950.11•Ordinanza sui servizi finanziari
950.11OSerFiFederal Council Ordinance1 gen 2020
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}(OSerFi)
del 6 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 15 giugno 20181sui servizi finanziari (LSerFi),
ordina:
La presente ordinanza disciplina in particolare i requisiti per:
(art. 3 lett. c e d LSerFi)
(art. 3 lett. a, b, c, d, g e h nonché art. 93 LSerFi)
(art. 4 LSerFi)
(art. 5 cpv. 2 LSerFi)
(art. 8 cpv. 1 LSerFi)
(art. 8 cpv. 1 e 2 lett. a LSerFi)
(art. 8 cpv. 2 lett. a LSerFi)
(art. 8 cpv. 2 lett. b LSerFi)
(art. 8 cpv. 2 lett. c LSerFi)
(art. 8 cpv. 4 e 13 LSerFi)
(art. 8 cpv. 3, 9 cpv. 2 e 3 e 63 lett. c LSerFi)
(art. 9 cpv. 1 LSerFi) Ai clienti le informazioni devono essere comunicate in modo da lasciare loro sufficiente tempo a disposizione per comprendere le informazioni in vista della conclusione del contratto o della fornitura del servizio finanziario.
(art. 9 cpv. 1 LSerFi)
I fornitori di servizi finanziari informano sui rischi e sui costi:
(art. 9 cpv. 2 e 63 lett. c LSerFi)
(art. 11 e 12 LSerFi) Nel caso di clienti che operano tramite un rappresentante autorizzato, per la verifica dell’appropriatezza e dell’adeguatezza il fornitore di servizi finanziari considera le conoscenze e l’esperienza del rappresentante.
(art. 12 e 13 LSerFi)
(art. 15 LSerFi) Il fornitore di servizi finanziari deve approntare la documentazione in modo da poter rendere conto al cliente, di norma entro dieci giorni lavorativi, dei servizi finanziari forniti.
(art. 16 LSerFi)
(art. 17 LSerFi)
(art. 18 LSerFi)
I clienti professionali possono esentare il fornitore di servizi finanziari dall’osservanza delle norme di comportamento di cui agli articoli 8, 9, 15 e 16 LSerFi soltanto in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo e unicamente in un documento diverso dalle condizioni generali.
(art. 21–24 LSerFi)
(art. 25 LSerFi)
Sussistono conflitti di interessi ai sensi della LSerFi in particolare se il fornitore di servizi finanziari:
(art. 25 cpv. 1 LSerFi)
Per evitare i conflitti di interessi, i fornitori di servizi finanziari devono adottare i seguenti provvedimenti commisurati ai rischi e adeguati alle loro dimensioni, alla loro complessità e alla loro forma giuridica nonché ai servizi finanziari da loro offerti:
1. elementi variabili della retribuzione non pregiudichino la qualità dei servizi finanziari nei confronti dei clienti,
2. non ci sia alcuna relazione reciproca diretta tra le retribuzioni nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interessi tra le attività delle unità operative;
f. emanare istruzioni interne che consentano di riconoscere i conflitti di interessi tra i clienti e i collaboratori e che contengano le misure necessarie per evitare o risolvere tali conflitti; verificare regolarmente le istruzioni;
g. emanare norme per l’acquisto e l’alienazione per proprio conto di strumenti finanziari da parte di collaboratori.
(art. 25 cpv. 2 LSerFi)
(art. 25 cpv. 3 LSerFi)
I seguenti comportamenti non sono in ogni caso ammessi:
(art. 25 LSerFi) I fornitori di servizi finanziari devono documentare i servizi finanziari per i quali sono risultati o possono risultare conflitti di interessi.
(art. 26 cpv. 1 lett. a LSerFi)
(art. 27 cpv. 1 LSerFi) Sono considerati collaboratori del fornitore di servizi finanziari anche i membri dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo, i membri dell’organo di gestione, i soci a responsabilità illimitata e le persone con funzioni analoghe.
(art. 28 LSerFi) I consulenti alla clientela che operano per fornitori esteri di servizi finanziari, sottoposti a una vigilanza prudenziale all’estero, sono esonerati dall’obbligo di registrazione se forniscono i loro servizi in Svizzera esclusivamente a clienti professionali o istituzionali.
(art. 29 cpv. 1 lett. b LSerFi)
(art. 29 cpv. 1 lett. b LSerFi)
(art. 31 cpv. 1 LSerFi)
(art. 31 cpv. 1 LSerFi)
(art. 31 cpv. 4 LSerFi)
(art. 31 cpv. 3 LSerFi)
(art. 31 cpv. 3 LSerFi)
(art. 31 cpv. 1 LSerFi)
Il servizio di registrazione sostiene, conformemente all’ordinanza del 15 ottobre 20083sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, i costi:
(art. 31 cpv. 4 LSerFi) Il servizio di registrazione conserva per dieci anni i documenti e gli atti sui quali si basa la registrazione.
(art. 32 cpv. 2 e 3 LSerFi)
(art. 33 LSerFi)
(art. 35 LSerFi)
(art. 36 cpv. 1 LSerFi)
(art. 36 cpv. 4 lett. b LSerFi) Se non è incluso nel prospetto, il consenso all’utilizzazione di un prospetto valido di cui all’articolo 36 capoverso 4 lettera b LSerFi deve essere espresso in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
(art. 37 cpv. 1 lett. d ed e LSerFi)
(art. 37 cpv. 2 e 38 cpv. 2 LSerFi) L’obbligo di pubblicare un ulteriore prospetto non si applica all’ammissione al commercio di valori mobiliari già ammessi al commercio presso un’altra sede di negoziazione svizzera o un altro sistema di negoziazione svizzero per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD).
(art. 38 cpv. 1 lett. c e 47 cpv. 2 lett. c LSerFi)
(art. 38 cpv. 2 LSerFi)
Le seguenti eccezioni all’obbligo di pubblicare un prospetto si applicano anche all’ammissione al commercio:
(art. 40 e 46 lett. b e c LSerFi)
(art. 40 cpv. 1 lett. a n. 2 LSerFi)
(art. 41 cpv. 2 LSerFi)
(art. 42 e 46 lett. d LSerFi)
(art. 43 e 46 lett. b LSerFi)
(art. 45 LSerFi)
(art. 45 cpv. 3 LSerFi)
(art. 47 LSerFi)
(art. 48 cpv. 3 e 4 LSerFi)
(art. 51 cpv. 1 LSerFi)
(art. 51 cpv. 2 LSerFi)
(art. 51 cpv. 1 LSerFi)
(art. 51 cpv. 2 LSerFi)
(art. 56 LSerFi)
(art. 56 cpv. 2 LSerFi)
All’organo di verifica devono essere notificati:
(art. 56 cpv. 3 LSerFi)
(art. 56 cpv. 3 LSerFi)
(art. 56 cpv. 3 LSerFi) Una nota di sintesi deve essere completata soltanto con le informazioni contenute nel supplemento che riguardano le indicazioni comprese in tale nota e soltanto se in assenza di un completamento sarebbe suscettibile d’indurre in errore, inesatta o contraddittoria rispetto al supplemento al prospetto.
(art. 53 cpv. 1 LSerFi) Il termine decorre dalla ricezione della richiesta di verifica del prospetto completo.
(art. 53 cpv. 5 LSerFi)
(art. 54 LSerFi)
(art. 52 cpv. 1 LSerFi)
(art. 52 cpv. 1 LSerFi)
(art. 52 cpv. 2 LSerFi)
(art. 52 cpv. 2 LSerFi)
(art. 52 cpv. 2 LSerFi)
(art. 52 LSerFi)
L’organo di verifica sostiene, conformemente all’ordinanza del 15 ottobre 20088sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, i costi:
c. della procedura di revoca dell’abilitazione.
(art. 52 LSerFi) L’organo di verifica conserva per dieci anni i documenti e gli atti sui quali si basa la verifica.
(art. 57 cpv. 1 LSerFi)
(art. 57 cpv. 2 LSerFi)
(art. 58 cpv. 1 LSerFi)
(art. 58 cpv. 1 LSerFi) Per gli investimenti collettivi di capitale multi-comparto deve essere redatto un foglio informativo di base per ogni comparto.
(art. 58 cpv. 1 LSerFi)
(art. 58 cpv. 2 LSerFi) Il contratto di gestione patrimoniale ai sensi dell’articolo 58 capoverso 2 LSerFi deve essere concluso per un numero illimitato di transazioni e in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo nonché prevedere un compenso.
(art. 58 cpv. 3 e 62 cpv. 2 LSerFi)
(art. 58 cpv. 4 LSerFi) Se il foglio informativo di base contiene indicazioni orientative, occorre segnalarlo ai clienti privati nel foglio informativo di base. Le indicazioni orientative devono essere riconoscibili come tali.
(art. 59 cpv. 1 LSerFi)
2Sono considerati titoli di credito aventi carattere di derivati i derivati e i titoli di credito il cui profilo di profitti e perdite è strutturato come quello di un derivato secondo l’articolo 2 lettera c LInFi10.
3. Sono considerati titoli di credito non aventi carattere di derivati segnatamente:
(art. 59 cpv. 2 e 63 lett. d LSerFi) Sono considerati documenti redatti in virtù di una normativa estera, equivalenti al foglio informativo di base e utilizzabili in sua vece, i documenti di cui all’allegato 10.
(art. 60 cpv. 2 e 63 lett. a LSerFi)
(art. 63 lett. b LSerFi)
(art. 63 lett. b LSerFi)
(art. 62 cpv. 1 LSerFi)
(art. 64 cpv. 1 lett. b e 3–7 LSerFi)
(art. 64 cpv. 3 e 65 cpv. 2 LSerFi)
(art. 67 LSerFi)
(art. 68 cpv. 1 LSerFi)
(art. 70 cpv. 1 LSerFi)
(art. 74 LSerFi) La procedura di mediazione deve essere espletata dall’organo di mediazione al quale è affiliato il fornitore di servizi finanziari del cliente.
(art. 80 LSerFi)
(art. 81 e 84 cpv. 4 LSerFi)
(art. 84 LSerFi)
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 11.
(art. 4 LSerFi)
(art. 6 LSerFi) I consulenti alla clientela devono adempiere i requisiti relativi alle conoscenze richieste entro due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
(art. 7–18 LSerFi)
(art. 21–27 LSerFi)
(art. 31 e 95 cpv. 2 LSerFi) Se al momento dell’entrata in vigore della LSerFi non esiste un servizio di registrazione adeguato, il termine di annuncio presso il servizio di registrazione decorre dall’abilitazione di tale servizio da parte della FINMA o dalla designazione di quest’ultimo da parte del Consiglio federale. Il termine è rispettato con la presentazione della domanda.
(art. 77 e 97 cpv. 3 LSerFi) Se al momento dell’entrata in vigore della LSerFi non esiste un organo di mediazione adeguato, il termine di affiliazione decorre dal riconoscimento dell’organo di mediazione da parte del DFF o dall’istituzione di un organo di mediazione da parte del Consiglio federale. Il termine è rispettato con la presentazione della domanda.
(art. 95 LSerFi)
(art. 95 LSerFi)
Fino al 31 dicembre 2022 è possibile:31
(art. 95 LSerFi)
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
(art. 50, 54 e 57)
Le agevolazioni di cui all’articolo 57 sono indicate come segue:
Prospetto del [data] approvato da [nome dell’organo di verifica] il [data].
1.1 Precisazione secondo cui la nota di sintesi va intesa come introduzione al prospetto 1.2 Precisazione secondo cui l’investitore non deve basare la sua decisione di investire (decisione di investimento) sulla nota di sintesi, bensì sulle indicazioni del prospetto (nel suo insieme) 1.3. Precisazione secondo cui la responsabilità per le indicazioni contenute nella nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui queste siano inesatte, suscettibili d’indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del prospetto 1.4 Ragione sociale dell’emittente 1.5 Sede dell’emittente 1.6 Forma giuridica dell’emittente 1.7 Genere dei titoli di partecipazione 1.8 Se disponibile: codice identificativo dei titoli come il numero di valore o l’ISIN 1.9 In caso di offerta pubblica: le indicazioni principali sull’offerta 1.10 In caso di ammissione al commercio: le indicazioni principali sull’ammissione al commercio 1.11 Prospetto del [data] approvato da [nome dell’organo di verifica] il [data]
Presentazione dei rischi principali relativi all’emittente e al suo settore.
2.2.1 Ragione sociale 2.2.2 Sede 2.2.3 Luogo dell’amministrazione principale se non coincide con la sede [#] 2.2.4 Forma giuridica [#] 2.2.5 Ordinamento giuridico applicabile all’emittente e in virtù del quale opera [◊][#] 2.2.6 Data di costituzione e durata prevista dell’emittente se la durata non è indeterminata [◊][#] 2.2.7 Oggetto sociale dell’emittente, eventualmente facendo riferimento alla relativa disposizione contenuta negli statuti o nel contratto di società oppure riportando il testo completo della disposizione [◊][#] 2.2.8 Data degli statuti [#] 2.2.9 Se disponibili: nome del registro, data d’iscrizione nel registro ed eventualmente numero d’impresa o di registro [◊][#] 2.2.10 Se l’emittente fa parte di un gruppo: presentazione della struttura operativa del gruppo [◊][#]
2.3.1 Composizione [#]
Nome e indirizzo professionale delle seguenti persone:
2.3.2 Funzione e attività [#]
Le seguenti informazioni su funzione e attività delle persone di cui al numero 2.3.1:
a. funzione in seno all’emittente;
b. attività in seno all’emittente;
c. attività principali esercitate al di fuori dell’emittente, sempre che siano rilevanti per quest’ultimo;
d. nome di tutte le imprese e le società quotate in borsa e di altre imprese e società importanti per le quali negli ultimi cinque anni queste persone sono state membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza oppure delle quali negli ultimi cinque anni queste persone sono state partner, indicando se continuano ad essere membri o partner, sempre che ciò sia rilevante per l’emittente.
2.3.3 Procedimenti e sentenze di condanna
Le seguenti indicazioni concernenti le persone di cui al numero 2.3.1:
a. condanne per crimini o delitti commessi nel settore economico negli ultimi cinque anni;
b. procedimenti correnti o conclusi con l’inflizione di una sanzione, promossi dalle autorità legali o di regolamentazione, comprese le associazioni professionali designate;
c. eventuale precisazione secondo cui non vi è l’obbligo di pubblicare le informazioni di cui alla lettera a o b.
2.3.4 Valori mobiliari e diritti di opzione [#] a. Numero di valori mobiliari e percentuale dei diritti di voto in seno all’emittente, esercitabili o meno, detenuti complessivamente da persone di cui al numero 2.3.1 nonché diritti accordati a queste persone sull’acquisto di tali valori mobiliari, comprese le condizioni per l’esercizio di questi diritti;
b. indicazioni su eventuali limitazioni del diritto di alienare per le persone di cui al numero 2.3.1;
c. eventuale precisazione secondo cui la data di riferimento di queste indicazioni non coincide con la data del prospetto;
d. eventuali modifiche sostanziali di queste indicazioni intervenute dalla data di riferimento.
2.3.5 Organo di revisione o precisazione secondo cui l’emittente rinuncia alla revisione limitata di cui all’articolo 727a capoverso 2 CO37 a. Ragione sociale e indirizzo dell’organo di revisione abilitato per legge;
b. nome dell’autorità di sorveglianza dei revisori competente per l’organo di revisione;
c. eventualmente evidenziare l’indicazione secondo cui l’impresa di revisione dell’emittente o di eventuali garanti o prestatori di cauzioni non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale secondo l’articolo 8 della legge del 16 dicembre 200538sui revisori (LSR) e l’allegato 2 dell’ordinanza del 22 agosto 200739sui revisori (OSRev) [×];
d. indicare se per l’esercizio corrente è stato scelto un altro organo di revisione;
e. se durante il periodo di riferimento dei conti annuali pubblicati nel prospetto l’organo di revisione è stato destituito, non è stato rieletto o si è ritirato spontaneamente: indicare i relativi motivi.
2.4.1 Attività principale [◊][#] a. Descrizione degli attuali campi d’attività principali e indicazione dei principali prodotti distribuiti e delle principali prestazioni fornite; b. indicazione di nuovi prodotti o attività. 2.4.2 Cifra d’affari netta [◊][#] a. Cifra d’affari netta degli ultimi tre esercizi; b. la cifra d’affari netta deve essere indicata secondo il campo d’attività (settore dei prodotti o dei servizi, eventuale ripartizione secondo i mercati geografici); è possibile rinunciare a questa articolazione se non è rilevante per la valutazione della cifra d’affari netta determinante. 2.4.3 Ubicazione e possesso fondiario [◊][#] Indicazioni sull’ubicazione e sull’importanza degli stabilimenti che contribuiscono alla cifra d’affari o alla produzione in misura superiore al 10 per cento (stabilimenti principali) e informazioni sommarie sul possesso fondiario. 2.4.4 Brevetti e licenze [#] Indicazioni sull’eventuale dipendenza da brevetti e licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari o da nuovi procedimenti di fabbricazione. 2.4.5 Ricerca e sviluppo [◊][#] Descrizione dei progetti di ricerca e sviluppo avviati e conclusi durante gli ultimi tre esercizi. 2.4.6 Procedimenti giudiziari, arbitrali e amministrativi a. Indicazioni su procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi pendenti o imminenti che hanno rilevanza per la situazione patrimoniale o il risultato d’esercizio dell’emittente; b. indicare se i procedimenti di cui alla lettera a non sono né pendenti né imminenti. 2.4.7 Personale [◊][#] Personale impiegato alla data di riferimento del conto annuale per il periodo cui si riferiscono i conti annuali passati indicati nel prospetto. 2.4.8 Eventi eccezionali Segnalare se le indicazioni di cui ai numeri 2.4 sono state influenzate da eventi eccezionali. 2.4.9 Prospettive dell’attività Indicazioni sulle prospettive dell’attività rammentando che tali indicazioni sono caratterizzate da un certo grado di incertezza.
