946.39•Ordinanza concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo
946.39OROPSFederal Council Ordinance1 mag 2011
(Ordinanza sulle regole d’origine, OROPS)
del 30 marzo 2011 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 2 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19811sulle preferenze
tariffali;
visti gli articoli 3 capoverso 2 e 7 capoverso 5 della legge federale del
25 giugno 19822sulle misure economiche esterne,
ordina:
La presente ordinanza è applicabile:
Ai fini della presente ordinanza s’intende per:
c*.* prodotto: la merce fabbricata, anche se destinata ad essere utilizzata ulteriormente per un altro procedimento di fabbricazione;
d. merci: sia i materiali sia i prodotti;
e. valore in dogana: il valore determinato conformemente all’Accordo del 15 aprile 19949relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
f. prezzo franco fabbrica: il prezzo della merce pagato al fabbricante nell’impresa del quale è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione, sempre che questo prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, dedotte tutte le tasse interne che possono essere restituite all’esportazione del prodotto;
g. valore dei materiali: il valore in dogana dei materiali impiegati, al momento dell’importazione oppure, se questo non è noto e non può essere determinato, il primo prezzo determinabile pagato per questi materiali in Svizzera o nel Paese beneficiario interessato;
h. capitoli e posizioni: i capitoli e le posizioni (codice a quattro cifre) della nomenclatura conformemente alla Convenzione internazionale del 14 giugno 198310sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (denominato nella presente ordinanza «Sistema armonizzato» o «SA»);
i. classificare: il fatto di assegnare a prodotti o materiali una determinata posizione del Sistema armonizzato;
j. invii: prodotti inviati simultaneamente da un esportatore ad un destinatario oppure trasportati dall’esportatore al destinatario con un unico documento di trasporto oppure, qualora questo mancasse, inclusi in un’unica fattura.
Sono considerati come interamente ottenuti o fabbricati in un Paese beneficiario o nella Svizzera:
Gli accessori, pezzi di ricambio e attrezzi forniti insieme a un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono compresi nel suo prezzo senza essere fatturati a parte sono considerati come formanti un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.
Nella determinazione del carattere originario di un prodotto non è necessario esaminare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
La merce esportata dal Paese beneficiario o dalla Svizzera in un Paese terzo e in seguito reimportata da quest’ultimo è trattata come se non avesse mai lasciato il Paese beneficiario o la Svizzera, sempre che si possa dimostrare plausibilmente alle autorità doganali che la merce reimportata:
Il certificato d’origine è autenticato dall’organo governativo competente del Paese beneficiario e rilasciato all’esportatore se:
La dichiarazione d’origine può essere allestita dopo l’esportazione dei prodotti ai quali si riferisce; rimane salvo l’articolo 32 capoverso 3 lettera b.
L’articolo 30 si applica per analogia ai duplicati di certificati d’origine sostitutivi modulo A.
La prova del carattere originario di merci esportate da un Paese appartenente a un gruppo regionale in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è fornita alle autorità doganali o ad altri organi governativi del Paese d’importazione presentando:
Se la concessione delle preferenze tariffali è sospesa in attesa dell’esito del controlloa posteriori di una prova dell’origine, i prodotti possono essere tassati provvisoriamente alla tariffa normale e immessi in libera pratica in Svizzera.
Per il controlloa posteriori di prove dell’origine tra Paesi appartenenti al medesimo gruppo regionale sono applicabili per analogia le disposizioni del presente capitolo.
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini47è incaricato dell’esecuzione.
L’ordinanza del 17 aprile 199648concernente le regole d’origine che disciplinano la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2011.
(art. 6)
1.1 La presente appendice fissa regole per tutti i prodotti, ma il fatto che un prodotto vi figuri non significa necessariamente che sia soggetto al Sistema generalizzato delle preferenze tariffarie della Svizzera.
