(OPFP-FINMA)
del 6 marzo 2024 (Stato 1° gennaio 2025)
L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA),
visti gli articoli 5 capoversi 4 e 5, 5a capoverso 2, 5b capoverso 4, 15, 20 capoverso 5, 21 capoverso 2, 23 capoverso 2, 27 capoverso 4bis, 30 capoverso 4, 31 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 dell’ordinanza del 1° giugno 20121sui fondi propri (OFoP),
ordina:
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina il portafoglio di negoziazione e il portafoglio della banca nonché i fondi propri computabili.
Capitolo 2: Portafoglio di negoziazione e portafoglio della banca
Sezione 1: Assegnazione iniziale e riclassificazione di posizioni
Art. 2 Esigenze concernenti le procedure, la documentazione e il controllo interno
(art. 5 cpv. 5 OFoP)
- La banca deve disporre di principi e di procedure chiari che garantiscano la corretta assegnazione iniziale e la riclassificazione delle posizioni al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione secondo gli articoli 4b –5a OFoP. Le procedure e i processi devono tenere conto delle capacità e delle prescrizioni di gestione del rischio della banca ed essere fissati in apposite direttive.
- Il rispetto di tali direttive deve essere documentato e sottoposto a un controllo continuo.
- Se il rispetto delle direttive non è esaminato nel quadro dell’audit prudenziale, deve essere verificato con frequenza annuale:
- dalla revisione interna o, per le banche delle categorie 4 e 5 di cui all’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 20142sulle banche (OBCR) che adempiono le condizioni di cui all’articolo 83 capoverso 3 OFoP, da un’altra istanza di controllo, purché sia indipendente; o
- da una società di audit abilitata alla verifica ai sensi dell’articolo 11a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 22 agosto 20073sui revisori.
- La FINMA può esigere la documentazione corrispondente secondo il numero 25.13 dello standard minimo di Basilea per i requisiti patrimoniali basati sul rischio (RBC) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP.
Art. 3 Possibili deroghe nell’assegnazione iniziale
(art. 5 cpv. 3 e 4 OFoP)
- Nell’assegnazione iniziale, in deroga all’articolo 5 capoverso 3 lettere a–f OFoP, le posizioni possono essere eccezionalmente assegnate al portafoglio della banca anziché al portafoglio di negoziazione, purché non siano detenute per uno degli scopi di cui all’articolo 5 capoverso 2 OFoP.
- In deroga all’articolo 5 capoverso 3 lettera g OFoP, i derivati di credito e i derivati su azioni detenuti nel portafoglio della banca a garanzia dei rischi legati al credito o alle azioni e la cui copertura eccedente conduce a una posizione corta netta creditoria o a una posizione corta netta sulle azioni nel portafoglio della banca possono continuare a essere detenuti nel portafoglio della banca. Nel calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di mercato, la posizione corta netta creditoria o la posizione corta netta sulle azioni devono tuttavia essere considerate nelle posizioni del portafoglio di negoziazione.
Art. 4 Riclassificazione
(art. 5a cpv. 2 OFoP)
- Le posizioni non possono essere riclassificate dal portafoglio di negoziazione al portafoglio della banca o viceversa.
- È considerata una riclassificazione anche la vendita di una posizione dal portafoglio di negoziazione al portafoglio della banca o viceversa.
- La riclassificazione è ammessa eccezionalmente soltanto se sussistono circostanze straordinarie, in particolare se sono modificati gli standard di rendiconto o in caso di cessazione dell’attività nel settore delle negoziazioni. Non sono considerate circostanze straordinarie gli eventi che si verificano sui mercati, le variazioni della liquidità di mercato degli strumenti o i cambiamenti riferiti allo scopo della detenzione di una posizione.
- Se l’acquisto di una nuova posizione per il portafoglio della banca da parte di una controparte esterna o la vendita di una posizione attualmente disponibile nel portafoglio della banca a una controparte esterna è effettuata per motivi puramente operativi e, su mandato della corrispondente unità responsabile del portafoglio della banca, per il tramite di un’unità di negoziazione propria alla banca, tale operazione non è considerata una riclassificazione dal portafoglio di negoziazione al portafoglio della banca o viceversa, purché la posizione non sia mai assegnata alle attività di negoziazione.
- Se una posizione viene riassegnata alle attività di negoziazione a causa della presentazione dei conti, può essere riclassificata conformemente all’articolo 5 capoverso 3 lettera a OFoP.
Art. 5 Procedura di riclassificazione ed effetto
(art. 5a cpv. 2 OFoP)
- Le riclassificazioni devono essere autorizzate dalla direzione della banca. La direzione può delegare il rilascio delle autorizzazioni La delega e la corrispondente procedura di escalation devono essere disciplinate nelle direttive interne di cui all’articolo 7 capoverso 3.
- Le riclassificazioni sono irreversibili, tranne nel caso in cui mutino le caratteristiche della posizione.
Art. 6 Supplementi dei fondi propri minimi
(art. 5a OFoP)
- Il supplemento di cui all’articolo 5a capoverso 1 OFoP deve essere calcolato al momento della riclassificazione.
- Esso può essere ridotto lungo tutta la durata della posizione, all’avvicinarsi della data di scadenza o del termine della posizione stessa. Tali riduzioni richiedono l’approvazione della FINMA.
Sezione 2: Obblighi di documentazione, di rendiconto e di pubblicazione in relazione a deroghe nelle assegnazioni iniziali e a riclassificazioni
Art. 7 Obbligo di documentazione
(art. 5 cpv. 5 e 5a cpv. 2 OFoP)
- Le deroghe nelle assegnazioni iniziali secondo l’articolo 3 e le riclassificazioni secondo l’articolo 4 devono essere documentate singolarmente.