2.5.1 Investimenti effettuati [◊][#] Indicazioni quantitative sui principali investimenti effettuati nel periodo per il quale sono disponibili informazioni finanziarie storiche. 2.5.2 Investimenti correnti [#] Principali investimenti correnti ripartiti in base a investimenti effettuati in Svizzera e all’estero. 2.5.3 Investimenti già decisi [#] Principali investimenti futuri già decisi e per i quali sono stati assunti impegni.
2.6.1 Struttura del capitale a. Indicazione dell’importo del capitale ordinario, approvato e condizionale alla data di riferimento del conto annuale;
2.6.2 Diritti di voto
Presentazione della ripartizione dei diritti di voto e di eventuali limitazioni di questi diritti indicando clausole statutarie del gruppo e norme sulla concessione di deroghe, in particolare per i rappresentanti istituzionali degli aventi diritto di voto.
2.6.3 Possibilità di modifica del capitale esistente
Nel caso in cui sia stata decisa una modifica del capitale:
a. entità massima della modifica del capitale ed eventualmente il periodo entro il quale può essere effettuata la modifica;
b. cerchia dei beneficiari che hanno o avranno diritto a sottoscrivere il capitale supplementare;
c. condizioni e modalità di emissione o costituzione dei valori mobiliari che corrispondono a questo capitale supplementare.
2.6.4 Certificati di quote e buoni di godimento [◊][#]
In caso di emissione di quote non rappresentative del capitale, come i buoni di godimento: indicazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.
2.6.5 Diritti di conversione e d’opzione, prestiti, crediti e impegni eventuali in essere per i quali sono fornite indicazioni sommarie, sempre che queste non siano fuorvianti [◊][#] a. Obbligazioni convertibili in essere e numero di opzioni emesse dall’emittente o da società del gruppo sui valori mobiliari dell’emittente con presentazione separata delle opzioni di collaboratore e indicazione della durata e delle condizioni di conversione o quelle delle opzioni;
b. se rilevanti, prestiti in essere, facendo una distinzione tra prestiti garantiti tramite garanzie reali o in altro modo dall’emittente o da terzi e prestiti non garantiti, con indicazione del tasso d’interesse, della data di scadenza e della valuta;
c. se rilevante, importo complessivo di tutti gli altri prestiti e impegni, facendo una distinzione tra impegni garantiti e non garantiti, con indicazione del tasso d’interesse, della data di scadenza e della valuta;
d. se rilevante, importo complessivo degli impegni eventuali, data di scadenza e valuta.
2.6.6 Capitalizzazione e indebitamento [◊][#] ([*] in caso di offerta meramente pubblica)
Panoramica della capitalizzazione e dell’indebitamento, facendo una distinzione tra debiti garantiti e non garantiti. La data della panoramica non deve risalire a più di 90 giorni dalla data del prospetto. Gli impegni eventuali che fanno parte dell’indebitamento devono essere presentati separatamente dai debiti.
2.6.7 Disposizioni statutarie che derogano alla legge [◊][#]
Disposizioni statutarie che derogano alle disposizioni legali per quanto riguarda la modifica del capitale e i diritti connessi alle singole categorie di valori mobiliari.
2.6.8 Iscrizione all’ordine del giorno [◊][#]
Regole sull’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno dell’assemblea generale, in particolare per quanto concerne i termini e i giorni di riferimento.
2.6.9 Titoli di partecipazione propri [◊][#]
Numero dei titoli di partecipazione propri detenuti dall’emittente stesso o su suo incarico, compresi i titoli di partecipazione propri detenuti da un’altra società in cui esso possiede la maggioranza delle quote.
2.6.10 Azionisti importanti
Indicazioni secondo gli articoli 120 e 121 LInFi40e le relative disposizioni di esecuzione dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 201541sull’infrastruttura finanziaria, sempre che siano note all’emittente.
2.6.11 Partecipazioni incrociate
Partecipazioni incrociate, se la partecipazione al capitale o i diritti di voto superano per entrambe le parti il valore soglia del 5 per cento.
2.6.12 Offerte pubbliche d’acquisto
Eventuali agevolazioni o deroghe all’obbligo di presentare un’offerta pubblica d’acquisto ai sensi dell’articolo 135 LInFi secondo gli statuti (clausole opting-out e opting-up), con indicazione del valore soglia percentuale.
2.6.13 Diritto al dividendo
Data di decorrenza del diritto al dividendo. Indicazioni su eventuali imposte alla fonte riscosse sui dividendi nonché sull’eventuale pagamento di queste imposte da parte dell’emittente.
2.6.14 Partecipazione di collaboratori [◊][#]
Se rilevante, possibilità di partecipazione nell’emittente per i collaboratori di tutti i livelli.
Frequenza di pubblicazione e forma delle informazioni fornite dall’emittente ai suoi azionisti. Indicazione di fonti di informazione permanenti e indirizzi di contatto dell’emittente che sono accessibili al pubblico o che possono essere utilizzati appositamente dagli azionisti, come link a siti Internet, centri d’informazione e stampati.
2.8.1 Conti annuali a. Gli ultimi due rendiconti finanziari pubblicati, unitamente ai conti annuali degli ultimi tre esercizi interi redatti sulla base di uno standard di presentazione dei conti riconosciuto e verificati dall’organo di revisione. Per le società che dispongono di sostanza economica da un numero inferiore di anni: il periodo di riferimento dei conti annuali da presentare si riduce proporzionalmente; b. chiusura statutaria dell’ultimo esercizio, se rilevante per la distribuzione dei dividendi o per altri diritti dei detentori dei titoli di partecipazione. 2.8.2 Bilancio attuale a. Per le società neocostituite: bilancio di apertura verificato o bilancio verificato dopo eventuali conferimenti in natura. I numeri 2.8.3–2.8.6 si applicano per analogia; b. si può omettere di esporre il bilancio di apertura o il bilancio dopo conferimenti in natura se il prospetto contiene uno o più conti annuali conformi ai numeri 2.8.3–2.8.6. 2.8.3 Verifica dei conti annuali Presentazione del rapporto dell’organo di revisione relativo ai conti annuali verificati esposti nel prospetto. 2.8.4 Data di riferimento Al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi più di 18 mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato. 2.8.5 Chiusura intermedia in caso di offerta pubblica senza ammissione al commercio [*] Chiusura intermedia aggiuntiva redatta secondo lo stesso standard di presentazione dei conti utilizzato per il conto annuale relativa almeno ai primi sei mesi dell’esercizio se al momento della pubblicazione del prospetto non sono trascorsi più di nove mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato. 2.8.6 Modifiche sostanziali intervenute dall’ultimo conto annuale o dall’ultima chiusura intermedia: a. modifiche sostanziali intervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria e nel risultato d’esercizio dell’emittente dalla chiusura dell’ultimo esercizio o dalla data di riferimento della chiusura intermedia; b. qualora le circostanze lo permettano, informazioni finanziarie aggiuntive se: – la struttura di un emittente ha subito modifiche sostanziali che non figurano in alcuna chiusura verificata, o – la modifica sostanziale della struttura è intervenuta a seguito di una transazione effettivamente prevista; c. la pubblicazione si basa sulle direttive dell’organo di verifica competente relative alle informazioni finanziarie proforma; d. indicare se l’emittente non ha subito modifiche sostanziali.
2.9.1 Descrizione della politica dell’emittente in materia di dividendi ed eventuali limitazioni al riguardo. 2.9.2 Dividendi per titolo di partecipazione degli ultimi tre esercizi. 2.9.3 Ai fini della comparabilità, indicazioni rettificate per titolo di partecipazione se negli ultimi tre esercizi il numero dei titoli di partecipazione dell’emittente è cambiato, in particolare a seguito di un aumento o di una riduzione del capitale o di una riunione o di un frazionamento dei titoli di partecipazione.
Se non è possibile indicare il prezzo o il corso di emissione definitivo e il volume dell’emissione: indicazione del prezzo di emissione più elevato possibile e dei criteri e delle condizioni in base ai quali è possibile determinare il volume dell’emissione.
Presentazione dei rischi principali relativi ai valori mobiliari.
Decisioni, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali sono stati o saranno emessi i valori mobiliari.
Breve descrizione dei diritti connessi ai valori mobiliari, in particolare estensione del diritto di voto, diritto alla partecipazione agli utili e al ricavato della liquidazione nonché eventuali privilegi.
3.5.1 Limitazioni della trasferibilità Limitazioni della trasferibilità per categoria di valore mobiliare con indicazione di eventuali clausole statutarie del gruppo e di norme per la concessione di deroghe nonché dei motivi di tale concessione nell’anno in rassegna. 3.5.2 Limitazioni della negoziabilità*(transfer restrictions)* Eventuali limitazioni della negoziabilità.
Indicazione del luogo dove sono pubblicate le comunicazioni relative ai valori mobiliari e all’emittente.
3.8.1 Tipo di emissione Tipo di emissione dei valori mobiliari; in particolare nel caso di un’assunzione a fermo occorre indicare anche l’istituto responsabile. Se l’assunzione a fermo si applica unicamente a una parte dell’emissione, occorre indicare il suo importo. 3.8.2 Numero, categoria e valore nominale dei valori mobiliari Numero, categoria e valore nominale dei valori mobiliari; se si tratta di valori mobiliari senza valore nominale, occorre indicarlo. 3.8.3 Nuovi valori mobiliari da transazioni di capitale a. Nel caso di valori mobiliari emessi in occasione di una fusione, una scissione, del conferimento della totalità o di parte del patrimonio di un’impresa, di un’offerta pubblica di scambio oppure quale controprestazione per prestazioni diverse dai conferimenti in denaro: indicazione sommaria delle condizioni essenziali per le relative operazioni; b. l’indicazione di cui alla lettera a avviene mediante inserimento delle condizioni nel prospetto o rinvio alla documentazione contenente tali condizioni. Nel secondo caso occorre precisare dove può essere consultata la documentazione. 3.8.4 Emissione internazionale, collocamento pubblico e privato in contemporanea a. Eventualmente indicare che l’emissione avviene contemporaneamente su diversi mercati in Svizzera e all’estero e che singole parti sono riservate a uno o più di questi mercati; indicare le parti riservate; b. eventualmente indicare le sedi di negoziazione in questione se i valori mobiliari sono già ammessi al commercio o se la loro ammissione al commercio è già stata chiesta; c. eventualmente indicare la natura delle operazioni nonché il numero – se stabilito – e le caratteristiche dei valori mobiliari cui esse si riferiscono se contemporaneamente o quasi contemporaneamente all’emissione vengono sottoscritti o collocati privatamente valori mobiliari della medesima categoria o vengono emessi valori mobiliari di altre categorie in vista di un collocamento pubblico o privato. 3.8.5 Agenti pagatori Eventuali indicazioni sugli agenti pagatori. 3.8.6 Ricavo netto Ricavo netto stimato dell’emissione, suddiviso in funzione degli usi principali. 3.8.7 Restrizioni di vendita*(selling restrictions)* Evidenziare eventuali restrizioni di vendita previste dal diritto estero. 3.8.8 Offerte pubbliche d’acquisto o di scambio Per l’ultimo esercizio e l’esercizio corrente: a. offerte pubbliche d’acquisto o di scambio da parte di terzi per i valori mobiliari dell’emittente; b. offerte pubbliche di scambio dell’emittente per i valori mobiliari di un’altra società; c. prezzo o condizioni di scambio e risultato di queste offerte. 3.8.9 Natura dei valori mobiliari a. Indicare se si tratta di titoli, certificati globali o diritti valore; b. nel caso di valori mobiliari cartolarizzati: indicare se si tratta di titoli al portatore o di titoli all’ordine; c. nel caso di valori mobiliari non cartolarizzati: fornire indicazioni sulla regolamentazione delle possibilità di trasferimento e sulla prova della personalità giuridica. Nel caso di diritti valore: indicare la disposizione legale determinante e della persona che tiene il registro dei diritti valore ed eventualmente il registro principale dell’emissione in questione; d. nel caso di valori mobiliari cartolarizzati a lungo termine sotto forma di uno o più certificati globali: evidenziare l’indicazione secondo cui l’investitore non può eventualmente chiedere la consegna di singoli certificati.
4.1 Indicazioni sulle società o sulle persone che si assumono la responsabilità per il contenuto del prospetto o eventualmente per determinate sezioni del prospetto:
(art. 50, 54 e 57)
Le agevolazioni di cui all’articolo 57 sono indicate come segue:
1.1.1 Precisazione secondo cui la nota di sintesi va intesa come introduzione al prospetto 1.1.2 Precisazione secondo cui l’investitore non deve basare la sua decisione di investire sulla nota di sintesi, bensì sulle indicazioni del prospetto nel suo insieme 1.1.3 Precisazione secondo cui la responsabilità per le indicazioni contenute nella nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui queste siano inesatte, suscettibili d’indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del prospetto 1.1.4 Ragione sociale dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni 1.1.5 Sede dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni 1.1.6 Forma giuridica dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni 1.1.7 Eventualmente evidenziare l’indicazione secondo cui l’impresa di revisione dell’emittente o di eventuali garanti o prestatori di cauzioni non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale secondo l’articolo 8 LSR42e l’articolo 2 dell’ordinanza del 23 agosto 2017 sulla comunicazione ASR43[×] 1.1.8 Genere dei titoli di credito 1.1.9 Se disponibile: codice identificativo dei titoli come il numero di valore o l’ISIN 1.1.10 Nel caso di un’offerta pubblica: le indicazioni principali relative all’offerta 1.1.11 Nel caso di un’ammissione al commercio: le indicazioni principali relative all’ammissione al commercio 1.1.12 Prospetto del [data] approvato da [nome dell’organo di verifica] il [data]
1.2.1 Indicazioni di cui ai numeri 1.1.1–1.1.7 1.2.2 Genere delle categorie di valori mobiliari o di prodotti descritti nel prospetto di base 1.2.3 Segnalare che le indicazioni principali relative ai valori mobiliari per un’eventuale determinata offerta pubblica o una determinata ammissione al commercio sono completate nelle condizioni definitive 1.2.4 Segnalare che le indicazioni principali relative all’offerte per un’eventuale determinata offerta pubblica sono completate nelle condizioni definitive 1.2.5 Segnalare che le indicazioni principali sono completate nelle condizioni definitive 1.2.6 a. Prospetto di base del [data] approvato da [nome dell’organo di verifica] il [data]; b. segnalare che le condizioni definitive sono pubblicate e depositate presso l’organo di verifica il prima possibile una volta disponibili le indicazioni definitive, nel caso di un’ammissione al commercio al più tardi al momento dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari in questione.
Presentazione dei rischi principali relativi all’emittente e a eventuali garanti o prestatori di cauzioni.
2.2.1 Ragione sociale 2.2.2 Sede 2.2.3 Luogo dell’amministrazione principale se non coincide con la sede [#] 2.2.4 Forma giuridica [#] 2.2.5 Ordinamento giuridico applicabile all’emittente e a eventuali garanti o prestatori di cauzioni e in virtù del quale operano [#] 2.2.6 Data di costituzione e durata prevista dell’emittente se la durata non è indeterminata [#] 2.2.7 Oggetto sociale, eventualmente facendo riferimento alla relativa disposizione contenuta negli statuti o nel contratto di società oppure riportando il testo completo della disposizione [#] 2.2.8 Data degli statuti o del contratto di società [#] 2.2.9 Se disponibili: nome del registro, data d’iscrizione nel registro ed eventualmente numero d’impresa o di registro [#] 2.2.10 Eventuale presentazione della struttura operativa del gruppo [#] 2.2.11 Se possibile o previsto: condizioni per la sostituzione dell’emittente, dei garanti o dei prestatori di cauzioni.
2.3.1 Composizione [#]
Nome e indirizzo professionale delle seguenti persone:
2.3.2 Organo di revisione o precisazione secondo cui l’emittente rinuncia alla revisione limitata di cui all’articolo 727a capoverso 2 CO44 a. Ragione sociale e indirizzo dell’organo di revisione abilitato per legge;
b. nome dell’autorità di sorveglianza dei revisori competente per l’organo di revisione;
c. eventualmente evidenziare l’indicazione secondo cui l’impresa di revisione dell’emittente o di eventuali garanti o prestatori di cauzioni non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale secondo l’articolo 8 LSR e l’allegato 2 OSRev45;
d. indicare se per l’esercizio corrente è stato scelto un altro organo di revisione;
e. se durante il periodo di riferimento dei conti annuali pubblicati nel prospetto l’organo di revisione è stato destituito, non è stato rieletto o si è ritirato spontaneamente: indicare i relativi motivi.
