Ordinanza del DFGP sui pesi

941.221.2Departmental Ordinance1 gen 1987

del 15 agosto 1986 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),2

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Sezione 1: Generalità

Art. 1 Oggetto
  1. La presente ordinanza disciplina l’ammissione, la verificazione e le qualità metrologiche dei pesi soggetti all’obbligo di verifica.
  2. .3
Art. 2 Condizioni di riferimento

Valgono i valori seguenti:

Temperatura dei pesi20°C
Massa volumetrica di riferimento dei pesi campioni8000 kg/m3
Massa volumetrica dell’aria1,2 kg/m3
Art. 3 Pesi, serie di pesi
  1. Un peso è una misura materializzata della massa regolamentata nelle sue caratteristiche costruttive e metrologiche quali forma, dimensioni, materiale, qualità della superficie4, valore nominale e limiti di tolleranza.
  2. Una serie di pesi o un insieme di pesi è composto in modo da consentire la pesatura di un carico compreso tra il più piccolo valore nominale e la somma di tutti i valori nominali dei pesi dell’insieme, secondo una progressione la cui ragione è costituita dalla massa del peso con il più piccolo valore nominale.
  3. 5
Art. 4 Valore del risultato della pesatura, massa
  1. Il valore del risultato della pesatura è un valore approssimativo della massa ottenuta al momento di una pesatura nell’aria, senza tenere in considerazione la correzione della spinta dell’aria.
  2. Il valore della massa è determinato a partire dal valore del risultato della pesatura, tenendo conto della correzione della spinta dell’aria. Una massa volumetrica convenzionale di 8000 kg/m3è ammessa per i pesi utilizzati in commercio, senza tener presente la loro reale massa volumetrica. L’errore sul valore della massa calcolata attraverso questo metodo può essere in ogni caso trascurato.
Art. 5 Massa convenzionale
  1. I pesi sono caratterizzati dalla loro massa convenzionale.6
  2. La massa convenzionale7di un corpo è uguale alla massa di un campione di massa, di massa volumetrica 8000 kg/m3, che mantiene in equilibrio alla temperatura di 20°C, la massa di questo corpo nell’aria di massa volumetrica 1,2 kg/m3.
  3. La massa convenzionale8mcdi un peso di massa m e di massa volumetrica ρ espressa in kg/m3è a 20°C:

Sezione 2: Esigenze applicabili ai pesi

Art. 6 Ammissione
  1. Sono ammessi alla verificazione i pesi da 1 mg a 50 kg che soddisfano le prescrizioni del capoverso 2. Questi sono sottoposti all’ammissione generale conformemente all’allegato 5 numero 1.2 dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione.9
  2. La costruzione e le qualità metrologiche dei pesi devono essere conformi allo stato della tecnica, descritto in particolare nelle Raccomandazioni internazionali OIML elencate nell’allegato (OIML: Organisation Internationale de Métrologie Légale).10
Art. 7 Valori nominali
  1. I valori nominali dei pesi possono essere multipli o sottomultipli decimali di unità fissate al capoverso 2, oppure il doppio o la metà dei multipli o dei sottomultipli decimali di queste unità.
  2. Oltre all’unità di base della massa (kg), per i pesi sono ammesse le seguenti unità di massa: la tonnellata (t), il grammo (g) e il milligrammo (mg).
Art. 8 Serie di pesi

Per le serie di pesi sono ammessi i seguenti ordini di valori nominali:

(1,1,2,5)10nkg
(1,1,1,2,5)10nkg
(1,2,2,5)10nkg
(1,1,2,2,5)10nkg

essendo n un numero intero positivo, o negativo, o zero.

Art. 9 Classi di precisione

I pesi sono suddivisi in nove classi di precisione:

E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3

Art. 10 Errori massimi tollerati
  1. Gli errori massimi tollerati per i pesi al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:
Valore
nominale
Classe di precisione, errori massimi tollerati in ± mg
E1E2F1F2M1M2M3
50 kg25802508002 5008 00025 000
20 kg10301003001 0003 00010 000
10 kg516501605001 6005 000
5 kg2,58,025802508002 500
2 kg1,03,010301003001 000
1 kg0,501,651650160500
500 g0,250,802,58,02580250
200 g0,100,301,03,01030100
100 g0,050,160,51,651650
50 g0,0300,100,301,03,01030
20 g0,0250,080,250,82,5825
10 g0,0200,060,200,62,0620
5 g0,0160,050,160,51,6516
2 g0,0120,040,120,41,2412
1 g0,0100,030,100,31,0310
500 mg0,0080,0250,080,250,82,5
200 mg0,0060,0200,060,200,62,0
100 mg0,0050,0160,050,160,51,6
50 mg0,0040,0120,0400,120,40
20 mg0,0030,0100,0300,100,30
10 mg0,0030,0080,0250,080,25
5 mg0,0030,0060,0200,060,20
2 mg0,0030,0060,0200,060,20
1 mg0,0030,0060,0200,060,20
  1. Gli errori massimi tollerati per i pesi di 50 kg delle classi intermediarie M1–2e
    M2–3al momento della verificazione e in revisione, per rapporto alla loro massa convenzionale, sono:
    1. ± 5 000 mg per la classe di precisione M1–2
    2. ± 16 000 mg per la classe di precisione M2–3
Art. 11

