(Oem-METAS)
del 5 luglio 2006 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 19 della legge federale del 17 giugno 20111sulla metrologia,2
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Istituto federale di metrologia (METAS).
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043sugli emolumenti.
Art. 3 Assoggettamento
- Chi sollecita una decisione o richiede una prestazione del METAS4è tenuto a pagare un emolumento.
- L’assoggettamento vale anche per:
- le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettere a–d dell’ordinanza del 25 novembre 19985sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione quando queste possono addebitare a terzi le prestazioni del METAS; e
- le autorità e le istituzioni dei Cantoni e dei Comuni quando queste, pur usufruendo delle prestazioni del METAS nell’ambito dell’esecuzione della legge, possono addebitarle a terzi.
Art. 4 Determinazione degli emolumenti
- Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato.
- La tariffa oraria è di:
Art. 4a Adeguamento al rincaro
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, la tariffa oraria all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.
Art. 5 Supplemento
Il METAS può riscuotere i seguenti supplementi:
- fino al 50 per cento per le attività che a richiesta sono effettuate d’urgenza o fuori dell’orario normale di lavoro; e
- fino al 100 per cento per le attività per il cui disbrigo vengono sfruttate particolari esperienze da attività precedenti qualora, senza tale supplemento, la persona assoggettata pagherebbe un emolumento ingiustificatamente inferiore rispetto a quello pagato dai predecessori.
Art. 6 Disborsi particolari
- Sono considerate disborsi in particolare le spese per l’utilizzazione di impianti di misurazione e prova, di materiali sperimentali, di impianti completivi e di software.
- In caso di riutilizzazione, le spese possono essere suddivise.
Art. 7 Fatture parziali
- Per lavori di lunga durata il METAS può fatturare prestazioni parziali.
- Se l’attività per cui sorge un pagamento è sospesa o interrotta per colpa della persona assoggettata sono fatturati gli emolumenti esigibili a quel momento.
- In caso di morosità, l’esecuzione dell’attività assoggettata può essere interrotta.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 6 novembre 20027sugli emolumenti dell’Ufficio federale di metrologia è abrogata.
Art. 9 Disposizione transitoria
- Per le attività assoggettate non ancora terminate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano i previgenti disciplinamenti sugli emolumenti.
- Per le prestazioni parziali iniziate dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni della medesima.
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.