2.3.3 Se l’emittente o un’eventuale garante o prestatore di cauzioni è un Paese, un Comune o un altro ente di diritto pubblico, occorre fornire le pertinenti indicazioni.
2.4.1 Attività principale [#] a. Descrizione degli attuali campi d’attività principali e indicazione dei principali prodotti distribuiti e delle principali prestazioni fornite; b. indicazione di nuovi prodotti o attività. 2.4.2 Brevetti e licenze [#] Se rilevanti: indicazioni sull’eventuale dipendenza da brevetti e licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari o da nuovi procedimenti di fabbricazione. 2.4.3 Procedimenti giudiziari, arbitrali e amministrativi a. Indicazioni su procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi pendenti o imminenti che hanno rilevanza per la situazione patrimoniale o il risultato d’esercizio; b. eventuale precisazione secondo cui i procedimenti di cui alla lettera a non sono né pendenti né imminenti. 2.4.4 Se l’emittente, il garante o il prestatore di cauzioni è una società del gruppo, le indicazioni sull’attività devono essere fornite a livello di gruppo su base consolidata: a. le indicazioni di cui ai numeri 2.4.1–2.4.3, se rilevanti per la valutazione dell’attività e della redditività; b. segnalare se queste indicazioni sono state influenzate da eventi eccezionali; c. indicazioni sulle principali prospettive dell’attività rammentando che tali indicazioni sono caratterizzate da un certo grado di incertezza.
2.5.1 Struttura del capitale [#] a. Indicazione dell’importo del capitale ordinario, approvato e condizionale alla data di riferimento del conto annuale;
2.5.2 Prestiti in essere, per i quali è fornita una presentazione sommaria, sempre che quest’ultima non sia fuorviante [#]
Se rilevanti, prestiti in essere, facendo una distinzione tra prestiti garantiti tramite garanzie reali o in altro modo dall’emittente o da terzi e prestiti non garantiti, con indicazione del tasso d’interesse, della data di scadenza e della valuta.
2.5.3 Titoli di partecipazione propri [#]
Numero dei titoli di partecipazione propri detenuti personalmente dall’emittente o da eventuali garanti o prestatori di cauzioni oppure su suo o loro incarico, compresi i titoli di partecipazione propri detenuti da un’altra società in cui essi possiedono la maggioranza delle quote.
2.5.4 Nel caso di una società veicolo*(special purpose vehicle)* è sufficiente fornire indicazioni sul garante o prestatore di cauzioni.
2.6.1 Conti annuali a. L’ultimo rendiconto finanziario pubblicato, unitamente ai conti annuali degli ultimi due esercizi interi redatti sulla base di uno standard di presentazione dei conti riconosciuto e verificati dall’organo di revisione. Per le società che dispongono di sostanza economica da un numero inferiore di anni: il periodo di riferimento dei conti annuali da presentare si riduce proporzionalmente; b. chiusura statutaria dell’ultimo esercizio, se rilevante per la distribuzione dei dividendi o per altri diritti dei detentori dei titoli di credito. 2.6.2 Bilancio attuale a. Per le società neocostituite: bilancio di apertura verificato o bilancio verificato dopo eventuali conferimenti in natura. I numeri 2.6.3–2.6.6 si applicano per analogia; b. si può omettere di esporre il bilancio di apertura o il bilancio dopo conferimenti in natura se il prospetto contiene uno o più conti annuali conformi ai numeri 2.6.3–2.6.6. 2.6.3 Verifica dei conti annuali Presentazione del rapporto dell’organo di revisione relativo ai conti annuali verificati esposti nel prospetto. 2.6.4 Data di riferimento Al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi più di 18 mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato. 2.6.5 Chiusura intermedia in caso di offerta pubblica senza ammissione al commercio (x) () Chiusura intermedia aggiuntiva redatta secondo lo stesso standard di presentazione dei conti utilizzato per il conto annuale relativa almeno ai primi sei mesi dell’esercizio se al momento della pubblicazione del prospetto non sono trascorsi più di nove mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato. 2.6.6 Modifiche sostanziali intervenute dall’ultimo conto annuale; nel caso di un prospetto di base inserire queste informazioni anche nelle condizioni definitive: a. modifiche sostanziali intervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria e nel risultato d’esercizio dalla chiusura dell’ultimo esercizio o dalla data di riferimento della chiusura intermedia; b. eventuale precisazione secondo cui l’emittente non ha subito modifiche sostanziali. 2.6.7 Nel caso di una società veicolo(special purpose vehicle)* è sufficiente fornire indicazioni sul garante o prestatore di cauzioni.
Se non è possibile indicare nel prospetto il prezzo o il corso di emissione definitivo e il volume dell’emissione: indicazione del prezzo di emissione più elevato possibile e dei criteri e delle condizioni in base ai quali è possibile determinare il volume dell’emissione.
Presentazione dei rischi principali relativi ai valori mobiliari.
Decisioni, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali sono stati o saranno emessi i valori mobiliari.
3.4.1 Condizioni di emissione a. Nel caso di un prospetto: indicare tutte le condizioni di emissione; b. nel caso di un prospetto di base: indicare tutte le condizioni generali di emissione e un modello per le condizioni definitive. 3.4.2 Importo complessivo e possibilità di aumento Importo complessivo del titolo di credito. Indicare se questo importo non è stabilito o se può essere aumentato. 3.4.3 Valute Valute rilevanti dei valori mobiliari come la valuta di emissione, la valuta per il pagamento degli interessi o la valuta di rimborso. Se il pagamento dipende dal tasso di cambio, indicare il tasso di cambio applicabile. 3.4.4 Importo nominale Importo nominale dei valori mobiliari. 3.4.5 Taglio Taglio (denominazione) dei valori mobiliari. 3.4.6 Prezzo di riscatto Prezzo di riscatto dei valori mobiliari. Se il prezzo di riscatto deve essere calcolato sulla base di una formula, occorre indicarla. 3.4.7 Tasso d’interesse Tasso di interesse; in caso di titoli di credito a interesse variabile, periodo di pagamento degli interessi e condizioni per la determinazione del tasso d’interesse. 3.4.8 Data di scadenza degli interessi Data di decorrenza e di scadenza degli interessi. 3.4.9 Durata e rimborso Durata dei valori mobiliari e modalità di rimborso. 3.4.10 Prescrizione Termini di prescrizione degli interessi e del capitale. 3.4.11 Garanzie 3.4.11.1 Descrizione del genere e della natura di eventuali garanzie. 3.4.11.2 Diritto applicabile alle garanzie e foro competente. 3.4.11.3 Nel caso di garanzie, fideiussioni o analoghe promesse di garanzia da parte di terzi: a. testo integrale se, a causa dell’elevata lunghezza di quest’ultimo, l’organo di verifica non permette di sostituire tale testo nella nota di sintesi; b. descrizione complementare se dal testo integrale non si evince chiaramente la natura giuridica, l’estensione e la modalità di adempimento della promessa di garanzia; c. segnalare agli investitori la possibilità di reperire gratuitamente il testo integrale. 3.4.11.4 Nel caso di garanzie dello Stato: a. testo integrale o rinvio alle pertinenti disposizioni di legge applicabili se per l’investitore tale rinvio è equivalente al testo integrale; b. indicazioni sul contenuto della garanzia dello Stato, in particolare se tale garanzia copre anche i valori mobiliari in questione; c. indicazioni su come far valere e applicare eventuali pretese derivanti dalla promessa di garanzia nei confronti dello Stato. 3.4.11.5 Nel caso dikeepwell agreement : a. testo integrale o, se questo non è sufficiente per l’investitore, indicazioni sulla natura e sul carattere vincolante delkeepwell agreement ; obbligo di segnalare in particolare: – la possibilità per l’emittente di chiedere legalmente l’esecuzione delkeepwell agreement , – la possibilità per l’investitore di chiedere l’esecuzione delkeepwell agreement , segnatamente di chiederla direttamente nei confronti del garante o del prestatore di cauzioni, – la possibilità per le parti contraenti di modificare ilkeepwell agreement con o senza il consenso di terzi, – la modifica delkeepwell agreement considerata come un caso di rimborso anticipato, – l’inclusione dell’emittente nel conto consolidato della società che conclude ilkeepwell agreement ; b. indicare che non si tratta di una garanzia né di una fideiussione solidale. 3.4.12 Postergazione Indicazioni su un’eventuale postergazione dei valori mobiliari rispetto ad altri impegni esistenti o futuri dell’emittente. 3.4.13 Diritto applicabile e foro competente Diritto applicabile ai valori mobiliari e foro competente. 3.4.14 Agenti pagatori, agenti di calcolo e agenti di esercizio Eventuali indicazioni su questi agenti. 3.4.15 Trustee Se tra l’emittente e gli obbligazionisti viene interposto un fiduciario (trustee): a. breve profilo del fiduciario; b. competenze del fiduciario; c. condizioni per la sostituzione del fiduciario; d. diritto applicabile e foro competente per il contratto fiduciario e indicazione del luogo dove è possibile consultare i relativi contratti. 3.4.16 Natura dei valori mobiliari a Indicare se si tratta di titoli, certificati globali o diritti valore; b. nel caso di valori mobiliari cartolarizzati: indicare se si tratta di titoli al portatore o di titoli all’ordine; c. nel caso di valori mobiliari non cartolarizzati: fornire indicazioni sulla regolamentazione delle possibilità di trasferimento e sulla prova della personalità giuridica. Nel caso di diritti valore: indicare la disposizione legale determinante e della persona che tiene il registro dei diritti valore ed eventualmente il registro principale dell’emissione in questione; d. nel caso di valori mobiliari cartolarizzati a lungo termine sotto forma di uno o più certificati globali: evidenziare l’indicazione secondo cui l’investitore non può chiedere la consegna di singoli certificati.
3.5.1 Condizioni di conversione e di scambio
Per le obbligazioni convertibili e le obbligazioni scambiabili: indicare le condizioni di conversione o di scambio dettagliate, segnalando le possibilità previste per modificare le condizioni e la procedura.
3.5.2 Sottostanti
Sottostanti ammessi al commercio
Per quanto concerne le obbligazioni convertibili e le obbligazioni scambiabili che fanno riferimento a diritti di partecipazione già ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD svizzera o una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD estera riconosciuta:
Sottostanti non ammessi al commercio
Se i diritti di partecipazione a cui fa riferimento un’obbligazione convertibile o un’obbligazione scambiabile non sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD svizzera o una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD estera riconosciuta e la loro ammissione al commercio non è richiesta contemporaneamente: indicazioni che consentono all’investitore di farsi un’opinione sui diritti di partecipazione.
Le indicazioni complete sui valori mobiliari e sulle condizioni delle opzioni nonché tutte le indicazioni previste relative al sottostante conformemente allo schema sui derivati.
3.7.1 Nota di sintesi relativa alla transazione*(transaction summary)*
3.7.1.1 Descrizione:
3.7.1.2 Rimando alle informazioni dettagliate contenute nel prospetto e spiegazione del nesso tra i documenti pertinenti.
3.7.2 Panoramica della transazione a. Elementi principali della transazione, in particolare la struttura di quest’ultima, le parti coinvolte e la loro funzione nonché gli interessi finanziari nella struttura specifica, il flusso di cassa (liquidità), icredit enhancement e la procedura per concludere regolarmente o anticipatamente la transazione;
b. indicazioni sui pegni o sugli attivi che fungono da garanzia nonché sui rischi ad essi connessi;
c. indicazioni riferite agli ultimi tre anni sulla performance degli attivi, sul livello di garanzia o margine di sicurezza rispetto agli impegni finanziari e sul tasso di inadempienza per l’intero portafoglio e per classe di attivi. Se il portafoglio cartolarizzato non è stato creato da almeno tre anni, devono essere utilizzati i valori empirici relativi a portafogli simili;
d. struttura dei rischi connessi alla transazione, compreso il rischio di terzi;
e. rischi giuridici;
f. indicazioni su altri rischi significativi connessi alla struttura e agli attivi che fungono da garanzia.
Trasferibilità dei valori mobiliari ed eventuali limitazioni della negoziabilità*(transfer restrictions)* .
Se disponibile, codice identificativo dei titoli come il numero di valore o l’ISIN.
Indicazione del termine di pagamento o di consegna in caso di esercizio di diritti di conversione o simili o di scadenza dei valori mobiliari.
3.12.1 Durata prevista della negoziabilità dei valori mobiliari con l’indicazione dell’ultimo giorno di negoziazione. 3.12.2 Quantità negoziabile Indicazione della quantità minima negoziabile dei valori mobiliari se è possibile negoziare soltanto un multiplo del taglio (denominazione).
3.13.1 Tipo di emissione
Tipo di emissione dei valori mobiliari; in particolare nel caso di un’assunzione a fermo occorre indicare anche l’istituto responsabile. Se l’assunzione a fermo si applica unicamente a una parte dell’emissione, occorre indicare il suo importo.
3.13.2 Prezzo di emissione
Prezzo di emissione dei valori mobiliari.
3.13.3 Emissione internazionale, collocamento pubblico e privato in contemporanea a. Eventualmente indicare che l’emissione avviene contemporaneamente su diversi mercati in Svizzera e all’estero e che singole parti sono riservate a uno o più di questi mercati; indicare le parti riservate;
3.13.4 Ricavo netto
Ricavo netto stimato dell’emissione, suddiviso in funzione degli usi principali.
3.13.5 Restrizioni di vendita*(selling* restrictions)
Evidenziare eventuali restrizioni di vendita previste dal diritto estero.
4.1 Indicazioni sulle società o sulle persone che si assumono la responsabilità per il contenuto del prospetto o eventualmente per determinate sezioni del prospetto:
(art. 50, 54 e 57)
Le agevolazioni di cui all’articolo 57 sono indicate come segue:
0.2.1 Prospetto del [data] approvato da [nome dell’organo di verifica] il [data]
0.2.2 Se è fatta valere un’eccezione secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi: indicare che è fatta valere tale eccezione, che il prospetto non è ancora stato sottoposto a verifica e che il suo contenuto è da considerarsi attuale soltanto alla data del prospetto e non deve essere aggiornato fino alla decisione dell’organo di verifica
0.2.3 In un punto ben visibile occorre segnalare, evidenziando il testo in grassetto, che il derivato:
1.1.1 Precisazione secondo cui la nota di sintesi va intesa come introduzione al prospetto 1.1.2 Precisazione secondo cui l’investitore non deve basare la sua decisione di investire sulla nota di sintesi, bensì sulle indicazioni del prospetto nel suo insieme 1.1.3. Precisazione secondo cui la responsabilità per le indicazioni contenute nella nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui queste siano inesatte, suscettibili d’indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del prospetto 1.1.4 Ragione sociale dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni 1.1.5 Sede dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni 1.1.6 Forma giuridica dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni 1.1.7 Eventualmente evidenziare l’indicazione secondo cui l’impresa di revisione dell’emittente o di eventuali garanti o prestatori di cauzioni non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale secondo l’articolo 8 LSR46e l’allegato 2 OSRev47[×] 1.1.8 Genere di valori mobiliari 1.1.9 Se disponibile: codice identificativo dei titoli come il numero di valore o l’ISIN 1.1.10 Nel caso di un’offerta pubblica: le indicazioni principali relative all’offerta 1.1.11 Nel caso di un’ammissione al commercio: le indicazioni principali relative all’ammissione al commercio 1.1.12 Prospetto del [data] approvato da [nome dell’organo di verifica] il [data]
1.2.1 Indicazioni di cui ai numeri 1.1.1–1.1.7 1.2.2 Genere dei valori mobiliari descritti nel prospetto di base Il genere dei valori mobiliari può essere indicato conformemente alla Swiss Derivative Map dell’Associazione Svizzera per prodotti strutturati (ASPS) mediante prodotti a capitale protetto, prodotti per l’ottimizzazione del rendimento, prodotti di partecipazione, prodotti con effetto leva o prodotti con debitore di riferimento. 1.2.3 Segnalare che le indicazioni principali relative ai valori mobiliari per un’eventuale determinata offerta pubblica o una determinata ammissione al commercio sono completate nelle condizioni definitive. 1.2.4 Segnalare che le indicazioni principali relative all’offerta per un’eventuale determinata offerta pubblica sono completate nelle condizioni definitive. 1.2.5 Segnalare che le indicazioni principali sono completate nelle condizioni definitive. 1.2.6 a. Prospetto di base del [data] approvato da [nome dell’organo di verifica] il [data]; b. segnalare che le condizioni definitive sono pubblicate e depositate presso l’organo di verifica il prima possibile una volta disponibili le indicazioni definitive, nel caso di un’ammissione al commercio al più tardi al momento dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari in questione.
