del 18 giugno 1993 (Stato 20 agosto 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31sexiese 64 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 19932,
decreta:
Sezione 1: Definizioni
Art. 1 Viaggio «tutto compreso»
- Si intende per viaggio «tutto compreso» la combinazione prefissata di almeno due delle prestazioni seguenti, se è offerta a un prezzo forfettario e dura più di 24 ore o include un pernottamento:
- trasporto;
- alloggio;
- altre prestazioni turistiche non accessorie del trasporto o dell’alloggio e costituenti una parte significativa della prestazione globale.
- La presente legge si applica pure se singole prestazioni di uno stesso viaggio «tutto compreso» sono fatturate separatamente.
Art. 2 Organizzatore, venditore e consumatore
- Si intende per organizzatore qualsiasi persona che organizza i viaggi «tutto compreso» non solo occasionalmente e li offre direttamente o tramite un venditore.
- Si intende per venditore la persona che offre i viaggi «tutto compreso» proposti dall’organizzatore.
- Si intende per consumatore:
- qualsiasi persona che prenota o si impegna a prenotare il viaggio «tutto compreso»;
- qualsiasi persona a nome o a favore della quale un viaggio «tutto compreso» è prenotato o un impegno di prenotazione è assunto;
- qualsiasi persona alla quale il viaggio «tutto compreso» è ceduto giusta l’articolo 17.
Sezione 2: Prospetti
Art. 3
Le indicazioni contenute nei prospetti sono vincolanti per l’organizzatore o il venditore che li pubblica; possono essere modificate unicamente:
- da un ulteriore accordo tra i contraenti;
- se il prospetto richiama espressamente l’attenzione su questa possibilità e la modificazione è comunicata chiaramente al consumatore prima della conclusione del contratto.
Sezione 3: Informazione destinata al consumatore
Art. 4 Prima della conclusione del contratto
- L’organizzatore o il venditore devono comunicare per scritto al consumatore tutte le condizioni contrattuali prima della conclusione del contratto.
- Le condizioni contrattuali possono essere trasmesse al consumatore anche in un’altra forma appropriata; in questo caso, prima della stipulazione, gli deve essere confermata per scritto. L’obbligo di conferma viene meno, qualora il suo adempimento impedisca una prenotazione o la conclusione del contratto.
- Nella misura in cui sia importante per il viaggio «tutto compreso», l’organizzatore o il venditore devono informare in generale il consumatore per scritto o in un altra forma appropriata prima della conclusione del contratto:
- sulle esigenze applicabili ai cittadini della CE e dell’AELS in materia di passaporti e visti, segnatamente sui termini per ottenere questi documenti;
- sulle formalità della polizia sanitaria, necessarie per il viaggio e il soggiorno.
- I cittadini di altri Stati hanno diritto alle informazioni di cui al capoverso 3 lettera a, se le esigono senza indugio.
Art. 5 Prima dell’inizio del viaggio
L’organizzatore o il venditore devono comunicare tempestivamente al consumatore, prima della data della partenza, per scritto o in qualsiasi altra forma appropriata:
- gli orari e i luoghi delle soste intermedie e delle coincidenze;
- il posto che il viaggiatore deve occupare;
- il nome, l’indirizzo e il numero di telefono della rappresentanza locale dell’organizzatore o del venditore o, se detta rappresentanza non esiste, gli uffici locali che possono prestare aiuto al consumatore in caso di difficoltà; se detti uffici non esistono, occorre in ogni caso comunicare al consumatore un numero telefonico d’emergenza o qualsiasi altra informazione che gli consenta di entrare in contatto con l’organizzatore o il venditore;
- nel caso di viaggi e di soggiorni all’estero di minorenni, le informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il minorenne o con il responsabile locale del suo soggiorno;
- informazioni sulla possibilità di stipulare un’assicurazione che copra le spese di annullamento del viaggio o un’assicurazione che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.
