941.242•Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione
941.242OSGSDepartmental Ordinance30 ott 2006
(OSGS)
del 19 marzo 2006 (Stato 15 aprile 2021)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,
17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 20061sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),2
ordina:
La presente ordinanza disciplina:
La presente ordinanza si applica agli strumenti destinati alla misurazione delle frazioni di gas di scarico, agli strumenti destinati alla misurazione del fumo diesel e agli strumenti destinati alla misurazione delle nanoparticelle, utilizzati per:4
Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 1 della presente ordinanza.
La conformità degli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico ai requisiti essenziali secondo l’articolo 4 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione:
Gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico devono essere sottoposti ogni anno alle verificazioni successive, eseguite dagli uffici cantonali di verificazione conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 numero 1 della presente ordinanza.
Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 2 della presente ordinanza.
Per gli strumenti di misurazione del fumo diesel sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono essere sottoposti ogni anno alle verificazioni successive, eseguite dagli uffici cantonali di verificazione conformemente all’allegato 7 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 3 numero 1 della presente ordinanza.
Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e all’allegato 4 lettera B numeri 1–5 della presente ordinanza.
Per gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle dei motori a combustione devono essere sottoposti alle seguenti procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione:
Oltre alla responsabilità di cui all’articolo 21 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, l’utilizzatore è responsabile:
In caso di contestazione ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione o in occasione dei controlli ufficiali fuori della verificazione, si applicano gli errori massimi tollerati di cui agli allegati 1, 2 e 4 della presente ordinanza.
L’ordinanza del 20 ottobre 199314sugli strumenti di misura dei gas di scarico dei motori a combustione è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 30 ottobre 2006.
(art. 4)
Strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico
Uno strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico serve a determinare le frazioni volumetriche di specifici componenti dei gas di scarico del motore ad accensione comandata di un autoveicolo, al livello di umidità del campione analizzato.
Detti componenti dei gas di scarico sono il monossido di carbonio (CO), il biossido di carbonio (CO2), l’ossigeno (O2) e gli idrocarburi (HC).
Il tenore in idrocarburi è espresso come concentrazione di n-esano (C6H14); la misurazione è eseguita con tecniche di assorbimento a infrarossi.
Le frazioni volumetriche del CO, del CO2e dell’O2sono espresse in percentuale (% vol), mentre la frazione volumetrica degli HC in parti per milione (ppm vol)15.
Parametro lambda
È un valore non dimensionale rappresentativo dell’efficienza di combustione in un motore in termini di rapporto aria/carburante nei gas di scarico. È determinato con una formula di riferimento standardizzata. Il parametro lambda è calcolato da strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico a partire dalle frazioni volumetriche dei componenti dei gas di scarico.
1.1 Per gli strumenti di misurazione delle frazioni di gas di scarico sono definite due classi di strumenti: 0 e I. Gli intervalli di misurazione minimi per entrambe le classi figurano nella tabella 1.
| Classi di strumenti e intervalli di misurazione | Tabella 1 |
|---|
| Parametro | Classe 0 e I |
|---|---|
| frazione di CO | da 0 a 5 % vol |
| frazione di CO | da 0 a 16 % vol |
| frazione di idrocarburi | da 0 a 2 000 ppm vol |
| frazione di O | da 0 a 21 % vol |
| λ | da 0,8 a 1,2 |
Il fabbricante deve specificare i valori nominali delle condizioni di funzionamento, vale a dire:
2.1 Per le grandezze d’influenza negli ambienti climatico e meccanico:
– un campo minimo di temperatura di 35 °C per l’ambiente climatico;
– la classe ambientale meccanica applicabile è M1.
2.2 Per le grandezze d’influenza nell’alimentazione elettrica:
– i campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alternata;
– i limiti dell’alimentazione in corrente continua.
2.3 Per la pressione ambiente:
– i valori minimo e massimo della pressione ambiente sono per entrambe le classi:p min≤ 860 hPa,p max≥ 1060 hPa.
