946.512•Ordinanza sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione
946.512OAccDFederal Council Ordinance1 lug 1996
(Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD)
del 17 giugno 1996 (Stato 1° gennaio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8, 10, 15 e 16 della legge federale del 6 ottobre 19951
sugli ostacoli tecnici al commercio;
in esecuzione dell’Accordo del 3 dicembre 19982sul reciproco riconoscimento di valutazioni della conformità tra la Confederazione Svizzera e il Canada;
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 19993tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 20014di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19605istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio e del suo allegato I;
in esecuzione dell’Accordo del 17 novembre 20226tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
in esecuzione dell’Accordo del 12 gennaio 20237tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sul reciproco riconoscimento relativo alla buona prassi di fabbricazione dei prodotti farmaceutici,8
ordina:
Con l’accreditamento si riconosce formalmente la competenza ad un organismo di eseguire determinate prove o valutazioni della conformità secondo criteri determinanti a livello internazionale.
Con la designazione si conferma in vista del riconoscimento formale nell’ambito di un accordo internazionale che un organismo adempie i requisiti per eseguire determinate prove o valutazioni della conformità secondo le esigenze stabilite nell’accordo in questione o di procedere a registrazioni o omologazioni.
Le domande di accreditamento devono essere inoltrate al SAS unitamente ai documenti necessari per la valutazione.
La perizia eseguita sulla domanda di accreditamento deve aver luogo secondo i criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme e dai principi di cui all’allegato 1.
Il richiedente deve concedere ai periti l’accesso ai suoi locali e alle sue installazioni ed è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per la perizia della sua domanda.
L’accreditamento è rilasciato per una durata limitata che non supera i cinque anni. Su domanda e dopo nuova valutazione, può essere prorogato di volta in volta per un massimo di cinque anni.
Nelle loro relazioni commerciali, gli organismi accreditati possono utilizzare le sigle corrispondenti al loro settore d’attività, come figurano nell’allegato 4.
Se lo statuto giuridico o la situazione di un organismo accreditato sono modificati senza che vi siano ripercussioni sul personale, sulle installazioni e sull’organizzazione, il capo del SAS può adeguare, su domanda, i documenti di accreditamento.
Se le condizioni di accreditamento non sono più adempiute, il capo del SAS può, dopo avere sentito il parere della Commissione di accreditamento, sospendere o revocare l’accreditamento con effetto immediato.22Nei casi di lieve entità, il SAS può fissare oneri o condizioni supplementari fino al momento in cui sono state colmate le lacune constatate.
Il SAS tutela gli interessi svizzeri nei confronti degli organismi esteri e internazionali che si occupano della competenza di organismi di accreditamento o di valutazione della conformità.
L’autorità di designazione comunica ogni domanda di designazione alla SECO.
Se il richiedente non adempie le condizioni dell’articolo 25, l’autorità di designazione respinge con decisione formale la sua domanda, dopo avere consultato la SECO.
L’organismo informa l’autorità di designazione e i clienti, quando si avvale di terzi.
Mediante l’accreditamento o la designazione, la Confederazione non trasferisce alcuna competenza pubblica agli organismi accreditati o designati. Questi assumono la responsabilità delle loro attività, in particolare dei risultati delle prove alle quali hanno proceduto e dei certificati di conformità che hanno rilasciato.
L’organismo assume le spese derivanti dalla sua domanda di accreditamento o di designazione. Gli emolumenti ricossi a tal fine sono fissati in base alle prescrizioni applicabili dalle autorità competenti nell’ambito delle procedure corrispondenti.28
D’intesa con gli altri dipartimenti interessati, gli allegati vengono adattati all’evoluzione internazionale dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca33.
L’ordinanza del 30 ottobre 199134sul sistema svizzero di accreditamento è abrogata.
Le attuali sigle di accreditamento possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2015.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.
(art. 5 cpv. 2 e art. 9)
SN EN ISO/IEC 17011, Valutazione della conformità – Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità.
