del 6 ottobre 2000 (Stato 1° gennaio 2021)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 101 capoverso 1 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20002,
decreta:
Art. 1 Principio
- La Confederazione promuove le esportazioni delle imprese svizzere, segnatamente per il tramite dei suoi servizi esterni e del versamento di aiuti finanziari e di indennità agli attori economici incaricati della promozione delle esportazioni. A tal fine tiene conto in particolare degli interessi delle piccole e medie imprese svizzere (PMI).
- Scopo della promozione delle esportazioni, in quanto destinata a completare l’iniziativa privata, è in particolare quello di:
- consentire l’identificazione e lo sfruttamento di sbocchi all’estero per i prodotti svizzeri;
- rendere le esportazioni svizzere competitive a livello internazionale;
- facilitare l’accesso ai mercati esteri conformemente all’articolo 2.
Art. 2 Oggetto
La promozione delle esportazioni si prefigge segnatamente di:
- informare le imprese stabilite in Svizzera in merito ai mercati esteri;
- offrire consulenza e agevolazioni per quanto concerne contatti, opportunità e partner commerciali all’estero;
- fare pubblicità in generale all’estero per prodotti e servizi svizzeri, incluse la partecipazione a fiere e la trasmissione di informazioni a imprese estere in merito a ditte, marche e prodotti di fornitori in Svizzera.
Art. 3 Mandato
- L’ufficio federale competente3(Ufficio federale) affida, tramite mandato di prestazioni, la promozione delle esportazioni a uno o più terzi (mandatario).
1bis. Il mandato di promuovere le esportazioni secondo la presente legge non è considerato una commessa pubblica ai sensi dell’articolo 9 della legge federale del 21 giugno 20194sugli appalti pubblici.5
- Il mandato può essere conferito per quattro anni al massimo. Per la determinazione della durata l’Ufficio federale tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.
Art. 4 Indennità e aiuti finanziari
- Indennità e aiuti finanziari vengono concessi al mandatario nei limiti dei crediti autorizzati.
- L’Ufficio federale calcola l’importo dei contributi secondo l’importanza del mandato. A tal fine considera gli interessi della Confederazione alla promozione delle esportazioni e gli interessi del mandatario.
Art. 5 Obblighi del mandatario
- Il mandatario ha l’obbligo:
- di gestire la promozione delle esportazioni in modo adeguato, poco oneroso e con spese e lavoro amministrativi minimi;
- di prendere in considerazione l’offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta del mezzo di promozione;
- 6 di fare in modo che i servizi esterni siano in grado di adempiere efficacemente le missioni affidate in virtù della presente legge;
- di garantire il coordinamento tra i servizi incaricati della promozione delle esportazioni;
- di prevedere un sistema di controlling;
- 7 di rispettare nei confronti di terzi le disposizioni della legge federale del 21 giugno 20198sugli appalti pubblici e della relativa ordinanza, nella misura in cui queste siano applicabili.
- L’Ufficio federale determina nel mandato tutti gli altri obblighi del mandatario.
Art. 6 Rimedi giuridici
- Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti i mandati.9
- .10
- Per il resto si applicano le disposizioni generali della procedura federale.
Art. 7 Finanziamento
L’Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l’importo massimo per la promozione delle esportazioni secondo la presente legge.
Art. 8 Rapporto con la legge sui sussidi
In quanto la presente legge non disponga altrimenti, è applicabile la legge del 5 ottobre 199011sui sussidi.
Art. 9 Aiuto finanziario unico
La Confederazione partecipa alle misure di ristrutturazione derivanti dalla presente legge con un aiuto finanziario unico.
Art. 10 Esecuzione
- Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.
- Se necessario all’esecuzione della presente legge, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali.
Art. 11 Abrogazione e modifica del diritto vigente
- Sono abrogati:
- la legge federale del 6 ottobre 198912che assegna un contributo all’Ufficio svizzero per l’espansione commerciale (USEC);
- il decreto federale del 31 marzo 192713che accorda un sussidio all’USEC.
- .14
Art. 12 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 200115