- La banca deve disporre di principi e procedure concernenti le deroghe nelle assegnazioni iniziali e le riclassificazioni. I principi e le procedure sono stabiliti in direttive che sottostanno alle esigenze concernenti le direttive secondo l’articolo 2.
- Tali direttive relative alle deroghe nelle assegnazioni iniziali e alle riclassificazioni come pure ogni loro modifica devono:
- prima della loro emanazione, essere autorizzate dalla FINMA per le banche delle categorie 1 e 2 secondo l’allegato 3 OBCR4;
- essere portate a conoscenza della FINMA per le banche della categoria 3 secondo l’allegato 3 OBCR;
- su richiesta, essere portate a conoscenza della FINMA per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR.
Art. 8 Obbligo di rendiconto
(art. 5 cpv. 5 e 5a cpv. 2 OFoP)
- Le deroghe nelle assegnazioni iniziali secondo l’articolo 3 e tutte le riclassificazioni secondo l’articolo 4 devono essere redatte in un rapporto. Occorre in particolare indicare la data, la significatività, lo strumento e il motivo.
- Nel rapporto occorre indicare se una riclassificazione, nel momento in cui è stata effettuata, ha comportato una riduzione dei fondi propri minimi e in che modo è stato calcolato il corrispondente supplemento sui fondi propri minimi secondo l’articolo 5a capoverso 1 OFoP.
- Il rapporto deve essere allestito:
- con frequenza trimestrale per le banche delle categorie 1 e 2 secondo l’allegato 3 OBCR5;
- con frequenza annuale per le banche delle categorie 3, 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR.
- Le banche delle categorie 1, 2 e 3 devono trasmettere il rapporto alla FINMA.
Art. 9 Obbligo di pubblicazione
(art. 5 cpv. 5 e 5a cpv. 2 OFoP)
L’obbligo di pubblicazione concernente le riclassificazioni ed eventuali supplementi sui fondi propri minimi è disciplinato dall’ordinanza della FINMA del 6 marzo 20246sugli obblighi di pubblicazione delle banche e delle società di intermediazione mobiliare.
Sezione 3: Trasferimento interno dei rischi
Art. 10 Definizione
Per trasferimento interno dei rischi s’intende un trasferimento dei rischi effettuato sulla base di un accordo interno scritto:
- all’interno del portafoglio della banca;
- dal portafoglio della banca al portafoglio di negoziazione o viceversa;
- all’interno del portafoglio di negoziazione tra differenti unità di negoziazione.
Art. 11 Trasferimento dal portafoglio di negoziazione al portafoglio della banca
Un trasferimento interno dei rischi dal portafoglio di negoziazione al portafoglio della banca è consentito, ma non è considerato nel calcolo dei fondi propri minimi.
Art. 12 Trasferimento dei rischi di credito e dei rischi derivanti da azioni dal portafoglio della banca al portafoglio di negoziazione
- Nel calcolo dei fondi propri minimi per il portafoglio della banca può essere considerato un trasferimento interno dei rischi dal portafoglio della banca al portafoglio di negoziazione a copertura dei rischi di credito e dei rischi derivanti da azioni del portafoglio della banca alle seguenti condizioni:
- la banca ha acquistato da una controparte riconosciuta una copertura esterna nel portafoglio di negoziazione che presenta esattamente le medesime caratteristiche della copertura interna venduta dal portafoglio di negoziazione al portafoglio della banca per il trasferimento interno dei rischi, in modo da rimuoverli completamente;
- nel caso di una posizione esposta al rischio di credito, la copertura esterna soddisfa i requisiti di cui agli articoli 67–75 dell’ordinanza della FINMA del 6 marzo 20247sui rischi di credito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare.
- La copertura esterna può essere costituita da più posizioni con diverse controparti, sempreché la somma delle coperture esterne sia pari alla copertura interna.
- Al calcolo dei fondi propri minimi per il portafoglio di negoziazione si applica quanto segue:
- se le condizioni di cui al capoverso 1 sono soddisfatte, è considerata sia la copertura venduta internamente al portafoglio della banca sia la copertura acquistata all’esterno da terzi;
- se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, è considerata un’eventuale copertura acquistata all’esterno da terzi, ma non la copertura venduta internamente al portafoglio della banca.
- Se un trasferimento interno dei rischi comporta una posizione corta netta di rischi di credito o rischi derivanti da azioni nel portafoglio della banca, si applica l’articolo 3 capoverso 2.
Art. 13 Trasferimento dei rischi di tasso d’interesse generici dal portafoglio della banca al portafoglio di negoziazione
- Nel calcolo dei fondi propri minimi per il portafoglio di negoziazione può essere considerato un trasferimento interno dei rischi dal portafoglio della banca al portafoglio di negoziazione a copertura dei rischi di tasso d’interesse generici del portafoglio della banca se si presenta uno dei seguenti casi:
- la banca ha acquistato da una controparte riconosciuta una copertura esterna nel portafoglio di negoziazione che presenta esattamente le medesime caratteristiche della copertura interna venduta dal portafoglio di negoziazione al portafoglio della banca per il trasferimento interno dei rischi, in modo tale da rimuoverli completamente;
- la banca dispone di un’unità di negoziazione che è utilizzata unicamente per il trasferimento interno dei rischi generali di tasso d’interesse dal portafoglio della banca al portafoglio di negoziazione («Internal Risk Transfer Desk», IRT-desk).