1.2 La presente appendice stabilisce le condizioni alle quali, in conformità all’articolo 6, i prodotti sono considerati originari del Paese beneficiario interessato. Esistono quattro diversi tipi di regole, che variano in funzione del prodotto:
2.1 Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la posizione o il numero del capitolo del Sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale posizione o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrispondono una o più regole nella colonna 3. In alcuni casi, la posizione che figura nella prima colonna è preceduta da «ex»; ciò significa che la o le regole delle colonne 3 si applicano soltanto alla parte di posizione o di capitolo descritta nella colonna 2. Se posizioni o parti di posizioni non sono comprese nel presente elenco, si applicherà loro la regola del cambiamento di posizione di cui all’articolo 6 capoverso 1 (cap. 1–24 del Sistema armonizzato). 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più posizioni raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle diverse posizioni del capitolo o in una delle posizioni raggruppate nella colonna 1. 2.3 Quando nell’elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa posizione, ciascun trattino riporta la designazione della parte di posizione cui si applicano le corrispondenti regole della colonna 3. 2.4 Se la colonna 3 riporta due regole alternative, separate dalla congiunzione*«* o» , l’esportatore può scegliere quale applicare. 2.5 Regole meno rigorose si applicano ad alcuni prodotti originari dei Paesi meno sviluppati. In questi casi la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne: la sottocolonna a) riporta la regola applicabile ai paesi meno sviluppati, mentre la sottocolonna b) indica la regola applicabile a tutti gli altri Paesi beneficiari.
3.1 Le disposizioni dell’articolo 6 relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel Paese beneficiario o in Svizzera. Ad esempio: Un motore della posizione 8407, per il quale la regola d’origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 50 per cento (oppure il 70 % di un Paese meno sviluppato) del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia di altri acciai legati» della posizione ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nel Paese beneficiario o in Svizzera a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell’elenco per la posizione ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nel Paese beneficiario. Nell’addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. 3.2 La regola dell’elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione», tutti i materiali di qualsiasi posizione (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa posizione del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, quando una regola utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione …» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della stessa posizione del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli corrispondenti alla stessa designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco. 3.4 Quando una regola dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali, e non che si devono utilizzare tutti i materiali. Ad esempio: La regola per i tessuti di cui alle posizioni 5208–5212 autorizza l’impiego di fibre naturali nonché tra l’altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe insieme. 3.5 Se una regola dell’elenco specifica che un prodotto dev’essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell’elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio di lavorazione precedente.
4.1 Nell’elenco, con l’espressione «fibre naturali» s’intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. 4.2 Il termine «fibre naturali» comprende i crini della posizione 0511, la seta delle posizioni 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle posizioni 5101–5105, le fibre di cotone delle posizioni 5201–5203 e le altre fibre vegetali delle posizioni 5301–5305. 4.3 Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50–63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. 4.4 Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle posizioni 5501–5507.
5.1 Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano almeno due materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti: – seta; – lana; – peli grossolani di animali; – peli fini di animali; – crine di cavallo; – cotone; – carta e materiali per la fabbricazione della carta; – lino; – canapa; – iuta ed altre fibre tessili liberiane; – sisal ed altre fibre tessili del genere Agave; – cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali; – filamenti sintetici; – filamenti artificiali; – filamenti conduttori elettrici; – fibre sintetiche in fiocco di polipropilene; – fibre sintetiche in fiocco di poliestere; – fibre sintetiche in fiocco di poliammide; – fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile; – fibre sintetiche in fiocco di poliimmide; – fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene; – fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene); – fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile); – altre fibre sintetiche in fiocco; – fibre artificiali in fiocco di viscosa; – altre fibre artificiali in fiocco; – filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti; – filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti; – prodotti di cui alla posizione 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica; – altri prodotti di cui alla posizione 5605; – fibre di vetro; – fibre di metallo. Ad esempio: Un filato della posizione 5205 ottenuto da fibre di cotone della posizione 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della posizione 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine corrisponde pertanto al 10 per cento, in peso, del filato. Ad esempio: Un tessuto di lana della posizione 5112 ottenuto da filati di lana della posizione 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della posizione 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici o filati di lana che non soddisfano le regole di origine o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 per cento del peso del tessuto. Ad esempio: Una superficie tessile «tufted» della posizione 5802 ottenuta da filati di cotone della posizione 5205 e da tessuti di cotone della posizione 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due posizioni separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Ad esempio: Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della posizione 5205 e da tessuti sintetici della posizione 5407, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. 5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati. 5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.