Gli errori massimi tollerati sono definiti come segue: 3.1 Per ciascuna frazione misurata, il valore massimo ammesso dello scarto in condizioni di funzionamento nominali conformemente all’allegato 1 numero 1.1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione è il maggiore dei due valori riportati nella tabella 2. I valori assoluti sono espressi in % vol o in ppm vol; i valori in % sono percentuali del valore reale.
| Errori massimi tollerati | Tabella 2 |
|---|
| Parametro | Classe 0 | Classe I |
|---|---|---|
| frazione di CO | ± 0,03 % vol ± 5 % | ± 0,06 % vol ± 5 % |
| frazione di CO | ± 0,5 % vol ± 5 % | ± 0,5 % vol ± 5 % |
| frazione di idrocarburi | ± 10 ppm vol ± 5 % | ± 12 ppm vol ± 5 % |
| frazione di O | ± 0,1 % vol ± 5 % | ± 0,1 % vol ± 5 % |
3.2 Gli errori massimi tollerati nel calcolo del parametro lambda sono dello 0,3 %. Per il calcolo del valore reale convenzionale si ricorre alla formula che figura nella sezione 5.3.7.3 del Regolamento n. 8316della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE). A tale scopo sono utilizzati i valori indicati dallo strumento di misurazione.
4.1 Per ciascuna frazione volumetrica misurata dallo strumento, il valore di variazione critico corrisponde agli errori massimi tollerati per il parametro in questione. 4.2 L’influenza di un’interferenza elettromagnetica deve essere tale che: – la variazione del risultato della misurazione non supera il valore di variazione critico di cui al numero 4.1; oppure – l’indicazione del risultato della misurazione non può essere interpretata come risultato valido.
5.1 La risoluzione deve essere uguale ai valori indicati nella tabella 3, ma può anche essere migliore di un ordine di grandezza.
| Risoluzione | Tabella 3 |
|---|
| CO | CO | O | HC | |
|---|---|---|---|---|
| Classi 0 e I | 0,01 % vol | 0,1 % vol | * | 1 ppm vol |
| * 0,01 % vol per valori del misurando inferiori o pari al 4 % vol, altrimenti 0,1 % vol. |
Il parametro lambda va indicato con una risoluzione di 0,001.
5.2 Lo scarto tipo di 20 misurazioni non deve essere superiore a un terzo del valore assoluto degli errori massimi tollerati per ciascuna frazione volumetrica di gas di scarico applicabile.
5.3 Per la misurazione del CO, del CO2e degli HC, lo strumento, compreso il sistema specificato di trasporto dei gas, deve indicare il 95 % del valore finale determinato con i gas di taratura entro 15 secondi dal cambiamento da un gas a tenore zero, per esempio aria pura. Per la misurazione dell’O2, lo strumento, in condizioni simili, deve indicare un valore che si discosta di meno dello 0,1 % vol dallo zero entro 60 secondi dal cambiamento da aria pura a un gas privo di ossigeno.
5.4 I componenti dei gas di scarico differenti dai componenti oggetto della misurazione non devono influenzare il risultato della misurazione di oltre la metà del valore assoluto degli errori massimi tollerati, se tali componenti sono presenti nelle quantità massimali indicate di seguito:
– 6 % vol CO;
– 16 % vol CO2;
– 10 % vol O2;
– 5 % vol H2,
– 0,3 % vol NO;
– 2 000 ppm vol HC (come n-esano);
– vapore acqueo fino alla saturazione.
5.5 Uno strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico deve essere munito di un dispositivo di regolazione per l’azzeramento, la taratura dei gas e la regolazione interna. L’azzeramento e la regolazione interna devono avvenire automaticamente.
5.6 In presenza di dispositivi di regolazione automatici o semiautomatici, lo strumento deve poter eseguire una misurazione soltanto dopo che le regolazioni sono state effettuate.
5.7 Uno strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico deve essere in grado di rilevare i residui di idrocarburi nel sistema di trasporto dei gas. Se prima di una misurazione tali residui sono presenti in misura superiore a 20 ppm vol, l’esecuzione della misurazione non deve essere possibile.
5.8 Uno strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico deve essere munito di un dispositivo capace di rilevare qualsiasi disfunzione del sensore del canale di ossigeno dovuta a usura o danneggiamento della linea di connessione.
5.9 Se uno strumento di misurazione delle frazioni di gas di scarico può essere impiegato per diversi carburanti come benzina o gas liquefatto, deve essere possibile scegliere il coefficiente adeguato per il calcolo del parametro lambda in modo che non vi siano ambiguità per quanto riguarda la formula da impiegare.
(art. 7)
1.1 Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono fornire gli stessi risultati degli opacimetri previsti per la misurazione secondo il metodo dell’accelerazione libera conformemente alla Direttiva 72/306/CEE17e al Regolamento CEE numero 2418. 1.2 I requisiti relativi alla costruzione e alle caratteristiche metrologiche di uno strumento di misurazione del fumo diesel ai sensi dell’articolo 7 sono considerati adempiuti se lo strumento soddisfa i requisiti della norma ISO 1161419e delle disposizioni seguenti.
