974.03•Ordinanza sull ’ aiuto in caso di catastrofe all ’ estero
974.03OACataFederal Council Ordinance1 nov 2001
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}(OACata)
del 24 ottobre 2001 (Stato 1° novembre 2018)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 19761su la cooperazione
allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali;
visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952(LM);
visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20023
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile,4
ordina:
Nella presente ordinanza, si intende per:
L’aiuto in caso di catastrofe è fornito in modo neutrale, imparziale ed esente da considerazioni politiche.
L’aiuto in caso di catastrofe è fornito in primo luogo con mezzi civili. Se questi ultimi risultano insufficienti, è possibile far capo anche a mezzi dell’esercito con il consenso delle autorità dello Stato richiedente.
L’aiuto in caso di catastrofe fornito dalla Svizzera può rivestire segnatamente le forme seguenti:
Le squadre di soccorso sono sottoposte alla legislazione dello Stato di transito o dello Stato richiedente per la durata dell’intervento. Sono fatte salve le disposizioni divergenti dei pertinenti accordi internazionali14.
La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché l’istruzione, le capacità e le apparecchiature speciali delle loro squadre di soccorso corrispondano alle norme riconosciute a livello internazionale.
Salvo disposizione contraria di accordi internazionali, la Confederazione risponde dei danni causati a terzi dai membri del CSA, della protezione civile o dell’esercito, conformemente alle disposizioni della legge del 14 marzo 195816sulla responsabilità, della legge del 4 ottobre 200217sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile o della legge militare.
I dipartimenti federali che partecipano all’aiuto in caso di catastrofe all’estero eseguono la presente ordinanza.
L’ordinanza del 2 dicembre 198518concernente l’impiego di militari nelle truppe di protezione aerea per l’aiuto in caso di catastrofe all’estero è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2001.
RS 974.0 ↩
RS 510.10 ↩
RS 520.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). ↩
Introdotta dal n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). ↩
Nuova epr. giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3549). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3549). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del 28 set. 2018, con effetto dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). ↩
Nuova epr. giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3379). ↩
RS 170.32 ↩
RS 520.1 ↩
[RU 1985 1872, 1987 1138] ↩