- I fondi propri minimi per l’IRT-desk devono essere calcolati separatamente da tutte le altre posizioni nel portafoglio di negoziazione e i seguenti requisiti devono essere soddisfatti:
- se per il trasferimento interno dei rischi l’IRT-desk acquista una copertura interna da un’altra unità di negoziazione, la copertura interna è considerata nel calcolo dei fondi propri minimi solo se l’altra unità di negoziazione acquista da una controparte una copertura esterna esattamente corrispondente, in modo tale da rimuovere completamente i rischi;
- se l’IRT-desk acquista una copertura direttamente da una controparte esterna, la copertura esterna è considerata nel calcolo dei fondi propri minimi dell’IRT-desk.
- La copertura esterna secondo il capoverso 1 lettera a o capoverso 2 lettera a può essere costituita da più posizioni con diverse controparti, sempreché la somma delle coperture esterne sia pari alla copertura interna.
- Se il trasferimento interno dei rischi dal portafoglio della banca al portafoglio di negoziazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato nel calcolo dei fondi propri minimi, nel calcolo dei rischi di tasso d’interesse nel portafoglio della banca occorre tenere conto anche della corrispondente copertura interna.
Art. 14 Trasferimento da un’unità di negoziazione all’altra
- I trasferimenti interni dei rischi tra unità di negoziazione all’interno del portafoglio di negoziazione sono considerati nel calcolo dei fondi propri minimi. Se una delle unità di negoziazione è l’IRT-desk, si applicano le restrizioni di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettera a.
- Il capoverso 1 si applica per analogia ai trasferimenti all’interno del portafoglio di negoziazione del rischio di cambio, del rischio di prezzo dell’oro e del rischio di materie prime derivanti dal portafoglio della banca che, secondo l’articolo 81a capoverso 2 OFoP, devono essere coperti con fondi propri minimi per i rischi di mercato.
Art. 15 Obbligo di documentazione e di autorizzazione
- Le banche devono documentare i rischi coperti mediante un trasferimento interno dei rischi nel portafoglio della banca. La documentazione, i processi e il controllo interno devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2.
- Una banca titolare di un’autorizzazione per l’applicazione dell’approccio modello dei rischi di mercato deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA se intende disporre di un IRT-desk (numero 25.25 RBC nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP).
Sezione 4: Valutazione prudente
Art. 16 Principio di base
La valutazione prudente delle posizioni del portafoglio di negoziazione e del portafoglio della banca secondo l’articolo 5b OFoP deve basarsi sui prezzi di mercato o, se questo non è possibile, sui prezzi risultanti da un modello.
Art. 17 Esigenze generali
- La banca deve essere in grado di garantire una valutazione prudente e affidabile anche in condizioni di stress e di impiegare metodi di valutazione alternativi se i prezzi di mercato, le variabili di input o gli approcci per una valutazione ordinaria non sono più disponibili, in particolare a causa di illiquidità o di interruzioni sul mercato.
- Essa deve disporre di direttive e di procedure documentate per il processo di valutazione, in cui definisce in particolare:
- le modalità di integrazione della procedura di valutazione nel sistema di gestione dei rischi;
- le modalità di valutazione in merito alla necessità di apportare degli adeguamenti della valutazione e le modalità di calcolo di tali adeguamenti;
- le modalità con cui i prezzi di mercato o le variabili di input sono verificati con frequenza regolare e indipendente dalla negoziazione;
- le responsabilità attribuite ai servizi coinvolti nella valutazione;
- le fonti delle informazioni di mercato e la verifica della relativa attendibilità;
- le disposizioni per l’utilizzo di variabili di input non osservabili;
- la frequenza delle valutazioni;
- l’orario di rilevamento dei prezzi di chiusura;
- le procedure per gli adeguamenti della valutazione;
- le procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc.
- Essa deve garantire che l’unità organizzativa competente per la procedura di valutazione:
- è indipendente dalla negoziazione;
- esamina almeno una volta al mese la valutazione in base ai prezzi di mercato e la valutazione in base a un modello, e;
- redige un rapporto fino al livello di direzione sulla procedura di valutazione, le valutazioni e la relativa adeguatezza.
Art. 18 Valutazione in base ai prezzi di mercato
- Per la valutazione prudente in base ai prezzi di mercato, le posizioni devono essere valutate sulla base dei prezzi di chiusura delle posizioni aperte disponibili forniti da fonti indipendenti.
- Come prezzo di chiusura di una posizione lunga o corta deve essere utilizzato il corso più prudente dello scarto denaro/lettera. Per le posizioni per le quali la banca è un importante «market maker» e che essa può chiudere a un prezzo medio può essere utilizzato tale prezzo medio.
- Ove possibile e opportuno, la valutazione deve essere effettuata sulla base di variabili di input osservabili. Anche le variabili di input osservabili derivanti da vendite forzate devono essere adeguatamente considerate.
- La valutazione deve essere effettuata almeno su base giornaliera, a meno che in via eccezionale non sia disponibile un prezzo di mercato.
Art. 19 Valutazione sulla base di prezzi risultanti da un modello: requisiti generali
- Per la valutazione prudente sulla base di prezzi risultanti da un modello, le posizioni devono essere valutate a partire dai dati di mercato con l’ausilio di un modello.
- I dati di mercato devono, per quanto possibile, provenire dalle stesse fonti dei prezzi di mercato. L’attendibilità dei dati di mercato ai fini della valutazione delle singole posizioni deve essere sottoposta a verifica periodica.
