981.1•Ordinanza sulle domande d’indennità nei confronti dell’estero
981.1Federal Council Ordinance1 gen 1981
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"title": "Ordinanza del 1<sup>o</sup> dicembre 1980 sulle domande d'indennità nei confronti dell'estero",
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}del 1° dicembre 1980 (Stato 1° marzo 1993)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 11 della legge federale del 21 marzo 19801
sulle domande d’indennità nei confronti dell’estero e
l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19742
a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,
ordina:
Il Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento) sbriga i lavori di segreteria. Questa è subordinata al presidente della commissione.
La commissione esamina se il richiedente adempie, personalmente e materialmente, le condizioni per il pagamento di un’indennità. Se non sono adempiute, la commissione gli comunica immediatamente la decisione negativa.
La commissione può sottoporre all’avente diritto una proposta motivata d’indennizzazione. Se egli l’accetta entro 30 giorni, la proposta acquista forza di cosa giudicata.
Se dev’essere ripartita un’indennità globale, tutte le proposte d’indennizzazione sono integrate in un piano di ripartizione.
Gli importi d’indennizzazione, se complessivamente eccedono l’indennità globale, sono ridotti proporzionatamente, purché già non siano fissati nell’accordo di risarcimento.
La commissione può stabilire acconti per le pretese costituenti l’oggetto di una decisione cresciuta in giudicato. Gli acconti devono essere calcolati in modo che resti disponibile una parte sufficiente dell’indennità globale per le pretese che non costituiscono ancora oggetto di una decisione cresciuta in giudicato.
Il Dipartimento, se sussiste un residuo dono il pagamento di tutte le indennità, ne decide l’impiego d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
La commissione tiene un conteggio degli importi ricevuti e dei pagamenti agli aventi diritto.
I membri e le persone al servizio della commissione sono tenuti a mantenere il segreto sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione.
Il presidente può prendere decisioni incidentali.
La commissione possono dotarsi di un regolamento interno.
Il Dipartimento può chiedere in ogni momento alla commissione un rapporto sulla sua attività.
Sono abrogate:
La decisione riguardante una prestazione ricorrente, fondata sul decreto federale del 13 giugno 195712concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all’estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945, può essere modificata, se le circostanze determinanti per stabilire la prestazione sono mutate essenzialmente.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1981.
RS 981 ↩
RS 611.010 ↩
RS 172.041.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. 45 dell’all. n. 3 all’O del 3 feb. 1993 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.31 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. 45 dell’all. n. 3 all’O del 3 feb. 1993 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.31 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. 45 dell’all. n. 3 all’O del 3 feb. 1993 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.31 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. 45 dell’all. n. 3 all’O del 3 feb. 1993 concernente l’organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.31 ). ↩
[RU 1951 365, 1966 21] ↩
[RU 1951 370] ↩
[RU 1958 223, 1965 809, 1967 71] ↩
[RU 1958 695, 1965 811, 1967 71] ↩
RS 983.1 ↩