti di verificazione e dall’ordinanza del 5 luglio 200629sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia.
L’ordinanza dell’8 giugno 199830sulle dichiarazioni è abrogata.
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
…31
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
(art. 12)
Il seguente marchio di conformità è definito nell’articolo 3 e nell’allegato I numero 3.3 della direttiva 76/211/CEE32e nell’allegato II della direttiva 2009/34/CE33. L’illustrazione è puramente informativa.
(art. 31)
Il seguente carattere speciale è definito nell’articolo 2 della direttiva 75/107/CEE34e nell’allegato I numero 3.3 della direttiva 2009/34/CE35. L’illustrazione è puramente informativa.
(art. 35)
Nel presente allegato i simboli seguenti significano:
Qn quantità nominale
xi contenuto effettivo
s scarto tipo
media
k fattore di correzione per il calcolo dell’intervallo di fiducia basato sulla variabile aleatoria t della distribuzione di Student, sulla dimensione della partita e sul campione
121 Gli imballaggi preconfezionati sono controllati per campionamento. 122 L’autorità competente di cui all’articolo 34 determina il luogo e il momento del controllo. 123 Il luogo del controllo è definito secondo l’articolo 35 capoverso 1. Il campione è prelevato dalla linea di imbottigliamento o nel luogo in cui sono immagazzinati gli imballaggi preconfezionati soggetti a controllo.
131 Il verificatore stabilisce la partita di imballaggi preconfezionati dalla quale prelevare il campione.
132 Per la determinazione della partita il fabbricante e le altre persone presso cui si svolge il controllo devono mostrare spontaneamente al verificatore tutti i locali dove sono fabbricati o immagazzinati gli imballaggi preconfezionati da controllare.
133 La partita è costituita dalla quantità totale di imballaggi preconfezionati della stessa quantità nominale, dello stesso aspetto e della stessa produzione, che sono imbottigliati o immagazzinati nello stesso luogo, con le seguenti limitazioni:
134 Prima di effettuare i controlli previsti al numero 213 occorre prelevare in ordine casuale dalla partita un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, in modo da poter eseguire il controllo che richiede il maggior numero di campionamenti.
141 Il verificatore preleva il campione in modo che si tratti di un campionamento casuale statisticamente rappresentativo della partita. Se il campione è prelevato dalla linea di imbottigliamento alla fine delle operazioni di riempimento, il prelievo deve riguardare l’intera produzione oraria secondo il numero 133 lettera a. 142 Il fabbricante e le altre persone presso cui si svolge il controllo devono fornire al verificatore l’assistenza tecnica necessaria per il prelievo del campione.
151 Al fine di determinare il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati viene previamente determinata la tara.
152 A tal fine si utilizza:
Il verificatore controlla che gli imballaggi preconfezionati rechino le scritte previste dalla presente ordinanza.
171 Se una partita non è conforme ed è respinta, deve essere effettuato entro sei mesi presso la stessa persona responsabile (art. 32) un controllo su un’altra partita possibilmente dello stesso prodotto e alle stesse condizioni. 172 Se anche il controllo eseguito secondo il numero 171 è negativo, il verificatore sporge immediatamente denuncia penale contro il fabbricante controllato o contro un’altra persona presso cui si è svolto il controllo.
211 Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere determinato direttamente utilizzando bilance o strumenti volumetrici oppure, se si tratta di un liquido, indirettamente pesando il prodotto e misurando la sua densità.
212 Indipendentemente dal metodo utilizzato, l’errore nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato non deve superare un quinto dello scarto per difetto tollerato sulla quantità nominale.
213 Il controllo degli imballaggi preconfezionati è eseguito per campionamento e comprende due parti:
214 Una partita di imballaggi preconfezionati è considerata conforme se i risultati di entrambi i controlli soddisfano i criteri di accettazione definiti ai numeri 22 e 23.
215 Se possibile, i controlli non devono comportare l’apertura degli imballaggi preconfezionati (controlli non distruttivi).
I controlli che comportano l’apertura e la distruzione degli imballaggi preconfezionati (controlli distruttivi) devono essere limitati al minimo indispensabile. La loro efficacia è minore di quella dei controlli non distruttivi.