Art. 20 Valutazione sulla base di prezzi risultanti da un modello: requisiti del modello
- Per ogni singola posizione devono essere impiegati metodi di valutazione generalmente riconosciuti, se disponibili.
- Se un modello è elaborato internamente dalla banca, deve soddisfare i seguenti requisiti:
- si fonda su ipotesi appropriate, valutate e verificate criticamente da terzi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;
- è stato elaborato o approvato indipendentemente dalla negoziazione e la validità delle ipotesi su cui esso si fonda e della sua attuabilità tecnica sono state confermate da soggetti indipendenti dalla negoziazione.
- Deve essere conservata una copia di sicurezza del modello. Le valutazioni sono periodicamente verificate sulla base di tale copia di sicurezza.
- Il modello è oggetto di riesami periodici volti a verificare l’adeguatezza delle ipotesi e l’esattezza dei risultati.
Art. 21 Valutazione sulla base di prezzi risultanti da un modello: requisiti concernenti la direzione e la gestione dei rischi
- Se una banca utilizza la valutazione sulla base di prezzi risultanti da un modello:
- la direzione deve essere a conoscenza delle posizioni per le quali tale valutazione è effettuata e di quanto sia rilevante l’incertezza che ciò crea nel resoconto dei rischi dell’attività e sulla performance;
- i responsabili della gestione del rischio devono essere a conoscenza di eventuali carenze del modello impiegato e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione.
- La banca deve istituire una procedura per il controllo delle modifiche del modello.
Art. 22 Adeguamenti della valutazione
- Almeno nei seguenti casi deve essere verificata formalmente la necessità di apportare i seguenti adeguamenti della valutazione:
- differenziali creditizi («credit spreads») non ancora realizzati;
- costi di chiusura;
- rischi operativi;
- estinzione anticipata;
- costi di investimento e di rifinanziamento;
- costi amministrativi futuri;
- rischi del modello.
- In caso di posizioni poco liquide, per decidere se e in che misura sono necessari adeguamenti della valutazione occorre verificare in particolare anche i fattori seguenti:
- il tempo necessario per vendere o coprire una posizione o coprirne i rischi;
- la volatilità media dello scarto denaro/lettera;
- la disponibilità di quotazioni di mercato indipendenti;
- la misura nella quale la valutazione è effettuata sulla base di prezzi risultanti da un modello.
- Per le posizioni di grandi dimensioni e le posizioni di stock, per decidere se e in che misura sono necessari adeguamenti della valutazione occorre considerare inoltre il rischio di elevate perdite di prezzo in fase di chiusura delle posizioni.
- Per i prodotti complessi i cui prezzi sono valutati sulla base di prezzi risultanti da un modello, in particolare le posizioni di cartolarizzazione e i contratti di copertura da un’eventuale insolvenza di un determinato numero di controparti, per decidere se e in che misura sono necessari adeguamenti della valutazione occorre verificare in particolare anche i seguenti rischi di modello:
- metodologia di valutazione eventualmente sbagliata;
- parametri di calibratura non osservabili ed eventualmente sbagliati nel modello di valutazione.
- Se possibile, gli adeguamenti della valutazione devono essere effettuati a livello di ogni singola posizione.
Art. 23 Verifica degli adeguamenti della valutazione, direttive
- La banca deve verificare costantemente l’adeguatezza degli adeguamenti della valutazione effettuati.
- Essa deve disporre di direttive che disciplinano i requisiti e le procedure per gli adeguamenti della valutazione.
Art. 24 Valutazioni di terzi
Gli obblighi concernenti gli adeguamenti della valutazione secondo gli articoli 22 e 23 si applicano anche alle valutazioni di terzi utilizzati dalla banca.
Capitolo 3: Fondi propri computabili
Sezione 1: Principi
Art. 25 Comprova dell’assegnazione delle componenti del capitale
Se la FINMA lo esige, la banca è tenuta a presentarle una comprova della corretta assegnazione delle componenti del suo capitale.
Art. 26 Computo di titoli di partecipazione di qualità diversa
(art. 20 cpv. 5 e 22 cpv. 1bisOFoP)
- I titoli di partecipazione di qualità diversa possono essere computati contemporaneamente come fondi propri di base di qualità primaria («Common Equity Tier 1», CET1) se sono equivalenti sotto il profilo della partecipazione agli utili e alle perdite, compreso il trattamento in caso di liquidazione.
- Il capoverso 1 non si applica alle banche e ai gruppi finanziari assoggettati alla vigilanza della FINMA che sono organizzati sotto forma di società anonima e le cui azioni ordinarie sono quotate in una borsa svizzera o in un mercato estero regolamentato equivalente; solo le azioni ordinarie possono essere computate come fondi propri di base di qualità primaria.
- I titoli di partecipazione che non possono essere computati come fondi propri di base di qualità primaria sono computati come fondi propri di base supplementari («Additional Tier 1», AT1) o come fondi propri complementari («Tier 2 Capital», T2), se soddisfano le condizioni determinanti a tale scopo.
Art. 27 Capitale di partecipazione
(art. 20 cpv. 5 e 23 OFoP)
- Il capitale sociale sotto forma di capitale di partecipazione è computato come componente del capitale secondo l’articolo 26.
- Il capitale di partecipazione può essere computato come fondi propri di base supplementari, anche se lo statuto non prevede né la sua conversione in fondi propri di qualità primaria né una riduzione del credito secondo l’articolo 27 capoverso 3 OFoP.
