Ordinanza concernente l’esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 2001

946.216Federal Council Ordinance1 ott 2001

del 21 settembre 2001 (Stato 1° agosto 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 4 della legge federale del 25 giugno 19821
sulle misure economiche esterne;
in esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 20012,

ordina:

Art. 1 Obbligo d’informazione
  1. Le ditte che importano, tengono in deposito, commerciano o trasformano merci di cui al capoverso 2 sono tenute a dare in modo esatto e completo a réservesuisse le informazioni necessarie concernenti le comunicazioni che i Paesi membri devono effettuare conformemente all’Accordo.3
  2. L’obbligo di informazione concerne le merci seguenti:
    1. caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato, della voce doganale 0901.11004;
    2. caffè, non torrefatto, decaffeinizzato, della voce doganale 0901.1200;
    3. caffè, torrefatto, non decaffeinizzato, della voce doganale 0901.2100;
    4. caffè, torrefatto, decaffeinizzato, della voce doganale 0901.2200;
    5. estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, delle voci doganali 2101.1100 e 2101.1210;
    6. preparazioni a base di caffè, della voce doganale 2101.1290.
Art. 2 Comunicazione e trasmissione delle cifre globali svizzere
  1. Réservesuisse notifica le cifre globali al Segretariato di Stato dell’economia (Seco).5
  2. Il Seco comunica tali cifre all’Organizzazione internazionale del caffè (OIC).
Art. 3 Disposizioni penali

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite secondo gli articoli 7 e 8 della legge.

Art. 4 Vigilanza

Il Seco vigila sull’attività svolta da réservesuisse nell’ambito della presente ordinanza.

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 14 settembre 19946concernente l’esecuzione dell’Accordo internazionale sul caffè del 1994 è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2001.

Footnotes

  1. RS 946.201

  2. RS 0.916.117.1

  3. Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese (RS 531.12 ).

  4. RS 632.10 allegato

  5. Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del 2 lug. 2003 sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese (RS 531.12 ).

  6. [RU 1994 3123, 1995 4932art. 3 n. 20, 2000 187art. 21 n. 17]

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