del 4 ottobre 1991 (Stato 1° dicembre 2002)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri1;
visto l’articolo 39 della Costituzione federale2,3
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 maggio 19914,
decreta:
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente legge con,tiene direttive inerenti alla partecipazione della Svizzera al Fondo monetario internazionale, alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all’Associazione internazionale per lo sviluppo e alla Società finanziaria internazionale (istituzioni di Bretton Woods).
Art. 2 Accordi internazionali
- Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale è autorizzato a concludere accordi internazionali concernenti gli aumenti di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dell’Associazione internazionale per lo sviluppo e della Società finanziaria internazionale.
- Prima di sottoscrivere gli aumenti di capitale secondo il capoverso 1, il Consiglio federale informa l’Assemblea federale.
- La partecipazione agli aumenti di capitale del Fondo monetario internazionale è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea federale.
Art. 3 Prestazione di contributi
- Il finanziamento dei contributi versati dalla Svizzera alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, all’Associazione internazionale per lo sviluppo e alla Società finanziaria internazionale è disciplinato dalle disposizioni dell’articolo 9 della legge federale del 19 marzo 19765su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.
- La Banca nazionale fornisce le prestazioni finanziarie incombenti alla Svizzera nella sua qualità di membro del Fondo monetario internazionale. Incassa i rimborsi, gli interessi e le indennità.
Art. 4 Applicazione dello statuto di membro e rappresentanza della Svizzera
- Il Consiglio federale collabora con la Banca nazionale all’applicazione dello statuto di membro del Fondo monetario internazionale della Svizzera. Le modalità previste a questo scopo saranno stabilite in una convenzione tra il Consiglio federale e la Banca nazionale.
- Il Consiglio federale designa i rappresentanti della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods; per il Fondo monetario internazionale, la designazione è fatta d’intesa con la Banca nazionale.
Art. 5 Crediti del Fondo monetario internazionale, diritti speciali di prelievo, depositario
- La Banca nazionale riceve i crediti accordati alla Svizzera dal Fondo monetario internazionale. Cura i rimborsi e il pagamento degli interessi.
- Contabilizza le operazioni effettuate in diritti speciali di prelievo.
- È depositaria degli averi in franchi svizzeri del Fondo monetario internazionale.
Art. 6 Principi di politica dello sviluppo
Per qualsiasi decisione o presa di posizione concernente i Paesi in sviluppo, nel quadro delle istituzioni di Bretton Woods, la Svizzera si ispira ai principi e obiettivi della sua politica di sviluppo.
Art. 7 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Entra in vigore contemporaneamente ai trattati tra la Svizzera e le istituzioni di Bretton Woods6.
Data dell’entrata in vigore: 29 maggio 19927