- La condizione per il computo secondo i capoversi 1 e 2 si fonda su una norma dello statuto della banca secondo la quale la copertura delle perdite del capitale di partecipazione in caso di insolvenza incombente («Point of Non-Viability», PONV) soddisfa le esigenze di cui all’articolo 29 OFoP, qualora il capitale di partecipazione perda irrevocabilmente e senza indennizzo eventuali privilegi nel PONV di cui gode rispetto agli altri titoli di partecipazione.
Art. 28 Aggio
(art. 20 cpv. 5 OFoP)
Sono considerati fondi propri di base di qualità primaria, indipendentemente dalla qualità dello strumento concreto di capitale proprio, i fondi eccedenti il valore nominale che, al momento dell’emissione del capitale sociale, confluiscono nelle riserve legali di una banca senza restrizioni e senza vincoli di destinazione (aggio).
Art. 29 Utile dell’esercizio corrente
(art. 21 cpv. 1 lett. e OFoP)
- La quota presumibile di distribuzione degli utili è determinata in base a elementi concreti, in particolare alla prassi di distribuzione attuata negli anni precedenti o alla pianificazione della banca.
- La banca non è obbligata a corrispondere effettivamente, in un momento successivo, la quota di distribuzione degli utili detratta dall’utile intermedio.
Sezione 2: Quote minoritarie di capitale in imprese consolidate
Art. 30 Condizioni per il computo come fondi propri delle quote minoritarie di capitale in imprese consolidate
(art. 20 cpv. 5, 21 cpv. 2, 27 cpv. 4bise 6, nonché 30 cpv. 3 OFoP)
La banca può computare come fondi propri quote minoritarie di capitale emesse da imprese integralmente consolidate, se:
- l’impresa integralmente consolidata è una banca o un’impresa che deve soddisfare requisiti paragonabili a quelli di una banca e che è soggetta a una vigilanza paragonabile a quella di una banca; e
- le quote di capitale:
1. sarebbero considerate dalla banca che effettua il consolidamento come componenti del capitale computabili, se questa le avesse emesse direttamente,
2. sono detenute da investitori che non sono legati direttamente o indirettamente né con la banca che effettua il consolidamento né con un’eventuale società holding del gruppo finanziario né con un’altra società del gruppo,
3. non sono finanziate in alcun modo direttamente o indirettamente tramite la banca che effettua il consolidamento, la società holding del gruppo finanziario o altre società del gruppo.
Art. 31 Limitazione nel computo consolidato
- Le quote minoritarie possono essere computate su base consolidata come fondi propri solo nella misura in cui, nelle imprese integralmente consolidate, servono a soddisfare in maniera proporzionale le esigenze relative ai fondi propri secondo gli articoli 41–45a OFoP mediante copertura delle posizioni ponderate in funzione del rischio con fondi propri nella qualità del capitale di cui all’articolo 42c OFoP.
- Non sono computate nei fondi propri consolidati le quote minoritarie che eccedono le esigenze di fondi propri applicabili all’impresa integralmente consolidata. Tali esigenze di fondi propri sono calcolate per ogni impresa nel modo seguente, tenendo conto che il valore più basso è decisivo:
- in conformità alle esigenze a livello locale relative ai fondi propri applicabili in modo complessivo per l’impresa integralmente consolidata;
- in conformità ai fondi propri necessari proporzionalmente attribuibili alle quote minoritarie secondo gli articoli 41–45a OFoP nella qualità di cui all’articolo 42c OFoP.
- Nel caso di una banca di rilevanza sistemica integralmente consolidata con sede in Svizzera, le esigenze relative ai fondi propri vengono calcolate in conformità al capoverso 2 lettere a e b del titolo quinto OFoP, senza considerare il capitolo 4 OFoP.
Art. 32 Emissione di fondi propri da parte di una società a scopo specifico non operativa
(art. 27 cpv. 4bis, 28 e 30 cpv. 4 OFoP)
I fondi propri di base supplementari o i fondi propri complementari emessi da una società a scopo specifico non operativa («special purpose entity») e ceduti all’interno del gruppo sono integralmente computabili.
Sezione 3: Fondi propri di banche di diritto pubblico e banchieri privati
Art. 33 Garanzia a favore di una banca di diritto pubblico
(art. 20 cpv. 5, 27 cpv. 4bise 30 cpv. 4 lett. a OFoP)
Le banche di diritto pubblico non possono computare come fondi propri le garanzie di una collettività pubblica, in particolare di un Comune o di un Cantone.
Art. 34 Capitale di dotazione
(art. 20 cpv. 5, 23 e 24 OFoP)
- Il capitale di dotazione di una banca di diritto pubblico è computato come fondi propri di base di qualità primaria, se:
- è a disposizione della banca per un periodo illimitato o soddisfa le esigenze dell’articolo 24 OFoP;
- contribuisce in via prioritaria a coprire le perdite; e
- la banca non ha un obbligo di distribuzione nei confronti dei proprietari.
- Sono considerate distribuzioni tutte le forme di indennizzo dei proprietari, indipendentemente dalla loro designazione, a eccezione di un indennizzo adeguato per un’eventuale garanzia dello Stato.
Art. 35 Banchieri privati
(art. 25 e 30 cpv. 4 OFoP)
- Per i banchieri privati, la computabilità delle componenti del capitale è disciplinata dalle disposizioni del contratto societario concernenti:
- la partecipazione agli utili;
- la copertura delle perdite in caso di continuità d’esercizio; e
- un eventuale diritto all’avanzo della liquidazione.
- La responsabilità illimitata dei soci non può essere computata nei fondi propri. Tuttavia, può essere compensata.
