946.231.149.82•Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
946.231.149.82Federal Council Ordinance31 mar 2011
del 30 marzo 2011 (Stato 20 agosto 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021sugli embarghi (LEmb),
ordina:
Nella presente ordinanza s’intende per:
È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone fisiche, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra tali crediti e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita od ostacolata da misure previste dalla presente ordinanza o dall’ordinanza del 21 febbraio 20118che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia:
Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegati 2 e 4), sono recepite automaticamente.
Le voci secondo gli allegati 2–5 non sono pubblicate né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
L’ordinanza del 21 febbraio 201113che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia è abrogata.
Chiunque, in osservanza dell’articolo 4 dell’ordinanza del 21 febbraio 201114che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Libia ha inviato una dichiarazione alla Direzione del diritto internazionale pubblico del DFAE, non deve dichiarare alla SECO gli stessi averi o le stesse risorse economiche conformemente all’articolo 8 della presente ordinanza.
La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2011.
(art. 1 cpv. 2 e 4)
1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199815sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 dell’ordinanza del 3 giugno 201616sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI)17.
2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per la lotta antincendio:
2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti;
2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barricate;
2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il trasferimento di prigionieri e detenuti;
2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di barriere mobili;
2.6 componenti di veicoli di cui ai numeri 2.1–2.5, appositamente progettate a fini antisommossa.
3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate dall’allegato 1 OMB e dall’allegato 3 OBDI:
3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate.
Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.
3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:
4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13 dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza e di lavoro:
4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e protezione contro gli attacchi all’arma bianca;
4.2 elmetti con protezione balistica e protezione antischegge, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.
5 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.
6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.
7 Filo spinato a lame di rasoio.
8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
9 Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:
9.1 forche e ghigliottine;
9.2 sedie elettriche;
9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;
9.4 sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.
10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.
11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:
11.1 sedie e tavoli di contenzione. Sono escluse le sedie di contenzione per disabili;
11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali. Sono escluse le manette aventi una dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;
11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.
12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa.
13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:
13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.
Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando contengano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;
13.2 vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);
13.3 oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).
14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco.
15 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.
(art. 2 cpv. 1 lett.a e b, 9a e 9b )
Nota bene
Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite18.
In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite19.
(art. 2 cpv. 1)
(art. 4 cpv.1 e 2, 9a e 9b )
Nota bene
Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite20.
In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite21.
(art. 4)
RS 946.231 ↩
Nuova espressione giusta la cifra I n. 10 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 10 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 10 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). ↩
Introdotto dalla cifra I n. 10 dell’O del 26 apr. 2023 concernente la deroga a determinate misure coercitive ai fini della fornitura di aiuti umanitari e del sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali, in vigore dal 1° giu. 2023 (RU 2023 236). ↩
Correzione del 25 ago. 2020 (RU 2020 3607). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
[RU 2011 869,961,1195] ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 26 ott. 2011, con effetto dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). ↩
N. 9 della correzione del 15 mar. 2024 (RU 2024 107). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 ott. 2011, in vigore dal 27 ott. 2011 (RU 2011 4857). ↩
[RU 2011 869,961,1195] ↩
RU 2011 869 ↩
RS 514.511 ↩
RS 946.202.1 .L’all. 3 può essere consultato sul sito Internet seguente (SECO):www.seco.admin.ch> Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Prodotti industriali e beni militari speciali > Legge e elenchi dei beni. ↩
Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° lug. 2016. ↩
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet:www.un.org/en/sc/> Subsidiary Organs > Sanctions > Libya Sanctions Committee > Sanctions List Materials. ↩
La banca dati SESAM è liberamente accessibile su Internet:www.seco.admin.ch> Politica economica esterna e cooperazione economica > Controlli all’esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi. È possibile ordinare la lista in formato cartaceo a: SECO, settore Sanzioni, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. ↩
La lista è consultabile ai seguenti indirizzi Internet:www.un.org/en/sc/> Subsidiary Organs > Sanctions > Libya Sanctions Committee > Sanctions List Materials. ↩
Il contenuto del presente all. è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all’indirizzohttps://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2024/423> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando. ↩
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