941.210.6•Ordinanza del DFGP sui tassametri
941.210.6Departmental Ordinance1 gen 2014
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}del 5 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2015)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061sugli strumenti di misurazione (OStrM),
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
La presente ordinanza si applica ai tassametri impiegati in un veicolo per determinare il prezzo della corsa.
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
I tassametri devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 OStrM e all’allegato 1 della presente ordinanza.
La conformità dei tassametri ai requisiti essenziali di cui all’articolo 4 è valutata e attestata secondo una delle seguenti procedure, a scelta del fabbricante, di cui all’allegato 2 OStrM:
Gli errori massimi tollerati del tassametro e dello strumento per determinare la distanza percorsa sono in totale:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
(art. 4)
1.1 Velocità trasversale
Valore ottenuto dividendo il valore di tariffa in base alla durata per il valore di tariffa in base alla distanza.
1.2 Modo di calcolo normale S (applicazione singola della tariffa)
Calcolo del prezzo della corsa basato sull’applicazione della tariffa in base alla durata al di sotto della velocità trasversale e sull’applicazione della tariffa in base alla distanza al di sopra della velocità trasversale.
1.3 Modo di calcolo normale D (applicazione doppia della tariffa)
Calcolo del prezzo della corsa basato sull’applicazione simultanea della tariffa in base alla durata e della tariffa in base alla distanza per tutto il percorso.
1.4 Modalità di funzionamento
I vari modi in cui un tassametro svolge le sue funzioni. Le modalità di funzionamento sono segnalate dalle seguenti indicazioni: «libero»: modalità di funzionamento in cui il calcolo del prezzo della corsa è disattivato. «occupato»: modalità di funzionamento in cui il prezzo della corsa viene cal colato. «in attesa»: modalità di funzionamento in cui il prezzo della corsa effettuata è visualizzato e almeno il calcolo della tariffa in base alla durata è disattivato.
2.1 Il prezzo della corsa deve essere visualizzato come segue: in avanzamento a scatti di CHF 0,10 nella modalità di funzionamento «occupato»; il prezzo totale per la corsa nella modalità di funzionamento «in attesa». 2.2 Il tassametro dev’essere in grado di applicare il modo di calcolo normale S e il modo di calcolo normale D. Deve essere possibile scegliere tra i due modi di calcolo e proteggere questa impostazione. 2.3 Il tassametro dev’essere in grado di fornire i seguenti dati mediante adeguate interfacce protette: – modalità di funzionamento «libero», «occupato» o «in attesa»; – dati del totalizzatore di cui al numero 7.8; – informazione generale: costante del generatore del segnale di distanza, data alla quale è stata posta la protezione dell’interfaccia, identificatore del veicolo, tempo reale, individuazione della tariffa; – informazioni riguardanti il prezzo della corsa: totale da pagare, prezzo della corsa, calcolo del prezzo, supplementi, data, momento della partenza, fine della corsa, distanza percorsa; – informazioni sulle tariffe: relativi parametri. 2.4 Deve essere possibile mettere a punto il tassametro in funzione della costante del generatore del segnale di distanza al quale esso è destinato ad essere collegato e garantire la messa a punto effettuata.
3.1 La classe di ambiente meccanico applicabile è la M3 di cui all’allegato 1 numero 1.3.2 lettera a OStrM. 3.2 Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento, in particolare: – un intervallo di temperatura operativa di minimo 80 °C per l’ambiente climatico; – i limiti dell’alimentazione in corrente continua per cui lo strumento è stato progettato.
4.1 Gli errori massimi tollerati per il solo tassametro senza lo strumento per determinare la distanza percorsa, sono i seguenti: – ± 0,1 % del tempo trascorso o 0,2 secondi; fa stato il valore maggiore; – ± 0,2 % della distanza percorsa o 4 metri; fa stato il valore maggiore; – per il calcolo del prezzo della corsa: ± 0,1 %; escluso l’arrotondamento alla cifra meno significativa dell’indicazione del prezzo.
5.1 La classe elettromagnetica applicabile è la E3 di cui all’allegato 1 numero 1.3.3 lettera a OStrM. 5.2 Gli errori massimi tollerati indicati al numero 4.1 devono essere rispettati anche in presenza di un’interferenza elettromagnetica.
6.1 In caso di riduzione dell’alimentazione elettrica a un valore inferiore al limite minimo di funzionamento specificato dal fabbricante, il tassametro deve: – continuare a funzionare correttamente o riprendere il funzionamento corretto senza perdere i dati disponibili prima del calo di alimentazione se quest’ultimo è temporaneo, segnatamente a causa della riaccensione del motore; – arrestare la misurazione in corso e ritornare alla posizione «libero» se il calo di alimentazione dura più a lungo.