2.1 Negli strumenti di misurazione del fumo diesel, la procedura di misurazione deve essere automatizzata al massimo, al fine di eliminare gli influssi soggettivi della persona che procede alle misurazioni. 2.2 Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono essere opacimetri del flusso parziale ai sensi della norma ISO 11614 numeri 5.1 e 9.1. 2.3 Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono determinare la quantità di fumo secondo il metodo dell’accelerazione libera ai sensi della norma ISO 11614 numero 9.4. 2.4 Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono soddisfare i requisiti di cui alla norma ISO 11614 numeri 10.1–10.3. 2.5 Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono essere muniti di una stampante. La trasmissione dei dati dallo strumento alla stampante deve essere concepita in modo che non siano possibili falsificazioni. Se il dispositivo di controllo dello strumento rileva un difetto significativo o un errore di funzionamento, la stampa di documenti a carattere legale deve essere impedita. 2.6 Nella ricevuta ufficiale devono figurare almeno le seguenti indicazioni: – la data e l’ora della misurazione; – il nome e l’indirizzo della stazione di misurazione; – l’identificazione dello strumento (p. es. il numero di serie); – i misurandi e i risultati conformemente alla sezione 3; – l’annotazione «misurazione ufficiale»; – la designazione della sonda utilizzata per il prelievo del campione (p. es. il diametro); – una rubrica per iscrivere l’identificazione del veicolo (p. es. il numero del telaio).
Gli strumenti di misurazione del fumo diesel devono determinare i seguenti misurandi secondo il metodo dell’accelerazione libera di motori: – il coefficiente massimale di opacitàk [m-1] secondo la norma ISO 11614 numero 7; – il numero di giri del motore [min-1] al regime minimo e a un regime prestabilito.
4.1 Per una misurazione dinamica come secondo il metodo dell’accelerazione libera, gli errori massimi tollerati per il coefficiente di opacitàk [m-1], in riferimento al campione, sono: – ± 0,15 m-1perk ≤ 1 m-1; – ± 0,15 ·k perk > 1 m-1. 4.2 Per un controllo statico dello strumento di misurazione con un sistema esterno (controllo della linearità secondo la norma ISO 11614 numero 7.3.5), gli scarti massimi da un valorek prestabilito sono: – ± 0,05 m-1perk ≤ 2 m-1; – ± 0,025 ·k perk > 2 m-1.
5.1 Lo svolgimento della misurazione in modalità «misurazione ufficiale» deve avvenire secondo la norma ISO 11614 numeri 9.4 e 10.1.6 lettera d. Inoltre per il regime minimo e un regime prestabilito, la seguente condizione deve essere rispettata: la differenza fra il più grande e il più piccolo dei quattro regimi considerati non deve essere superiore né al più alto valore di 100 min‑1né al 10 % del valore medio. 5.2 Alla fine della misurazione ufficiale, lo strumento di misurazione del fumo diesel deve stampare la ricevuta ufficiale secondo la norma ISO 11614 numero 10.1.6 lettera f, completata con i valori misurati per il regime. 5.3 Se la misurazione non soddisfa le condizioni di cui al numero 5.1, la ricevuta ufficiale deve essere chiaramente indicata come non valida.
A complemento dell’allegato 1 numero 9.1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, tutti i componenti dello strumento di misurazione devono recare le seguenti indicazioni supplementari: – l’anno di costruzione; – le marcature d’ammissione e il numero d’ordine; – il numero di serie dello strumento; – la lunghezza ottica effettivaL della cellula di misurazione.
A complemento dell’allegato 1 numero 9.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, nelle istruzioni per l’uso devono figurare indicazioni: – sullo svolgimento di una misurazione ufficiale in conformità alla Direttiva 72/306/CEE20o al Regolamento CEE numero 2421, in particolare sulla preparazione del motore, sulla pulizia del tubo di scarico e sulla procedura per la prova in accelerazione libera; – se necessario, sulle classi di veicoli diesel per le quali lo strumento di misurazione del fumo diesel può essere utilizzato per misurazioni ufficiali; – se disponibili, sulle condizioni d’uso di ogni sonda prevista.
(art. 6 e 9)
(art. 9a e 9c )
Diametro di mobilità
Media geometrica legata ai numeri di una distribuzione unimodale dei misurandi con uno scarto tipo geometrico tra 1.4 e 1.6 che, durante la misurazione eseguita in un analizzatore di mobilità secondo la norma ISO 15900:2009^22^, presenta la stessa mobilità elettrica di particella di forma sferica il cui diametro è conosciuto.