221 Il contenuto minimo consentito è calcolato sottraendo lo scarto per difetto tollerato secondo l’articolo 19 capoversi 3 e 3bisdalla quantità nominale dell’imballaggio preconfezionato. 222 Gli imballaggi preconfezionati di una partita il cui contenuto effettivo è inferiore al contenuto minimo consentito sono contrassegnati come difettosi. 223 Controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non è superiore a 10 kg o 10 l Il controllo è eseguito secondo i protocolli di campionamento in base alle tabelle 1 e 2. Le partite la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati sono controllate secondo il protocollo di campionamento doppio in base alla tabella 1. Le partite la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati sono controllate secondo il protocollo di campionamento unico in base alla tabella 2. a. Partite la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve corrispondere alla dimensione del primo campione indicata nel protocollo di campionamento: – se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel primo campione è uguale o inferiore al primo criterio di accettazione, la partita è conforme – se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel primo campione è uguale o superiore al primo criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è respinta – se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel primo campione si situa tra il primo criterio di accettazione e il primo criterio di rigetto, deve essere esaminato un secondo campione, la cui dimensione è indicata nel protocollo di campionamento. Il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione deve essere cumulato: – se il numero cumulato di imballaggi preconfezionati difettosi è uguale o inferiore al secondo criterio di accettazione, la partita è conforme – se il numero cumulato di imballaggi preconfezionati difettosi è uguale o superiore al secondo criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è respinta.
| Dimensione della partita | Campione | Numero di imballaggi preconfezionati difettosi | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine di prelievo | Dimensione | Dimensione cumulata | Criterio di accettazione | Criterio di rigetto | |
| da 100 a 500 | 1. | 30 | 30 | 1 | 3 |
| 2. | 30 | 60 | 4 | 5 | |
| da 501 a 3200 | 1. | 50 | 50 | 2 | 5 |
| 2. | 50 | 100 | 6 | 7 | |
| 3201 e più | 1. | 80 | 80 | 3 | 7 |
| 2. | 80 | 160 | 8 | 9 |
Tabella 1: protocollo di campionamento doppio per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non supera 10 kg o 10 l per una partita la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati b. Partite la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve corrispondere alla dimensione del campione indicata nel protocollo di campionamento. Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o inferiore al criterio di accettazione, la partita è conforme. Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o superiore al criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è respinta.
| Dimensione della partita | Dimensione del campione | Numero di imballaggi preconfezionati difettosi | ||
|---|---|---|---|---|
| Criterio di accettazione | Criterio di rigetto | |||
| da 2 a 50 | 100 % della dimensione della partita | 1 | 2 | |
| da 51 a 99 | 100 % della dimensione della partita | 2 | 3 |
Tabella 2: protocollo di campionamento unico per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non supera 10 kg o 10 l per una partita la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati 224 Controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è superiore a 10 kg o 10 l ma non a 50 kg o 50 l Il controllo è eseguito secondo il protocollo di campionamento unico in base alla tabella 3. Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve corrispondere alla dimensione del campione indicata nel protocollo di campionamento. Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o inferiore al criterio di accettazione, la partita è conforme. Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o superiore al criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è respinta.
| Dimensione della partita | Dimensione del campione | Numero di imballaggi preconfezionati difettosi | |
|---|---|---|---|
| Criterio di accettazione | Criterio di rigetto | ||
| < 20 | 100 % della dimensione della partita | 0 | 1 |
| ≥ 20 | 20 | 1 | 2 |
Tabella 3: protocollo di campionamento unico per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è superiore a 10 kg o 10 l ma non a 50 kg o 50 l 225 Controllo distruttivo Il controllo è eseguito secondo il protocollo di campionamento unico in base alla tabella 4. Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve corrispondere alla dimensione del campione indicata nel protocollo di campionamento. Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o inferiore al criterio di accettazione, la partita è conforme. Se il numero di imballaggi preconfezionati difettosi riscontrati nel campione è uguale o superiore al criterio di rigetto, la partita non è conforme ed è respinta.
