941.210.2•Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol
941.210.2OTAlDepartmental Ordinance1 gen 2011
(Ordinanza sulla determinazione del tenore alcolico, OTAl)
del 5 ottobre 2010 (Stato 1° gennaio 2018)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,
24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061sugli strumenti
di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),2
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
La presente ordinanza è applicabile agli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione ufficiale del tenore alcolico e della quantità di alcol delle miscele idroalcoliche.
Ai sensi della presente ordinanza, s’intende per:
Gli strumenti di misurazione utilizzati per la determinazione ufficiale del tenore alcolico di una miscela idroalcolica devono soddisfare i requisiti della presente ordinanza.
Gli strumenti di misurazione non elettronici devono soddisfare i requisiti essenziali di cui nell’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.
Gli strumenti di misurazione elettronici devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 della presente ordinanza.
La conformità degli strumenti di misurazione elettronici ai requisiti essenziali secondo l’articolo 10 è valutata e attestata mediante la seguente procedura conformemente all’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
Gli strumenti di misurazione elettronici devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:
Gli strumenti di misurazione elettronici devono essere muniti dalla marcatura di conformità e della marcatura metrologica prescritte nell’allegato 4.
…8
Se soddisfano i requisiti della presente ordinanza, gli strumenti di misurazione immessi sul mercato conformemente al diritto previgente possono essere utilizzati anche senza la marcatura di cui all’articolo 13.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
(art. 8)
Valgono i requisiti della norma OIML R 44, edizione 19859.
2.1 Gli strumenti di misurazione non elettronici della classe di accuratezza IV devono presentare uno scarto di scala dello 0,5 percento. L’errore massimo ammissibile è di uno scarto di scala. Il campo di misura specificato deve comprendere il tenore alcolico da determinare. 2.2 Il termometro deve indicare uno scarto massimo di scala di 1,0 °C. L’errore massimo ammissibile non deve superare un mezzo scarto di scala. Il termometro può essere montato negli strumenti di misurazione non elettronici della classe di accuratezza IV.
Gli strumenti di misurazione non elettronici devono appartenere almeno alle seguenti classi di accuratezza:
| Campo d’applicazione | Classe d’accuratezza | |
|---|---|---|
| 3.1 | OAlc10 | Classe II |
| Tranne gli strumenti di misurazione utilizzati da: | ||
| – piccoli produttori (art. 1 lett. h OAlc) | Classe IV | |
| – agricoltori che producono meno di 200 litri di alcol puro all’anno(art. 14 OAlc) | Classe IV | |
| 3.2 | Ordinanza del DFI del 23 novembre 200511sulle bevande alcoliche | Classe IV |
Il metodo di misurazione da applicare è indicato dal Manuale svizzero delle derrate alimentari (MSDA).
(art. 10)
Per gli strumenti di misurazione elettronici valgono le seguenti norme internazionali12: – EN ISO 15212-1: 1999, Densimetro oscillante Parte 1: strumenti di laboratorio – EN ISO 15121-2: 2002, Densimetro oscillante Parte 2: strumenti di processo per liquidi omogenei.
2.1 Il campo minimo di misura per gli strumenti di misurazione elettronici è di:
| Misurando | Campo di misura |
|---|---|
| Tenore alcolico in percento della massa | (0 … 100) % mass |
| Tenore alcolico in percento del volume | (0 … 100) % vol |
2.2 Lo strumento di misurazione elettronico deve convertire e indicare la densità misurata in tenore alcolico alla temperatura di riferimento, tenendo conto delle tavole alcolometriche internazionali secondo l’articolo 6 capoverso 2.
Il fabbricante deve specificare i valori delle condizioni di funzionamento nominali come segue:
3.1 Per le grandezze d’influenza negli ambienti climatico e meccanico:
– un campo minimo di temperatura di –10 °C fino a 40 °C per l’ambiente climatico
– la classe ambientale meccanica M1
– la classe degli ambienti elettromagnetici E1.
3.2 Per le grandezze d’influenza nell’alimentazione elettrica:
– i campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alternata
– i limiti dell’alimentazione in corrente continua.
3.3 Per la pressione ambiente:
– i valori minimi e massimi della pressione ambiente: pmin≤ 860 hPa, pmax≥ 1060 hPa.