Presentazione dei rischi principali relativi all’emittente e a eventuali garanti o prestatori di cauzioni.
2.2.1 Ragione sociale 2.2.2 Sede 2.2.3 Luogo dell’amministrazione principale se non coincide con la sede [#] 2.2.4 Forma giuridica [#] 2.2.5 Ordinamento giuridico applicabile all’emittente e a eventuali garanti o prestatori di cauzioni e in virtù del quale operano [#] 2.2.6 Data di costituzione e durata prevista dell’emittente, se la durata non è indeterminata [#] 2.2.7 Oggetto sociale, eventualmente facendo riferimento alla relativa disposizione contenuta negli statuti o nel contratto di società oppure riportando il testo completo della disposizione [#] 2.2.8 Data degli statuti o del contratto di società dell’emittente e di eventuali garanti o prestatori di cauzioni [#] 2.2.9 Se disponibili, nome del registro, data d’iscrizione nel registro ed eventualmente numero d’impresa o di registro [#] 2.2.10 Eventuale presentazione della struttura operativa del gruppo
2.3.1 Composizione [#]
Nome e indirizzo professionale delle seguenti persone:
2.3.2 Organo di revisione o precisazione secondo cui l’emittente rinuncia alla revisione limitata di cui all’articolo 727a capoverso 2 CO48 a. Nome o ragione sociale e indirizzo dell’organo di revisione abilitato per legge;
b. indicare se per l’esercizio corrente è stato scelto un altro organo di revisione;
c. se durante il periodo di riferimento dei conti annuali pubblicati nel prospetto l’organo di revisione è stato destituito, non è stato rieletto o si è ritirato spontaneamente: indicare i relativi motivi.
2.4.0 In generale
Se l’emittente, il garante o il prestatore di cauzioni è una società del gruppo, le seguenti indicazioni sull’attività devono essere fornite a livello di gruppo su base consolidata:
c indicazioni sulle principali prospettive dell’attività rammentando che tali indicazioni sono caratterizzate da un certo grado di incertezza.
2.4.1 Attività principale [#]
Descrizione degli attuali campi d’attività principali e indicazione delle principali prestazioni fornite.
2.4.2 Procedimenti giudiziari, arbitrali e amministrativi a. Indicazioni su procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi pendenti o imminenti che hanno rilevanza per la situazione patrimoniale o il risultato d’esercizio;
b. indicare se i procedimenti di cui alla lettera a non sono né pendenti né imminenti.
2.5.0 In generale
Se il garante o il prestatore di cauzioni è un istituto secondo l’articolo 70 capoverso 1 LSerFi, è sufficiente fornire indicazioni sul garante o prestatore di cauzioni.
2.5.1 Struttura del capitale [#] a. Indicazione dell’importo del capitale ordinario, approvato e condizionale alla data di riferimento del conto annuale;
2.5.2 Prestiti in essere, per i quali è fornita una presentazione sommaria, sempre che quest’ultima non sia fuorviante [#]
Se rilevanti, prestiti in essere, facendo una distinzione tra prestiti garantiti tramite garanzie reali o in altro modo dall’emittente o da terzi e prestiti non garantiti con indicazione del tasso d’interesse, della data di scadenza e della valuta.
2.5.3 Titoli di partecipazione propri [#]
Numero dei titoli di partecipazione propri detenuti personalmente dall’emittente o da eventuali garanti o prestatori di cauzioni oppure su loro incarico, compresi i titoli di partecipazione propri detenuti da un’altra società in cui essi possiedono la maggioranza delle quote.
2.6.1 Conti annuali a. L’ultimo rendiconto finanziario pubblicato, unitamente ai conti annuali degli ultimi due esercizi interi redatti sulla base di uno standard di presentazione dei conti riconosciuto e verificati dall’organo di revisione. Per le società che dispongono di sostanza economica da un numero inferiore di anni: il periodo di riferimento dei conti annuali da presentare si riduce proporzionalmente; b. chiusura statutaria dell’ultimo esercizio, se rilevante per la distribuzione dei dividendi o per altri diritti dei detentori dei derivati. 2.6.2 Bilancio attuale a. Per le società neocostituite: bilancio di apertura verificato o bilancio verificato dopo eventuali conferimenti in natura. I numeri 2.6.3–2.6.6 si applicano per analogia; b. si può omettere di esporre il bilancio di apertura o il bilancio dopo conferimenti in natura se il prospetto contiene uno o più conti annuali conformi ai numeri 2.6.3–2.6.6. 2.6.3 Verifica dei conti annuali Presentazione del rapporto dell’organo di revisione relativo ai conti annuali verificati esposti nel prospetto. 2.6.4 Data di riferimento Al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi più di 18 mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato. 2.6.5 Chiusura intermedia in caso di offerta pubblica senza ammissione al commercio [x][*] Chiusura intermedia aggiuntiva redatta secondo lo stesso standard di presentazione dei conti utilizzato per il conto annuale relativa almeno ai primi sei mesi dell’esercizio se al momento della pubblicazione del prospetto non sono trascorsi più di nove mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato. 2.6.6 Modifiche sostanziali intervenute dall’ultimo conto annuale (nel caso di un prospetto di base inserire queste informazioni anche nelle condizioni definitive): a. modifiche sostanziali intervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria e nel risultato d’esercizio dalla chiusura dell’ultimo esercizio o dalla data di riferimento della chiusura intermedia; b. eventuale precisazione secondo cui l’emittente non ha subito modifiche sostanziali. 2.6.7 Se il garante o il prestatore di cauzioni è un istituto secondo l’articolo 70 capoverso 1 LSerFi, è sufficiente fornire indicazioni sul garante o prestatore di cauzioni.
Descrizione generale dei generi di valori mobiliari o di prodotti che devono essere emessi tramite il prospetto di base, ad esempio la descrizione per i prodotti delle categorie di livello superiore contenuta nella Swiss Derivative Map dell’ASPS.
Presentazione dei rischi principali relativi ai valori mobiliari mediante descrizione scritta del potenziale di perdita oppure rappresentazione grafica dell’evoluzione del valore dei derivati rispetto al valore del sottostante.
3.2.0 In generale a. Nel caso di un prospetto: indicazione delle condizioni di emissione complete; b. nel caso di un prospetto di base: indicazione delle condizioni generali di emissione e di un modello per le condizioni definitive. 3.2.1 Valute Valute rilevanti dei valori mobiliari come la valuta di emissione, la valuta per il pagamento degli interessi e/o la valuta di rimborso. Se il pagamento dipende dal tasso di cambio, indicare il tasso di cambio applicabile. 3.2.2 Taglio Eventuale taglio (denominazione) dei valori mobiliari. 3.2.3 Rimborso a. Importo del rimborso dei valori mobiliari. Se tale importo deve essere calcolato sulla base di una formula: indicare la formula; b. modalità del rimborso. 3.2.4 Tasso d’interesse / cedola Tasso di interesse; in caso di valori mobiliari a interesse variabile, periodo di pagamento degli interessi e condizioni per la determinazione del tasso d’interesse. 3.2.5 Data di scadenza degli interessi Data di decorrenza e di scadenza degli interessi. 3.2.6 Durata Durata dei valori mobiliari. 3.2.7 Prescrizione Termini di prescrizione degli interessi e del capitale. 3.2.8 Postergazione Eventuali indicazioni su una postergazione dei valori mobiliari rispetto ad altri impegni esistenti o futuri dell’emittente. 3.2.9 Diritto applicabile e foro competente Diritto applicabile ai valori mobiliari e foro competente. 3.2.10 Agenti pagatori, agenti di calcolo e agenti di esercizio Eventuali indicazioni sugli agenti pagatori, sugli agenti di calcolo e sugli agenti di esercizio. 3.2.11 Natura dei valori mobiliari a. Indicare se si tratta di titoli, certificati globali o diritti valore; b. nel caso di valori mobiliari cartolarizzati: fornire indicazioni sulla regolamentazione delle possibilità di trasferimento e sulla prova della personalità giuridica. Nel caso di diritti valore: indicare la disposizione legale determinante e della persona che tiene il registro dei diritti valore ed eventualmente il registro principale dell’emissione in questione; c. nel caso di valori mobiliari cartolarizzati a lungo termine sotto forma di uno o più certificati globali: evidenziare l’indicazione secondo cui l’investitore non può chiedere la consegna di singoli certificati. 3.2.12 Diritti connessi ai valori mobiliari e modalità di modifica a. Indicazioni sui diritti connessi ai valori mobiliari; b. nel caso di valori mobiliari con una struttura dinamica: indicare in che modo possono essere modificati, per la durata di tali valori, i parametri rilevanti ai fini del prezzo, come la composizione dei sottostanti, nelle condizioni relative ai prodotti e se l’emittente può effettuare modifiche e quali. 3.2.13 Procedura di esercizio Indicazioni generali su come l’investitore deve eventualmente procedere all’esercizio e in particolare su data e luogo per l’invio della dichiarazione di esercizio. 3.2.14 Modalità di esercizio Indicazione del rapporto di esercizio determinante e della data dell’ultimo esercizio possibile, compresa l’ora se questa non coincide con la chiusura delle negoziazioni. Indicare separatamente se la quantità giornaliera massima ammessa che si può esercitare viene limitata e se viene fissata una quantità minima. 3.2.15 Possibilità di modifica a. Indicazioni sulle modifiche delle condizioni relative ai valori mobiliari in caso di variazioni impreviste dei sottostanti come uno scambio di titoli o transazioni analoghe; b. eventuali indicazioni sulla possibilità di effettuare a posteriori modifiche delle condizioni, a prescindere dalle variazioni impreviste dei sottostanti. 3.2.16 Protezione del capitale a. Livello e calcolo della protezione del capitale; b. eventualmente indicare se la protezione del capitale è subordinata a condizioni come il raggiungimento, il superamento o il non raggiungimento di valori soglia. 3.2.17 Opzioni coperte Dichiarare nella parte intitolata «Copertura dell’emittente» che il numero di sottostanti in questione è stato costituito in pegno a favore dell’emittente o del possessore delle opzioni oppure depositato presso l’emittente o il possessore delle opzioni affinché l’emittente possa adempiere in ogni momento l’impegno di fornire i titoli. 3.2.18 Sostituzione dell’emittente, del garante o del prestatore di cauzioni Eventuale indicazione delle condizioni della sostituzione.
3.3.1 Indicazioni generali a. Denominazione generale dei sottostanti e breve descrizione degli stessi se non è disponibile una descrizione accessibile al pubblico;
3.3.2 Indicazioni supplementari per i valori mobiliari su diritti di partecipazione o diritti di credito a. Eventualmente indicare se è prevista la fornitura dei sottostanti e se la trasferibilità di questi ultimi è limitata;
b. indicazione del luogo dove sono reperibili gratuitamente, per l’intera durata dei valori mobiliari, i rapporti di gestione attuali degli emittenti dei sottostanti se tali rapporti non sono disponibili né reperibili sul sito Internet dell’emittente dei sottostanti.
3.3.3 Indicazioni supplementari per i valori mobiliari su investimenti collettivi di capitale
Indicazione della direzione del fondo o della società emittente e indicazioni sulla composizione o sull’universo di investimento dell’investimento collettivo di capitale in questione, se queste informazioni non sono accessibili al pubblico.
3.3.4 Indicazioni supplementari per i valori mobiliari su indici a. Nome dell’organismo che calcola e pubblica l’indice (sponsor) se queste informazioni non sono accessibili al pubblico;
b. indicazione del luogo dove sono accessibili al pubblico le informazioni sull’universo dei titoli e il metodo di calcolo dell’indice;
c. indicare se si tratta di un indice dei prezzi (price index ) o di performance (total return index ).
3.3.5 Indicazioni supplementari per i valori mobiliari su opzioni standardizzate e contratti a termine a. Mesi contrattuali, comprese la durata e la scadenza, o indicazioni sul meccanismo di rollover;
b. unità del contratto e quotazione del prezzo.
3.3.6 Indicazioni supplementari per i valori mobiliari su panieri di sottostanti a. Fissazione del prezzo iniziale, nonché ponderazione iniziale in percentuale e, ove opportuno, proporzionale dei titoli del paniere;
b. se la composizione del paniere subisce modifiche predefinite, occorre descrivere l’universo di investimento ammesso.
3.3.7 Derivati il cui sottostante è gestito in modo discrezionale per la durata di tali derivati (actively managed certificates )
Nel prospetto e nelle condizioni definitive fare riferimento alla gestione discrezionale:
a. parametri principali della strategia d’investimento come l’universo dei titoli, i criteri di scelta dei titoli e l’informazione sulle modalità di trattamento dei proventi dei sottostanti;
b. nome o ragione sociale e domicilio o sede del gestore della strategia d’investimento nonché indicazione dell’autorità di vigilanza cui è sottoposto o eventualmente dichiarare che lo stesso non è sottoposto a una vigilanza prudenziale;
c. indicazioni su tutte le indennità versate al gestore della strategia d’investimento, segnatamente gli emolumenti amministrativi, in relazione al prodotto;
d. indicazione del luogo dove sono reperibili gratuitamente le informazioni sulla strategia d’investimento;
e. indicazione del luogo dove può essere consultata la composizione del sottostante, aggiornata mensilmente e ponderata in percentuale.
3.4.1 Indicazione del luogo dove sono pubblicate le comunicazioni relative ai valori mobiliari, all’emittente e a eventuali garanti o prestatori di cauzioni. 3.4.2 Se le comunicazioni devono essere pubblicate su un sito Internet, nel prospetto occorre indicare tale sito.
Trasferibilità dei valori mobiliari ed eventuali limitazioni della negoziabilità*(transfer restriction)* .
Se disponibile, codice identificativo dei titoli come il numero di valore o l’ISIN.
Emolumenti a carico dell’investitore riscossi dopo l’emissione per la durata dei valori mobiliari.
3.8.1 Descrizione del genere e della natura di eventuali garanzie.
3.8.2 Diritto applicabile alle garanzie e foro competente;
3.8.3 Nel caso di garanzie, fideiussioni o analoghe promesse di garanzia da parte di terzi:
3.8.4 Nel caso di garanzie dello Stato:
a. testo integrale o rinvio alle pertinenti disposizioni di legge applicabili se per l’investitore tale rinvio è equivalente al testo integrale;
b. indicazioni sul contenuto della garanzia dello Stato, in particolare se tale garanzia copre anche i valori mobiliari in questione;
c. indicazioni su come far valere e applicare eventuali pretese derivanti dalla promessa di garanzia nei confronti dello Stato.
3.8.5 Nel caso dikeepwell agreement :
a. testo integrale o, se questo non è sufficiente per l’investitore, indicazioni sulla natura e sul carattere vincolante delkeepwell agreement ; obbligo di segnalare in particolare:
– la possibilità per l’emittente di chiedere legalmente l’esecuzione delkeepwell agreement ,
– la possibilità per l’investitore di chiedere l’esecuzione delkeepwell agreement , segnatamente di chiederla direttamente nei confronti del garante o del prestatore di cauzioni,
– la possibilità per le parti contraenti di modificare ilkeepwell agreement con o senza il consenso di terzi,
– la modifica delkeepwell agreement considerata come un caso di rimborso anticipato,
– l’inclusione dell’emittente nel conto consolidato della società che conclude ilkeepwell agreement ;
b. indicare che non si tratta di una garanzia né di una fideiussione solidale.
3.9.1 Durata della negoziazione Durata prevista della negoziabilità dei valori mobiliari con l’indicazione dell’ultimo giorno di negoziazione e dell’ora se la negoziazione non prosegue fino alla chiusura delle negoziazioni. 3.9.2 Quantità negoziabile Indicazione della quantità minima negoziabile dei valori mobiliari se è possibile negoziare soltanto un multiplo del taglio (denominazione). 3.9.3 Tipo di quotazione Nel caso di valori mobiliari con una componente di interessi, come ireverse convertibles , indicare se i valori sono negoziati o quotati comprensivi degli interessi maturati o se questi sono esposti separatamente (negoziazioneflat ,dirty oclean ).
3.10.1 Prezzi di emissione Prezzo di emissione dei valori mobiliari. 3.10.2 Restrizioni di vendita*(selling restrictions)* Evidenziare eventuali restrizioni di vendita previste dal diritto estero.
Eventuali imposte alla fonte riscosse sui proventi dei valori mobiliari.
4.1 Indicazioni sulle società o sulle persone che si assumono la responsabilità per il contenuto del prospetto o eventualmente per determinate sezioni del prospetto:
(art. 50, 54 e 57)
Le agevolazioni di cui all’articolo 57 sono indicate come segue:
Prospetto del [data] approvato da [nome dell’organo di verifica] il [data].
1.1 Precisazione secondo cui la nota di sintesi va intesa come introduzione al prospetto 1.2 Precisazione secondo cui l’investitore non deve basare la sua decisione di investire sulla nota di sintesi, bensì sulle indicazioni del prospetto nel suo insieme 1.3. Precisazione secondo cui la responsabilità per le indicazioni contenute nella nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui queste siano inesatte, suscettibili d’indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del prospetto 1.4 Ragione sociale dell’emittente 1.5 Sede dell’emittente 1.6 Genere dei titoli di partecipazione 1.7 Se disponibile: codice identificativo dei titoli come il numero di valore o l’ISIN 1.8 In caso di offerta pubblica: le indicazioni principali sull’offerta 1.9 In caso di ammissione al commercio: le indicazioni principali sull’ammissione al commercio 1.10 Prospetto del [data] approvato da [nome dell’organo di verifica] il [data]
Presentazione dei rischi principali relativi all’emittente e al suo settore.