| Dimensione della partita | Dimensione del campione | Numero di imballaggi preconfezionati difettosi | |
|---|---|---|---|
| Criterio di accettazione | Criterio di rigetto | ||
| < 100 | 5 | 0 | 1 |
| ≥ 100 | 20 | 1 | 2 |
Tabella 4: protocollo di campionamento unico per il controllo distruttivo
231 Le disposizioni riguardanti il requisito relativo alla media del contenuto di cui all’articolo 19 capoverso 1 lettera a sono soddisfatte e la partita è considerata accettabile se la mediadei contenuti effettividi n imballaggi preconfezionati del campione soddisfa le seguenti condizioni:
** ≥ Q del campione con n imballaggi preconfezionati.
232 Controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionali la cui quantità nominale è uguale o inferiore a 10 kg o 10 l
I valori per l’accettazione della partita sono elencati nella tabella 5 per le partite la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati e nella tabella 6 per le partite la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati. a. Partite la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionatin – k · s
k è il fattore di correzione del campionamento, tenendo conto che k = t/√n in cui t è la variabile aleatoria della distribuzione Student e s è lo scarto tipo dei contenuti effettivi
| Dimensione della partita | Campione | Accettazione | ||
|---|---|---|---|---|
| Ordine di prelievo | Dimensione | Dimensione cumulata | ||
| da 100 a 500 | 1. | 30 | 30 | ≥Q |
| 2. | 30 | 60 | ≥Q | |
| da 501 a 3200 | 1. | 50 | 50 | ≥Q |
| 2. | 50 | 100 | ≥Q | |
| 3201 e più | 1. | 80 | 80 | ≥Q |
| 2. | 80 | 160 | ≥Q |
Tabella 5 : protocollo di campionamento doppio per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non supera 10 kg o 10 l per una partita la cui dimensione è di almeno 100 imballaggi preconfezionati b. Partite la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati
| Dimensione della partita | Dimensione del campione | Accettazione |
|---|---|---|
| da 2 a 99 | 100 % della dimensione della partita | ≥Q |
Tabella 6: protocollo di campionamento unico per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale non supera 10 kg o 10 l per una partita la cui dimensione è inferiore a 100 imballaggi preconfezionati 233 Controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 10 kg o 10 l ma non a 50 kg o 50 l I valori per l’accettazione della partita sono indicati nella tabella 7.
| Dimensione della partita | Dimensione del campione | Accettazione |
|---|---|---|
| < 20 | 100 % della dimensione della partita | ≥Q |
| ≥ 20 | 20 | ≥Q |
Tabella 7: protocollo di campionamento unico per il controllo non distruttivo di imballaggi preconfezionati con una quantità nominale superiore a 10 kg o 10 l ma non a 50 kg o 50 l 234 Controllo distruttivo I valori per l’accettazione della partita sono elencati nella tabella 8.
| Dimensione della partita | Dimensione del campione | Accettazione |
|---|---|---|
| < 100 | 5 | ≥Q |
| ≥ 100 | 20 | ≥Q |
Tabella 8: protocollo di campionamento unico per il controllo distruttivo
31 Il controllo di imballaggi preconfezionati è eseguito per campionamento e verte sulla media del contenuto effettivo di tutti gli imballaggi preconfezionati del campione.
32 Una partita di imballaggi preconfezionati è considerata conforme se i risultati del controllo corrispondono ai criteri di accettazione definiti al numero 33.
33 In occasione del controllo della media del contenuto effettivo deve essere soddisfatta la condizione+ a*·* R ≥Q n con i valori del fattore di probabilità a secondo la tabella 9. R è l’estensione dei contenuti effettivi xidel campione.
| Dimensione della partita | Dimensione del campione | a |
|---|---|---|
| ≤ 50 | 3 | 1.0 |
| da 51 a 150 | 5 | 0.35 |
| da 151 a 500 | 8 | 0.2 |
| da 501 a 3200 | 13 | 0.15 |
| da 3201 a 10 000 | 20 | 0.1 |
| 10 001 e più | 30 | 0.085 |
Tabella 9: requisiti di conformità
34 Per gli imballaggi preconfezionati indicati in base alla lunghezza e non superiori a 5 m (Qn≤ 5 m), il fattore di probabilità a = 0.
35 Per gli imballaggi preconfezionati indicati in base al numero di unità e non superiori a 50 unità (Qn≤ 50), il fattore di probabilità a = 0.
411 Alle bombole per gas si applicano i requisiti di cui all’articolo 26. Il rispetto di questi ultimi è controllato per campionamento. 412 Il controllo delle bombole per gas verte sul loro contenuto effettivo. 413 Una partita di bombole per gas è considerata conforme se i risultati del controllo corrispondono ai criteri di accettazione definiti al numero 43. 414 È prelevato un campione di 20 bombole per gas piene della stessa partita.