6.1 Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell’elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una posizione diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l’8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. 6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50–63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Ad esempio: Se una regola dell’elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l’utilizzazione di filati, ciò non vieta l’uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50–63, né l’uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. 6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50–63.
7.1 I «trattamenti specifici» relativi alle posizioni 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
7.2 I «trattamenti specifici» relativi alle posizioni 2710–2712 consistono nelle seguenti operazioni:
a. distillazione sotto vuoto;
b. ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c. cracking;
d. reforming;
e. estrazione mediante solventi selettivi;
f. trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g. polimerizzazione;
h. alchilazione;
i. isomerizzazione;
k. solo per gli oli pesanti della posizione ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
l. solo per i prodotti della posizione 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
m. solo per gli oli pesanti della posizione ex 2710, trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della posizione ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione);
n. solo per gli oli combustibili della posizione ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86;
o. solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della posizione ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
p. solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della posizione ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
7.3 Ai sensi delle posizioni 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.
| Posizione SA | Designazione delle merci secondo SA | Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | |||
| 1108 | Amidi e fecole; inulina | Fabbricazione a partire da materiali originari dei Capitoli 7 e 10 | |||
| ex 1901 | Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci 0401–0404 | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati zuccheri della posizione 1701. | |||
| ex 1904 | Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (p. es., «corn flakes») | Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati devono essere originari | |||
| ex 1905 | Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, di miele, di uova, di materia grasse, di formaggio o di frutta | Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati materiali del Capitolo 11. | |||
| ex Capitolo 25 | Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex 2519 | Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, può essere utilizzato il carbonato di magnesio naturale (magnesite) | |||
| Capitolo 26 | Minerali, scorie e ceneri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| ex Capitolo 27 | Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex 2707 | Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici 49 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 2710 | Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base; residui di oli | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici 50 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 2711 | Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici 51 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 2712 | Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici 52 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 2713 | Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi | Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici 53 o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una posizione diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex Capitolo 28 | Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex 2811 | Triossido di zolfo | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da diossido di zolfo o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da diossido di zolfo o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex 2840 | Perborato di sodio | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 2843 | Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione 2843 | |||
| ex 2852 | – Composti di mercurio di eteri interni e di loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della posizione 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della posizione 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| – Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex Capitolo 29 | Prodotti chimici organici; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex 2905 | Alcolati metallici di alcoli di questa posizione e di etanolo; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi altri materiali della posizione 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa posizione purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi altri materiali della posizione 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa posizione purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 2905 43; 2905 44; 2905 45 | Mannitolo; D- glucitolo (sorbitolo); Glicerolo (glicerina) | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 2915 | Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex 2932 | – Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della posizione 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della posizione 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| – Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 2933 | Composti eterociclici a eteroatomo(i) di solo azoto | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 2934 | Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle posizioni 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| Capitolo 30 | Prodotti farmaceutici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
| Capitolo 31 | Concimi | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| Capitolo 32 | Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex Capitolo 33 | Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 %del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex 3301 | Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oloresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali. | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi materiali di un gruppo diverso di questa stessa posizione. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo 54 del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex Capitolo 34 | Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscive, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex 3404 | Cere artificiali e cere preparate: – a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
| Capitolo 35 | Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| Capitolo 36 | Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| Capitolo 37 | Prodotti per la fotografia o per la cinematografia | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex Capitolo 38 | Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa posizione del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex 3803 | Tallolio raffinato | a) Paesi meno sviluppati Raffinazione di tallolio greggio o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Raffinazione di tallolio greggio o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex 3805 | Essenza di trementina al solfato, depurata | a) Paesi meno sviluppati Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex 3806 | «Gomme-esteri» | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da acidi resinici o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da acidi resinici o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex 3807 | Pece nera (pece di catrame vegetale) | a) Paesi meno sviluppati Distillazione del catrame di legno o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Distillazione del catrame di legno o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. | ||