Nanoparticelle
Componenti solidi, a base di carbone, presenti nel gas di scarico caldo del terminale di scarico dei motori a combustione.
Le particelle presentano un diametro di mobilità compreso tra 20 nm e 300 nm.
Le frazioni condensate non sono qualificate come nanoparticelle.
Concentrazione numerica di particelle
Numero di nanoparticelle per unità volumetrica indicato per centimetro cubo (cm3).
Efficienza E
Quoziente della concentrazione numerica di particelle indicata e della concentrazione numerica di particelle misurata all’entrata dello strumento di misurazione.
1.1 Il campo di misurazione per la concentrazione numerica di nanoparticelle si situa almeno tra 5 × 104cm–3e 5 × 106cm–3. 1.2 Per valori che si situano al di fuori del campo di misurazione, lo strumento di misurazione deve indicare se il valore misurato è inferiore o superiore al campo di misurazione fissato. Se ciò non è possibile, non può essere fornito alcun valore. 1.3 La concentrazione numerica di particelle deve essere indicata per le condizioni ambientali prevalenti ad ogni singola misurazione
Le seguenti condizioni di funzionamento nominali devono essere soddisfatte: 2.1 Ambienti climatici, meccanici e elettromagnetici: – campo per la pressione ambiente da 860 hPa a 1060 hPa; – classe ambientale meccanica M2; – classe ambientale elettromagnetica E2. 2.2 I valori nominali delle condizioni di funzionamento elettriche indicati dal fabbricante fanno riferimento: – ai campi di tensione e di frequenza per l’alimentazione in corrente alternata; – ai limiti dell’alimentazione in corrente continua.
Gli errori massimi tollerati sono definiti come segue: a seconda della dimensione e della composizione delle particelle, lo strumento di misurazione deve mantenere per tutto il campo di misurazione un’efficienzaE entro i valori di variazione critici di cui alla tabella 1.
| Efficienza degli strumenti di misurazione di nanoparticelle | Tabella 1 |
|---|
| Diametro di mobilità | Valori limite dell’efficienzaE |
|---|---|
| nanoparticelle 23 nm | E < 50 % |
| nanoparticelle 41 nm | E > 4 0 % |
| nanoparticelle 80 nm | 70 % <E < 130 % |
| nanoparticelle 200 nm | E < 300 % |
| goccioline di tetracontano 30 nm (concentrazione numerica fino a 105cm–3) | E < 5 % |
4.1 Sono considerati disturbi: – le nanoparticelle di diametro inferiore a 20 nm derivanti segnatamente da additivi per carburanti di motori a combustione; – spruzzi d’acqua, componenti corrosivi dei gas di scarico, polvere; – calore nel campione e nell’ambiente del campionamento in presenza di temperature di 300 °C durante 5 minuti; – condensazione di componenti dei gas di scarico; – concentrazione di particelle molto elevata come durante misurazioni su motori senza un filtro antiparticolato o con un filtro antiparticolato danneggiato; – insudiciamento dei sensori dello strumento di misurazione, segnatamente a causa del deposito di fuliggine o di prodotti di condensazione. 4.2 L’influenza di un’interferenza deve essere tale che: – la variazione del risultato della misurazione non supera il valore di variazione critico di cui al numero 3; – l’indicazione del risultato della misurazione non può essere interpretata come risultato valido. 4.3 L’utilizzatore deve essere avvertito e una misurazione ufficiale deve essere soppressa quando disturbi provocano variazioni superiori di quelle ammesse al numero 4.2.
5.1 Il processo di misurazione deve essere automatizzato in modo da eliminare le influenze soggettive dell’utilizzatore. 5.2 . 5.3 La durata dell’entrata del gas di scarico al momento del campionamento fino all’indicazione della concentrazione numerica deve essere inferiore a 10 s (tempo di ritardo). 5.4 Per l’esame del tipo i dati di misurazione devono essere emessi elettronicamente in un file di testo recante la marcatura oraria e la concentrazione numerica e prevedere un tasso di rilevamento di almeno 10 Hz. Il file di testo deve poter essere scaricato con un interfaccia su computer disponibili in commercio. 5.5 Lo strumento di misurazione deve essere concepito per il funzionamento all’aperto in modo portatile.
