Ordinanza sull’ora estiva

941.299.1Federal Council Ordinance1 gen 1985

del 24 settembre 1984 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 17 giugno 20111sulla
metrologia,2

ordina:

Art. 1 Validità

In Svizzera l’ora estiva coincide con quella fissata dall’Unione europea.

Art. 2 Inizio e fine
  1. L’ora estiva entra in vigore l’ultima domenica di marzo, alle 2 del mattino (ora mitteleuropea). In tale momento, gli orologi vanno regolati sulle 3.3
  2. L’ora estiva cessa l’ultima domenica d’ottobre, alle 3 del mattino (ora estiva). In tale momento, gli orologi vanno regolati sulle 2.4
  3. 5
Art. 3 Ora intercalare

Il ritorno all’ora mitteleuropea comporta il raddoppiamento di un’ora nella notte del mutamento; conseguentemente la prima ora del paio viene designata 2A (2A.01 minuto, ecc.) e la seconda 2B.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Footnotes

  1. RS 941.20

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7247).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 apr. 1985 (RU 1985 487).

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2001, in vigore dal 1° nov. 2001 (RU 2001 2435).

  5. Abrogato dal n. I dell’O del 7 dic. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7247).

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