941.211•Ordinanza del DFGP sulle misure di volume
941.211Departmental Ordinance30 ott 2006
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}del 19 marzo 2006 (Stato 20 aprile 2016)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061sugli
strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),2
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
La presente ordinanza si applica:
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
Valgono le seguenti condizioni di riferimento:
I fusti e le cisterne devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 della presente ordinanza.
Le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Per le misure di volume ai sensi dell’articolo 2 lettera c è prescritta la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. Ai fini della verificazione, il METAS disciplina nei singoli casi i requisiti della misura di volume.
L’ordinanza del DFGP del 2 novembre 19995sulle misure di volume è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.
(art. 5)
Misura con linea di fiducia
Una misura per lo spaccio provvista di una linea di fiducia (segno di riempimento) che indica il volume nominale Vn.
Misura rasobocca
Una misura per lo spaccio in cui il volume interno è uguale al volume nominale.
Misura di trasferimento
Una misura per lo spaccio nella quale il liquido è decantato prima di essere consumato.
Volume di riempimento
Per le misure rasobocca, è il volume interno; per le misure con linea di fiducia, è il volume interno fino al segno di riempimento.
1.1 La temperatura di riferimento per la misurazione del volume nominale è di 20 °C. 1.2 La posizione per l’indicazione corretta è senza appoggi su una superficie orizzontale piana.
Tabella 1
| con linea di fiducia | rasobocca* | |
|---|---|---|
| Misure di trasferimento | ||
| V | ± 2 ml | 0 + 4 ml |
| V | ± 3 % | 0 + 6 % |
| Misure per bere | ||
| V | ± 5 % | 0 + 10 % |
| V | ± (5 ml + 2,5 % di V | 0 + 10 ml + 5 % |
| * Il volume di riempimento delle misure rasobocca non può essere inferiore al volume nominale. |
Le misure per lo spaccio devono essere fabbricate con materiali sufficientemente rigidi e di dimensioni stabili per non superare gli errori massimi tollerati relativi al volume di riempimento.
4.1 Le misure di trasferimento devono essere concepite in modo tale che una variazione di contenuto pari agli errori massimi tollerati provochi una variazione di almeno 2 mm nel livello del bordo o nel livello della linea di fiducia. 4.2 Le misure di trasferimento devono essere concepite in modo tale che lo svuotamento completo del liquido misurato non sia ostacolato.
5.1 Il volume nominale deve essere indicato con chiarezza e in modo indelebile sulla misura per lo spaccio. 5.2 Le misure per lo spaccio possono inoltre essere marcate con un massimo di tre segni di riempimento distinguibili con chiarezza, nessuno dei quali deve poter essere confuso con gli altri. 5.3 Tutti i segni di riempimento devono essere sufficientemente chiari e durevoli per garantire che durante l’uso gli errori massimi tollerati non siano superati.
(art. 7)
Gli errori massimi tollerati per i fusti e le cisterne sono: 1.1 Classe di accuratezza A: ± 0,5 % del volume nominale, ma non meno di 0,10 L per i fusti e le cisterne di metallo. 1.2 Classe di accuratezza B: ± 1,0 % del volume nominale, ma non meno di 0,15 L per i fusti e le cisterne fabbricati con altri materiali che il metallo.
2.1 La camera di misurazione deve essere costruita con un materiale idoneo all’uso previsto, avere forma rigida ed essere sufficientemente stagna. 2.2 Al momento dell’utilizzazione, il riempimento di tale camera deve avvenire senza che durante la misurazione si possano formare sacche d’aria. 2.3 La forma e il materiale di fusti resistenti alla pressione devono essere tali da garantire che una pressione eccessiva di 5 bar non causi una deformazione permanente.
3.1 I fusti e le cisterne devono recare come iscrizione la classe di accuratezza e il volume nominale compreso il simbolo o la designazione della relativa unità di misura. 3.2 I volumi devono essere indicati in m3, in L o in loro multipli o sottomultipli. 3.3 Le marcature e le iscrizioni devono essere chiare e indelebili e apposte in modo tale che siano ben visibili durante l’uso.
RS 941.210 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 245). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
[RU 1999 3048] ↩