Legge federale concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods

979.1Federal Act29 mag 1992

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° dicembre 2002)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri1;
visto l’articolo 39 della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 19914,

decreta:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente legge con,tiene direttive inerenti alla partecipazione della Svizzera al Fondo monetario internazionale, alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all’Associazione internazionale per lo sviluppo e alla Società finanziaria internazionale (istituzioni di Bretton Woods).

Art. 2 Accordi internazionali
  1. Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali concernenti gli aumenti di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dell’Associazione internazionale per lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale.
  2. Prima di sottoscrivere gli aumenti di capitale secondo il capoverso 1, il Consiglio federale informa l’Assemblea federale.
  3. La partecipazione agli aumenti di capitale del Fondo monetario internazionale è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea federale.
Art. 3 Prestazione di contributi
  1. Il finanziamento dei contributi versati dalla Svizzera alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all’Associazione internazionale per lo sviluppo e alla Società finanziaria internazionale è disciplinato dalle disposizioni dell’articolo 9 della legge federale del 19 marzo 19765su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.
  2. La Banca nazionale fornisce le prestazioni finanziarie incombenti alla Svizzera nella sua qualità di membro del Fondo monetario internazionale. Incassa i rimborsi, gli interessi e le indennità.
Art. 4 Applicazione dello statuto di membro e rappresentanza della Svizzera
  1. Il Consiglio federale collabora con la Banca nazionale all’applicazione dello statuto di membro del Fondo monetario internazionale della Svizzera. Le modalità previste a questo scopo saranno stabilite in una convenzione tra il Consiglio federale e la Banca nazionale.
  2. Il Consiglio federale designa i rappresentanti della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods; per il Fondo monetario internazionale, la designazione è fatta d’intesa con la Banca nazionale.
Art. 5 Crediti del Fondo monetario internazionale, diritti speciali di prelievo, depositario
  1. La Banca nazionale riceve i crediti accordati alla Svizzera dal Fondo monetario internazionale. Cura i rimborsi e il pagamento degli interessi.
  2. Contabilizza le operazioni effettuate in diritti speciali di prelievo.
  3. È depositaria degli averi in franchi svizzeri del Fondo monetario internazionale.
Art. 6 Principi di politica dello sviluppo

Per qualsiasi decisione o presa di posizione concernente i Paesi in sviluppo, nel quadro delle istituzioni di Bretton Woods, la Svizzera si ispira ai principi e obiettivi della sua politica di sviluppo.

Art. 7 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Entra in vigore contemporaneamente ai trattati tra la Svizzera e le istituzioni di Bretton Woods6.

Data dell’entrata in vigore: 29 maggio 19927

Footnotes

  1. [CS 1 3;RU 1951 619]. Questa competenza corrisponde all’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101 ).

  2. Questa disposizione corrisponde all’articolo 99 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101 ).

  3. Nuovo testo dei per. giusta il n. I della LF del 22 giu. 2001, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 36803681;FF 2000 3502; 2001 1769).

  4. FF 1991 II 949

  5. RS 974.0

  6. RS 0.979.1 /.4

  7. DAF del 18 mag. 1992 (RU 1992 2568).

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