421 Il controllo del contenuto effettivo delle bombole per gas considera come tara il peso della bombola per gas inciso, stampato o apposto in altro modo sulla bombola per gas. In mancanza di questa indicazione o in caso di dubbi circa la sua esattezza, le bombole per gas devono essere svuotate per determinare la tara. 422 Dapprima è determinato il peso lordo di cinque bombole per gas su 20 del campione. 423 In seguito è determinato il contenuto effettivo sottraendo la tara indicata o svuotando le bombole per gas. 424 Le bombole per gas il cui contenuto effettivo è inferiore al contenuto minimo consentito secondo l’articolo 26 sono considerate difettose.
431 Se nessuna delle prime cinque bombole per gas controllate è difettosa, la partita è conforme. 432 Se tra le prime cinque bombole per gas controllate cinque sono difettose, la partita non è conforme ed è respinta. 433 Se tra le prime cinque bombole per gas controllate da una a quattro sono difettose, occorre controllare altre sei bombole per gas dello stesso campione. 434 Se tra le 11 bombole per gas controllate quattro o meno sono difettose, la partita è conforme. 435 Se tra le 11 bombole per gas controllate cinque o più sono difettose, la partita non è conforme ed è respinta. 436 La tabella 10 riassume i numeri 431 – 435.
| Numero di bombole per gas da controllare | Numero di bombole per gas difettose | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordine di prelievo | Dimensione | Dimensione cumulata | Criterio di accettazione | Criterio di rigetto | ||
| 1. | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 2. | 6 | 11 | 4 | 5 |
Tabella 10: protocollo di campionamento doppio per il controllo delle bombole per gas
(art. 35)
11 Un campione di bottiglie recipienti-misura dello stesso modello e della stessa fabbricazione è prelevato da una partita corrispondente, in linea di massima, alla produzione di un’ora. 12 Ove il risultato di tale controllo non sia soddisfacente, si può procedere a un secondo esame su un altro campione prelevato da una partita corrispondente ad una produzione di durata più lunga, oppure sui risultati iscritti nelle carte di controllo del fabbricante, se la produzione dell’impresa è stata oggetto di un controllo riconosciuto dall’Istituto federale di metrologia. 13 Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di 35.
21 Le bottiglie recipienti-misura sono dapprima pesate vuote.
22 In seguito sono riempite di acqua a 20 °C di massa volumica nota fino al livello di riempimento da controllare (livello definito rispetto alla distanza indicata dal piano del bordo superiore o fino al piano del bordo superiore, in funzione della scritta secondo l’art. 31 cpv. 1 lett. b).
23 Le bottiglie‑recipienti sono nuovamente pesate.
24 Il controllo è effettuato servendosi di uno strumento di misura adatto che adempie i requisiti dell’ordinanza del 15 febbraio 200636sugli strumenti di misurazione e delle pertinenti disposizioni esecutive del DFGP.
25 L’errore nella misura del volume non deve superare1/5dell’errore massimo tollerato corrispondente al volume nominale della bottiglia recipiente-misura.
31 Si calcola:
a. la mediasecondo la seguente formula, tenendo conto chesono i volumi misurati delle 35 bottiglie recipienti‑misura del campione:
b. lo scarto tipo s dei volumi misurati del campione, secondo la seguente formula:
c. il limite superiore caratteristico TO(somma del volume indicato e dell’errore massimo tollerato su tale volume) e il limite inferiore caratteristico TU(differenza tra il volume nominale e l’errore massimo tollerato su tale volume).
32 La partita è dichiarata conforme se i valori della media e dello scarto tipo soddisfano contemporaneamente le tre seguenti disequazioni:
RS 941.20 ↩
RS 946.51 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 8 n. II 5 dell’O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5029). ↩
RS 812.212.21 ↩
RU 2001 3420 ↩
RS 941.202 ↩
RS 941.210 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
RS 941.210 ↩
RS 941.210 ↩
RS 941.210 ↩
Direttiva del Consiglio, del 20 gen. 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (76/211/CEE), GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1; modificata l’ultima volta dalla direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set. 2007, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17. ↩
Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 set. 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio, GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 12. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
RS 941.210 ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 30 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3493). ↩
RS 941.298.1 ↩
RS 941.298.2 ↩
[RU 1998 1614, 2010 2631all. n. 5] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2012 5275. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 12. ↩
Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 apr. 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione), GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7. ↩
Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dic. 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura, GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14. ↩
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 1. ↩
RS 941.210 ↩
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