941.214•Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico
941.214Departmental Ordinance30 ott 2006
(OSPA)1
del 19 marzo 2006 (Stato 1° gennaio 2017)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,
17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20062sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),3
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
La presente ordinanza si applica:
Le seguenti unità legali di massa devono essere utilizzate per le indicazioni sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico:
| a. temperatura | 20 °C; |
|---|---|
| b. massa volumetrica convenzionale dei pesi campione | 8000 kg/m3; |
| c. massa volumetrica dell’aria | 1,2 kg/m3. |
Ai sensi della presente ordinanza, s’intende per:
La conformità degli strumenti per pesare a funzionamento automatico ai requisiti essenziali secondo l’articolo 6 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione: a. per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico meccanici: 1. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D); 2. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell’ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E); 3. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F); 4. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D1); 5. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica del prodotto (modulo F1); 6. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G); 7. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1); b. per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico elettromeccanici: 1. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D); 2. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità dell’ispezione e delle prove effettuate sul prodotto finale (modulo E); 3. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F); 4. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G); 5. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1); c. per gli strumenti per pesare a funzionamento automatico elettronici o contenenti software, tranne le pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli stradali: 1. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D); 2. l’esame del tipo (modulo B) seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo F); 3. la dichiarazione di conformità basata sulla verifica di un unico prodotto (modulo G); 4. la dichiarazione di conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull’esame del progetto (modulo H1); d. per pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli stradali: ammissione ordinaria e verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile:
In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, gli errori massimi tollerati corrispondono al doppio di quelli definiti per gli strumenti per pesare negli allegati 2–6 della presente ordinanza.
L’ordinanza del DFGP del 15 agosto 198610sugli strumenti per pesare è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.
(art. 6 cpv. 1)
Il fabbricante deve specificare le condizioni di funzionamento nominali dello strumento come segue: 1.1 Per il misurando: il campo di misurazione in termini di portata massima e minima. 1.2 Per le grandezze d’influenza dell’alimentazione elettrica: in caso di alimentazione in corrente alternata: tensione di alimentazione nominale in corrente alternata o limiti dell’alimentazione in corrente alternata; in caso di alimentazione in corrente continua: tensione di alimentazione nominale e minima in corrente continua o limiti dell’alimentazione in corrente continua. 1.3 Per le grandezze d’influenza meccanica e climatica: salvo specificazione diversa negli allegati 2–5, il campo minimo delle temperature è di 30 °C. Gli ambienti meccanici non sono suddivisi in classi secondo l’allegato 1 numero 1.3.2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. Per gli strumenti sottoposti a particolari sollecitazioni meccaniche, per esempio strumenti incorporati in veicoli, il fabbricante definisce le condizioni meccaniche d’impiego. 1.4 Per altre grandezze d’influenza (se del caso): la o le velocità di funzionamento; le caratteristiche del prodotto da pesare.
Le prestazioni richieste e il valore di variazione critico figurano nei pertinenti allegati 2, 3, 4 o 5 per ogni tipo di strumento.
3.1 Si devono prevedere provvedimenti per limitare gli effetti dell’inclinazione, del caricamento e della velocità di funzionamento, tali che, nel corso del normale funzionamento, gli errori massimi tollerati siano rispettati. 3.2 Si devono prevedere dispositivi per il trasporto dei beni atti a garantire che lo strumento rispetti, nel corso del normale funzionamento, gli errori massimi tollerati. 3.3 Ogni interfaccia di comando deve essere chiaramente suddivisa e riconoscibile per l’operatore. 3.4 L’integrità del visualizzatore (qualora ve ne sia uno) deve essere verificabile da parte dell’operatore. 3.5 Si deve prevedere un adeguato dispositivo di azzeramento per garantire che lo strumento rispetti, nel corso del normale funzionamento, gli errori massimi tollerati. 3.6 Ogni risultato che esula dal campo di misurazione deve essere indicato come tale, sempre che la stampa sia possibile.