| 3809 10 | Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 3823 | Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione 3823 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione 3823 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 3824 60 | Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44 | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottoposizione, esclusi quelli della stessa sottoposizione del prodotto e quelli della sottoposizione 2905 44. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa sottoposizione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottoposizione, esclusi quelli della stessa sottoposizione del prodotto e quelli della sottoposizione 2905 44. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa sottoposizione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex Capitolo 39 | Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex 3907 | – Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa posizione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 55 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa posizione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 56 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| – Poliestere | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex 3920 | Fogli e pellicole di ionomeri | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex 3921 | Fogli di plastica, metallizzati | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron 57 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron 58 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex Capitolo 40 | Gomma e lavori di gomma; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 4012 | Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene, battistrada per pneumatici e nastri paranipplo («flaps»), di gomma: | ||||
| – Pneumatici rigenerati, gomme piene e semipiene, di gomma | Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate | ||||
| – altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli delle posizioni 4011 e 4012 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||||
| ex Capitolo 41 | Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| 4101–4103 | Pelli gregge di bovini (compresi i bufali) o di equidi (fresche, salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo Capitolo; altre pelli gregge (fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) o 1 c) di questo Capitolo | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
| 4104–4106 | Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati | Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottoposizioni 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 o 4106 91, o fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| 4107, 4112, 4113 | Cuoi preparati dopo la concia o l’essiccazione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati materiali delle sottoposizioni 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 e 4106 92 solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli allo stato secco | |||
| Capitolo 42 | Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex Capitolo 43 | Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 4301 | Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
| ex 4302 | Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: | ||||
| – tavole, croci e manufatti simili | Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate | ||||
| – altri | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite | ||||
| 4303 | Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria | Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della posizione 4302 | |||
| ex Capitolo 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex 4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm | Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa | |||
| ex 4408 | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallato, levigato o incollato con giunture di testa | Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa | |||
| da ex 4410 a ex 4413 | Liste e modanature per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili | Fabbricazione di liste e modanature | |||
| ex 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno | Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato | |||
| ex 4418 | – Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno | |||
| – Liste e modanature | Fabbricazione di liste e modanature | ||||
| ex 4421 | Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature | Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi posizione, escluso il legno in fuscelli della posizione 4409 | |||
| Capitolo 45 | Sughero e lavori di sughero | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| Capitolo 46 | Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| Capitolo 47 | Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| Capitolo 48 | Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| Capitolo 49 | Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex Capitolo 50 | Seta; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| ex 5003 | Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati | Cardatura o pettinatura dei cascami di seta | |||
| 5004–ex 5006 | Filati di seta e filati di cascami di seta | Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura o torsione59 | |||
| 5007 | Tessuti di seta o di cascami di seta: | a) Paesi meno sviluppati Tessitura 60 o Stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 61 | ||
| ex Capitolo 51 | Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| 5106–5110 | Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine | Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura62 | |||
| 5111–5113 | Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: | a) Paesi meno sviluppati Tessitura 63 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali o torsione, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 64 | ||
| ex Capitolo 52 | Cotone; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| 5204–5207 | Filati di cotone | Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura65 | |||
| 5208–5212 | Tessuti di cotone: | a) Paesi meno sviluppati Tessitura 66 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 67 | ||
| ex Capitolo 53 | Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| 5306–5308 | Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta | Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura68 | |||
| 5309–5311 | Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta | a) Paesi meno sviluppati Tessitura 69 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 70 | ||
| 5401–5406 | Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali | Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali71 | |||
| 5407 e 5408 | Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: | a) Paesi meno sviluppati Tessitura 72 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o torsione o testurizzazione accompagnate da tessitura a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 73 | ||
| 5501–5507 | Fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali | |||
| 5508–5511 | Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco | Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura74 | |||
| 5512–5516 | Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: | a) Paesi meno sviluppati Tessitura 75 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 76 | ||
