del 21 marzo 1980 (Stato 1° gennaio 2007)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 8 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19792,
decreta:
Art. 1 Scopo
La presente legge disciplina
- la determinazione delle pretese di indennità che la Confederazione deve far valere, conformemente al diritto internazionale, in ragione di interventi di Stati esteri su interessi di persone fisiche e giuridiche svizzere;
- l’esecuzione dei rispettivi accordi di indennità.
Art. 2 Determinazione delle pretese d’indennità
- Per far valere le pretese di indennità, il Dipartimento federale degli affari esteri può, mediante appello pubblico, invitare le persone interessate a notificare le loro pretese; esso può stabilire un termine di perenzione.
- Il Dipartimento accerta se i richiedenti adempiono le condizioni personali e materiali che consentano alla Confederazione di presentare una domanda d’indennità nell’ambito dei negoziati con Stati esteri; la sua decisione non pregiudica quella in merito all’indennità (art. 5 cpv. 3). .3.
- Il Consiglio federale può rinunciare a far valere casi d’importanza esigua.
Art. 3 Commissione
Il Consiglio federale istituisce una «Commissione delle indennità estere»4(Commissione) composta di rappresentanti dell’Amministrazione federale e di altri periti.
Art. 4 Esecuzione di accordi d’indennità
- Il Consiglio federale può incaricare la Commissione di eseguire gli accordi d’indennità.
- Ove circostanze particolari l’esigano, il Consiglio federale può parimenti affidare l’esecuzione ad altre autorità. Le disposizioni della presente legge e della sua ordinanza d’esecuzione5si applicano per analogia.
Art. 5 Compiti della Commissione
- Per l’esecuzione di un accordo d’indennità, la Commissione può, mediante appello pubblico, invitare le persone interessate a notificare le loro pretese; essa può stabilire un termine di perenzione.
- La Commissione può dispensare dall’obbligo di notificazione le persone le cui pretese già sono state notificate e incluse nei negoziati con Stati esteri, conformemente alla procedura di cui all’articolo 2.
- La Commissione determina se i richiedenti adempiono le condizioni personali e materiali cui è subordinata l’assegnazione di un’indennità; essa valuta i danni e ripartisce l’indennità fra gli aventi diritto.
- Il Consiglio federale può affidare alla Commissione altri compiti in materia di domande di indennità verso l’estero o in rapporto con prestazioni analoghe.
Art. 6 Diritto applicabile
La Commissione eseguisce gli accordi d’indennità conformemente alle disposizioni di questi ultimi e alle altre disposizioni del diritto federale, nonché ai principi generali del diritto internazionale.
Art. 7
Art. 8 Procedura di ricorso
- Il richiedente o l’avente diritto non è parte e non gode del diritto di ricorso contro decisioni relative a domande presentate da altre persone.
- Il Dipartimento federale degli affari esteri ha diritto di ricorrere.6
- Non può essere invocata l’inadeguatezza.
- e5. 7
Art. 9 Disposizioni speciali applicabili ai casi d’importanza esigua
La Commissione può:
- rinunciare ad assegnare le indennità in casi d’importanza esigua;
- stabilire indennità uniformi per talune categorie di casi di importanza esigua;
- trattare talune categorie di casi d’importanza esigua secondo una procedura sommaria derogante alla legge del 20 dicembre 19688sulla procedura amministrativa.
Art. 10 Assistenza amministrativa e giudiziaria
Per l’accertamento dei fatti, le autorità federali e cantonali come anche le istituzioni che svolgono compiti amministrativi devono accordare gratuitamente l’assistenza amministrativa e giudiziaria nella procedura di determinazione delle pretese e nell’esecuzione degli accordi d’indennità.
Art. 11 Esecuzione
Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge. Esso emana le disposizioni esecutive.
Art. 12 Modificazione e abrogazioni
- ** La legge federale del 16 dicembre 19439sull’organizzazione giudiziaria è modificata come segue:
Art. 99 lett. i*.* 2. Sono abrogati:
- Il decreto federale del 21 dicembre 195010che istituisce una Commissione delle indennità di nazionalizzazione e una Commissione di ricorso;
- Gli articoli 7 e 8 del decreto federale del 13 giugno 195711concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all’estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945.
Art. 13 Disposizione transitoria
I compiti della Commissione per l’aiuto agli Svizzeri dell’estero vittime della guerra e quelli della Commissione di ricorso giusta il decreto federale del 13 giugno 195712incombono d’ora in poi alla Commissione delle indennità estere e alla Commissione di ricorso13.
Art. 14 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 198114