2.2.1 Ragione sociale 2.2.2 Sede 2.2.3 Luogo dell’amministrazione principale se non coincide con la sede [#] 2.2.4 Forma giuridica [#] 2.2.5 Ordinamento giuridico applicabile all’emittente e in virtù del quale opera [◊][#]; 2.2.6 Data di costituzione e durata prevista dell’emittente se la durata non è indeterminata [◊][#] 2.2.7 Oggetto sociale, eventualmente facendo riferimento alla relativa disposizione contenuta negli statuti o nel contratto di società oppure riportando il testo completo della disposizione [◊][#] 2.2.8 Data degli statuti [◊][#] 2.2.9 Se disponibili: nome del registro, data d’iscrizione nel registro ed eventualmente numero d’impresa o di registro [◊][#] 2.2.10 Eventuale presentazione della struttura operativa del gruppo
2.3.1 Composizione
Nome e l’indirizzo professionale delle seguenti persone:
2.3.2 Funzione e attività
Informazioni sulle persone che ricoprono le cariche di cui al numero 2.3.1:
a. funzione in seno all’emittente;
b. attività in seno all’emittente;
c. attività principali esercitate al di fuori dell’emittente, sempre che siano rilevanti per quest’ultimo;
d. nome di tutte le imprese e le società quotate in borsa e di altre imprese e società importanti per le quali negli ultimi cinque anni queste persone sono state membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza oppure delle quali negli ultimi cinque anni queste persone sono state partner, indicando se continuano ad essere membri o partner, sempre che ciò sia rilevante per l’emittente.
2.3.3 Procedimenti e sentenze di condanna
Le seguenti indicazioni concernenti le persone di cui al numero 2.3.1:
a. condanne per crimini o delitti commessi nel settore economico negli ultimi cinque anni;
b. procedimenti correnti o conclusi con l’inflizione di una sanzione, promossi dalle autorità legali o di regolamentazione, comprese le associazioni professionali designate;
c. eventuale precisazione secondo cui non vi è l’obbligo di pubblicare le informazioni di cui alla lettera a o b.
2.3.4 Indicazioni supplementari sulla gestione
2.3.4.1 Se attività e compiti legati alla gestione degli investimenti immobiliari o altre attività essenziali per l’emittente devono essere esternalizzati: indicazioni sulle persone o sulle società a cui si fa ricorso, precisando di volta in volta:
a. la qualifica professionale, per le società, quella degli organi direttivi;
b. le condizioni principali del contratto;
c. la durata dei mandati; e
d. l’onorario, in particolare le retribuzioni versate a terzi dall’emittente per i compiti di gestione e per altri servizi.
2.3.4.2 Le indicazioni sulla qualifica professionale possono essere omesse nel caso di società sottoposte alla vigilanza della FINMA o di un’autorità estera equivalente.
2.3.5 Conflitti di interessi
Comunicazione dei potenziali conflitti di interessi, in particolare delle relazioni tra i membri del consiglio di amministrazione, della direzione e dell’organo di revisione, da un lato, e i promotori o le controparti nell’ambito di operazioni di acquisto o di vendita di immobili oppure gli amministratori e i periti incaricati delle stime degli immobili, dall’altro.
2.3.6 Valori mobiliari e diritti di opzione a. Numero di valori mobiliari e percentuale dei diritti di voto in seno all’emittente, esercitabili o meno, detenuti complessivamente da persone di cui al numero 2.3.1 nonché diritti accordati a queste persone sull’acquisto di tali valori mobiliari, comprese le condizioni per l’esercizio di questi diritti;
b. indicazioni su eventuali limitazioni del diritto di alienare per le persone di cui al numero 2.3.1;
c. eventuale precisazione secondo cui la data di riferimento di queste indicazioni non coincide con la data del prospetto;
d. eventuali modifiche sostanziali di queste indicazioni intervenute dalla data di riferimento.
2.3.7 Organo di revisione o precisazione secondo cui l’emittente rinuncia alla revisione limitata di cui all’articolo 727a capoverso 2 CO49 a. Ragione sociale e indirizzo dell’organo di revisione abilitato per legge;
b. nome dell’autorità di sorveglianza dei revisori competente per l’organo di revisione;
c. eventualmente evidenziare l’indicazione secondo cui l’impresa di revisione dell’emittente o di eventuali garanti o prestatori di cauzioni non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale secondo l’articolo 8 LSR50e l’allegato 2 OSRev51[×];
d. indicare se per l’esercizio corrente è stato scelto un altro organo di revisione;
e. se durante il periodo di riferimento dei conti annuali pubblicati nel prospetto l’organo di revisione è stato destituito, non è stato rieletto o si è ritirato spontaneamente: indicare i relativi motivi.
2.4.0 In generale a. Le indicazioni di cui ai numeri 2.4.1–2.4.7, se rilevanti per la valutazione dell’attività e della redditività dell’emittente;
d se applicabili all’attività della società immobiliare: indicazioni di cui ai numeri 2.4.4–2.4.6.
2.4.1 Attività principale [◊][#] a. Descrizione degli attuali campi d’attività principali e indicazione delle attività svolte e dei servizi forniti più importanti;
b. indicazione di nuovi servizi e di nuove attività.
2.4.2 Indicazioni sugli immobili e sulle partecipazioni a. Per ciascun immobile il cui valore corrente contribuisce in misura superiore al 2 per cento al totale di bilancio dell’emittente; in ogni caso per almeno i 15 immobili principali:
– indirizzo,
– rapporti di proprietà come la proprietà individuale, la comproprietà, la proprietà per piani o il diritto di superficie: indicare le percentuali,
– anno di costruzione,
– anno dell’ultimo rinnovamento completo,
– superficie edificabile,
– panoramica della superficie utile distinta segnatamente per abitazioni, uffici, locali commerciali, depositi, parcheggi.
b. Per ciascuna categoria di immobile:
– valore corrente,
– proventi annuali della locazione,
– segmentazione per mercati,
– ripartizione del portafoglio immobiliare in sotto-segmenti,
– tasso di sfitto rispetto ai potenziali proventi della locazione,
– in caso di immobili industriali, ad uso ufficio e commerciale: analisi delle scadenze dei contratti di locazione.
c. Indicazioni a livello di società:
– nome o ragione sociale dei cinque locatari principali e percentuale dei proventi della locazione da loro generati sul totale dei proventi della locazione,
– se sono stati conclusi contratti di locazione con due o più società che congiuntamente sono legate a un gruppo imprenditoriale mediante la maggioranza dei diritti di voto o delle quote di capitale o mediante un’altra forma di controllo: pubblicazione di tutti i contratti di locazione conclusi con tale gruppo se quest’ultimo, in un’ottica consolidata, rientra tra i cinque locatari principali dell’emittente.
d. Immobili in fase di progettazione
Per gli immobili in fase di progettazione o per i progetti, oltre alle indicazioni elencate alla lettera a, si deve pubblicare:
– una descrizione del progetto,
– lo stato di avanzamento del progetto (autorizzazioni, fabbricati, vendita/locazione),
– la data stimata di completamento dell’immobile.
e. Partecipazioni dell’emittente in società immobiliari – Partecipazioni in società immobiliari che rappresentano almeno il 10 per cento del totale di bilancio consolidato dell’emittente (partecipazioni rilevanti) con indicazione del nome della società immobiliare e dell’ammontare della partecipazione,
– stesse indicazioni nel caso di partecipazioni rilevanti in società immobiliari non quotate in borsa se l’emittente (azionista) può accedere ai dati consultando i conti della società immobiliare interessata o se i dati gli sono stati comunicati per essere pubblicati.
2.4.3 Metodi di valutazione
Descrizione dei metodi di valutazione applicati.
2.4.4 Periti incaricati delle stime
Indicazione dei periti indipendenti incaricati delle stime degli immobili.
2.4.5 Procedimenti giudiziari, arbitrali e amministrativi a. Indicazioni su procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi pendenti o imminenti che hanno rilevanza per la situazione patrimoniale o il risultato d’esercizio dell’emittente;
b. eventuale precisazione secondo cui i procedimenti non sono né pendenti né imminenti.
2.4.6 Personale [◊][#]
Personale impiegato alla data di riferimento dei conti annuali indicati nel prospetto.
2.5.1 Principi della politica di investimento a. Descrizione degli obiettivi di investimento e dell’orientamento imprenditoriale dell’emittente come il portafoglio immobiliare, i progetti, i servizi immobiliari, compresi gli obiettivi finanziari, nonché della politica di investimento come la specializzazione in immobili ad uso commerciale o abitativo, in determinate aree geografiche, in attività a carattere speculativo e/o insolito, e del finanziamento, in particolare i principi della costituzione in pegno e del finanziamento di terzi;
2.5.2 Investimenti effettuati
Indicazioni quantitative sui principali investimenti effettuati nel periodo cui si riferiscono i conti annuali passati.
2.5.3 Investimenti correnti
Principali investimenti correnti con indicazione della loro ripartizione geografica (in Svizzera e all’estero).
2.5.4 Investimenti già decisi
Principali investimenti futuri oggetto di una decisione definitiva da parte dell’emittente e per i quali sono stati assunti impegni.
2.6.1 Struttura del capitale a. Importo del capitale ordinario, approvato e condizionale alla data di riferimento dell’ultimo conto annuale;
2.6.2. Diritti di voto
Presentazione della ripartizione dei diritti di voto e di eventuali limitazioni di questi diritti indicando clausole statutarie del gruppo e norme sulla concessione di deroghe, in particolare per i rappresentanti istituzionali degli aventi diritto di voto.
2.6.3 Possibilità di modifica del capitale esistente
Se è stata decisa una modifica del capitale:
a. entità massima della modifica del capitale e, laddove applicabile, periodo entro il quale può essere effettuata la modifica;
b. cerchia dei beneficiari che hanno o avranno diritto a sottoscrivere il capitale supplementare;
c. condizioni e modalità di emissione o costituzione dei valori mobiliari che corrispondono a questo capitale supplementare.
2.6.4 Certificati di quote e buoni di godimento [◊][#]
In caso di emissione di quote non rappresentative del capitale, come i buoni di godimento: numero e caratteristiche principali.
2.6.5 Capitale approvato o condizionale, per il quale è fornita una presentazione sommaria, sempre che quest’ultima non sia fuorviante a. Obbligazioni convertibili in essere e numero di opzioni emesse dall’emittente o da società del gruppo sui valori mobiliari dell’emittente, comprese le opzioni di collaboratore, da illustrate separatamente, con indicazione della durata e delle condizioni di conversione o quelle delle opzioni [◊][#];
b. se rilevanti, prestiti in essere distinti tra prestiti garantiti tramite garanzie reali o in altro modo dall’emittente o da terzi e prestiti non garantiti, con indicazione del tasso d’interesse, della data di scadenza e della valuta;
c. se rilevante, importo complessivo di tutti gli altri prestiti e impegni, distinti tra impegni garantiti e non garantiti, con indicazione del tasso d’interesse, della data di scadenza e della valuta;
d. se rilevante, importo complessivo degli impegni eventuali, data di scadenza e valuta.
2.6.6 Capitalizzazione e indebitamento [◊][#]
Panoramica della capitalizzazione e dell’indebitamento, comprendente i debiti indiretti e gli impegni eventuali, elaborata al massimo 90 giorni prima della data del prospetto, facendo una distinzione tra debiti garantiti e non garantiti.
2.6.7 Disposizioni statutarie che derogano alla legge [◊][#]
Disposizioni statutarie che derogano alle disposizioni legali per quanto riguarda la modifica del capitale e dei diritti connessi alle singole categorie di valori mobiliari.
2.6.8 Iscrizione all’ordine del giorno [◊][#]
Regole sull’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno dell’assemblea generale, in particolare per quanto concerne i termini e i giorni di riferimento.
2.6.9 Titoli di partecipazione propri [◊][#]
Numero dei titoli di partecipazione propri detenuti dall’emittente stesso o su suo incarico, compresi i titoli di partecipazione propri detenuti da un’altra società in cui esso possiede la maggioranza delle quote.
2.6.10 Azionisti importanti
Indicazioni secondo gli articoli 120 e 121 LInFi52e le relative disposizioni di esecuzione dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 201553sull’infrastruttura finanziaria, sempre che siano note all’emittente.
2.6.11 Partecipazioni incrociate
Partecipazioni incrociate, se la partecipazione al capitale o i diritti di voto superano per entrambe le parti il 5 per cento.
2.6.12 Offerte pubbliche d’acquisto [×]
Eventuali agevolazioni o deroghe all’obbligo di presentare un’offerta pubblica d’acquisto ai sensi degli articoli 135 e 136 LInFi secondo gli statuti (clausole opting-out e opting-up), con indicazione del valore soglia percentuale.
2.6.13 Diritto al dividendo
Data di decorrenza del diritto al dividendo. Indicazioni su eventuali imposte alla fonte riscosse sui dividendi nonché sull’eventuale pagamento di queste imposte da parte dell’emittente.
2.6.14 Partecipazione di collaboratori
Se rilevante, possibilità di partecipazione nell’emittente per i collaboratori di tutti i livelli.
Frequenza di pubblicazione e forma delle informazioni fornite dall’emittente ai suoi azionisti e indicazione di fonti di informazione permanenti e indirizzi di contatto dell’emittente che sono accessibili al pubblico o che possono essere utilizzati appositamente dagli azionisti, come i link a siti Internet, i centri d’informazione e gli stampati.
2.8.1 Conti annuali a. Gli ultimi due rendiconti finanziari pubblicati, unitamente ai conti annuali degli ultimi tre esercizi interi redatti sulla base di uno standard di presentazione dei conti riconosciuto e verificati dall’organo di revisione, se l’emittente opera da tre anni. Per le società che dispongono di sostanza economica da un numero inferiore di anni: il periodo di riferimento dei conti annuali da presentare si riduce proporzionalmente; b. chiusura statutaria dell’ultimo esercizio, se rilevante per la distribuzione dei dividendi o per altri diritti dei detentori dei titoli di partecipazione. 2.8.2 Bilancio attuale a. Per le società neocostituite: bilancio di apertura verificato o bilancio verificato dopo eventuali conferimenti in natura. I numeri 2.8.3–2.8.7 si applicano per analogia; b. si può omettere di esporre il bilancio di apertura o il bilancio dopo conferimenti in natura se il prospetto contiene uno o più conti annuali conformi ai numeri 2.8.3–2.8.7. 2.8.3 Verifica dei conti annuali Presentazione del rapporto dell’organo di revisione relativo ai conti annuali verificati esposti nel prospetto. 2.8.4 Data di riferimento Al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi più di 18 mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato. 2.8.5 Chiusura intermedia in caso di offerta pubblica senza ammissione al commercio [*] Chiusura intermedia aggiuntiva redatta secondo lo stesso standard di presentazione dei conti utilizzato per il conto annuale relativa almeno ai primi sei mesi dell’esercizio se al momento della pubblicazione del prospetto non sono trascorsi più di nove mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato. 2.8.6 Modifiche sostanziali intervenute dall’ultimo conto annuale o dall’ultima chiusura intermedia a. Modifiche sostanziali intervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria e nel risultato d’esercizio dell’emittente dalla chiusura dell’ultimo esercizio o dalla data di riferimento della chiusura intermedia; b. qualora le circostanze lo permettano, informazioni finanziarie aggiuntive se: – la struttura di un emittente ha subito modifiche sostanziali che non figurano in alcuna chiusura verificata, o – la modifica sostanziale della struttura è intervenuta a seguito di una transazione effettivamente prevista; c. eventuale precisazione secondo cui l’emittente non ha subito modifiche sostanziali. 2.8.7 Allegato Indicazioni supplementari nell’allegato del conto: a. inventario del patrimonio della società al suo valore intrinseco (net asset value ), nonché valore calcolato su questa base dei valori mobiliari nell’ultimo giorno del periodo in rassegna; b. valore corrente (fair value ), calcolato da periti esterni incaricati delle stime, del portafoglio immobiliare, ripartito in base alle categorie di investimento pertinenti per l’emittente interessato, ad esempio immobili ad uso ufficio, abitativo, commerciale o immobili in fase di progettazione; c. indicazione del portafoglio di investimento iniziale e finale nel periodo in rassegna e variazioni nel tipo di investimenti durante il periodo in rassegna sulla base dei valori correnti con presentazione separata, per categoria di investimento, dell’insieme degli investimenti e dei disinvestimenti nonché degli utili e delle perdite realizzati e non realizzati; d. indicazioni sui singoli investimenti e disinvestimenti che contribuiscono al portafoglio complessivo in misura superiore al 5 per cento; e. indicazione e motivazione di un eventuale scostamento rispetto alla politica di investimento nel periodo in rassegna; f. nome o ragione sociale e domicilio o sede dei periti indipendenti incaricati delle stime degli immobili; g. presentazione dei metodi utilizzati per le stime degli immobili e indicazioni sulle basi di calcolo e sulle ipotesi formulate; h. elenco delle date di scadenza dei contratti di locazione a lungo termine, esclusi gli immobili ad uso abitativo; i. indicazioni sul finanziamento, come la scadenza, l’ammortamento e i tassi di interesse. 2.9 Dividendi e risultato 2.9.1 Descrizione della politica dell’emittente in materia di dividendi ed eventuali limitazioni al riguardo 2.9.2 Dividendi per titolo di partecipazione degli ultimi tre esercizi 2.9.3 Indicazioni rettificate per titolo di partecipazione se negli ultimi tre esercizi il numero dei titoli di partecipazione dell’emittente è cambiato, in particolare a seguito di un aumento o di una riduzione del capitale o di una riunione o di un frazionamento dei diritti di partecipazione.