| ex Capitolo 56 | Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi: | Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o floccaggio accompagnato da tintura o stampa 77 | |||
| 5602 | Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: | ||||
| – Feltri all’ago | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione di tessuto unicamente nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali 78 | ||||
| – altri | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto o fabbricazione di tessuto unicamente nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali 79 | ||||
| 5603 | Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate | a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di stoffa non tessuta, compresa l’agugliatura meccanica | b) Altri Paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, accompagnati da tecniche di fabbricazione di stoffa non tessuta, compresa l’agugliatura meccanica | ||
| 5604 | Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: | ||||
| – fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili | Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili | ||||
| – altri | Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali80 | ||||
| 5605 | Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati, costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo | Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco81 | |||
| 5606 | Filati spiralati, lamelle e forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» | Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco o filatura accompagnata da floccaggio o floccaggio accompagnato da tintura 82 | |||
| Capitolo 57 | Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: | Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o fabbricazione di tessuti «tufted» accompagnata da tintura o da stampa. Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di stoffa non tessuta, compresa l’agugliatura meccanica. 83 nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto | |||
| ex Capitolo 58 | Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati tessitura 84 o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o tintura di filati accompagnata da tessitura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 85 | ||
| 5805 | Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a punto piccolo, a punto a croce), anche confezionati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| 5810 | Ricami in pezza, in strisce o in motivi | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 5901 | Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in rilegatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria | Tessitura accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa | |||
| 5902 | Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati a alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di raion viscosa: | ||||
| – contenenti, in peso, non più di 90 % di materie tessili | Tessitura | ||||
| – altri | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura | ||||
| 5903 | Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 | Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 5904 | Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati | Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura86 | |||
| 5905 | Rivestimenti murali di materie tessili: | ||||
| – impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie | Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura | ||||
| – altri | Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 87 | ||||
| 5906 | Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: | ||||
| – Tessuti a maglia | Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia 88 | ||||
| – altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili | Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura | ||||
| – altri | Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura | ||||
| 5907 | Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili | Tessitura accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 5908 | Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: | ||||
| – reticelle ad incandescenza, impregnate | Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia | ||||
| – altri | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | ||||
| 5909–5911 | Manufatti tessili per usi tecnici: | ||||
| – dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 | Tessitura | ||||
| – tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911 | a) Paesi meno sviluppati Tessitura 89 | b) Altri Paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura. | |||
| – altri | Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco e accompagnate da tessitura 90 o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura | ||||
| Capitolo 60 | Stoffe a maglia | Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia o torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| Capitolo 61 | Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: | ||||
| – ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti | b) Altri Paesi beneficiari Lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) 91 , 92 | |||
| – altri | Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) 93 | ||||
| ex Capitolo 62 | Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da tessuti | b) Altri Paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 94 , 95 | ||
| ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211 | Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati | a) Paesi meno sviluppati Applicazione della regola relativa al Capitolo | b) Altri Paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 96 , 97 | ||
| ex 6210 ed ex 6216 | Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | a) Paesi meno sviluppati Applicazione della regola relativa al Capitolo | b) Altri Paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio) 98 | ||
| 6213 e 6214 | Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, fazzoletti da collo o da testa (foulard), mantiglie, veli e velette e manufatti simili: | ||||
| – ricamati | Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 99 o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 100 , 101 | ||||
| – altri | Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 102 , 103 | ||||
| 6217 | Altri accessori di abbigliamento, confezionati; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diverse da quelle della voce 6212: | ||||
| – ricamati | Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 104 | ||||
| – equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato | Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) 105 | ||||
| – tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||||
| – altri | a) Paesi meno sviluppati Applicazione della regola relativa al Capitolo | b) Altri Paesi beneficiari Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) 106 | |||
| ex Capitolo 63 | Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| 6301–6304 | Coperte; biancheria da letto ecc.; tendine, tende, ecc.; altri manufatti per arredamento: | ||||
| – in feltro, non tessuti | a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di stoffa non tessuta, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) | b) Altri Paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o utilizzo di fibre naturali, in ciascun caso accompagnati da qualsiasi processo di fabbricazione di stoffa non tessuta, inclusa l’agugliatura meccanica, e la confezione (compreso il taglio) 107 | |||
| – altri: | |||||
| – ricamati | Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non ricamati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 108 , 109 | ||||
| – altri | Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) | ||||