Sezione 4: Contenuto del contratto
Art. 6
- Indipendentemente dalla natura delle prestazioni convenute, il contratto deve indicare:
- il nome e l’indirizzo dell’organizzatore e dell’eventuale venditore;
- la data, l’ora e il luogo dell’inizio e della fine del viaggio;
- i desideri particolari del consumatore, accettati dall’organizzatore o dal venditore;
- se la realizzazione del viaggio «tutto compreso» esige un numero minimo di partecipanti e, se questo è il caso, quando, al più tardi, deve essere comunicato al consumatore l’eventuale annullamento del viaggio;
- il prezzo del viaggio «tutto compreso», nonché le scadenze e le modalità di pagamento;
- il termine entro cui il consumatore deve presentare reclamo per inadempimento o cattiva esecuzione del contratto;
- il nome e l’indirizzo dell’eventuale assicuratore.
- A seconda della natura delle prestazioni convenute, il contratto deve anche indicare:
- la destinazione del viaggio e, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, la durata e le date relative;
- l’itinerario;
- i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto utilizzati;
- il numero dei pasti compresi nel prezzo del viaggio «tutto compreso»;
- l’ubicazione, la categoria o il livello di comfort e le caratteristiche principali dell’alloggio, nonché la sua approvazione e classificazione turistica ai sensi della regolamentazione dello Stato di destinazione;
- le visite, escursioni e altre prestazioni incluse nel prezzo del viaggio «tutto compreso»;
- le condizioni di un eventuale aumento di prezzo giusta l’articolo 7;
- eventuali tasse per determinate prestazioni, come tasse d’atterraggio, di sbarco o d’imbarco nei porti e negli aeroporti, nonché tasse di soggiorno non incluse nel prezzo.
Sezione 5: Aumenti di prezzo
Art. 7
Un aumento del prezzo convenuto contrattualmente è ammissibile soltanto se:
- il contratto prevede espressamente questa possibilità e determina le modalità precise di calcolo del nuovo prezzo;
- si produce almeno tre settimane prima della data della partenza; e
- è motivato con l’aumento dei costi di trasporto, compresi quelli dei carburanti, delle tasse per determinate prestazioni, come tasse d’atterraggio, di sbarco e d’imbarco in porti e aeroporti o con una modificazione dei tassi di cambio applicati.
Sezione 6: Modificazioni sostanziali del contratto
Art. 8 Definizione
- Si intende per modificazione sostanziale del contratto ogni significativa modificazione di un elemento essenziale a cui l’organizzatore del viaggio proceda prima della data della partenza.
- Un aumento di prezzo di più del 10 per cento è considerato modificazione sostanziale.
Art. 9 Obbligo d’informare
L’organizzatore comunica al consumatore, il più presto possibile, qualsiasi modificazione sostanziale del contratto e la relativa incidenza sul prezzo.
Art. 10 Diritti del consumatore
- Il consumatore può accettare una modificazione sostanziale del contratto oppure recedere senza dovere indennizzo.
- Se recede dal contratto, ne informa il più presto possibile l’organizzatore o il venditore.
- Se recede dal contratto, il consumatore ha diritto:
- a un altro viaggio «tutto compreso» di qualità equivalente o superiore se l’organizzatore o il venditore glielo può proporre;
- a un altro viaggio «tutto compreso» di qualità inferiore, nonché al rimborso della differenza; o
- al rimborso più rapido possibile di tutte le somme versate.
- È salva la pretesa al risarcimento dei danni per inadempimento del contratto.
Sezione 7: Annullamento del viaggio «tutto compreso»
Art. 11
- Se l’organizzatore annulla il viaggio prima della data della partenza per una circostanza non imputabile al consumatore, quest’ultimo può far valere le pretese di cui nell’articolo 10.
- Il consumatore tuttavia non ha diritto al risarcimento dei danni per inadempienza:
- se l’annullamento è dovuto a un numero di prenotazioni inferiore al minimo richiesto e il consumatore ne è informato per scritto entro il termine indicato nel contratto; o
- se l’annullamento è dovuto a forza maggiore. L’eccesso di prenotazioni non è considerato forza maggiore.