Presentazione dei rischi principali relativi ai valori mobiliari.
Decisioni, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali sono stati o saranno emessi i valori mobiliari.
Breve descrizione dei diritti connessi ai valori mobiliari, in particolare estensione del diritto di voto, diritto alla partecipazione agli utili e al ricavato della liquidazione nonché eventuali privilegi.
3.4.1 Limitazioni della trasferibilità Limitazioni della trasferibilità per categoria di valore mobiliare con indicazione di eventuali clausole statutarie del gruppo e di norme per la concessione di deroghe nonché dei motivi di tale concessione nell’anno in rassegna. 3.4.2 Limitazioni della negoziabilità*(transfer restrictions)* Eventuali limitazioni della negoziabilità.
Indicazione del luogo dove sono pubblicate le comunicazioni relative ai valori mobiliari e all’emittente.
3.7.1 Tipo di emissione Tipo di emissione dei valori mobiliari; in particolare nel caso di un’assunzione a fermo occorre indicare anche l’istituto responsabile. Se l’assunzione a fermo si applica unicamente a una parte dell’emissione, si deve indicare il suo importo. 3.7.2 Numero, categoria e valore nominale dei valori mobiliari Numero, categoria e valore nominale dei valori mobiliari; se si tratta di valori mobiliari senza valore nominale, occorre indicarlo. 3.7.3 Nuovi valori mobiliari da transazioni di capitale a. Nel caso di valori mobiliari emessi in occasione di una fusione, una scissione, del conferimento della totalità o di parte del patrimonio di un’impresa, di un’offerta pubblica di scambio oppure quale controprestazione per prestazioni diverse dai conferimenti in denaro: indicazione sommaria delle condizioni essenziali per le relative operazioni; b. l’indicazione di cui alla lettera a avviene mediante inserimento delle condizioni nel prospetto o rinvio alla documentazione contenente tali condizioni. Nel secondo caso occorre precisare dove può essere consultata la documentazione. 3.7.4 Emissione internazionale, collocamento pubblico e privato in contemporanea a. Eventualmente indicare che l’emissione avviene contemporaneamente su diversi mercati in Svizzera e all’estero e che singole parti sono riservate a uno o più di questi mercati; indicare le parti riservate; b. eventualmente indicare le sedi di negoziazione in questione se i valori mobiliari sono già ammessi al commercio o se la loro ammissione al commercio è già stata chiesta; c. eventualmente indicare la natura delle operazioni nonché il numero – se stabilito – e le caratteristiche dei valori mobiliari cui esse si riferiscono se contemporaneamente o quasi contemporaneamente all’emissione vengono sottoscritti o collocati privatamente valori mobiliari della medesima categoria o vengono emessi valori mobiliari di altre categorie in vista di un collocamento pubblico o privato. 3.7.5 Agenti pagatori Eventuali indicazioni sugli agenti pagatori. 3.7.6 Ricavo netto Ricavo netto stimato dell’emissione, suddiviso in funzione degli usi principali. 3.7.7 Restrizioni di vendita*(selling restrictions)* Evidenziare eventuali restrizioni di vendita previste dal diritto estero. 3.7.8 Offerte pubbliche d’acquisto o di scambio Per l’ultimo esercizio e l’esercizio corrente: a. offerte pubbliche d’acquisto o di scambio da parte di terzi per i valori mobiliari dell’emittente; b. offerte pubbliche di scambio dell’emittente per i valori mobiliari di un’altra società; c. prezzo o condizioni di scambio e risultato di queste offerte. 3.7.9 Natura dei valori mobiliari a. Indicare se si tratta di titoli, certificati globali o diritti valore; b. nel caso di valori mobiliari cartolarizzati: indicare se si tratta di titoli al portatore o di titoli all’ordine; c. nel caso di valori mobiliari non cartolarizzati: fornire indicazioni sulla regolamentazione delle possibilità di trasferimento e sulla prova della personalità giuridica. Nel caso di diritti valore: indicare la disposizione legale determinante e la persona che tiene il registro dei diritti valore ed eventualmente il registro principale dell’emissione in questione; d. nel caso di valori mobiliari cartolarizzati a lungo termine sotto forma di uno o più certificati globali: evidenziare l’indicazione secondo cui l’investitore non può eventualmente chiedere la consegna di singoli certificati.
Laddove disponibile, evoluzione del corso dei valori mobiliari negli ultimi tre anni con indicazione del corso di chiusura pagato per l’anno nonché del corso più alto e del corso più basso raggiunti durante l’anno.
4.1 Indicazioni sulle società o sulle persone che si assumono la responsabilità per il contenuto del prospetto o eventualmente per determinate sezioni del prospetto:
(art. 50, 54 e 57)
Le agevolazioni di cui all’articolo 57 sono indicate come segue:
Prospetto del [data] approvato da [nome dell’organo di verifica] il [data].
1.1 Precisazione secondo cui la nota di sintesi va intesa come introduzione al prospetto 1.2 Precisazione secondo cui l’investitore non deve basare la sua decisione di investire sulla nota di sintesi, bensì sulle indicazioni del prospetto nel suo insieme 1.3. Precisazione secondo cui la responsabilità per le indicazioni contenute nella nota di sintesi sussiste soltanto nel caso in cui queste siano inesatte, suscettibili d’indurre in errore o contraddittorie rispetto alle altre parti del prospetto 1.4 Ragione sociale dell’emittente 1.5 Sede dell’emittente 1.6 genere dei titoli di partecipazione 1.7 Se disponibile: codice identificativo dei titoli come il numero di valore o l’ISIN 1.8 In caso di offerta pubblica: le indicazioni principali sull’offerta 1.9 In caso di ammissione al commercio: le indicazioni principali sull’ammissione al commercio 1.10 Prospetto del [data] approvato da [nome dell’organo di verifica] il [data]
Il prospetto deve contenere le seguenti indicazioni sull’emittente. In casi motivati l’organo di verifica può derogare ai requisiti degli schemi dei prospetti o chiedere la pubblicazione di indicazioni supplementari.
Presentazione dei rischi principali relativi all’emittente e al suo settore.
2.2.2 Ragione sociale 2.2.3 Sede 2.2.4 Luogo dell’amministrazione principale se non coincide con la sede [#] 2.2.5 Forma giuridica [#] 2.2.6 Ordinamento giuridico applicabile all’emittente e in virtù del quale opera [◊][#] 2.2.7 Data di costituzione e durata prevista dell’emittente se la durata non è indeterminata [◊][#] 2.2.8 Oggetto sociale dell’emittente, eventualmente facendo riferimento alla relativa disposizione contenuta negli statuti o nel contratto di società oppure riportando il testo completo della disposizione [◊][#] 2.2.9 Data degli statuti [#] 2.2.10 Se disponibili: nome del registro, data d’iscrizione nel registro ed eventualmente numero d’impresa o di registro [◊][#] 2.2.11 Eventuale presentazione della struttura operativa del gruppo [#] 2.2.12 Profilo dell’investitore tipo per il quale è stato costituito l’emittente
2.3.1 Composizione [#]
Nome e indirizzo professionale delle seguenti persone:
2.3.2 Funzione e attività [#]
Informazioni sulle persone che ricoprono le cariche di cui al numero 2.3.1:
a. funzione in seno all’emittente;
b. attività in seno all’emittente;
c. attività principali esercitate al di fuori dell’emittente, sempre che siano rilevanti per quest’ultimo;
d. nome di tutte le imprese e le società quotate in borsa e di altre imprese e società importanti per le quali negli ultimi cinque anni queste persone sono state membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza oppure delle quali negli ultimi cinque anni queste persone sono state partner, indicando se continuano ad essere membri o partner, sempre che ciò sia rilevante per l’emittente.
2.3.3 Procedimenti e sentenza di condanna
Le seguenti indicazioni concernenti le persone di cui al numero 2.3.1:
a. condanne per crimini o delitti commessi nel settore economico negli ultimi cinque anni;
b. procedimenti correnti o conclusi con l’inflizione di una sanzione, promossi dalle autorità legali o di regolamentazione, comprese le associazioni professionali designate;
c. eventuale precisazione secondo cui non vi è l’obbligo di pubblicare le informazioni di cui alla lettera a o b.
2.3.4 Conflitti di interessi
Potenziali conflitti di interessi o relazioni tra i membri del consiglio di amministrazione, della direzione e dell’organo di revisione, da un lato, e tra questi organi e promotori, azionisti importanti, banche depositarie e gestori dell’emittente, dall’altro.
2.3.5 Valori mobiliari e diritti di opzione [#] a. Numero di valori mobiliari e percentuale dei diritti di voto in seno all’emittente, esercitabili o meno, detenuti complessivamente da persone di cui al numero 2.3.1 nonché diritti accordati a queste persone sull’acquisto di tali valori mobiliari, comprese le condizioni per l’esercizio di questi diritti;
b. indicazioni su eventuali limitazioni del diritto di alienare per le persone di cui al numero 2.3.1;
c. eventuale precisazione secondo cui la data di riferimento di queste indicazioni non coincide con la data del prospetto;
d. eventuali modifiche sostanziali di queste indicazioni intervenute dalla data di riferimento.
2.3.6 Organo di revisione o precisazione secondo cui l’emittente rinuncia alla revisione limitata di cui all’articolo 727a capoverso 2 CO54 a. Nome o ragione sociale e indirizzo dell’organo di revisione abilitato per legge;
b. nome dell’autorità di sorveglianza dei revisori competente per l’organo di revisione;
c. eventualmente evidenziare l’indicazione secondo cui l’impresa di revisione dell’emittente o di eventuali garanti o prestatori di cauzioni non è sottoposta alla sorveglianza da parte di un’autorità di sorveglianza dei revisori estera riconosciuta dal Consiglio federale secondo l’articolo 8 LSR55e l’allegato 2 OSRev56[×];
d. indicare se per l’esercizio corrente è stato scelto un altro organo di revisione;
e. se durante il periodo di riferimento dei conti annuali pubblicati nel prospetto l’organo di revisione è stato destituito, non è stato rieletto o si è ritirato spontaneamente: indicare i relativi motivi.
2.3.7 Gestori dell’emittente
2.3.7.1 Persone o società che gestiscono il patrimonio, precisando:
a. la qualifica professionale, per le società, quella degli organi direttivi;
b. altre attività rilevanti;
c. le condizioni principali del contratto;
d. la durata dei mandati; e
e. l’onorario, in particolare le retribuzioni versate a terzi dall’emittente per la distribuzione, la gestione e altri servizi.
2.3.7.2 Le indicazioni sulla qualifica professionale possono essere omesse nel caso di emittenti sottoposti alla vigilanza della FINMA o di un’autorità estera equivalente.
2.3.8 Banca depositaria
Forma giuridica, sede e amministrazione principale della banca depositaria e attività principale di quest’ultima.
2.3.9 Terzi
Informazioni su terzi le cui retribuzioni sono versate dall’emittente.
2.4.0 In generale a. Le indicazioni di cui ai numeri 2.4.1–2.4.5, se rilevanti per la valutazione dell’attività e della redditività dell’emittente;
2.4.1 Attività principale [◊][#]
Descrizione degli attuali campi d’attività principali e indicazione del genere e dei settori principali dell’attività di investimento.
2.4.2 Proventi
Proventi per il periodo cui si riferiscono i conti annuali passati indicati nel prospetto, suddivisi per settore di attività e mercato geografico; è possibile rinunciare a questa suddivisione se non è rilevante per la valutazione dei proventi determinanti.
2.4.3 Ubicazione e partecipazioni rilevanti
Se essenziali per l’attività, ubicazione e importanza delle partecipazioni che superano il 10 per cento del totale di bilancio.
2.4.4 Procedimenti giudiziari, arbitrali e amministrativi a. Indicazioni su procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi pendenti o imminenti che hanno rilevanza per la situazione patrimoniale o il risultato d’esercizio dell’emittente;
b. indicare se i procedimenti di cui alla lettera a non sono né pendenti né imminenti.
2.4.5 Personale [◊][#]
Personale impiegato alla data di riferimento del conto annuale per il periodo cui si riferiscono i conti annuali passati indicati nel prospetto.
2.5.1 Liquidità
Indicazioni sulla liquidità delle attività finanziarie.
2.5.2 Trattamento fiscale
Trattamento fiscale delle attività finanziarie, se rilevante per la valutazione come nel caso delle società di investimento che operano in un Paese specifico.
2.5.3 Attività finanziarie difficili da valutare
Nel caso di attività finanziarie solo parzialmente negoziabili, segnatamente investimenti senza mercato secondario con formazione periodica dei prezzi, o la cui valutazione è difficile per altri motivi: fornire in allegato indicazioni supplementari:
2.5.4 Metodi di valutazione
Descrizione dettagliata dei metodi di valutazione previsti.
2.6.1 Investimenti effettuati Indicazioni quantitative sui principali investimenti effettuati nel periodo per il quale sono disponibili informazioni finanziarie storiche. 2.6.2 Investimenti correnti Principali investimenti correnti con indicazione della loro ripartizione geografica in Svizzera e all’estero. 2.6.3 Investimenti già decisi Principali investimenti futuri oggetto di una decisione definitiva da parte dell’emittente e per i quali sono stati assunti impegni.
2.7.1 Struttura del capitale a. Indicazione dell’importo del capitale ordinario, approvato e condizionale alla data di riferimento dell’ultimo conto annuale;
2.7.2. Diritti di voto
Presentazione della ripartizione dei diritti di voto e di eventuali limitazioni di questi diritti indicando clausole statutarie del gruppo e norme sulla concessione di deroghe, in particolare per i rappresentanti istituzionali degli aventi diritto di voto.
2.7.3 Possibilità di modifica del capitale esistente
Nel caso in cui sia stata decisa una modifica del capitale:
a. entità massima della modifica del capitale ed eventualmente il periodo entro il quale può essere effettuata la modifica; aumento del capitale approvato o condizionale e periodo durante il quale è autorizzato l’aumento del capitale;
b. cerchia dei beneficiari che hanno o avranno diritto a sottoscrivere il capitale supplementare;
c. condizioni e modalità di emissione o costituzione dei valori mobiliari che corrispondono a questo capitale supplementare.
2.7.4 Certificati di quote e buoni di godimento [◊][#]
In caso di emissione di quote non rappresentative del capitale, come i buoni di godimento: indicazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.
2.7.5 Diritti di conversione e d’opzione, prestiti, crediti e impegni eventuali in essere, per i quali è fornita una presentazione sommaria, sempre che quest’ultima non sia fuorviante [◊][#] a. Obbligazioni convertibili in essere e numero di opzioni emesse dall’emittente o da società del gruppo sui valori mobiliari dell’emittente con presentazione separata delle opzioni di collaboratore e indicazione della durata e delle condizioni di conversione o quelle delle opzioni;
b. se rilevanti, prestiti in essere, distinti tra prestiti garantiti tramite garanzie reali o in altro modo dall’emittente o da terzi e prestiti non garantiti, con indicazione del tasso d’interesse, della data di scadenza e della valuta;
c. se rilevante, importo complessivo di tutti gli altri prestiti e impegni, distinti tra impegni garantiti e non garantiti, con indicazione del tasso d’interesse, della data di scadenza e della valuta;
d. se rilevante, importo complessivo degli impegni eventuali, data di scadenza e valuta.
2.7.6 Capitalizzazione e indebitamento [◊][#]
Panoramica generale della capitalizzazione e dell’indebitamento, comprendente i debiti indiretti e gli impegni eventuali presentati separatamente, elaborata, al massimo 90 giorni prima della data del prospetto, facendo una distinzione tra debiti garantiti e non garantiti.
2.7.7 Disposizioni statutarie che derogano alla legge [◊][#]
Disposizioni statutarie che derogano alle disposizioni legali per quanto riguarda la modifica del capitale e dei diritti connessi alle singole categorie di valori mobiliari.
2.7.8 Iscrizione all’ordine del giorno
Regole sull’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno dell’assemblea generale, in particolare per quanto concerne i termini e i giorni di riferimento.
2.7.9 Diritti di partecipazione propri [◊][#]
Numero dei diritti di partecipazione propri detenuti dall’emittente stesso o su suo incarico, compresi i suoi diritti di partecipazione detenuti da un’altra società in cui esso possiede la maggioranza delle quote.