(art. 7 cpv. 1)
(art. 16)
Le seguenti sigle di accreditamento possono essere utilizzate sia nella versione rossa che nera: a. Sigla dei laboratori di prova accreditati («Swiss Testing Service» [STS])
b. Sigla dei laboratori di taratura accreditati («Swiss Calibration Service» [SCS])
c. Sigla dei laboratori medici accreditati («Swiss Medical Testing Service» [SMTS])
d. Sigla dei produttori di materiale di riferimento accreditati («Swiss Reference Material Service» [SRMS])
e. Sigla degli organizzatori di prove valutative interlaboratorio accreditati («Swiss Proficiency Testing Service» [SPTS])
f. Sigla degli organismi di ispezione accreditati («Swiss Inspection Service» [SIS])
g. Sigla degli organismi accreditati di certificazione di sistemi di gestione («Swiss Certification Service for Managementsystems» [SCESm])
h. Sigla degli organismi accreditati di certificazione di persone («Swiss Certification Service for Persons» [SCESe])
i. Sigla degli organismi accreditati di certificazione di prodotti, processi e servizi («Swiss Certification Service for Products, Processes and Services» [SCESp])
j. Sigla delle biobanche accreditate («Swiss Biobanking Service» [SBBS])
k. Sigla degli organismi di validazione e verifica accreditati («Swiss Validation and Verification Service» [SVVS])
(art. 25 cpv. 3)
1
1.1 L’organismo designato, il suo direttore ed il personale incaricato della valutazione e della verifica non possono: – essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore, né il manutentore dei prodotti, componenti o sottosistemi da controllare, né il mandatario di una di queste persone; – intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione e sviluppo, fabbricazione, costruzione, commercializzazione, istallazione, funzionamento o manutenzione di tali prodotti, componenti o sottosistemi. 1.2 Anche un organismo designato che fa parte di un’associazione economica o di un’associazione di categoria e che valuta i prodotti alla cui progettazione, fabbricazione, fornitura, montaggio, utilizzo o manutenzione concorrono imprese rappresentate da tale associazione può essere considerato un organismo designato, a condizione che sia provata la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto d’interessi. 1.3 Le cifre 1.1 e 1.2 non escludono la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l’organismo di controllo.
2
2.1 L’organismo designato e il suo personale devono svolgere le operazioni di valutazione e di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza richiesta, non devono essere sottoposti a nessun genere di pressione o incentivo, in particolare di tipo economico, che possa influire sul loro giudizio o sui risultati del loro controllo, in particolare a pressioni o incentivi provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 2.2 Se un organismo designato subappalta determinati lavori specifici che riguardano la verifica e la constatazione dei fatti, esso deve accertarsi preliminarmente che il subappaltatore rispetti tutte le disposizioni della legislazione settoriale relativa ai prodotti. L’organismo designato deve tenere a disposizione dell’organo di controllo competente i documenti relativi alla valutazione della competenza del subappaltatore e dei lavori svolti da quest’ultimo. 3 L’organismo designato deve soddisfare i seguenti criteri: 3.1 essere in grado di garantire lo svolgimento di tutti i compiti assegnatigli dalla legislazione settoriale e per i quali esso è stato designato, indipendentemente dal fatto che i suddetti compiti siano eseguiti dall’organismo stesso o sotto la sua responsabilità; 3.2 disporre in particolare del personale e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l’esecuzione delle operazioni di valutazione e di verifica; ciò implica la presenza in organico, in quantità sufficiente, di personale scientifico dotato dell’esperienza e delle competenze adeguate per valutare la funzionalità e le prestazioni dei dispositivi per i quali l’organismo è stato designato, in considerazione della legislazione settoriale; 3.3 avere accesso al materiale necessario per le verifiche richieste, in particolare per le verifiche eccezionali; 3.4 disporre delle descrizioni di procedure adeguate all’esecuzione delle valutazioni di conformità che consentono di garantire la trasparenza e la ripetibilità di tali procedure; 3.5 eseguire le valutazioni di conformità nel rispetto del principio di proporzionalità, evitando di imporre inutili stress a produttori, mandatari, importatori o commercianti; 3.6 informare l’autorità di designazione su: – il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la revoca di un certificato di conformità; – tutte le circostanze suscettibili di avere ripercussioni sul campo d’applicazione e sulle condizioni della designazione; – qualsiasi richiesta di informazioni ricevuta da parte delle autorità di sorveglianza del mercato in merito alle attività di valutazione della conformità, – le attività di valutazione della conformità svolte nel campo d’applicazione della sua designazione e altre attività, incluse le attività transfrontaliere e l’assegnazione di subappalti, sempre che ciò sia richiesto dall’autorità di designazione. 