| 6305 | Sacchi e sacchetti da imballaggio | a) Paesi meno sviluppati Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) 110 | b) Altri Paesi beneficiari Estrusione di fibre artificiali o sintetiche o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco accompagnata da tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) 111 | ||
| 6306 | Copertoni e tende per l’esterno; tende (compresi i gazebo temporanei e articoli simili); vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: | ||||
| – non tessuti | a) Paesi meno sviluppati Qualsiasi processo di fabbricazione di stoffa non tessuta, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) | b) Altri Paesi beneficiari Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o di fibre naturali, in ciascun caso accompagnata da tecniche di fabbricazione di stoffa non tessuta, compresa l’agugliatura meccanica | |||
| – altri | Tessitura accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) 112 , 113 o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) | ||||
| 6307 | Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 6308 | Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e da filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto | a) Paesi meno sviluppati Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento. | b) Altri Paesi beneficiari Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento | ||
| ex Capitolo 64 | Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della posizione 6406 | |||
| 6406 | Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse da quelle esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| Capitolo 65 | Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| Capitolo 66 | Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| Capitolo 67 | Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| ex Capitolo 68 | Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex 6803 | Lavori di ardesia naturale o agglomerata | Fabbricazione a partire dall’ardesia lavorata | |||
| ex 6812 | Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
| ex 6814 | Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie | Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) | |||
| Capitolo 69 | Prodotti ceramici | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex Capitolo 70 | Vetro e lavori di vetro, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 7006 | Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie | ||||
| – Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII114 | Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della posizione 7006 | ||||
| – altri | Fabbricazione a partire da materiali della posizione 7001 | ||||
| 7010 | Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 7013 | Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toeletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti delle voci 7010 o 7018 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano utilizzato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex 7019 | Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati | Fabbricazione a partire da: – stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, o – lana di vetro | |||
| ex Capitolo 71 | Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 7106, 7108 e 7110 | Metalli preziosi: | ||||
| – greggi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli delle posizioni 7106, 7108 e 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle posizioni 7106, 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle posizioni 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni | ||||
| – semilavorati o in polvere | Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi | ||||
| ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 | Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati | Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi | |||
| 7115 | Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o doppiati di metalli preziosi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| 7117 | Minuterie di fantasia | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti d’oro, d’argento o di platino, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex Capitolo 72 | Ghisa, ferro e acciaio; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| 7207 | Semiprodotti di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206 | |||
| 7208–7216 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della posizione 7206 o 7207 | |||
| 7217 | Fili di ferro o di acciai non legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della posizione 7207 | |||
| 7218 91 e 7218 99 | Semiprodotti | Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottoposizione 7218 10 | |||
| 7219–7222 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti della posizione 7218 | |||
| 7223 | Fili di acciai inossidabili | Fabbricazione a partire da semiprodotti della posizione 7218 | |||
| 7224 90 | Semiprodotti | Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o della sottoposizione 7224 10 | |||
| 7225–7228 | Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o da semiprodotti delle posizioni 7206, 7207, 7218 o 7224 | |||
| 7229 | Fili di altri acciai legati | Fabbricazione a partire da semiprodotti della posizione 7224 | |||
| ex Capitolo 73 | Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| ex 7301 | Palancole | Fabbricazione a partire da materiali della posizione 7207 | |||
| 7302 | Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e cremagliere, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente approntati per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie | Fabbricazione a partire da materiali della posizione 7206 | |||
| 7304, 7305 e 7306 | Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio | Fabbricazione a partire da materiali delle posizioni 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 o 7224 | |||
| ex 7307 | Accessori per tubi di acciai inossidabili | Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 7308 | Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio, ponti e elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nella costruzione | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della posizione 7301 | |||
| ex 7315 | Catene antisdrucciolevoli | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della posizione 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex Capitolo 74 | Rame e lavori di rame, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| 7403 | Rame raffinato e leghe di rame, greggi | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
| Capitolo 75 | Nichel e lavori di nichel | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| ex Capitolo 76 | Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| 7601 | Alluminio greggio | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
| 7607 | Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili), di spessore non eccedente 0,2 mm (non compreso il supporto) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 7606 | |||
| Capitolo 77 | Riservato a un eventuale uso futuro nell’ambito del sistema armonizzato | ||||
| ex Capitolo 78 | Piombo e lavori di piombo, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| 7801 | Piombo greggio: | ||||
| – piombo raffinato | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | ||||
| – altro | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della posizione 7802 non possono essere utilizzati. | ||||
| Capitolo 79 | Zinco e lavori di zinco | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| Capitolo 80 | Stagno e lavori di stagno | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto | |||
| Capitolo 81 | Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