(art. 6 cpv. 1)
1.1 Gli strumenti sono suddivisi, secondo le indicazioni del fabbricante, in categorie principali designate con: X o Y. 1.2. Tali categorie principali sono a loro volta suddivise in quattro classi di accuratezza specificate dal fabbricante:
| XI | XII | XIII | XIIII; o |
|---|---|---|---|
| Y(I) | Y(II) | Y(a) | Y(b). |
2.1 La categoria X si applica agli strumenti impiegati per verificare gli imballaggi preconfezionati realizzati conformemente ai requisiti della Direttiva 75/106/CEE del Consiglio del 19 dicembre 197411per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e della Direttiva 76/211/ CEE del Consiglio del 20 gennaio 197612per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati. 2.2 Le classi di precisione sono integrate da un fattore (x) che quantifica lo scarto tipo massimo tollerato, come specificato al numero 4.2. Il fabbricante specifica il fattore (x) che deve essere ≤ 2 e corrispondere alla formula 1 × 10k, 2 × 10ko 5 × 10k, dove k è un numero intero negativo oppure zero.
La categoria Y si applica a tutte le altre selezionatrici ponderali a funzionamento automatico.
4.1 Errore medio degli strumenti della categoria X ed errori massimi tollerati degli strumenti della categoria Y
Tabella 1
| Carico netto (m) per divisione di verifica (e) | Errori massimi tollerati (medi) | Errori massimi tollerati | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI | Y(I) | XII | Y(II) | XIII | Y(a) | XIV | Y(b) | X | Y |
| 0 < m | ≤ 50 000 | 0 < m | ≤ 5 000 | 0 < m | ≤ 500 | 0 < m | ≤ 50 | ± 0,5 e | ± 1,0 e |
| 50 000 < m | ≤ 200 000 | 5 000 < m | ≤ 20 000 | 500 < m | ≤ 2 000 | 50 < m | ≤ 200 | ± 1,0 e | ± 1,5 e |
| 200 000 < m | 20 000 < m | ≤ 100 000 | 2 000 < m | ≤ 10 000 | 200 < m | ≤ 1 000 | ± 1,5 e | ± 2,0 e |
4.2 Scarto tipo Il valore massimo tollerato per lo scarto tipo di uno strumento della classe X(x) è il prodotto del fattore (x) per il valore della tabella 2.
Tabella 2
| Carico netto (m) | Scarto tipo massimo tollerato per la classe X(1) | ||
|---|---|---|---|
| m ≤ 50 g | 0,48 % | ||
| 50 g < | m ≤ 100 g | 0,24 g | |
| 100 g < | m ≤ 200 g | 0,24 % | |
| 200 g < | m ≤ 300 g | 0,48 g | |
| 300 g < | m ≤ 500 g | 0,16 % | |
| 500 g < | m ≤ 1 000 g | 0,8 g | |
| 1 000 g < | m ≤ 10 000 g | 0,08 % | |
| 10 000 g < | m ≤ 15 000 g | 8 g | |
| 15 000 g < | m | 0,053 % | |
| Per le classi XI e XII, x deve essere < 1. | |||
| Per la classe XIII, x deve essere ≤ 1. | |||
| Per la classe XIV, x deve essere > 1. |
4.3 Divisione di verifica per strumenti a campo di pesatura unico
Tabella 3
| Classi di accuratezza | Divisione di verifica | Numero delle divisioni di verifica n = Max/e | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Valore minimo | Valore massimo | ||||
| XI | Y(I) | 0,001 g ≤ | e | 50 000 | – |
| XII | Y(II) | 0,001 g ≤ | e ≤ 0,05 g | 100 | 100 000 |
| 0,1 g ≤ | e | 5 000 | 100 000 | ||
| XIII | Y(a) | 0,1 g ≤ | e ≤ 2 g | 100 | 10 000 |
| 5 g ≤ | e | 500 | 10 000 | ||
| XIV | Y(b) | 5 g ≤ | e | 100 | 1 000 |
4.4 Divisione di verifica per strumenti a più campi di pesatura
Tabella 4
| Classe di accuratezza | Divisione di verifica | Numero delle divisioni di verifica n = Max/e | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valore minimo13 n = Max | Valore massimo n = Max | ||||||
| XI | Y(I) | 0,001 g ≤ | e | 50 000 | – | ||
| XII | Y(II) | 0,001 g ≤ | e | 100 | 100 000 | ||
| 0,1 g ≤ | e | 5 000 | 100 000 | ||||
| XIII | Y(a) | 0,1 g ≤ | e | 100 | 10 000 | ||
| 500 | 10 000 | ||||||
| XIV | Y(b) | 5 g ≤ | e | 100 | 1 000 | ||
| dove: | i | = 1, 2, … r | |||||
| i | = numero del campo di pesatura parziale; | ||||||
| r | = numero totale dei campi di pesatura parziali. |
Nello specificare il campo di misurazione degli strumenti per pesare della classe Y, il fabbricante considera che la portata minima non deve essere inferiore ai valori seguenti:
| classe Y(I): | 100 e | |
|---|---|---|
| classe Y(II): | 20 e per 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, | |
| e | 50 e per 0,1 g ≤ e | |
| classe Y(a): | 20 e | |
| classe Y(b): | 10 e | |
| strumenti utilizzati per la cernita, p. es. smistamento postale o di rifiuti: | 5 e |
6.1 Il dispositivo di regolazione dinamica deve funzionare nel campo di carico specificato dal fabbricante. 6.2 Una volta installato, il dispositivo di regolazione dinamica che compensa gli effetti dinamici del carico in movimento non deve poter funzionare fuori del campo di carico e deve poter essere protetto.