- Sia i conferimenti di capitale sia il capitale accomandato possono essere computati contemporaneamente nei fondi propri di base di qualità primaria, se:
- la copertura delle perdite avviene nello stesso momento e in proporzione al conferimento di capitale;
- la pretesa all’avanzo di un’eventuale liquidazione è proporzionale; e
- una differenza nella partecipazione agli utili fra i soci è riconducibile esclusivamente a un’eventuale compensazione della responsabilità limitata e non a un trattamento differente delle componenti del capitale.
- Se sono soddisfatte solo le condizioni di cui al capoverso 3 lettere b e c, solo la componente del capitale in grado di coprire le perdite in via prioritaria è computata come fondi propri di base di qualità primaria. La computabilità della componente del capitale in grado di coprire le perdite in via subordinata come fondi propri di base supplementari o come fondi propri complementari deve essere valutata nel singolo caso, tenendo conto di tutte le circostanze.
- Se un conferimento di capitale o il capitale accomandato della banca è messo a disposizione per un periodo limitato o il contratto societario prevede una pretesa alla distribuzione indipendentemente dal risultato di esercizio della banca, tale deposito può essere computato tutt’al più come fondi propri complementari.
Sezione 4: Strumenti di capitale al di fuori dei fondi propri di base di qualità primaria
Art. 36 Entità della copertura delle perdite al verificarsi del «trigger»
(art. 27 OFoP)
La riduzione del credito o la conversione secondo l’articolo 27 capoverso 3 OFoP concernente uno strumento di debito dei fondi propri di base supplementari deve poter raggiungere il valore nominale integrale.
Art. 37 Strumenti di capitale nel gruppo finanziario
(art. 27 cpv. 4bis, 28 e 30 cpv. 4 OFoP)
- Se una banca svizzera emette fondi propri di base supplementari o fondi propri complementari attraverso un’impresa integralmente consolidata assoggettata alla vigilanza prudenziale con sede all’estero e tale impresa cede ifondi a un’unità svizzera del gruppo mediante uno strumento di capitale interno, la FINMA decide in merito al computo consolidato di tali fondi. Al riguardo tiene conto delle disposizioni concernenti il momento di insolvenza incombente («point of non-viability», PONV) dello Stato di sede dell’impresa consolidata.
- Se gli strumenti di capitale emessi all’estero secondo il capoverso 1 prevedono la conversione in fondi propri di base di qualità primaria nel PONV, la banca deve garantire, nel quadro delle disposizioni contrattuali, che l’effetto di un PONV nello strumento di capitale interno al gruppo non risulti in contrasto con ciò.
- Gli strumenti di capitale emessi da una società a scopo specifico non operativa possono, secondo gli articoli 28 e 30 capoverso 3 OFoP essere computati su base consolidata solo se nello strumento di capitale interno al gruppo è prevista per contratto una disposizione concernente il PONV.
Art. 38 Sostegno da parte delle autorità pubbliche
(art. 27 cpv. 4bis, e 29 cpv. 2 lett. a OFoP)
Non sono considerati un sostegno da parte delle autorità pubbliche secondo l’articolo 29 capoverso 2 lettera a OFoP:
- gli atti delle autorità pubbliche con carattere prettamente commerciale che avrebbero potuto essere compiuti anche da terzi;
- gli atti della collettività pubblica quale proprietaria di una banca che anche un terzo proprietario intraprenderebbe in una situazione analoga per migliorare la situazione finanziaria della banca.
Art. 39 Rettifiche di valore e accantonamenti: secondo l’AS‑BRI e l’OAPC‑FINMA
(art. 30 cpv. 4, 50 cpv. 1 lett. a OFoP)
- Per le posizioni trattate secondo l’approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS-BRI) (art. 50 cpv. 1 lett. a OFoP), le rettifiche di valore per i rischi di perdita derivanti da crediti non compromessi secondo l’articolo 25 dell’ordinanza FINMA del 31 ottobre 20198sui conti (OAPC-FINMA) e gli accantonamenti secondo l’articolo 28 capoverso 6 OAPC-FINMA possono:
- essere computati come fondi propri complementari; o
- essere compensati con le corrispondenti posizioni all’attivo o fuori bilancio prima della loro ponderazione in funzione del rischio.
- Il computo nei fondi propri complementari è possibile nella misura massima dell’1,25 per cento delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito secondo l’articolo 49 capoverso 1 OFoP, eccetto le posizioni secondo la lettera e.
- La compensazione secondo il capoverso 1 lettera b deve essere effettuata all’interno delle classi di posizione secondo l’articolo 63 OFoP.
- Se nella compensazione all’interno di una classe di posizione sono utilizzate differenti ponderazioni in funzione del rischio, le rettifiche di valore e gli accantonamenti devono essere ripartiti in modo proporzionale. Tale ripartizione basata sulla ponderazione in funzione del rischio corrisponde al rapporto tra le corrispondenti posizioni non ponderate e il totale di tutte le posizioni non ponderate all’interno della classe di posizione.
- Le rettifiche di valore e gli accantonamenti compensati non possono essere computati nei fondi propri complementari.
Art. 40 Rettifiche di valore e accantonamenti: secondo l’AS‑BRI e le norme contabili internazionali riconosciute
(art. 31 cpv. 3 OFoP)
- Le banche che applicano norme contabili internazionali riconosciute trattano, per analogia all’articolo 39, le rettifiche di valore e gli accantonamenti per i rischi di perdita considerati in virtù di tale norma contabile.
