del 25 giugno 1982 (Stato 1° luglio 2023)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri;
visti gli articoli 54 capoverso 1, 101 e 133 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 19813,
decreta:
Art. 1 Protezione da ripercussioni di misure estere o di condizioni straordinarie all’estero
Se, a causa di misure estere o di condizioni straordinarie all’estero, il traffico svizzero delle merci, dei servizi o dei pagamenti dovesse subire ripercussioni tali da risultarne danneggiati interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano:
- sorvegliare, assoggettare a permesso, limitare o proibire l’importazione, l’esportazione e il transito delle merci e il traffico dei servizi;
- disciplinare il traffico dei pagamenti con determinati Paesi e all’occorrenza ordinare la riscossione di contributi per far fronte alle perturbazioni nel traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti causate dalla fluttuazione dei prezzi o della moneta.
Art. 2 Applicazione provvisoria di accordi
Per tutelare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi, non sottostanti al referendum, sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti. In caso d’urgenza, può farlo anche se questi accordi prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale.
Art. 3 Esecuzione di accordi; acquisizione e prova dell’origine
- Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie per l’esecuzione degli accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.
- Emana prescrizioni sull’acquisizione e la prova dell’origine delle merci.
Art. 4 Collaborazione di organizzazioni e di istituzioni
- Il Consiglio federale e i dipartimenti possono affidare l’esecuzione di misure giusta l’articolo 1 e l’applicazione di accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti a organizzazioni e a istituzioni, in particolare a quelle dell’economia.
- Queste organizzazioni e istituzioni sottostanno a tal fine alla vigilanza e alle istruzioni del Consiglio federale o delle unità amministrative da esso designate.
- Gli organi e gli agenti di queste organizzazioni e istituzioni sottostanno alle disposizioni concernenti la responsabilità penale e finanziaria, nonché l’obbligo del segreto dei funzionari federali.
Art. 5 Emolumenti
Il Consiglio federale può riscuotere emolumenti al fine di coprire i costi d’esecuzione e conferire la stessa facoltà alle organizzazioni e istituzioni incaricate. Le tariffe degli emolumenti devono essere approvate dal Dipartimento competente.
Art. 6 Protezione giuridica
- Il Consiglio federale può prevedere che il ricorso interposto contro le decisioni prese in virtù di disposizioni esecutive della presente legge sia preceduto da un procedimento d’opposizione.
- .4
- .5
Art. 7 Disposizioni penali
- Chiunque intenzionalmente viola le disposizioni esecutive della presente legge, è punito con una pena pecuniaria. In caso di infrazione intenzionale grave, il giudice può pronunciare inoltre una pena detentiva sino a un anno. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 100 000 franchi.6
- Il tentativo e la complicità sono punibili. Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19747sul diritto penale amministrativo.
- L’azione penale si prescrive in ogni caso in sette anni.8
- Le infrazioni alla legge federale del 1° ottobre 19259sulle dogane sono giudicate esclusivamente secondo le disposizioni penali e di procedura previste da quella legge, anche se l’infrazione costituisce una fattispecie secondo il presente articolo.
- Le infrazioni alle prescrizioni sull’acquisizione e la prova dell’origine delle merci sono perseguite secondo le disposizioni penali emanate dal Consiglio federale.10Per la falsificazione di attestazioni dell’origine e operazioni analoghe il Consiglio federale può comminare una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.11
- È riservato in ogni caso il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale svizzero12.
Art. 8 Procedura penale
Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni soggiacciono alla giurisdizione penale federale. È riservato l’articolo 7 capoversi 4 a 6.
Art. 9 Audizione di commissioni consultive
- Per i problemi essenziali della politica economica esterna il Consiglio federale sente il parere della Commissione per la politica economica13da esso istituita.
- I problemi concernenti anche la cooperazione internazionale allo sviluppo sono trattati durante sedute comuni della commissione consultiva di politica economica esterna e della commissione per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
Art. 10 Rapporti e approvazione
- Almeno una volta all’anno, il Consiglio federale fa rapporto all’Assemblea federale sui problemi importanti di politica economica esterna. La pertinente gestione è tuttavia approvata durante la discussione del rapporto annuo di gestione del Consiglio federale.
- Inoltre, il Consiglio federale presenta un rapporto all’Assemblea federale, entro sei mesi, se ha preso misure giusta l’articolo 1 oppure se applica provvisoriamente accordi giusta l’articolo 2. Fondandosi su questo rapporto, l’Assemblea federale decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione delle misure e all’approvazione degli accordi.
- In questi rapporti, il Consiglio federale può sottoporre all’approvazione dell’Assemblea federale altri accordi sul traffico delle merci, dei servizi e dei pagamenti.
- I rapporti sulla politica economica esterna sono corredati dei rendiconti annuali fondati su:
- l’articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 198614sulla tariffa delle dogane;
- l’articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 197415sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati;
- l’articolo 4 capoverso 2 del decreto del 9 ottobre 198116sulle preferenze tariffali.17
Art. 11 Disposizioni finali
- Le prescrizioni esecutive del decreto federale del 28 giugno 197218sulle misure economiche esterne rimangono in vigore, sempreché non siano abrogate prima della scadenza di questo decreto.
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Essa entra in vigore il 1° gennaio 1983.