7.1 Gli errori massimi tollerati dovuti a grandezze d’influenza sono i seguenti: 7.1.1 Per gli strumenti della categoria X: – in caso di funzionamento automatico, si applicano i valori delle tabelle 1 e 2; – in caso di pesatura statica in funzionamento non automatico, si applicano i valori della tabella 1. 7.1.2 Per gli strumenti della categoria Y: – in caso di funzionamento automatico, per ciascun carico si applicano i valori della tabella 1; – in caso di pesatura statica in funzionamento non automatico, si applicano i valori della tabella 1 indicati per la categoria X. 7.2 Il valore di variazione critico dovuto a un disturbo è pari a una divisione di verifica. 7.3 Campo di temperatura: – per le classi XI e Y(I) il campo minimo è di 5 °C; – per le classi XII e Y(II) il campo minimo è di 15 °C.
(art. 6 cpv. 3)
Gli strumenti sono suddivisi nelle seguenti quattro classi di accuratezza: 0,2 0,5 1 2
Tabella 1
| Classe di accuratezza | Errori massimi tollerati del carico totalizzato |
|---|---|
| 0,2 | ± 0,10 % |
| 0,5 | ± 0,25 % |
| 1 | ± 0,50 % |
| 2 | ± 1,00 % |
La divisione di totalizzazione (dt) deve essere dell’ordine di:
0,01 % Max ≤ dt≤ 0,2 % Max.
Il carico totalizzato minimo (Σmin) non deve essere inferiore né alla quantità per la quale gli errori massimi tollerati sono pari alla divisione di totalizzazione (dt) né al carico minimo specificato dal fabbricante.
Gli strumenti che non eseguono la taratura del peso dopo ogni rimozione del carico devono disporre di un dispositivo di azzeramento. Il funzionamento automatico si deve interrompere, se l’indicazione di zero varia di:
| – | 1 d | sugli strumenti con dispositivo di azzeramento automatico; |
|---|---|---|
| – | 0,5 d | sugli strumenti con dispositivo di azzeramento semiautomatico o non automatico. |
Le regolazioni e la funzione di reinizializzazione da parte dell’operatore devono essere bloccati durante il funzionamento automatico.
Negli strumenti provvisti di stampante, la reinizializzazione deve essere bloccata finché la stampa del totale sia stata completata. In caso di interruzione del funzionamento automatico, deve aver luogo la stampa del totale.
8.1 Gli errori massimi tollerati dovuti a grandezze d’influenza sono specificati nella tabella 2.
Tabella 2
| Carico (m) per divisione di totalizzazione (d | Errori massimi tollerati |
|---|---|
| 0 < m ≤ 500 | ± 0,5 d |
| 500 < m ≤ 2 000 | ± 1,0 d |
| 2 000 < m ≤ 10 000 | ± 1,5 d |
8.2 Il valore di variazione critico dovuto a un disturbo è pari a una divisione di totalizzazione per indicazione di peso e per totale memorizzato.
(art. 6 cpv. 4)
Gli strumenti sono suddivisi nelle seguenti tre classi di accuratezza: 0,5 1 2
2.1 Il fabbricante specifica il campo di misurazione, il rapporto fra il carico netto minimo sulla cellula di pesatura e il carico massimo così come il carico minimo totalizzato.