- Le rettifiche di valore e gli accantonamenti dei livelli 1 e 2 determinati conformemente alla norma contabile internazionale «International Financial Reporting Standard» 9 (IFRS 9) dell’International Accounting Standards Board9nella versione in vigore possono essere computati nei fondi propri complementari a copertura dei rischi di perdita derivanti da crediti non compromessi.
Art. 41 Rettifiche di valore secondo l’IRB
(art. 30 cpv. 4 OFoP)
- Previa approvazione della FINMA, le banche che applicano l’approccio basato sui rating interni («Internal Ratings-based Approach», IRB) possono computare nei fondi propri complementari un’eventuale eccedenza delle rettifiche di valore ante imposte.
- Si configura un’eccedenza se le rettifiche di valore conformemente al numero 35.4 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio in relazione ai rischi di credito (CRE) nella versione riportata nell’allegato 1 OFoP eccedono le perdite attese calcolate secondo l’IRB.
- Essa è computabile nella misura massima dello 0,6 per cento del totale delle posizioni ponderate secondo l’IRB.
Art. 42 Riserve computabili nei fondi propri complementari
(art. 30 cpv. 4 lett. c OFoP)
- Nei fondi propri complementari possono essere computate:
- le riserve latenti alla posta «Accantonamenti», sempre che siano contabilizzate su un conto speciale e contrassegnate quali fondi propri;
- le riserve latenti alle poste «Partecipazioni» e «Immobilizzazioni materiali»;
- le riserve nei titoli di partecipazione e le obbligazioni nelle immobilizzazioni finanziarie da iscrivere a bilancio secondo il principio del valore inferiore.
- Prima del computo, dalle riserve latenti secondo il capoverso 1 lettere a e b devono essere detratte le eventuali passività fiscali differite («Deferred Tax Liabilities», DTL), se non è stata costituita un’apposita riserva per gli impegni fiscali.
- La computabilità delle componenti di cui al capoverso 1 lettere a e b come fondi propri complementari deve essere confermata dalla società di audit nel rapporto di verifica secondo l’articolo 9 dell’ordinanza del 5 novembre 201410sugli audit dei mercati finanziari.
- Le riserve secondo il capoverso 1 lettera c sono computabili nella misura massima del 45 per cento dell’utile non realizzato.
Art. 43 Postergazione negli strumenti di capitale delle banche cantonali con garanzia dello Stato
(art. 27 cpv. 4bise 30 cpv. 4 lett. a OFoP)
Le banche cantonali con garanzia dello Stato possono computare nei fondi propri di base supplementari o nei fondi propri complementari i prestiti postergati loro concessi solo se la copertura di tali prestiti mediante la garanzia dello Stato è esplicitamente esclusa nel quadro delle disposizioni contrattuali o per legge.
Art. 44 Conferimenti di capitale dei soci illimitatamente responsabili di banche private
(art. 30 cpv. 4 lett. b OFoP)
Per i banchieri privati, i conferimenti di capitale dei soci illimitatamente responsabili che non soddisfano le condizioni dell’articolo 25 OFoP possono essere computati nei fondi propri complementari, se:
- soddisfano le esigenze comuni per i fondi propri secondo l’articolo 20 OFoP; e
- il versamento degli averi ai soci da parte della banca è consentito soltanto nella misura in cui i fondi propri residui adempiano le esigenze secondo gli articoli 41–47e OFoP.
Sezione 5: Correzioni
Art. 45 Compensazione delle passività fiscali differite
(art. 31 cpv. 2, 32 cpv. 1 lett. d e 2 OFoP)
- La compensazione delle passività fiscali differite con le attività fiscali differite («Deferred Tax Assets», DTA) secondo l’articolo 32 capoverso 2 OFoP è possibile solo se le DTL non sono già state considerate nel quadro della definizione dell’importo determinante dell’attivo secondo l’articolo 31 capoverso 2 OFoP.
- Prima della compensazione, le DTL devono essere assegnate in modo proporzionale alle due seguenti categorie di DTA, in base alle quote delle DTA in queste categorie:
- DTA dovute a differenze temporanee che sono soggette a deduzioni in base ai limiti della franchigia di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettera b OFoP; e
- DTA in relazione con perdite operative integralmente dedotte secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera d OFoP.
Art. 46 Software
Se i software sono trattati come un valore immateriale secondo gli standard di rendiconto applicabili, il loro valore deve essere dedotto dai fondi propri di base di qualità primaria secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera c OFoP.
Art. 47 Crediti nei confronti di istituti di previdenza professionale con piani a benefici definiti
- In deroga all’articolo 32 capoverso 1 lettera f OFoP, la banca non deve dedurre dai fondi propri di base di qualità primaria i crediti nei confronti di istituti di previdenza professionale con piani a benefici definiti («defined benefit pension fund assets»), se ha in qualsiasi momento la facoltà illimitata di disporre degli attivi.
- La facoltà illimitata di disporre viene meno in particolare se per disporre dell’attivo la banca necessita del consenso di un organo dell’istituto di previdenza professionale.
- Non sono deducibili segnatamente i crediti concessi a un istituto di previdenza professionale laddove non conferiscano a quest’ultimo il diritto di compensazione, in particolare per mezzo di crediti contributivi.
Art. 48 Deduzioni determinate dall’opzione scelta nell’ambito delle disposizioni di consolidamento
Gli articoli 35–38 e 40 OFoP non si applicano alle deduzioni secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera i OFoP che la banca effettua sulla base di una delle opzioni previste nelle disposizioni di consolidamento.