Sezione 3: Verificazione

Art. 12 Procedura di verificazione
  1. La verificazione di un peso si attua paragonandolo con un peso di classe di precisione superiore, almeno M1. Il metodo di misura per la verificazione dei pesi della massima classe di precisione è determinato dall’Istituto federale di metrologia (METAS)11.12
  2. La verificazione dei pesi deve essere fatta pezzo per pezzo. L’esame sarà fatto sia per confronto diretto, sia per sostituzione.
Art. 13 Competenze

Sono competenti per l’esecuzione della verificazione:

  1. dei pesi delle classi di precisione M1–2, M2, M2–3e M3: un ufficio cantonale di verificazione;
  2. dei pesi delle classi di precisione F1, F2e M1: un ufficio cantonali di verificazione attrezzato specialmente per questo scopo o, in assenza di un tale ufficio, il METAS;
  3. dei pesi delle classi di precisione E1e E2: il METAS o un laboratorio di verificazione.
Art. 13a Verificazione successiva

La verificazione successiva è effettuata:

  1. per pesi delle classi di precisione F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3e M3: ogni quattro anni;
  2. per pesi delle classi di precisione E1e E2: ogni sei anni.
Art. 14 Adempimento dell’obbligo di eseguire la verificazione
  1. L’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se il peso soddisfa le esigenze della presente ordinanza e se è stato esaminato e marchiato; sono riservati i capoversi 2 e 3.
  2. Per i pesi di un g o meno, l’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se i pesi sono stati verificati e la cassetta contenente i pesi è stata marchiata.
  3. Per i pesi delle classi di precisione E1, E2e F1l’obbligo di eseguire la verificazione è adempiuto se dopo la verificazione dei pesi, la cassetta contenente i pesi è stata marchiata, o se è stato compilato un certificato di verificazione13.
Art. 15

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione

Sempre che né la legge né la presente ordinanza fissino prescrizioni particolari, i Cantoni sono incaricati di eseguire l’ordinanza e di sorvegliarne l’applicazione nel commercio.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione

Gli articoli 60 a 66 del Regolamento d’esecuzione del 12 gennaio 191214concernente le misure di lunghezza e di capacità, i pesi e le bilance in uso nell’industria e nel commercio sono abrogati.

Art. 18 Disposizioni transitorie
  1. I pesi che soddisfano le prescrizioni valide fino ad oggi possono essere presentati alla verificazione iniziale ancora durante i cinque anni che seguono l’entrata in vigore della presente ordinanza.
  2. I pesi verificati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere presentati alla verificazione ulteriore ancora durante dodici anni. In seguito essi possono essere presentati alla verificazione se sono rispettate le prescrizioni per l’ammissione generale; in caso contrario devono essere annullati e posti fuori circolazione.
Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.

(art. 6 cpv. 2)

Raccomandazioni OIML

– Recommandation Internationale OIML R 52: «Poids hexagonaux» – Exigences métrologiques et techniques» (2004); – Recommandation Internationale OIML R 111-1: «Poids des classes E1, E2, F1, F2, M1, M1–2, M2, M2–3, M3» – Partie 1: Exigences métrologiques et techniques» (2004); – International Document OIML D 28: «Conventional value of the result of weighing in air» (2004).

Footnotes

  1. RS 941.210

  2. Nuovo testo giusta il n. I 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

  3. Abrogato dal n. 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

  4. Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

  5. Abrogato dal n. 11 dell’O del DFGP del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7183).

  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

  7. Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

  8. Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

  9. Nuovo testo giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).

  10. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

  11. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937).

  12. Nuovo testo del per. giusta l’O del DFGP del 2 ott. 2006, in vigore dal 30 ott. 2006 (RU 2006 4193).

  13. Nuovo termine giusta il n. I dell’O del DFGP del 21 nov. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5646).

  14. [CS 10 11;RU 1970 936art. 35 cpv. 2; 1971 1796art. 15 cpv. 2;RU 1973 450art. 23,2228art. 34; 1986 2013art. 16 lett. a,2022art. 17.RU 1991 1306art. 9]

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