2.2 Il carico minimo totalizzato Σminnon deve essere inferiore a:
– 800 d nella classe 0,5;
– 400 d nella classe 1;
– 200 d nella classe 2.
Dove d rappresenta la divisione di totalizzazione del dispositivo di totalizzazione generale.
Tabella 1
| Classe di accuratezza | Errori massimi tollerati per il carico totalizzato |
|---|---|
| 0,5 | ± 0,25 % |
| 1 | ± 0,5 % |
| 2 | ± 1,0 % |
Il fabbricante specifica la velocità del nastro trasportatore. Per le pesatrici a nastro a velocità fissa e le pesatrici a nastro a velocità variabile con controllo manuale della velocità, la velocità non deve differire di più del 5 % dal valore nominale. Il prodotto da misurare non deve avere una velocità diversa da quella del nastro trasportatore.
Non deve essere possibile riazzerare il dispositivo di totalizzazione generale.
6.1 Gli errori massimi tollerati dovuti a grandezze d’influenza sono, per carichi non inferiori a Σmin, pari a 0,7 volte il pertinente valore della tabella 1, arrotondato alla divisione di totalizzazione (d) più vicina.
6.2 Il valore di variazione critico dovuto a un disturbo è, per un carico uguale a Σmin, pari a 0,7 volte il pertinente valore della tabella 1, indicato per la classe della pesatrice a nastro in questione, arrotondato alla divisione di totalizzazione (d) superiore.
(art. 6 cpv. 5)
Gli strumenti sono suddivisi nelle seguenti quattro classi di accuratezza: 0,2 0,5 1 2
2.1 Gli errori massimi tollerati per la pesatura in movimento di un singolo vagone merci o di un intero treno sono indicati nella tabella 1.
Tabella 1
| Classe di accuratezza | Errori massimi tollerati |
|---|---|
| 0,2 | ± 0,1 % |
| 0,5 | ± 0,25 % |
| 1 | ± 0,5 % |
| 2 | ± 1,0 % |
2.2 Gli errori massimi tollerati per la pesatura in movimento di vagoni merci agganciati o sganciati sono pari al più elevato dei valori seguenti: – il valore calcolato in base alla tabella 1, arrotondato alla divisione più vicina; – il valore calcolato in base alla tabella 1, arrotondato alla divisione più vicina per un peso pari al 35 % del peso massimo del vagone (secondo iscrizione); – una divisione (d). 2.3 Gli errori massimi tollerati per la pesatura in movimento di un treno sono pari al più elevato dei valori seguenti: – il valore calcolato in base alla tabella 1, arrotondato alla divisione più vicina; – il valore calcolato in base alla tabella 1 per un singolo vagone con peso pari al 35 % del peso massimo del vagone (secondo iscrizione) moltiplicato per il numero di vagoni di riferimento (al massimo 10) del treno e arrotondato alla divisione più vicina; – una divisione (d) per ciascun vagone, ma al massimo 10 d. 2.4 Nella pesatura di vagoni agganciati, gli errori di un massimo del 10 % dei risultati della pesatura ottenuti in uno o più passaggi del treno possono superare gli errori massimi tollerati di cui al numero 2.2, ma non devono superare il doppio di tali errori massimi tollerati.
Il rapporto tra la classe di accuratezza e la divisione è indicato nella tabella 2.
Tabella 2
| Classe di accuratezza | Divisione (d) |
|---|---|
| 0,2 | d ≤ 50 kg |
| 0,5 | d ≤ 100 kg |
| 1 | d ≤ 200 kg |
| 2 | d ≤ 500 kg |
4.1 Il carico minimo non deve né essere inferiore a 1 t né essere superiore al risultato della divisione del peso minimo del vagone per il numero delle pesature parziali. 4.2 Il peso minimo del vagone non deve essere inferiore a 50 d.
5.1 Gli errori massimi tollerati dovuti a grandezze d’influenza sono indicati nella tabella 3.
Tabella 3
| Carico (m) per divisioni di totalizzatore (d) | Errori massimi tollerati |
|---|---|
| 0 < m ≤ 500 | ± 0,5 d |
| 500 < m ≤ 2 000 | ± 1,0 d |
| 2 000 < m ≤ 10 000 | ± 1,5 d |
5.2 Il valore di variazione critico dovuto a un disturbo è pari a una divisione.
(art. 6 cpv. 6)
Gli strumenti sono suddivisi nelle seguenti sei classi di accuratezza: 0,2 0,5 1 2 5 10
2.1 Pesatura dinamica Gli errori massimi tollerati per la pesatura in movimento sono i seguenti: – il valore calcolato in base alla tabella 1, arrotondato alla divisione di verifica più vicina; – 1 d moltiplicato per il numero delle pesature della verificazione iniziale, 2 d moltiplicato per il numero delle pesature di un controllo durante l’esercizio.