Art. 49 Posizione netta
Nel calcolo della posizione netta secondo gli articoli 32 capoverso 1 lettera g e 34 OFoP in combinato disposto con l’articolo 4 capoverso 1 lettera f OFoP, la banca deve determinare se, oltre alle forme di investimento di cui all’articolo 52 OFoP, sussistono ulteriori obblighi contrattuali concernenti l’acquisizione di strumenti di capitale proprio ed, eventualmente, tenerne conto.
Art. 50 Deduzione con franchigia per gli strumenti di capitale proprio
- Sono considerati strumenti di capitale proprio secondo l’articolo 33 capoverso 1 OFoP anche gli strumenti di capitale proprio detenuti indirettamente o sinteticamente.
- Gli strumenti di capitale propriodetenuti indirettamente sono strumenti di capitale proprio detenutiin un’impresa che, da parte sua, detiene strumenti di capitale proprio di un’impresa attiva nel settore finanziario.
- Gli strumenti di capitale proprio detenuti sinteticamente sono contratti finanziari il cui valore è strettamente legato a quello dello strumento di capitale proprio di un’impresa del settore finanziario.
Sezione 6: Disposizioni speciali per le banche che applicano standard internazionali di presentazione dei conti riconosciuti
Art. 51 Correzioni supplementari: principio di base
Le banche che allestiscono il conto di gruppo secondo uno standard internazionale di presentazione dei conti riconosciuto devono basarsi, per il calcolo dei fondi propri computabili e dei fondi propri minimi come pure per le disposizioni sulla ripartizione dei rischi su base consolidata, sulla chiusura secondo lo standard internazionale utilizzato. Per il conto di gruppo è determinante il perimetro di consolidamento secondo l’articolo 7 OFoP.
Art. 52 Correzioni supplementari secondo le norme contabili IFRS
Le banche che allestiscono il conto di gruppo secondo le norme contabili IFRS11devono apportare le seguenti correzioni nel calcolo dei fondi propri computabili e dei fondi propri minimi:
- deduzione delle differenze di valutazione positive contenute nelle riserve e nelle quote minoritarie in relazione a titoli di partecipazione, strumenti con carattere di partecipazione, titoli di debito e altri attivi, la cui valutazione secondo il «fair value» produce un impatto diretto sui fondi propri («other comprehensive income», OCI);
- deduzione degli utili non realizzati e aggiunta delle perdite non realizzate nei passivi valutati secondo il «fair value» per l’esercizio in corso e gli esercizi precedenti sulla base della variazione del proprio merito creditizio registrata nell’OCI;
- deduzione delle differenze di valutazione positive per gli immobili a reddito con incidenza nel conto economico che sono contenute nel risultato dell’esercizio in corso, nelle riserve, incluso l’utile riportato, e nelle quote minoritarie;
- deduzione delle differenze di valutazione positive registrate nell’OCI per le altre immobilizzazioni materiali contenute nelle riserve e nelle quote minoritarie;
- deduzione degli utili e aggiunta delle perdite risultanti dalla valutazione registrata nell’OCI delle coperture dell’esposizione alla variabilità dei flussi di cassa («cash flow hedges»).
Art. 53 Correzioni supplementari secondo le norme contabili US GAAP
L’articolo 52 si applica per analogia alle banche che allestiscono il conto di gruppo secondo gli «United States Generally Accepted Accounting Principles» (standard US GAAP) del Financial Accounting Standards Board12.
Art. 54 Ulteriori correzioni
- Ulteriori correzioni richiedono l’approvazione della FINMA. La FINMA può richiedere informazioni supplementari, se ciò è necessario per valutare l’adeguatezza delle correzioni.
- Se giudicato adeguato dal punto di vista prudenziale, la FINMA può esigere che vengano apportate ulteriori correzioni, in particolare in caso di forti oscillazioni periodiche dei fondi propri computabili o di cospicui utili non realizzati.
Art. 55 Comunicazione di modifiche nella chiusura contabile secondo le norme contabili US GAAP
In caso di modifiche alla norma contabile US GAAP o alla procedura interna di applicazione della norma, la banca deve contattare senza indugio la FINMA e fornirle le informazioni sui principi applicati per la valutazione degli strumenti finanziari. La FINMA decide le modifiche eventualmente necessarie delle procedure interne e dei principi di valutazione.
Art. 56 Valori delle posizioni nel calcolo dei fondi propri minimi
- Se gli utili netti non realizzati di attivi al netto delle imposte sono detratti dai fondi propri di base di qualità primaria, i fondi propri minimi per tali attivi possono essere calcolati al loro valore contabile, previa detrazione degli utili lordi non realizzati ante imposte.
- Se le perdite nette non realizzate di attivi al netto delle imposte sono aggiunte ai fondi propri di base di qualità primaria, i fondi propri minimi per tali attivi devono essere calcolati al loro valore contabile, maggiorato delle perdite lorde non realizzate ante imposte.
Art. 57 Base della chiusura singola a scopi prudenziali
- I fondi propri computabili, i fondi propri minimi e le posizioni relative alla ripartizione dei rischi sono calcolati a livello di singolo istituto sulla base della chiusura singola statutaria e delle chiusure intermedie secondo il capitolo 4 sezione 1 OBCR13.
- Previa approvazione della FINMA, in presenza di circostanze particolari la banca può calcolare i fondi propri computabili, i fondi propri minimi e le posizioni relative alla ripartizione dei rischi a livello di singolo istituto conformemente a uno standard internazionale di presentazione dei conti riconosciuto.
Capitolo 4: Entrata in vigore
Art. 58
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.