6.1 Conformemente all’allegato 1 numero 9.3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione le informazioni sul funzionamento dello strumento di misurazione contengono indicazioni dettagliate, in particolare sull’obbligo della manutenzione da parte dell’utilizzatore, su tutti i lavori di manutenzione, nonché sulla loro frequenza e i documenti per attestarne l’esecuzione. 6.2 Rientrano nei lavori di manutenzione almeno i lavori seguenti: – la pulizia dei componenti che entrano in contatto con particelle; – il controllo dei sensori integrati riguardanti segnatamente la temperatura e la pressione; – all’occorrenza, la regolazione dei sensori importanti per la misurazione della concentrazione numerica di particelle. 6.3 Lo strumento di misurazione deve essere concepito in modo tale che i lavori di manutenzione bastano per mantenere le caratteristiche metrologiche entro i limiti degli errori massimi tollerati durante il termine di verificazione. 6.4 Se uno strumento di misurazione è sottoposto a una regolazione dopo la manutenzione, è necessario procedere anche a una verificazione successiva. 6.5 L’Istituto federale di metrologia determina la procedura di verificazione successiva caso per caso, secondo il tipo di strumento di misurazione.
7.1 Per misurazione ufficiale si intende il processo di misurazione regolamentato per la misurazione ufficiale dei gas di scarico. 7.2 La misurazione ufficiale deve: – essere iniziata e finita dall’utilizzatore; – essere eseguita senza interruzioni; – determinare il valore medio a partire da 3 valori misurati nel seguente modo: 15 s attesa, 5 s prima misurazione, 5 s pausa, 5 s seconda misurazione, 5 s pausa, 5 s terza misurazione; – indicare almeno i valori seguenti: il valore misurato attuale, il valore medio e la durata della misurazione, in secondi, dall’inizio della misurazione ufficiale. 7.3 Alla fine della misurazione ufficiale, lo strumento di misurazione deve registrare su un supporto durevole le seguenti indicazioni: – la dicitura «misurazione ufficiale»; – la data e l’ora della misurazione; – il valore medio della concentrazione numerica; – la durata della misurazione.
RS 941.210 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O del DFGP del 7 dicembre 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 7183). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 5371). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 5371). ↩
RS 741.41 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 15 ottobre 2018, in vigore dal 1° dicembre 2018 (RU 2018 4071). ↩
RS 747.201.3 ↩
RS 747.201.31 ↩
RS 747.223.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 15 ottobre 2018, in vigore dal 1° dicembre 2018 (RU 2018 4071). ↩
RS 814.318.142.1 ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 5371). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del DFGP del 22 agosto 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 5371). ↩
[RU 1993 2985, 1998 1796art. 1 n. 23] ↩
Nella presente O le quantità percentuali e le frazioni volumetriche di sostanze sono considerate equivalenti. ↩
Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) – Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore, GU L 42 del 15.2.2012, pag. 1. ↩
Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’ inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli; GUCE L 190 del 20.8.1972 , pag. 1 modificata delle Direttive 89/491/CEE (GUCE. L 213 del 15.8.1989, pag. 43) e 97/20/CEE (GUCE. L 125 del 16.5.1997, pag. 21). ↩
Commissione economica per l’Europa (CEE): «Accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni», appendice 23: Regolamento CEE n. 24 del 20 aprile 1986 relativo all’Accordo. Informazioni sul Regolamento CEE n. 24 possono essere richieste all’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna-Wabern. ↩
International Standard ISO 11614, «Reciprocating internal combustion compression-ignition engines – Apparatus for measurement of the opacity and for the determination of the light absorption coefficient of the exhaust gas», edizione 1999-09-01. ↩
Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’ inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli; GUCE L 190 del 20.8.1972 , pag. 1 modificata delle Direttive 89/491/CEE (GUCE L 213 del 15.8.1989, pag. 43) e 97/20/CEE (GUCE L 125 del 16.5.1997, pag. 21). ↩
Commissione economica per l’Europa (CEE): «Accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni», appendice 23: Regolamento CEE n. 24 del 20 aprile 1986 relativo all’Accordo. Informazioni sul Regolamento CEE n. 24 possono essere richieste all’Istituto federale di metrologia (METAS), 3003 Berna-Wabern. ↩
ISO 15900:2009, Determination of particle size distribution – Differential electrical mobility analysis for aerosol particles. Il testo della norma può essere ottenuto presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), 8400 Winterthur, www.snv.ch oppure consultato gratuitamente presso l’Istituto federale di metrologia, 3003 Berna. ↩
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