Tabella 1
| Classe di accuratezza | Errori massimi tollerati per il peso del veicolo |
|---|---|
| 0,2 | ± 0,10 % |
| 0,5 | ± 0,25 % |
| 1 | ± 0,50 % |
| 2 | ± 1,00 % |
| 5 | ± 2,50 % |
| 10 | ± 5,00 % |
2.2 Pesatura statica Gli errori massimi tollerati per la pesatura statica di carichi crescenti o decrescenti sono specificati nella tabella 2.
Tabella 2
| Classe di accuratezza | Carico (m) in divisioni (d) | Errori massimi tollerati | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,5 | 1 | 0 < m | ≤ 500 | ± 0,5 d |
| 500 < m | ≤ 2000 | ± 1,0 d | |||
| 2 000 < m | ≤ 5000 | ± 1,5 d | |||
| 2 | 5 | 10 | 0 < m | ≤ 50 | ± 0,5 d |
| 50 < m | ≤ 200 | ± 1,0 d | |||
| 200 < m | ≤ 1000 | ± 1,5 d |
Per un dato procedimento di pesatura in movimento e una data combinazione dei ricettori del carico, tutti i dispositivi di una pesa a ponte a funzionamento automatico per veicoli stradali, che indicano o stampano il peso, devono avere la medesima divisione d. Il rapporto tra la classe di accuratezza, la divisione e il peso massimale del veicolo espresso in divisioni è indicato nella tabella 3.
Tabella 3
| Classe di accuratezza | d (kg) | Peso massimale del veicolo in divisioni d | |
|---|---|---|---|
| Minimo | Massimo | ||
| 0,2 | ≤ 5 | ||
| 0,5 | ≤ 10 | 500 | 5000 |
| 1 | ≤ 20 | ||
| 2 | ≤ 50 | ||
| 5 | ≤ 100 | 50 | 1000 |
| 10 | ≤ 200 |
Il carico minimo non deve essere inferiore al carico espresso in divisioni che figura nella tabella 4.
Tabella 4
| Classi di accuratezza | Carico minimo in divisioni |
|---|---|
| 0,2 0,5 1 | 50 |
| 2 5 10 | 10 |
Il carico di un asse singolo o multiplo può essere indicato o stampato soltanto con un’annotazione supplementare poiché la verificazione dello strumento non si riferisce a tale risultato della pesatura.
Per il medesimo carico e la stessa divisione, il peso indicato e il peso stampato non devono differire l’uno dall’altro.
Le pese a ponte a funzionamento automatico per veicoli stradali per pesare il carico totale in movimento devono soddisfare i pertinenti requisiti metrologici e tecnici per temperature ambiente da –10 °C a +40 °C. Per utilizzazioni speciali, i limiti di temperatura possono tuttavia differire, a condizione che il campo delle temperature sia pari o superiore a 30 °C e sia indicato sulla targhetta segnaletica.
(art. 6 cpv. 6)
1.1. Il fabbricante deve specificare sia la classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), sia la classe (o le classi) di accuratezza di funzionamento, X(x). 1.2. Per il tipo di strumento è designata una classe di accuratezza di riferimento, Ref(x), che corrisponde alla maggiore accuratezza possibile per gli strumenti di quel tipo. Una volta completata l’installazione, per i singoli strumenti sono designate una o più classi di accuratezza di funzionamento, X(x), tenendo conto dei prodotti specifici da pesare. Il fattore (x) di designazione della classe deve essere ≤ 2 ed espresso nella forma 1 × 10k, 2 × 10ko 5 × 10k, dove k è un numero intero negativo oppure zero. 1.3. La classe di accuratezza di riferimento Ref(x) si applica ai carichi statici. 1.4. Per la classe di accuratezza di funzionamento X(x), X è un regime che associa l’accuratezza al peso del carico e (x) è un moltiplicatore per gli errori massimi tollerati per la classe X(1) di cui al punto 2.2.