In condizioni di funzionamento nominali secondo il numero 3, lo scarto massimo ammesso nel campo di misura equivale all’accuratezza indicata dal fabbricante.
5.1 Gli strumenti di misurazione elettronici possono essere utilizzati nei campi d’applicazione nei quali possono essere utilizzati alcolometri della classe di accuratezza IV (all. 1 n. 3). 5.2 Gli strumenti di misurazione elettronici con un’accuratezza di ≤ 0,1 % vol oppure ≤ 0,1 % mass possono essere utilizzati nei campi d’applicazione nei quali possono essere utilizzati alcolometri della classe di accuratezza II (all. 1 n. 3).
(art. 12)
1.1 Le informazioni sul funzionamento di strumenti di misurazione elettronici contengono conformemente all’allegato 1 numero 9.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione indicazioni dettagliate, in particolare sull’obbligo della manutenzione da parte dell’utilizzatore, su tutti i lavori di manutenzione, nonché sulla loro frequenza e i documenti per attestarne l’esecuzione. 1.2 Tutti i lavori di manutenzione relativi alle informazioni sul funzionamento devono essere eseguiti correttamente. Anche la portata e le scadenze di tali lavori vanno rispettati. 1.3 Tutti i lavori di manutenzione devono essere attestati in un apposito documento di manutenzione. In tale documento figurano in particolare l’identificazione dello strumento, la data, una descrizione dei lavori eseguiti nonché degli strumenti di misurazione e di prova utilizzati, le generalità della persona che ha proceduto alla manutenzione e la sua firma.
2.1 Il tenore alcolico va determinato con almeno tre campioni scelti all’interno del campo di misurazione totale dello strumento di misurazione. 2.2 La misura comparativa va eseguita alla temperatura d’impiego abituale dello strumento di misurazione elettronico. 2.3 Lo scarto massimo ammesso equivale agli errori massimi tollerati secondo l’allegato 2 numero 4.
(art. 13)
Gli strumenti di misurazione elettronici devono essere muniti: a. del seguente marchio di conformità e del numero d’identificazione: 1. l’altezza del marchio rappresentato dal simbolo seguente non può essere inferiore a 5 mm:
CH
Gli strumenti di misurazione devono essere muniti del marchio di conformità e delle iscrizioni. Il marchio di conformità e le iscrizioni devono essere apposti sullo strumento in modo che sia impossibile rimuoverli senza danneggiare lo stesso e devono essere chiaramente visibili quando lo strumento è installato nella sua regolare posizione di funzionamento. Il marchio di conformità e le iscrizioni devono essere apposti insieme sullo strumento ma in maniera distinta.
Se si utilizza una targhetta di supporto, questa deve poter essere assicurata mediante sigillatura, a meno che la sua eventuale asportazione dallo strumento comporti il danneggiamento della medesima. Se la targhetta di supporto va assicurata mediante sigillatura, deve essere possibile apporvi un sigillo di garanzia.
RS 941.210 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del DFGP del 7 dicembre 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 7183). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFGP del 28 marzo 2017, in vigore dal 1° maggio 2017 (RU 2017 2621). ↩
Recommandation Internationale OIML R 22, Tables alcoométriques internationales, Edition 1975. Il testo francese o inglese della norma può essere ottenuto presso l’Ufficio federale di metrologia 3003 Berna, contro pagamento, consultato gratuitamente o scaricato sull’indirizzo Internet: www.oiml.org/publications. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). ↩
RS 680.11 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 25 novembre 2015, in vigore dal 20 aprile 2016 (RU 2016 243). ↩
La mod. può essere consultata allaRU 2010 4595. ↩
Recommandation Internationale OIML R 44, Alcoomètres et aéromètres pour alcool et thermomètres utilisés en alcoométrie, Edition 1985. Il testo francese o inglese della norma può essere ordinato contro pagamento presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna, consultato gratuitamente oppure scaricato sul seguente indirizzo www.oiml.org/publications/. ↩
RS 680.11 ↩
[RU 2005 6097; 2006 4967; 2007 1067; 2008 1017,6041; 2009 2021; 2010 6391.RU 2013 4977art.104]. Vedi ora l’O del DFI del 29 nov. 2013 (RS 817.022.110 ). ↩
Le norme menzionate possono essere ottenute a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.cho consultate gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna. ↩
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