946.32•Ordinanza sul rilascio di prove dell’origine
946.32OAPOFederal Council Ordinance1 lug 2012
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"title": "Ordinanza del 23 maggio 2012 sul rilascio di prove dell'origine (ORPO)",
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}(ORPO)
del 23 maggio 2012 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 capoverso 2, 4, 5 e 7 capoverso 5 della legge federale
del 25 giugno 19821sulle misure economiche esterne,
ordina:
Sul territorio doganale le prove dell’origine devono essere rilasciate conformemente:
Salvo disposizioni contrarie delle basi giuridiche di cui all’articolo 1 o della presente ordinanza si applica la legislazione doganale.
Nella presente ordinanza si intende per:
Ai sensi della presente ordinanza sono considerati prove dell’origine:
Se necessario per la verifica dell’origine, l’UDSC può, nel caso di persone che richiedono, allestiscono o commissionano una prova dell’origine:
Chi intende allestire prove dell’origine quale esportatore autorizzato necessita dell’autorizzazione dell’UDSC.
Per ottenere un’autorizzazione secondo l’articolo 12, l’esportatore deve adempiere le seguenti condizioni:
Se l’esportatore non adempie le condizioni per la concessione di un’autorizzazione, la direzione di circondario glielo notifica, su domanda, con una decisione.
L’esportatore autorizzato può allestire prove dell’origine conformemente alle basi giuridiche di cui all’articolo 1. Non è tenuto a firmarle, ma resta in ogni caso responsabile dell’esattezza delle prove dell’origine allestite.
L’esportatore autorizzato ha i seguenti obblighi:
1. permette di prendere visione dei processi di fabbricazione,
2. espone le procedure,
3. mette a disposizione e fornisce documenti commerciali e documentazione,
4. dà informazioni,
5. in caso di verifiche di ampia portata, mette a disposizione elettronicamente i dati necessari nella forma richiesta dall’UDSC;
d. sostiene l’UDSC nell’elaborazione di un’analisi dei rischi fornendo le necessarie indicazioni;
e. osserva le istruzioni impartite dall’UDSC e prende i provvedimenti necessari;
f. comunica senza indugio alla direzione di circondario:
1. modifiche delle condizioni di cui all’articolo 13,
2. informazioni che potrebbero essere rilevanti per l’UDSC ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.
Chi intende allestire dichiarazioni d’origine quale esportatore registrato deve registrarsi presso l’UDSC.
Per ottenere la registrazione secondo l’articolo 18a , l’esportatore deve adempiere le seguenti condizioni:
L’esportatore registrato può allestire dichiarazioni d’origine conformemente alle basi giuridiche dell’OROPS20.
L’esportatore registrato ha i seguenti obblighi:
1. permette di prendere visione degli eventuali processi di fabbricazione,
2. espone le procedure,
3. mette a disposizione e fornisce documenti commerciali e documentazione,
4. dà informazioni,
5. in caso di verifiche di ampia portata, mette a disposizione elettronicamente i dati necessari nella forma richiesta dall’UDSC;
c. osserva le istruzioni impartite dall’UDSC e prende i provvedimenti necessari.
L’UDSC è incaricata dell’esecuzione.
Le autorizzazioni dell’UDSC ad approntare prove dell’origine nella procedura semplificata concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono valide e sono considerate autorizzazioni secondo l’articolo 12 della presente ordinanza. Se la direzione di circondario constata che l’esportatore autorizzato non adempie le condizioni di cui all’articolo 13, gli impartisce un termine adeguato per conformarsi.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2012.
(art. 21 cpv. 2)
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
…24
RS 946.201 ↩
RS 632.421.0 ↩
RS 632.319 ↩
RS 946.39 ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4955). ↩
RS 946.39 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4955). ↩
Regole d’origine e norme di cooperazione amministrativa: non pubblicato nella RU; l’All. C può essere consultato sulle pagine Internet del segretariato dell’AELS (http://secretariat.efta.int) in francese e in inglese oppure su quelle dell’UDSC (www.udsc.admin.ch > Documentazione > Prescrizioni > D. 30). ↩
RS 0.632.312.32 ↩
Prot. B relativo alla definizione della nozione diprodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa: non pubblicato nella RU; il Prot. può essere consultato sulle pagine Internet del segretariato dell’AELS (http://secretariat.efta.int) in francese e in inglese oppure su quelle dell’UDSC (www.udsc.admin.ch > Documentazione > Prescrizioni > D. 30). ↩
RS 0.632.317.581 ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4955). ↩
RS 946.39 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 713). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 713). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 631.035 ↩
Introdotto dal n. I 8 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051). ↩
RS 946.39 ↩
RS 946.39 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 713). ↩
RS 313.0 ↩
[RU 1997 1382, 2005 2289n. II, 2006 1079, 2007 1469all. 4 n. 21, 2008 1833all. n. 2] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2012 3477. ↩