2.7.10 Azionisti importanti
Indicazioni secondo gli articoli 120 e 121 LInFi57e le relative disposizioni di esecuzione dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 201558sull’infrastruttura finanziaria, sempre che siano note all’emittente.
2.7.11 Partecipazioni incrociate
Partecipazioni incrociate, se la partecipazione al capitale o i diritti di voto superano per entrambe le parti il valore soglia del 5 per cento.
2.7.12 Offerte pubbliche d’acquisto [×]
Eventuali agevolazioni o deroghe all’obbligo di presentare un’offerta pubblica d’acquisto ai sensi degli articoli 135 e 136 LInFi secondo gli statuti (clausole opting-out e opting-up), con indicazione del valore soglia percentuale.
2.7.13 Diritto al dividendo
Data di decorrenza del diritto al dividendo. Indicazioni su eventuali imposte alla fonte riscosse sui dividendi nonché sull’eventuale pagamento di queste imposte da parte dell’emittente.
2.7.14 Partecipazione di collaboratori
Se rilevante, possibilità di partecipazione nell’emittente per i collaboratori di tutti i livelli.
Frequenza di pubblicazione e forma delle informazioni fornite dall’emittente ai suoi azionisti e indicazione di fonti di informazione permanenti e indirizzi di contatto dell’emittente che sono accessibili al pubblico o che possono essere utilizzati appositamente dagli azionisti, come i link a siti Internet, i centri d’informazione e gli stampati.
Presentazione dettagliata delle direttive della politica di investimento, in particolare. 2.9.1 Obiettivi di investimento Descrizione degli obiettivi di investimento dell’emittente, compresi gli obiettivi finanziari come l’aumento del capitale o dei proventi, nonché della politica di investimento come la specializzazione in determinate aree geografiche o settori economici. 2.9.2 Oggetti di investimento Oggetti di investimento ammessi come i titoli, altre possibilità di investimento quali i metalli preziosi, le materie prime, le quote di altre società di investimento nonché liquidità. 2.9.3 Tecniche di investimento Strumenti e tecniche di investimento ammessi per la copertura dei rischi e/o l’ottimizzazione dei proventi, come le opzioni e ifutures , i contratti a termine, i prestiti di valori mobiliari e la copertura dei rischi di cambio e di tasso. 2.9.4 Limitazioni nella politica di investimento Eventuali limitazioni nella politica di investimento, ad esempio per le operazioni a carattere speculativo come le vendite allo scoperto, le operazioni disecurities borrowing, le possibilità di costituzione in pegno e di assunzione di crediti. 2.9.5 Ripartizione dei rischi Principi e prescrizioni sulla ripartizione dei rischi. 2.9.6 Politica in materia di distribuzione Descrizione delle regole per il calcolo e l’utilizzo dei proventi. 2.9.7 Presentazione della performance Eventuale indicazione dei criteri applicati o degli standard riconosciuti e della limitata significatività di questi dati. 2.9.8 Cambiamenti della politica di investimento Presentazione dettagliata delle competenze relative ai cambiamenti della politica di investimento.
2.10.1 Conti annuali a. Gli ultimi due rendiconti finanziari pubblicati, unitamente ai conti annuali degli ultimi due esercizi interi redatti sulla base di uno standard di presentazione dei conti riconosciuto e verificati dall’organo di revisione, se l’emittente opera da tre anni. Per le società che dispongono di sostanza economica da un numero inferiore di anni: il periodo di riferimento dei conti annuali da presentare si riduce proporzionalmente; b. chiusura statutaria dell’ultimo esercizio, se rilevante per la distribuzione dei dividendi o per altri diritti dei detentori dei titoli di partecipazione. 2.10.2 Bilancio attuale a. Per le società neocostituite: bilancio di apertura verificato o bilancio verificato dopo eventuali conferimenti in natura. I numeri 2.10.3–2.10.7 si applicano per analogia; b. si può omettere di esporre il bilancio di apertura o il bilancio dopo conferimenti in natura se il prospetto contiene uno o più conti annuali conformi ai numeri 2.10.3–2.10.7. 2.10.3 Verifica dei conti annuali Il prospetto deve contenere il rapporto dell’organo di revisione relativo ai conti annuali verificati esposti nel prospetto. 2.10.4 Data di riferimento Al momento della pubblicazione del prospetto non devono essere trascorsi più di 18 mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato. 2.10.5 Chiusura intermedia Chiusura intermedia aggiuntiva redatta secondo lo stesso standard di presentazione dei conti utilizzato per il conto annuale relativa almeno ai primi sei mesi dell’esercizio se al momento della pubblicazione del prospetto non sono trascorsi più di nove mesi dalla data di riferimento dell’ultimo conto annuale verificato. 2.10.6 Modifiche sostanziali intervenute dall’ultimo conto annuale o dall’ultima chiusura intermedia a. Modifiche sostanziali intervenute nella situazione patrimoniale e finanziaria e nel risultato d’esercizio dell’emittente dalla chiusura dell’ultimo esercizio o dalla data di riferimento della chiusura intermedia; b. qualora le circostanze lo permettano, informazioni finanziarie aggiuntive se: – la struttura di un emittente ha subito una modifica sostanziale che non figura in alcuna chiusura verificata, o – la modifica sostanziale della struttura è intervenuta a seguito di una transazione effettivamente prevista; c. la pubblicazione si basa sulle direttive che devono essere emanate dall’organo di verifica competente in relazione alle informazioni finanziarie proforma; d. indicare se l’emittente non ha subito modifiche sostanziali. 2.10.7 Allegato a. Inventario del patrimonio della società al suo valore intrinseco (net asset value ), nonché valore calcolato su questa base dei valori mobiliari nell’ultimo giorno del periodo in rassegna; b. indicazione del portafoglio di investimento iniziale e finale e variazioni nel tipo di investimenti durante il periodo in rassegna sulla base dei valori correnti con presentazione separata, per categoria di investimento, dell’insieme degli investimenti e dei disinvestimenti nonché degli utili e delle perdite realizzati e non realizzati; c. indicazione dei singoli investimenti e disinvestimenti che contribuiscono al portafoglio complessivo in misura superiore al 5 per cento; d. indicazione e motivazione di un eventuale scostamento rispetto alla politica di investimento nel periodo in rassegna; e. la società madre fornisce le indicazioni di cui alle lettere a–d anche per gli investimenti detenuti dalla sua filiale.
2.11.1 Descrizione della politica dell’emittente in materia di dividendi ed eventuali limitazioni al riguardo 2.11.2 Dividendi per titolo di partecipazione degli ultimi tre esercizi 2.11.3 Indicazioni rettificate per titolo di partecipazione se negli ultimi tre esercizi il numero dei titoli di partecipazione dell’emittente è cambiato, in particolare a seguito di un aumento o di una riduzione del capitale o di una riunione o di un frazionamento dei titoli di partecipazione.
Presentazione dei rischi principali relativi ai valori mobiliari.
Decisioni, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali sono stati o saranno emessi i valori mobiliari.
Breve descrizione dei diritti connessi ai valori mobiliari, in particolare estensione del diritto di voto, diritto alla partecipazione agli utili e al ricavato della liquidazione nonché eventuali privilegi.
3.4.1 Limitazioni della trasferibilità Limitazioni della trasferibilità per categoria di valore mobiliare con indicazione di eventuali clausole statutarie del gruppo e di norme per la concessione di deroghe nonché dei motivi di tale concessione nell’anno in rassegna. 3.4.2 Limitazioni della negoziabilità*(transfer restrictions)* Eventuali limitazioni della negoziabilità per il periodo successivo al primo giorno di negoziazione. In particolare occorre indicare chiaramente eventuali restrizioni di vendita previste dal diritto estero.
Indicazione del luogo dove sono pubblicate le comunicazioni relative ai valori mobiliari e all’emittente.
3.7.1 Tipo di emissione Tipo di emissione dei valori mobiliari nel caso di un’assunzione a fermo, indicando anche l’istituto responsabile. Se l’assunzione a fermo si applica unicamente a una parte dell’emissione: indicare il suo importo. 3.7.2 Numero, categoria e valore nominale dei valori mobiliari Numero, categoria e valore nominale dei valori mobiliari; se si tratta di valori mobiliari senza valore nominale, occorre indicarlo. 3.7.3 Nuovi valori mobiliari da transazioni di capitale a. Nel caso di valori mobiliari emessi in occasione di una fusione, una scissione, del conferimento della totalità o di parte del patrimonio di un’impresa, di un’offerta pubblica di scambio oppure quale controprestazione per prestazioni diverse dai conferimenti in denaro: indicazione sommaria delle condizioni essenziali per le relative operazioni; b. l’indicazione di cui alla lettera a avviene mediante inserimento delle condizioni nel prospetto o rinvio alla documentazione contenente tali condizioni. Nel secondo caso occorre precisare dove può essere consultata la documentazione. 3.7.4 Emissione internazionale, collocamento pubblico e privato in contemporanea a. Eventualmente indicare che l’emissione avviene contemporaneamente su diversi mercati in Svizzera e all’estero e che singole parti sono riservate a uno o più di questi mercati; indicare le parti riservate; b. eventualmente indicare le sedi di negoziazione in questione se i valori mobiliari sono già ammessi al commercio o se la loro ammissione al commercio è già stata chiesta; c. eventualmente indicare la natura delle operazioni nonché il numero – se stabilito – e le caratteristiche dei valori mobiliari cui esse si riferiscono se contemporaneamente o quasi contemporaneamente all’emissione vengono sottoscritti o collocati privatamente valori mobiliari della medesima categoria o vengono emessi valori mobiliari di altre categorie in vista di un collocamento pubblico o privato. 3.7.5 Agenti pagatori Eventuali indicazioni sugli agenti pagatori. 3.7.6 Ricavo netto Ricavo netto stimato dell’emissione, suddiviso in funzione degli usi principali. 3.7.7 Restrizioni di vendita*(selling restrictions)* Evidenziare eventuali restrizioni di vendita previste dal diritto estero. 3.7.8 Offerte pubbliche d’acquisto o di scambio Per l’ultimo esercizio e l’esercizio corrente: a. offerte pubbliche d’acquisto o di scambio da parte di terzi per i valori mobiliari dell’emittente; b. offerte pubbliche di scambio dell’emittente per i valori mobiliari di un’altra società; c. prezzo o condizioni di scambio e risultato di queste offerte. 3.7.9 Natura dei valori mobiliari a. Indicare se si tratta di titoli, certificati globali o diritti valori; b. nel caso di valori mobiliari non cartolarizzati: fornire indicazioni sulla regolamentazione delle possibilità di trasferimento e sulla prova della personalità giuridica. Nel caso di diritti valore: indicare la disposizione legale determinante e la persona che tiene il registro dei diritti valore ed eventualmente il registro principale dell’emissione in questione; c. nel caso di valori mobiliari cartolarizzati a lungo termine sotto forma di uno o più certificati globali: evidenziare l’indicazione secondo cui l’investitore non può chiedere la consegna di singoli certificati. 3.7.10 Custodia Custodia delle partecipazioni con indicazione delle condizioni principali del contratto, della durata dei mandati e dell’onorario; se questi elementi non sono ancora noti, devono essere illustrati i principi su cui si basa la scelta. 3.7.11 Evoluzione del corso dei valori mobiliari Laddove disponibile, evoluzione del corso dei valori mobiliari negli ultimi tre anni con indicazione del corso di chiusura pagato per l’anno nonché del corso più alto e del corso più basso raggiunti durante l’anno.
4.1 Indicazioni sulle società o sulle persone che si assumono la responsabilità per il contenuto del prospetto o eventualmente per determinate sezioni del prospetto:
(art. 58)
1.1 Data della costituzione e indicazione dello Stato in cui è stato costituito l’investimento collettivo di capitale
1.2 Durata degli investimenti collettivi di capitale con scadenza determinata (art. 43 LICol59)
1.3 Menzione delle prescrizioni fiscali rilevanti per l’investimento collettivo di capitale, comprese le deduzioni dell’imposta preventiva
1.4 Esercizio contabile
1.5 Nome della società di audit
1.6 Indicazioni sulle quote, in particolare sul tipo di diritto rappresentato nella quota, con eventuale descrizione del diritto di voto degli investitori, sui documenti e sui certificati disponibili, sulla qualifica e sul taglio di eventuali titoli nonché sulle condizioni e sulle ripercussioni dello scioglimento dell’investimento collettivo di capitale
1.7 Eventuali indicazioni su borse e mercati sui quali le partecipazioni sono quotate o ammesse al commercio
1.8 Modalità e condizioni, in particolare il metodo, la frequenza del calcolo e della pubblicazione del prezzo, con indicazione dell’organo di pubblicazione, relative alla sottoscrizione, alla permuta e al rimborso delle quote, compresa la possibilità di una sottoscrizione o di un rimborso dei valori reali, nonché condizioni alle quali il rimborso può essere sospeso o temporaneamente dilazionato in modo proporzionale (gating )
1.9 Indicazioni sul calcolo e sull’utilizzazione del risultato nonché sulla frequenza dei pagamenti secondo la politica di ripartizione
1.10 Descrizione degli obiettivi di investimento, della politica di investimento, degli investimenti ammessi, delle tecniche di investimento applicate, delle limitazioni di investimento e di altre regole applicabili nel settore della gestione dei rischi
1.11 Indicazioni sulle regole applicabili per il calcolo del valore netto di inventario
1.12 Indicazioni su rimunerazioni, costi ed emolumenti:
1.13 Indicazione dell’ufficio presso cui sono ottenibili il contratto del fondo, qualora si rinunci a fornirlo in allegato, e i rapporti annuali e semestrali
1.14 Indicazione della forma giuridica (fondo di investimento contrattuale o SICAV) e tipo di investimento collettivo di capitale (fondo in valori mobiliari, fondo immobiliare, altri fondi per investimenti tradizionali o alternativi)
1.15 Eventuali indicazioni sui rischi particolari e sull’elevata volatilità
1.16 Nel caso di fondi per investimenti alternativi, un glossario che spiega le principali espressioni specialistiche nonché la clausola di rischio approvata dalla FINMA
1.1.7 Indicazioni sul processo di gestione del rischio di liquidità
2.1 Data della costituzione, forma giuridica, sede e amministrazione principale 2.2 Indicazioni su ulteriori investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo e, se del caso, sulla fornitura di altre prestazioni di servizio 2.3 Nome e funzione dei membri degli organi di amministrazione e direzione, nonché loro attività rilevanti che non riguardano il titolare dell’autorizzazione (direzione del fondo, SICAV) 2.4 Entità del capitale sottoscritto e versato 2.5 Persone alle quali sono state delegate le decisioni di investimento e altri compiti parziali 2.6 Indicazioni sull’esercizio dei diritti dei soci e dei creditori
3.1 Forma giuridica, sede e amministrazione principale 3.2 Attività principale
4.1 Nome o ditta 4.2 Elementi contrattuali tra il titolare dell’autorizzazione (direzione del fondo/SICAV) e terzi, essenziali per gli investitori, eccettuati i regolamenti relativi alle rimunerazioni 4.3 Altre importanti attività di terzi 4.4 Conoscenze specialistiche di terzi incaricati di compiti amministrativi e decisionali
Indicazioni sui pagamenti agli investitori, sul riscatto di quote nonché informazioni e pubblicazioni sull’investimento collettivo di capitale, in riferimento sia allo Stato di sede, sia ad eventuali Stati terzi nei quali sono offerte le quote.
6.1 Eventuali risultati attuali dell’investimento collettivo di capitale; queste indicazioni possono essere contenute nel prospetto o allegate allo stesso 6.2 Profilo dell’investitore tipo per il quale è concepito l’investimento collettivo di capitale.
Eventuali costi o emolumenti, eccettuati quelli menzionati nei numeri 1.8 e 1.12, ripartiti tra quelli che devono essere versati dagli investitori e quelli che sono addebitati al patrimonio dell’investimento collettivo di capitale.
(art. 60)
1 Obbligazioni di prestito secondo l’articolo 3 lettera a numero 7 LSerFi, ivi compresi: 1.1 le obbligazioni convertibili (convertible bond edexchangeable bond ); 1.2 le obbligazioni a opzione; 1.3 lemandatory convertible notes ; 1.4 icontingent convertible bond ; 1.5 iwrite-down bond . 2 Prodotti strutturati (art. 3 lett a n. 4 LSerFi) con una durata di 30 giorni o superiore.
