(Ordinanza sui diamanti)
del 29 novembre 2002 (Stato 21 gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021sugli embarghi;
in esecuzione della decisione del 5 novembre 2002 della conferenza sul processo Kimberley2,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’importazione, l’esportazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali e in depositi franchi doganali e l’asportazione da depositi doganali e da depositi franchi doganali di diamanti grezzi.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
- sistema di certificazione PK : il sistema di certificazione del processo Kimberley;
- partecipanti : gli Stati e le organizzazioni internazionali che partecipano al sistema di certificazione del processo Kimberley, menzionati nell’allegato;
- certificato : un documento non falsificabile che è rilasciato da un partecipante e che attesta che una determinata spedizione di diamanti grezzi è conforme al sistema di certificazione PK;
- diamanti grezzi : diamanti delle voci di tariffa37102.10, 7102.21 e 7102.31.
Art. 3 Importazione
- L’importazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:
- alla spedizione è allegato il certificato di un partecipante;
- i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
- risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.
- Le autorità doganali notificano le irregolarità alla Segreteria di stato dell’economia (SECO)4.
Art. 4 Esportazione
- L’esportazione di diamanti grezzi è permessa soltanto se:
- la spedizione è destinata a un partecipante;
- alla spedizione è allegato un certificato svizzero confermato dalle autorità doganali;
- i diamanti grezzi si trovano in contenitori protetti da manomissioni e muniti di sigillo; e
- risulta evidente che il certificato si riferisce alla spedizione cui è allegato.
- Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali se:
- il contenuto della spedizione corrisponde ai dati del certificato; e
- i diamanti grezzi sono stati forniti in Svizzera da un partecipante.
- Le autorità doganali notificano le irregolarità alla SECO.
- I certificati svizzeri sono ottenibili presso la SECO contro pagamento di una tassa di 50 franchi.
Art. 5 Importazioni ed esportazioni temporanee
Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche alle esportazioni e alle importazioni temporanee di diamanti grezzi.
Art. 6 Transito
Gli articoli 3 e 4 non si applicano agli invii di diamanti grezzi in transito sotto vigilanza doganale.
Art. 7 Depositi doganali
Le prescrizioni sull’importazione e sull’esportazione si applicano anche all’immissione in depositi doganali aperti, in depositi di merci di gran consumo o in depositi franchi doganali e all’asportazione da depositi doganali aperti, da depositi di merci di gran consumo e da depositi franchi doganali.
Art. 8 Uffici doganali competenti
- I diamanti grezzi possono essere tassati soltanto presso gli uffici doganali degli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo.
- D’intesa con la SECO la Direzione generale delle dogane può dichiarare competenti per l’imposizione doganale di diamanti grezzi altri uffici doganali.
Art. 9 Obbligo di conservare i documenti
Tutti i documenti importanti concernenti il commercio con diamanti grezzi sono conservati per cinque anni a decorrere dalla data dell’imposizione doganale e su richiesta sono consegnati alle autorità competenti.
Art. 10 Controlli
- La SECO esegue i controlli. Può ordinare sequestri o confische.
- I controlli al confine sono di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini5.
Art. 11 Disposizioni penali
- Chi viola gli articoli 3–7 è punito secondo l’articolo 9 della legge sugli embarghi.
- Chi viola l’articolo 9 è punito secondo l’articolo 10 della legge sugli embarghi.
- Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dalla SECO.
- Sono salvi gli articoli 11 capoverso 2 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.
Art. 12 Diritto vigente: modifica
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
…6
Art. 13 Disposizione transitoria
Un certificato svizzero è confermato dalle autorità doganali anche nei casi in cui i diamanti grezzi si trovavano in Svizzera prima del 1° gennaio 2003.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.
(art. 2 lett. b)
Elenco dei partecipanti
Il commercio di diamanti grezzi è anche permesso con il Taipei cinese.