(Ordinanza sugli organismi di vigilanza, OOV)
del 6 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2020)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 43b capoverso 3 e 55 della legge del 22 giugno 20071sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA),
ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1
La presente ordinanza disciplina le condizioni di autorizzazione e le attività di vigilanza degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.
Sezione 2: Autorizzazione
Art. 2 Richiesta
- L’organismo di vigilanza presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione concernenti segnatamente:
- l’organizzazione;
- il luogo della direzione;
- il finanziamento durevole e sostenibile dell’attività;
- la garanzia di un’attività irreprensibile;
- i compiti e la loro eventuale delega.
- La richiesta deve contenere in particolare le indicazioni e i documenti seguenti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione:
- indicazioni sulla cittadinanza e domicilio;
- indicazioni sulle partecipazioni qualificate nell’organismo di vigilanza o in altre società;
- indicazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;
- un curriculum vitae firmato dalla persona interessata;
- referenze;
- un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni o un’attestazione corrispondente.
Art. 3 Forma giuridica e compiti
- L’organismo di vigilanza è una persona giuridica secondo il diritto svizzero.
- L’organo incaricato dell’amministrazione ha in particolare i seguenti compiti:
- esercita l’alta direzione dell’organismo di vigilanza;
- definisce l’organizzazione dell’organismo di vigilanza;
- nomina le persone incaricate dell’alta vigilanza e della gestione.
- L’organo incaricato della gestione ha in particolare i seguenti compiti:
- esercita la direzione operativa;
- elabora le basi decisionali per l’organo incaricato dell’amministrazione;
- attua le decisioni dell’organo incaricato dell’amministrazione.
- L’organismo di vigilanza persegue una politica retributiva adeguata tenendo conto della propria attività, dei rischi e della situazione finanziaria e definisce tale politica nei propri regolamenti.
Art. 4 Garanzia e indipendenza
- Le persone indipendenti non possono accettare mandati dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza o a favore di questi ultimi. Non possono neppure detenere partecipazioni dirette o indirette negli assoggettati alla vigilanza. Le decisioni determinanti devono essere prese da una persona indipendente.
- In caso di conflitti di interessi le persone coinvolte devono ricusarsi. L’organismo di vigilanza definisce nei documenti relativi all’organizzazione le modalità di gestione dei conflitti di interessi e i dettagli della ricusazione. In caso di conflitti di interessi durevoli non è dato il requisito dell’indipendenza.
- L’organismo di vigilanza non può esercitare attività diverse da quelle menzionate all’articolo 43a LFINMA. In particolare non può:
- fornire consulenza agli assoggettati alla vigilanza;
- operare come organo di mediazione secondo il titolo quinto della legge del 15 giugno 20182sui servizi finanziari.
Art. 5 Mezzi finanziari
- L’organismo di vigilanza deve disporre di un capitale minimo versato integralmente di 500 000 franchi, di cui almeno un quarto deve essere liquido.
- Fino alla prima costituzione delle riserve legali di cui all’articolo 43f capoverso 2 LFINMA è possibile computare i mutui di grado posteriore dell’ente responsabile dell’organismo di vigilanza.
Art. 6 Riserve
- Per la sua attività ai sensi dell’articolo 43a capoverso 1 LFINMA, l’organismo di vigilanza costituisce ogni anno riserve corrispondenti al 10 per cento delle uscite complessive annue finché la riserva totale raggiunge o raggiunge di nuovo l’importo di un preventivo annuale.
- Al momento del rilascio dell’autorizzazione la FINMA stabilisce il termine entro il quale devono essere costituite riserve pari a un preventivo annuale. Di norma è considerato congruo un termine di dieci anni.
Art. 7 Mutui della Confederazione
- La concessione di mutui della Confederazione compete al Dipartimento federale delle finanze (DFF).
- I mutui possono essere concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati. In caso di necessità il DFF stabilisce un ordine di priorità.
- I mutui possono essere concessi soltanto agli organismi di vigilanza che dispongono di un’autorizzazione della FINMA. Il DFF può subordinare la concessione di mutui ad altre condizioni.
Art. 8 Presentazione dei conti
L’organismo di vigilanza è soggetto all’obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti di cui agli articoli 957a –958d del Codice delle obbligazioni (CO)3.
Sezione 3: Vigilanza continua
Art. 9 Elenchi dei membri
- Se svolge anche l’attività di un organismo di autodisciplina secondo la legge del 10 ottobre 19974sul riciclaggio di denaro (LRD), l’organismo di vigilanza tiene elenchi separati dei membri in cui figurano i membri autorizzati dalla FINMA e quelli assoggettati alla vigilanza completa dell’organismo di vigilanza.
- Gli elenchi dei membri devono essere accessibili al pubblico mediante una procedura di richiamo.