(art. 79)
| in franchi | |
|---|---|
| 1.1 Decisione relativa alla verifica di un prospetto costituito da un unico documento | 2 000–10 000 |
| 1.2 Decisione relativa alla verifica di un modulo di registrazione | 1 000–5 000 |
| 1.3 Decisione relativa alla verifica di una descrizione dei valori mobiliari e di una nota di sintesi | 1 000–5 000 |
| 1.4 Decisione relativa alla verifica di un prospetto estero | 4 000–12 000 |
| 1.5 Decisione relativa alla verifica di un prospetto di base | 4 000–15 000 |
| 1.6 Decisione relativa alla verifica di un supplemento | 100–3 000 |
| 1.7 Costi per il deposito di un prospetto costituito da un unico documento | 100–500 |
| 1.8 Costi per il deposito di un modulo di registrazione | 50–250 |
| 1.9 Costi per il deposito di una descrizione dei valori mobiliari e di una nota di sintesi | 50–250 |
| 1.10 Costi per il deposito di un prospetto estero | 100–500 |
| 1.11 Costi per il deposito di un prospetto di base | 100–500 |
| 1.12 Costi per il deposito di un supplemento | 10–50 |
| 1.13 Costi per il deposito delle condizioni definitive | 2–5 |
| 1.14 Costi supplementari per il deposito in forma cartacea | 1 000–2 000 |
Gli emolumenti per il deposito concernono unicamente operazioni senza verifica preliminare.
In caso di inoltro della richiesta in forma cartacea è possibile riscuotere un supplemento del 50 per cento al massimo sui suddetti importi per coprire l’onere aggiuntivo.
(art. 88 e 90)
1.1 I produttori devono rispettare l’ordine di successione e i titoli delle sezioni prescritti nel presente modello. 1.2 Per l’ordine di successione delle indicazioni all’interno delle singole sezioni, la lunghezza delle stesse e la disposizione delle interruzioni di pagina non sono previste prescrizioni. 1.3 Le indicazioni sui prodotti possono essere fornite anche sotto forma di tabella. 1.4 Nella versione stampata il foglio informativo di base non può superare la lunghezza massima complessiva di tre pagine di formato A4.
| Foglio informativo di base |
|---|
| Scopo «Il presente foglio informativo di base mette a Sua 61 disposizione informazioni essenziali su questo strumento finanziario (sul «prodotto»). Non si tratta di materiale pubblicitario. Le presenti informazioni sono prescritte dalla legge allo scopo di aiutarla a capire il genere, i rischi, i costi, gli utili e le perdite possibili di questo prodotto e a confrontarlo con altri prodotti.» |
| Prodotto Nome del prodotto : [ nome del prodotto assegnato dal produttore ed eventualmente relativo codice internazionale di identificazione dei titoli o identificativo unico del prodotto.] Nome del produttore : [ragione sociale e sede del produttore.] Nome dell’emittente : [se l’emittente è una persona diversa dal produttore, indicare ragione sociale e sede dell’emittente.] Nome del garante : [ se il garante è una persona diversa dal produttore, indicare ragione sociale e sede del garante.] Autorità di vigilanza : [ indicare se il produttore, l’emittente o il garante è sottoposto a una vigilanza prudenziale ed eventualmente il nome dell’autorità di vigilanza.] Approvazione / autorizzazione del prodotto : [indicare se per il prodotto vige un eventuale obbligo legale di approvazione o autorizzazione.] Sito Internet e numero di telefono del produttore. Data di redazione del foglio informativo di base : [data di redazione o, se il foglio informativo di base è stato successivamente rivisto, data dell’ultima revisione.] |
| Avvertenza : «È in procinto di acquistare un prodotto complesso, che potrebbe essere difficile capire.» |
| Che genere di prodotto è? [Fornire le indicazioni secondo il numero 3.] |
| Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio? [Fornire le indicazioni secondo il numero 4.] |
| Cosa accade se [nome dell’emittente] non è in grado di effettuare il pagamento? [Indicare se il cliente privato può subire una perdita finanziaria a causa del fallimento dell’emittente o del garante e, in caso affermativo, se è prevista una protezione dei depositi o una garanzia e se sussistono condizioni o limitazioni per tale protezione o garanzia.] |
| Quali sono i costi? [Fornire le indicazioni secondo il numero 5.] |
| Per quanto tempo devo mantenere l’investimento e posso ritirare il capitale anticipatamente? [Fornire le indicazioni secondo il numero 6.] |
| Come posso presentare reclamo? [Indicare le modalità con cui il cliente privato può presentare reclami relativi al prodotto o alla condotta del produttore o della persona che fornisce consulenza sul prodotto o lo vende, nonché il luogo dove può inviare i reclami, inserendo (i) un link verso il sito web pertinente come pure (ii) un indirizzo postale e un indirizzo di posta elettronica aggiornati.] |
| Altre indicazioni pertinenti [Altre indicazioni pertinenti facoltative, in particolare: – un rimando a documenti supplementari che contengono informazioni, – informazioni sull’imposizione del prodotto, – se del caso, precisazione secondo cui l’impresa di revisione dell’emittente non è sottoposta alla sorveglianza di un’autorità estera di sorveglianza dei revisori riconosciuta dal Consiglio federale.] |
La sezione «Che genere di prodotto è?» del foglio informativo di base contiene le seguenti indicazioni su:
Il foglio informativo di base contiene:
3.2.1 Genere di prodotto
3.2.1.1 Il foglio informativo di base descrive sommariamente:
3.2.1.2 La descrizione comprende segnatamente:
a. una breve descrizione della politica e degli obiettivi di investimento;
b. le principali categorie degli strumenti finanziari considerati che possono essere oggetto dell’investimento;
c. nel caso degli investimenti collettivi di capitale, un’informazione che specifica se questi ultimi perseguono un obiettivo preciso in relazione a un mercato settoriale, geografico o a un altro tipo di mercato oppure in relazione a classi o generi di investimento specifici.
3.2.2 Durata
Il foglio informativo di base contiene:
a. la data di scadenza del prodotto o l’indicazione che non è prevista una data di scadenza o, nel caso degli investimenti collettivi di capitale, la frequenza con cui si possono effettuare i riscatti o, nel caso degli ETF, il nome della borsa presso la quale sono quotate le quote;
b. una precisazione secondo cui il produttore o l’emittente ha il diritto di disdire unilateralmente il prodotto o, nel caso degli investimenti collettivi di capitale aperti, un’indicazione che la direzione del fondo e la banca depositaria possono sciogliere il fondo in ogni momento (tenuto conto delle disposizioni specifiche applicabili alla SICAV);
c. una descrizione delle circostanze in cui è possibile disdire il prodotto e i termini di disdetta, se noti.
3.2.3 Disdetta e rimborso anticipati in caso di circostanze straordinarie
Nel foglio informativo di base occorre indicare:
a. se in caso di circostanze straordinarie:
1. il prodotto può essere disdetto o rimborsato anticipatamente, o
2. il riscatto può essere temporaneamente rinviato o possono essere costituiti «gates» quando il prodotto è un investimento collettivo di capitale;
b. cosa si intende per circostanze straordinarie, facendo degli esempi.
3.2.4 Indicazioni sul sottostante
Nel foglio informativo di base occorre:
a. identificare il sottostante o i sottostanti, ad esempio mediante il numero di valore, l’ISIN, il simbolo Bloomberg o Reuter, oppure una breve descrizione dei (possibili) componenti del paniere o, per gli indici proprietari, dei componenti dell’indice; o
b. nel caso in cui il numero dei valori patrimoniali o dei valori di riferimento sottostanti al prodotto è talmente elevato che non è possibile inserire un rimando a ciascuno di tali valori, indicare i relativi segmenti di mercato o il genere degli strumenti.
Il foglio informativo di base può contenere una descrizione dei clienti privati cui si intende offrire il prodotto, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo di investimento, le conoscenze e/o l’esperienza, la capacità di sostenere le perdite sull’investimento e l’orizzonte di investimento.
Le indicazioni di cui al numero 3 possono essere presentate, come nell’esempio seguente, sotto forma di tabella.
| Sottostante (ISIN) | Azione della Z-SA (CH0001234565) | Prezzo di riferimento | Corso di chiusura dell’azione nella borsa rilevante nel giorno di valutazione |
|---|---|---|---|
| Valuta del prodotto | CHF | Borsa rilevante | SIX Swiss Exchange |
| Valuta del sottostante | CHF | Giorno di valutazione | 1° aprile 2019 |
| Giorno di emissione | 1° aprile 2018 | Giorno del rimborso (scadenza) | 10 aprile 2019 |
| Ammontare nominale | CHF 1 000.00 | Cedola | 10,00 % p.a. |
| Corso del sottostante il giorno di emissione | CHF 37.10 | Periodo della cedola | dal 1° aprile 2018 al 31 marzo 2019 |
| Periodo di osservazione | Dal giorno di emissione fino al giorno di valutazione | Giorno di pagamento della cedola | Giorno di rimborso |
| Termini di disdetta possibili | 1° ottobre 2018 | Tipo di regolamento | Contanti |
La sezione «Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?» del foglio informativo di base contiene:
Se il profilo di rischio è descritto in modo generico, bisogna tenere conto di rischi tipici del prodotto come:
Se si utilizza un indicatore di rischio:
4.3.1 Agli investitori occorre spiegare in modo facilmente comprensibile qual è la perdita massima che possono subire se investono nel prodotto ed, eventualmente, qual è il rendimento massimo che possono ottenere. 4.3.2 Sulla base di scenari di performance bisogna illustrare le circostanze che determinano la performance del prodotto e la variazione di tale performance, in particolare mostrare in che modo l’evoluzione del corso dei sottostanti si ripercuote sull’importo del rimborso alla fine della durata o il giorno del rimborso. A tal fine, si devono utilizzare scenari equilibrati e realistici e indicare le ipotesi formulate. Devono essere presentati almeno uno scenario positivo, uno neutro e uno negativo per l’investitore. 4.3.3 Per permettere la comparabilità con altri prodotti, bisogna ipotizzare un investimento di 10 000 franchi. Se la valuta del prodotto non è il franco svizzero, si deve utilizzare un importo di valore corrispondente, divisibile esattamente per 1000. 4.3.4 I costi devono sempre essere presi immediatamente in considerazione. Si può optare per una presentazione separata, con e senza costi. 4.3.5 Se gli scenari di performance sono calcolati e presentati conformemente alle disposizioni di un ordinamento giuridico estero contenente norme relative a documenti che sono equivalenti al foglio informativo di base secondo l’articolo 87, occorre indicare il relativo ordinamento giuridico.
La sezione «Quali sono i costi?» del foglio informativo di base contiene indicazioni su:
5.1.1 Devono essere indicati i costi complessivi del prodotto. Questi sono presentati:
5.1.2 Per permettere la comparabilità con altri prodotti, bisogna ipotizzare un investimento di 10 000 franchi. Se la valuta del prodotto non è il franco svizzero, si deve utilizzare un importo di valore corrispondente, divisibile esattamente per 1000.
5.1.3 I costi complessivi possono essere presentati, come nell’esempio seguente, sotto forma di tabella.
| Investimento CHF 10 000 | |||
|---|---|---|---|
| Scenari | Se Lei disinveste dopo [1] anno | Se Lei disinveste dopo [3] anni | Se Lei disinveste [alla scadenza] [alla fine del periodo indicato nell’esempio] [dopo [■] anni] [dopo la durata di detenzione raccomandata] |
| Costi complessivi, compresi costi unici e costi ricorrenti | CHF [■] | CHF [■] | CHF [■] |
| Riduzione del rendimento (RIY) per anno | [■] % | [■] % | [■] % |
| La riduzione del rendimento ( Reduction in Yield , RIY) mostra l’effetto dei costi complessivi pagati sul rendimento che si potrebbe ottenere dall’investimento. I costi complessivi comprendono i costi unici e quelli ricorrenti. Gli importi esposti corrispondono ai costi aggregati del prodotto [in caso di [■] diverse durate di detenzione]. Gli importi indicati si basano sull’ipotesi che Lei investa 10 000 franchi. Gli importi sono stimati e possono cambiare in futuro. |
5.2.1 I costi si compongono dei costi unici e dei costi ricorrenti.
5.2.2 I costi unici, come i costi di ingresso e di uscita, sono presentati:
5.2.3 I costi ricorrenti, come i costi di transazione o le commissioni di performance, devono essere indicati per ciascun anno oppure, in caso di durata inferiore a un anno:
a. in termini nominali o in termini percentuali del capitale investito; o
b. come riduzione del rendimento in percento.
5.2.4 Occorre indicare chiaramente che si tratta sempre di costi aggregati. Se si tratta di costi variabili, ciò deve risultare dalle indicazioni fornite.
5.2.5 Per permettere la comparabilità con altri prodotti, bisogna ipotizzare un investimento di 10 000 franchi. Se la valuta del prodotto non è il franco svizzero, si deve utilizzare un importo di valore corrispondente, divisibile esattamente per 1000.
5.2.6 La composizione dei costi può essere presentata sotto forma di tabella. Questa deve indicare:
a. l’effetto [per ciascun anno] [per ogni periodo indicato nell’esempio] [per la durata del prodotto] dei diversi tipi di costi sul rendimento che l’investitore potrebbe ottenere dall’investimento alla fine [della durata di detenzione raccomandata] [del periodo indicato nell’esempio] [della durata del prodotto];
b. cosa comprendono le diverse categorie di costo.
| La tabella mostra l’effetto sul rendimento [per ciascun anno][per ogni periodo indicato nell’esempio][per la durata del prodotto] | |||
|---|---|---|---|
| Costi unici | Costi di ingresso | [■] % | Effetto dei costi già compresi nel prezzo [è indicato l’importo massimo, eventualmente i costi sono inferiori] |
| Costi di uscita | – | Non applicabili | |
| Costi ricorrenti | Costi di transazione | – | Non applicabili |
| Altri costi ricorrenti | – | Non applicabili |
5.3.1 Occorre indicare le commissioni di distribuzione. Inoltre bisogna segnalare che queste sono comprese nei costi unici. 5.3.2 Si devono pubblicare le commissioni per la distribuzione del prodotto («commissioni di distribuzione») che al momento dell’emissione di un prodotto l’emittente include nel prezzo di emissione o in un premio di emissione (upfront fee ), compresi i compensi di distribuzione versati al partner di distribuzione. 5.3.3 Le commissioni di distribuzione devono essere indicate in percento dell’importo nominale del singolo prodotto. 5.3.4 Se il compenso di distribuzione corrisposto al partner di distribuzione dipende dalla performance del prodotto, si devono indicare anche i parametri di calcolo del compenso. Per i prodotti con una durata inferiore a un anno, bisogna indicare la percentuale assoluta; per i prodotti con una durata superiore a un anno, la percentuale per ciascun anno.
5.3.5 Per i prodotti con una durata indeterminata (prodotti open end ), le commissioni di distribuzione devono essere ripartite linearmente su 10 anni.
La sezione «Per quanto tempo devo mantenere l’investimento e posso ritirare il capitale anticipatamente?» del foglio informativo di base contiene indicazioni su:
6.1.1 Se nel foglio informativo di base non è indicata esplicitamente una diversa durata minima di detenzione, questa corrisponde alla durata di detenzione raccomandata.
6.1.2 Come durata di detenzione raccomandata si deve indicare:
6.1.3 La durata di detenzione raccomandata da indicare per i prodotti con effetto leva può variare da un giorno civile ad alcune settimane civili; per i prodotti con effetto leva aventi una durata fissa, può protrarsi anche fino alla scadenza.
Sulla procedura di disinvestimento occorre fornire le seguenti indicazioni:
Le indicazioni sulla negoziabilità contengono in particolare informazioni sulla quotazione presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD o su un prezzo offerto eventualmente garantito per il prodotto (market making ).
(art. 87)
(art. 102)
.64
RS 950.1 ↩
RS 952.0 ↩
RS 956.122 ↩
RS 956.1 ↩
RS 311.0 ↩
RS 172.041.1 ↩
RS 958.1 ↩
RS 956.122 ↩
RS 172.041.1 ↩
RS 958.1 ↩
RS 954.1 ↩
RS 955.0 ↩
RU 1997 68 ↩
RS 951.31 ↩
RU 2013 585 ↩
RU 2013 585 ↩
RU 2013 585 ↩
RS 956.1 ↩
RU 2013 585 ↩
RU 2013 585 ↩
RU 1997 68 ↩
RS 951.31 ↩
RU 2013 585 ↩
RU 2013 585 ↩
RU 2013 585 ↩
RS 956.1 ↩
RU 2013 585 ↩
RS 220 ↩
RU 2007 4791 ↩
RU 27 377 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 835). ↩
RS 951.311 ↩
RU 2013 607 ↩
RU 2011 3177 ↩
RS 951.31 ↩
RU 2013 585 ↩
RS 220 ↩
RS 221.302 ↩
RS 221.302.3 ↩
RS 958.1 ↩
RS 958.111 ↩
RS 221.302 ↩
RS 221.302.34 ↩
RS 220 ↩
RS 221.302.3 ↩
RS 221.302 ↩
RS 221.302.3 ↩
RS 220 ↩
RS 220 ↩
RS 221.302 ↩
RS 221.302.3 ↩
RS 958.1 ↩
RS 958.111 ↩
RS 220 ↩
RS 221.302 ↩
RS 221.302.3 ↩
RS 958.1 ↩
RS 958.111 ↩
RS 951.31 ↩
RS 951.311 ↩
In alternativa è possibile utilizzare in tutte le parti del foglio informativo di base il termine «investitore» o «cliente privato». ↩
Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, GU L 352/1 del 9.12.2014. ↩
Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti, GU L 100/1 del 12.4.2017. ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2019 4459. ↩