974.1•Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est
974.1Federal Act1 giu 2017
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}del 30 settembre 2016 (Stato 1° gennaio 2022)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 54 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20162,
decreta:
La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est persegue i seguenti obiettivi:
Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell’uomo. In caso di grave violazione di questi principi, può adottare misure e procedere agli adeguamenti necessari.
I provvedimenti possono essere eseguiti nell’ambito di sforzi bilaterali o multilaterali o in modo autonomo.
La Confederazione coordina i suoi provvedimenti con gli sforzi degli Stati dell’Europa dell’Est e con le prestazioni di altre istituzioni svizzere, estere e internazionali.
La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est può assumere le seguenti forme:
Le prestazioni finanziarie della Confederazione possono essere accordate sotto forma di:
I provvedimenti possono consistere anche in forme combinate di cooperazione e di prestazioni finanziarie della Confederazione.
I mezzi necessari per finanziare i provvedimenti secondo la presente legge sono stanziati sotto forma di crediti d’impegno3pluriennali mediante decreto federale semplice.
Il Consiglio federale fissa i punti fondamentali e i settori di attività prioritari dei provvedimenti secondo la presente legge; al riguardo si fonda sui principi sanciti dalla presente legge e tiene conto dell’esperienza e delle conoscenze specialistiche disponibili in Svizzera.
Il Consiglio federale provvede affinché nell’Amministrazione federale la politica concernente l’Europa dell’Est sia coerente e coordinata.
La Commissione consultiva per la cooperazione internazionale secondo l’articolo 14 della legge federale del 19 marzo 19764sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali presta consulenza al Consiglio federale in particolare in merito agli obiettivi e alle priorità della cooperazione.
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Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 20176