Art. 10 Vigilanza continua
- Nell’ambito della vigilanza continua l’organismo di vigilanza valuta i rischi connessi sia all’attività sia all’organizzazione degli assoggettati alla vigilanza.
- La FINMA può stabilire periodicamente i punti che l’organismo di vigilanza deve almeno verificare nell’ambito della vigilanza continua.
Art. 11 Notifiche alla FINMA
- L’organismo di vigilanza notifica immediatamente alla FINMA:
- le gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza o altre irregolarità a cui non è possibile porre rimedio nell’ambito della vigilanza continua o per le quali non sembra opportuno impartire un termine per il ripristino della situazione conforme;
- se la situazione conforme non ha potuto essere ripristinata entro il termine impartito.
- Esso presenta annualmente un rapporto alla FINMA sui termini impartiti secondo l’articolo 43b capoverso 2 LFINMA e sui miglioramenti ottenuti.
- Esso notifica annualmente alla FINMA i risultati dell’attività di vigilanza continua e i dati sui rischi connessi all’attività dei singoli assoggettati alla vigilanza.
- Le notifiche avvengono in forma elettronica; la FINMA stabilisce i dati da notificare e il loro formato.
Sezione 4: Strumenti di vigilanza dell’organismo di vigilanza
Art. 12 Verifica
- L’organismo di vigilanza può effettuare direttamente le verifiche degli assoggettati alla vigilanza o ricorrere a società di audit.
- Se ricorre a società di audit, esso rilascia a tali società e agli auditor responsabili l’abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.
Art. 13 Abilitazione di società di audit
- La società di audit a cui ricorre l’organismo di vigilanza è sufficientemente organizzata se:
- dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l’ambito degli organismi di vigilanza;
- al più tardi tre anni dopo il rilascio dell’abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell’ambito degli organismi di vigilanza;
- a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l’articolo 730c CO5.
- L’attività che necessita di un’autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 LFINMA non è compatibile con l’abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza se la stessa è esercitata dalle seguenti persone:
- le società poste sotto una direzione unica con la società di audit;
- le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua attività;
- gli auditor responsabili.
- Una società di audit è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a copertura della responsabilità civile derivante da verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza, ha stipulato un’assicurazione per i danni patrimoniali o fornito garanzie finanziarie equivalenti. La copertura assicurativa messa a disposizione per tutti i danni patrimoniali in un anno deve ammontare almeno a 250 000 franchi.
Art. 14 Abilitazione degli auditor responsabili
- Un auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:
- esperienza professionale di cinque anni nella fornitura di prestazioni di verifica nell’ambito previsto dall’articolo 84 dell’ordinanza del 6 novembre 20196sugli istituti finanziari (OIsFi);
- 200 ore di verifica nell’ambito previsto dall’articolo 84 OIsFi;
- otto ore di perfezionamento nell’ambito previsto dall’articolo 84 OIsFi, nell’anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.
- Dopo l’abilitazione, l’auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:
- 100 ore di verifica nell’ambito previsto dall’articolo 84 OIsFi, negli ultimi quattro anni;
- otto ore di perfezionamento all’anno nell’ambito previsto dall’articolo 84 OIsFi.
- Per l’abilitazione ai sensi del capoverso 1 o il suo mantenimento ai sensi del capoverso 2, gli auditor responsabili possono computare l’esperienza professionale e le ore di verifica secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge del 23 giugno 20067sugli investimenti collettivi (LICol) nella versione del 28 settembre 20128.
- Gli avvocati e i notai impiegati come auditor presso avvocati e notai allo scopo di garantire il rispetto del segreto professionale dispongono delle pertinenti conoscenze, della relativa esperienza e della formazione continua richiesta se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22c dell’ordinanza dell’11 novembre 20159sul riciclaggio di denaro.
- L’abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in uno degli ambiti di vigilanza ai sensi dell’articolo 11a capoverso 1 lettere a–c dell’ordinanza del 22 agosto 200710sui revisori o un’abilitazione come perito revisore secondo l’articolo 4 della legge del 16 dicembre 200511sui revisori autorizza anche a eseguire verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza.
Art. 15 Perfezionamento
- I corsi di perfezionamento ai sensi dell’articolo 14, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell’informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:
- il perfezionamento comprende l’ambito degli organismi di vigilanza;
- i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un’ora;
- ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone.
- È computata l’effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.
- Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 16 Disposizione transitoria
Per le domande di abilitazione secondo l’articolo 14 presentate entro il 31 dicembre 2022 gli auditori responsabili possono computare l’esperienza professionale acquisita e le ore di verifica effettuate presso gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD12nel campo della LRD e nel campo delle norme di comportamento secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c LICol13nella versione del 28 settembre 201214.
Art. 17 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.