| ex Capitolo 82 | Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 8206 | Utensili compresi in almeno due delle voci 8202–8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli delle posizioni 8202–8205. Tuttavia, utensili delle posizioni 8202–8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento | |||
| 8211 | Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |||
| 8214 | Altri oggetti di coltelleria (per esempio, tosatrici, fenditoi, coltellacci, mezzelune da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |||
| 8215 | Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati | |||
| ex Capitolo 83 | Lavori diversi di metalli comuni esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex 8302 | Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della posizione 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex 8306 | Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della posizione 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex Capitolo 84 | Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 8401 | Reattori nucleari, elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica | fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 8407 | Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8408 | Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel) | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8427 | Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 8482 | Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o a aghi (rullini) | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex Capitolo 85 | Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 8501, 8502 | Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8503 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8503 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8513 | Lampade elettriche portatili destinate a funzionare mediante una propria sorgente di energia (per esempio, a pile a accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8519 | Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8521 | Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche con incorporato un ricevitore di segnali videofonici | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8523 | Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile per dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del Capitolo 37 | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8525 | Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, apparecchi fotografici numerici e apparecchi costituiti da una videocamera combinata con un apparecchio di videoregistrazione o di videoriproduzione (camescopes) | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8526 | Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8527 | Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8528 | Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8535–8537 | Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l’allacciamento di circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 e 8536, per il comando e la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del Capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8538 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto e quelli della posizione 8538 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8540 11 e 8540 12 | Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8542 31–8542 33 e 8542 39 | Circuiti integrati monolitici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un Paese non parte | |||
| 8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8545 | Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 8546 | Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8547 | Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8548 | Parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8549 | Cascami ed avanzi elettrici ed elettronici | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| Capitolo 86 | Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione: | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex Capitolo 87 | Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi: | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 8711 | Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side-car») | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| ex Capitolo 88 | Navigazione aerea o spaziale, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex 8804 | «Rotochutes» | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, compresi gli altri materiali della posizione 8804 o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| Capitolo 89 | Navigazione marittima o fluviale | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex Capitolo 90 | Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 9002 | Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| 9033 | Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo Capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del Capitolo 90 | a) Paesi meno sviluppati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | b) Altri Paesi beneficiari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | ||
| Capitolo 91 | Orologeria | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| Capitolo 92 | Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| Capitolo 93 | Armi, munizioni e loro parti ed accessori | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| Capitolo 94 | Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; fonti luminose e apparecchi per l’illuminazione non nominati ne’ compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex Capitolo 95 | Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| ex 9506 | Bastoni da golf e parti di bastoni | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di bastoni da golf | |||
| ex Capitolo 96 | Lavori diversi, esclusi: | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 9601e 9602 | Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura) Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce 3503 e lavori di gelatina non indurita | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
| 9603 | Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 9605 | Assortimenti da viaggio per la toeletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti | Ogni articolo dell’assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell’assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento | |||
| 9606 | Bottoni e bottoni a pressione; forme per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni | Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 9608 | Penne e matite a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di tali articoli, escluse quelle della voce 9609 | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa posizione | |||
| 9612 | Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola | Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 9613 20 | Accendini tascabili, a gas, ricaricabili | Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della posizione 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | |||
| 9614 | Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione | |||
| Capitolo 97 | Oggetti d’arte, da collezione o di antichità | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi posizione, esclusi quelli della stessa posizione del prodotto |
(art. 21 cpv. 1 lett. a)
Il testo del certificato d’origine modulo A è disponibile sul sito Internet:
www.unctad.org > Themes > Trade Agreements and Negotiations > Generalized System of Preferences > Sample of Form A
(art. 21 cpv. 1 lett. c, d e 2 nonché 32 cpv. 1)
La dichiarazione d’origine, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere allestita su ciascun documento commerciale e recare il nome e l’indirizzo completo nonché la descrizione delle merci e la data di rilascio.