4 Il personale incaricato delle operazioni di valutazione e di controllo deve possedere: – una buona formazione professionale per tutte le operazioni di valutazione e di verifica per le quali l’organismo è stato designato; – una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle valutazioni e ai controlli che svolge e una pratica sufficiente in tale settore; – le capacità necessarie per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che dimostrano l’avvenuto svolgimento delle valutazioni e dei controlli; – conoscenze adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza, delle norme e delle prescrizioni tecniche vigenti. 5 Deve essere garantita l’indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun membro del personale non deve dipendere né dal numero dei controlli svolti, né dai risultati di tali controlli. 6 L’organismo designato deve stipulare un’assicurazione di responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia coperta da un’autorità statale o che i controlli non siano svolti direttamente da un’autorità statale. 7 Il personale dell’organismo designato incaricato dei controlli è vincolato dal segreto professionale per tutte le notizie delle quali esso venga a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni (tranne che nei confronti degli organi di controllo competenti) nell’ambito delle attività come organismo designato. 8 L’organismo designato partecipa alle pertinenti attività di normalizzazione e alle attività del gruppo di coordinamento europeo di organismi notificati dell’Unione europea e del corrispondente gruppo di coordinamento svizzero di organismi designati o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni sia informato in merito. Applica come linee guida generali le decisioni amministrative e i documenti elaborati dal gruppo di coordinamento europeo.
RS 946.51 ↩
RS 0.946.523.21 ↩
RS 0.946.526.81 ↩
RU 2003 2685 ↩
RS 0.632.31 ↩
RS 0.946.536.71 ↩
RS 0 . 812.101.933.6 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 27 lug. 2023 (RU 2023 418). ↩
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2887). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2887). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1089). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1089). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I 6.9 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). ↩
Abrogato dal n. I 6.9 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 10 mar. 2006, con effetto dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1089). ↩
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2007 5757). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2015, in vigore dal 20 apr. 2016 (RU 2016 261). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 29 mag. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 2140). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2887). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323). ↩
RS 311.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4323). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 dic. 2022, in vigore dal 27 lug. 2023 (RU 2023 418). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. ↩
[RU 1991 2317] ↩
[RU 1991 2317] ↩
{
"legislation": {
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "946.512",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1904_1904_1904",
"documentDate": "1996-06-17",
"inForceSince": "1996-07-01"
},
"content": {
"number": "946.512",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1904_1904_1904",
"fedlexMetadata": {
"id": "946.512",
"hash": "7c667148e078bd09ff2bb50a965f39c4a5f60b5f7270ca8133f06199f83cb634",
"type": "Federal Council ordinance",
"number": "946.512",
"source": "ch-fedlex",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-04-19T19:19:11.031Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1904_1904_1904/20250101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-1904_1904_1904-20250101-de-xml-7.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1904_1904_1904",
"documentDate": "1996-06-17",
"inForceSince": "1996-07-01",
"manifestations": [
{
"title": "Verordnung vom 17. Juni 1996 über das schweizerische Akkreditierungssystem und die Bezeichnung von Prüf-, Konformitätsbewertungs-, Anmelde- und Zulassungsstellen (Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung, AkkBV)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1904_1904_1904/20250101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-1904_1904_1904-20250101-de-xml-7.xml",
"language": "de",
"shortTitle": "AkkBV",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1904_1904_1904/20250101/de/xml"
},
{
"title": "Ordonnance du 17 juin 1996 sur le système suisse d'accréditation et la désignation de laboratoires d'essais et d'organismes d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation (Ordonnance sur l'accréditation et la désignation, OAccD)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1904_1904_1904/20250101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-1904_1904_1904-20250101-fr-xml-7.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": "OAccD",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1904_1904_1904/20250101/fr/xml"
},
{
"title": "Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1904_1904_1904/20250101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-1904_1904_1904-20250101-it-xml-7.xml",
"language": "it",
"shortTitle": "OAccD",
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1904_1904_1904/20250101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/1904_1904_1904/20250101/it/xml"
}
}