Sezione 8: Inadempimento e cattiva esecuzione del contratto
Art. 12 Reclamo
- Il consumatore deve segnalare al più presto al prestatore dei servizi o all’organizzatore o venditore, per scritto o in qualsiasi altra forma appropriata, qualsiasi mancanza nell’esecuzione del contratto rilevata in loco.
- In caso di reclamo, l’organizzatore o il venditore o il suo rappresentante locale devono adoperarsi sollecitamente per trovare una soluzione appropriata.
Art. 13 Provvedimenti alternativi
- Se, dopo la partenza, non è fornita una parte essenziale delle prestazioni convenute o l’organizzatore si rende conto che non la può fornire, egli è tenuto a:
- predisporre soluzioni alternative affinché il viaggio «tutto compreso» possa essere continuato;
- risarcire al consumatore eventuali danni; l’importo risarcito è la differenza tra il prezzo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni fornite.
- Se non sono possibili alternative o se il consumatore non le accetta per validi motivi, l’organizzatore deve adoperarsi per fornirgli un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto.3Inoltre l’organizzatore è tenuto a risarcirgli il danno.
- I provvedimenti di cui nel presente articolo non danno diritto ad alcun supplemento di prezzo.
Art. 14 Responsabilità; principio
- L’organizzatore o il venditore contraente è responsabile nei confronti del consumatore della buona esecuzione del contratto, indipendentemente dal fatto che egli stesso o altri prestatori debbano fornire i servizi.
- L’organizzatore e il venditore possono rivalersi presso gli altri prestatori di servizi.
- Sono salvi i limiti del risarcimento dei danni in caso di inadempimento o di cattiva esecuzione del contratto, previsti nelle convenzioni internazionali.
Art. 15 Eccezioni
- L’organizzatore e il venditore non sono responsabili verso il consumatore, se l’inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto è imputabile a:
- mancanze del consumatore;
- mancanze imprevedibili o insormontabili di un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste nel contratto;
- forza maggiore o avvenimento che l’organizzatore o il venditore o il prestatore di servizi, malgrado tutta la necessaria diligenza, non potevano prevedere o risolvere.
- Nei casi indicati nel capoverso 1 lettere b e c, l’organizzatore o il venditore contraente devono agire con la massima sollecitudine per venire in aiuto al consumatore in difficoltà.
Art. 16 Limitazione ed esclusione della responsabilità
- La responsabilità per i danni corporali derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto non può essere limitata mediante il medesimo.
- Per altri danni, eccettuati quelli intenzionali o dovuti a colpa grave, il risarcimento può essere limitato contrattualmente al doppio del prezzo del viaggio «tutto compreso».
Sezione 9: Cessione della prenotazione del viaggio «tutto compreso»
Art. 17
- Il consumatore che sia impedito di intraprendere il viaggio «tutto compreso» può cedere la prenotazione a una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste, se ne informa precedentemente l’organizzatore o il venditore entro un termine ragionevole prima della data della partenza.
- Il cessionario e il consumatore sono solidalmente responsabili nei confronti dell’organizzatore o del venditore contraente per il pagamento del prezzo e delle eventuali spese supplementari risultanti dalla cessione.
Sezione 10: Garanzia
Art. 18
- L’organizzatore o il venditore contraente devono garantire il rimborso degli ammontari pagati e il viaggio di ritorno del consumatore in caso d’insolvenza o di fallimento.
- Su domanda del consumatore, devono provare di disporre di garanzie. Se non ne viene fornita la prova, il consumatore può recedere dal contratto.
- Il recesso deve essere comunicato per scritto all’organizzatore o al venditore, prima della data della partenza.
Sezione 11: Diritto cogente
Art. 19
Non si può derogare alle disposizioni della presente legge a detrimento del consumatore, salvo nei casi espressamente previsti.
Sezione 12: Referendum e entrata in vigore
Art. 20
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19944