del 19 marzo 2002 (Stato 15 settembre 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 della legge federale del 22 marzo 20021sull’applicazione
di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb),2
ordina:
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento
- Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti e del pertinente materiale, compresi armi, munizioni, veicoli e beni d’equipaggiamento militari con i relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione dello Zimbabwe.
- Sono parimenti vietate la fornitura, la vendita e la mediazione dei beni, elencati nell’allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna, a destinazione dello Zimbabwe.
- È vietata la fornitura allo Zimbabwe di assistenza o di formazione tecnica in rapporto alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’utilizzo di beni di cui ai capoversi 1 e 2.
- I capoversi 1 e 2 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 19963sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge federale del 13 dicembre 19964sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.
Art. 2 Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti
- Sono bloccati gli averi appartenenti alle persone elencate nell’allegato 2 o da esse controllati.
- È vietato trasferire fondi alle persone menzionate nel capoverso 1 o metterli direttamente o indirettamente a loro disposizione.
- Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:
- Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
- organizzazioni internazionali;
- organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
- organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
- organismi pubblici o di imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie;
- membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.5
- A condizione che anche gli importi accreditati siano bloccati, il divieto di cui al capoverso 2 non si applica all’accredito su conti bloccati di:
- interessi e altri redditi di tali conti;
- pagamenti effettuati in base a contratti esistenti;
- pagamenti effettuati in base a decisioni arbitrali oppure a decisioni giudiziarie o amministrative emanate o eseguibili in Svizzera, nello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.6
- Gli averi trasferiti da terzi a persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 possono essere accreditati su conti bloccati a condizione che anche gli importi accreditati su questi conti siano bloccati.7
- La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione delle risorse economiche bloccate per:
- tutelare interessi svizzeri;
- prevenire casi di rigore;
- trasferire averi o mettere a disposizione gli averi o le risorse economiche necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali.8
- Autorizza le deroghe di cui al capoverso 6 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.9
Art. 3 Dichiarazioni obbligatorie
- Le persone e le organizzazioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.
- Gli istituti finanziari che, conformemente al capoverso 1, hanno dichiarato alla SECO averi da essi detenuti o amministrati, devono comunicare alla SECO entro il 15 febbraio di ogni anno gli importi registrati al 31 dicembre dell’anno precedente.
- Gli accrediti di cui all’articolo 2 capoverso 5 devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
- Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati nonché, per gli accrediti, i nomi degli ordinanti.
Art. 4 Entrata e transito in Svizzera
- L’entrata e il transito in Svizzera sono vietati alle persone elencate nell’allegato 2.
- La Segreteria di Stato della migrazione10può concedere deroghe per ragioni umanitarie comprovate, per la partecipazione a riunioni di organizzazioni internazionali o a dialoghi politici concernenti lo Zimbabwe, oppure per la tutela di interessi svizzeri.
Art. 5 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per:
a*.* 11 averi : valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b. blocco degli averi : l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.
Art. 5a Controllo
- La SECO effettua i controlli.
- Il controllo al confine compete all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini12.
Art. 6 Disposizioni penali
- Chiunque viola gli articoli 1, 2 e 4 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 della legge sugli embarghi.
- Chiunque viola l’articolo 3 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 della legge sugli embarghi.
- Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.
- Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Art. 7 Pubblicazione
Il contenuto dell’allegato 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
Art. 8 a 10
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 20 marzo 2002.
Allegato 1
(art. 1 cpv. 2)
Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna
1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199813sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 dell’ordinanza del 3 giugno 201614sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)15.
2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;
2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e/o detenuti;
2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;
2.6 componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate nell’allegato 1 OMB e nell’allegato 3 OBDI:
3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.
Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
- amatolo;
- nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 per cento di azoto);
- nitroglicole;
- tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
- cloruro di picrile;
- 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e/o protezione contro gli attacchi all’arma bianca;
4.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
5 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immaginitermiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
7 Filo spinato a lame di rasoio.
8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
9 Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:
9.1 forche e ghigliottine;
9.2 sedie elettriche;
9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
9.4 sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
11.1 sedie e tavoli di contenzione.
Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali.
Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.
13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;
13.2 vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
13.3 oleoresine diCapsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
15 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.
Allegato 2
(art. 2 cpv. 1 e 2 e 4 cpv. 1)
Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito nonché persone giuridiche soggette alle sanzioni finanziarie