7.1 Il fabbricante del tassametro deve precisare le condizioni per la compatibilità tra il tassametro e lo strumento per determinare la distanza percorsa. 7.2 L’eventuale supplemento per un servizio extra deve essere escluso dal prezzo visualizzato. Tuttavia, il tassametro può visualizzare temporaneamente il prezzo totale comprensivo del supplemento in questione. 7.3 Se il prezzo della corsa è calcolato conformemente al metodo di calcolo normale D, il tassametro può essere provvisto di una modalità di visualizzazione in cui sono visualizzate in tempo reale unicamente la distanza percorsa e la durata della corsa. 7.4 Tutti i valori visualizzati al passeggero devono essere opportunamente identificati. I valori e la loro identificazione devono essere chiaramente leggibili in condizioni di luce diurna e notturna. 7.5 Se il prezzo della corsa o le misure da prevedere contro le frodi possono essere influenzati dalla scelta di funzioni appartenenti ad un insieme preprogrammato o in base alla regolazione di dati liberamente scelti, deve essere possibile proteggere la regolazione dello strumento e i dati inseriti. 7.6 Le possibilità di protezione disponibili in un tassametro devono essere tali che sia possibile proteggere le impostazioni separatamente. 7.7 L’allegato 1 numero 8.3 OStrM si applica anche alle tariffe. 7.8 Il tassametro deve essere provvisto di totalizzatori senza possibilità di azzeramento relativi ai valori seguenti: – distanza totale percorsa dal veicolo; – distanza totale percorsa dal veicolo con clienti – numero totale di corse; – importo totale del denaro richiesto a titolo di supplemento; – importo totale del denaro richiesto sotto forma di prezzo della corsa. I valori totalizzati devono includere i valori memorizzati ai sensi del numero 6.1 in condizioni di interruzione della fonte di alimentazione elettrica. 7.9 Una volta scollegato il tassametro dalla fonte di alimentazione elettrica, i valori di cui al numero 7.8 devono restare memorizzati per un anno. 7.10 Occorrerà prendere le misure adeguate per evitare che la visualizzazione dei valori totalizzati possa essere usata per ingannare i passeggeri. 7.11 È consentito il cambiamento automatico delle tariffe a causa: – della distanza percorsa; – della durata della corsa; – dell’ora; – della data; – del giorno della settimana. 7.12 Se le caratteristiche del veicolo sono importanti per l’attendibilità del tassametro, quest’ultimo deve essere munito dei mezzi per proteggere il collegamento del tassametro al veicolo sul quale è installato. 7.13 Ai fini delle prove successive all’installazione, il tassametro deve essere provvisto della possibilità di verificare separatamente la precisione della misurazione dei tempi e della distanza e la precisione dei calcoli. 7.14 Il tassametro e le relative istruzioni di installazione specificate dal fabbricante devono essere tali che, una volta completata l’installazione conformemente alle istruzioni del fabbricante, non sia possibile, come da stato della tecnica, alterare in modo fraudolento il segnale di misurazione che rappresenta la distanza percorsa. 7.15 Il tassametro deve essere costruito in modo tale da rispettare gli errori massimi tollerati di cui al numero 4.1 senza regolazione per un anno di impiego. 7.16 Il tassametro deve essere dotato di un orologio a tempo reale che indica l’ora e la data. I requisiti dell’orologio a tempo reale sono i seguenti: – l’indicazione del tempo deve avvenire con una precisione dello 0,02 %; – la correzione dell’orologio consentita non deve essere di oltre 2 minuti la settimana; – la correzione per l’ora solare e l’ora legale è automatica; – deve essere impossibile la correzione, automatica o manuale, durante la corsa. 7.17 I valori relativi alla distanza percorsa e al tempo trascorso devono essere indicati e stampati nelle unità di misura seguenti: – distanza percorsa: chilometri; – tempo trascorso: secondi, minuti o ore, secondo le preferenze.
(art. 6)
1 Il controllo può essere effettuato dall’utilizzatore stesso oppure, su suo incarico, da uno specialista. 2 . 2.1 Il controllo consiste nel percorrere un tragitto conosciuto della lunghezza minima di almeno un chilometro e nel confrontare il tratto effettivamente percorso con la distanza segnalata dal tassametro; il risultato del confronto va messo a verbale. 2.2 Le persone competenti che dispongono di uno strumento speciale per determinare il numero degli impulsi generati dai tassametri possono effettuare l’esame con tale strumento su tragitti inferiori a quelli previsti al numero 2.1. Lo strumento deve essere in grado di garantire la precisione richiesta dei tassametri e adempiere i requisiti posti alla riferibilità di cui all’articolo 9 OStrM. 3 Il verbale deve contenere almeno i dati seguenti: – dati relativi all’utilizzatore; – identificazione univoca del veicolo; – data del controllo; – lunghezza del percorso effettuato; – distanza indicata dal tassametro; – eventuali nuove impostazioni del tassametro (segnatamente la modifica del numero di impulsi); – nome della persona che ha svolto il controllo. 4 Il verbale deve essere tenuto a disposizione nel veicolo.
RS 941.210 ↩