Versione francese:
L’exportateur …115(Numéro d’exportateur enregistré …) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …116au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Suisse et que le critère d’origine satisfait est …117.
Versione inglese:
The exporter …118(Number of Registered Exporter …) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …119preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is ….120
(art. 38b cpv. 2 lett. b)
La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere allestita in conformità con le note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riportate.
Versione francese:
L’exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …121au sens des règles d’origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.
Versione inglese:
The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential …122origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.
(Luogo e data)123
(Firma dell’esportatore e nome del firmatario in stampatello)
(art. 13 cpv. 3)
| Designazione del gruppo | Paesi Parte del gruppo |
|---|---|
| Associazione delle nazioni dell’Asia del Sud-Est (ASEAN) | Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailandia, Vietnam |
A Brunei Darussalam e Singapore, Paesi facenti parte del Gruppo ASEAN, non viene concesso il cumulo regionale in quanto non figurano nell’elenco dei Paesi beneficiari.
RS 632.91 ↩
RS 946.201 ↩
RS 632.911 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Cfr.RS 0.631.112.514 ↩
Cfr.RS 0.631.112.136 ↩
Cfr.RS 632.911 ,all. 1 ↩
RS 0.632.20 ,all. 1A.9 ↩
RS 0.632.11 ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Cfr.RS 0.632.401.021 ↩
Cfr.RS 0.632.315.981 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Correzione dell’11 mar. 2014 (RU 2014 597). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Abrogato dall’all. 2 n. II 8 dell’O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
RS 632.911 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Abrogato dall’all. 2 n. II 8 dell’O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86). ↩
Abrogato dall’all. 2 n. II 8 dell’O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 8 dell’O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 8 dell’O del 15 feb. 2023 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 86). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4959). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2015 3989), con effetto dal 1° gen. 2022. ↩
[RU 1996 1540, 1998 2035, 2004 1451, 2008 1833all. n. 4] ↩
Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3. ↩
Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2. ↩
Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2. ↩
Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. la nota introduttiva 7.2. ↩
Per le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici», cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3. ↩
Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della posizione separata dal resto da un punto e virgola. ↩
Nel caso di prodotti composti di materiali di due posizioni, 3901–3906, da un lato e 3907–3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. ↩
Nel caso di prodotti composti di materiali di due posizioni, 3901–3906, da un lato e 3907–3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto. ↩
Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2 %. ↩
Sono considerati ad alta trasparenza i fogli il cui assorbimento ottico – misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) – è inferiore al 2 %. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Cfr. la nota introduttiva 6. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Cfr. la nota introduttiva 6. ↩
Cfr. la nota introduttiva 6. ↩
Cfr. la nota introduttiva 6. ↩
Cfr. la nota introduttiva 6. ↩
Cfr. la nota introduttiva 6. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Cfr. la nota introduttiva 6. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Cfr. la nota introduttiva 6. ↩
Cfr. la nota introduttiva 6. ↩
Cfr. la nota introduttiva 6. ↩
Cfr. la nota introduttiva 6. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5. ↩
Cfr. la nota introduttiva 6. ↩
SEMII – «Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated». ↩
Invece di indicare il nome e l’indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale. ↩
Deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario. ↩
In caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»). Se del caso, l’indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti: a) in caso di cumulo bilaterale, «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»; b) in caso di cumulo con l’UE, la Norvegia o la Turchia, rispettivamente «Cumul UE», «EU Cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation»; c) in caso di cumulo regionale, «Cumul régional» oppure «Regional cumulation». ↩
Invece di indicare il nome e l’indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale. ↩
Deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario. ↩
In caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»). Se del caso, l’indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti: a) in caso di cumulo bilaterale: «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»; b) in caso di cumulo con l’UE, la Norvegia o la Turchia: «Cumul UE», «EU cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie», «Turkey cumulation»; c) in caso di cumulo regionale; «Cumul régional» oppure «Regional cumulation». ↩
Deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario. ↩
Deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario. ↩
Questi dati possono essere omessi se sono inclusi nella fattura. ↩
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