2.1. Errori massimi tollerati in caso di pesatura statica. 2.1.1. Per i carichi statici nelle condizioni di funzionamento nominali, l’errore massimo tollerato per la classe di accuratezza di riferimento Ref(x) deve essere pari a 0,312 volte lo scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media, come specificato nella tabella 1, moltiplicato per il fattore di designazione della classe (x). 2.1.2. Per gli strumenti in cui il riempimento può essere fatto a partire da più di un carico, come le riempitrici gravimetriche automatiche cumulative o a combinazione selettiva, l’errore massimo tollerato per carichi statici è l’accuratezza richiesta per il riempimento di cui al punto 2.2 e non la somma degli scarti massimi tollerati per i singoli carichi. 2.2. Scarto rispetto alla media di riempimento
Tabella 1
| Valore della massa dei riempimenti – m(g) | Scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media relativa alla classe X(1) |
|---|---|
| m ≤ 50 | 7,2 % |
| 50 < m ≤ 100 | 3,6 g |
| 100 < m ≤ 200 | 3,6 % |
| 200 < m ≤ 300 | 7,2 g |
| 300 < m ≤ 500 | 2,4 % |
| 500 < m ≤ 1 000 | 12 g |
| 1 000 < m ≤ 10 000 | 1,2 % |
| 10 000 < m ≤ 15 000 | 120 g |
| 15 000 < m | 0,8 % |
Lo scarto calcolato di ciascun riempimento rispetto alla media può essere aggiustato per controbilanciare l’effetto delle dimensioni delle particelle del materiale. 2.3. Scarto relativo al valore preassegnato (errore di selezione) Per gli strumenti in cui è possibile preassegnare un peso di riempimento, la differenza massima tra tale valore preassegnato e la massa media dei riempimenti non deve superare un valore pari a 0,312 volte lo scarto massimo tollerato di ciascun riempimento rispetto alla media, come specificato nella tabella 1.
3.1. Gli errori massimi tollerati dovuti a grandezze d’influenza sono indicati nella tabella 2.1. 3.2. Il valore di variazione critico dovuto a un disturbo è eguale a una variazione dell’indicazione di pesatura statica eguale all’errore massimo tollerato di cui al punto 2.1, calcolato per il riempimento minimo nominale, o a una variazione che produrrebbe un effetto equivalente sul riempimento nel caso di strumenti in cui il riempimento consista di più carichi. Il valore di variazione critico calcolato è arrotondato alla divisione superiore (d). 3.3. Il fabbricante deve specificare il valore del riempimento minimo nominale.
(art. 8 cpv. 2)
1 Quando due verificazioni successive di una pesa a ponte a funzionamento automatico per veicoli ferroviari mostrano che tale pesa rispetta gli errori massimi tollerati, l’Istituto federale di metrologia14può prolungare di tre anni al massimo il termine per la verificazione successiva. 2 In caso di prolungamento del termine per la verificazione successiva, l’utilizzatore esegue egli stesso controlli annuali della stabilità di misurazione della pesa. 3 In merito a tali controlli va redatto un verbale che deve essere presentato all’organo esecutivo in occasione della prossima verificazione. 4 Se un controllo mostra che la pesa non rispetta gli errori massimi tollerati, il fatto deve essere immediatamente comunicato al competente organo esecutivo. La pesa deve essere sottoposta a regolazione e in seguito presentata all’organo esecutivo per la verificazione. 5 Se risulta troppo lungo, il termine per la verificazione successiva può essere ridotto fino al termine minimo di un anno.
Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 5 dicembre 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 5225). ↩
RS 941.210 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 9 dell’O del DFGP del 7 dicembre 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 7183). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 5 dicembre 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 5225). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 5 dicembre 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 5225). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 5 dicembre 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 5225). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del DFGP del 5 dicembre 2016, con effetto dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 5225). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 5 dicembre 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 5225). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 5 dicembre 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 5225). ↩
[RU 1986 2013, 2002 2136, 2004 2119] ↩
GU L 42 del 15.02.1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 89/676/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18). ↩
GU L 46 del 21.02.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall’Accordo SEE. ↩
Per i = r si applicano le corrispondenti colonne della tabella 3, sostituendo e con er. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). ↩
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