Concluso a Strasburgo l’11 maggio 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 12 giugno 19951
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 13 luglio 1995
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1998
(Stato 16 marzo 2022)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19502(dappresso denominata «la Convenzione»),
in considerazione della necessità impellente di ristrutturare il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione al fine di conservare e migliorare l’efficacia della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali previsti dalla Convenzione, in primo luogo a seguito dell’aumento dei ricorsi e del numero crescente dei membri del Consiglio d’Europa;
ritenendo pertanto auspicabile modificare alcune disposizioni della Convenzione al fine di sostituire, in modo particolare, le esistenti Commissione europea e Corte europea dei diritti dell’uomo con una nuova Corte permanente;
vista la Risoluzione n. 1 adottata nel corso della Conferenza ministeriale europea sui diritti dell’uomo, svoltasi a Vienna il 19 e 20 marzo 1985;
vista la Raccomandazione 1194 (1992) adottata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 6 ottobre 1992;
vista la decisione presa sulla riforma del meccanismo di controllo della Convenzione dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa con la Dichiarazione di Vienna del 9 ottobre 1993,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Il testo dei titoli da II a IV della Convenzione3(art. da 19 a 56) ed il Protocollo n. 2 che conferisce alla Corte europea dei diritti dell’uomo la competenza di dare pareri consultivi vengono sostituiti dal seguente titolo II della Convenzione (art. da 19 a 51):
Titolo II:.
Art. 19 a 51.
Art. 2
- Il titolo V della Convenzione diviene il titolo III della Convenzione; l’articolo 57 della Convenzione diviene l’articolo 52 della Convenzione; gli articoli 58 e 59 della Convenzione vengono soppressi e gli articoli da 60 a 66 della Convenzione divengono rispettivamente gli articoli da 53 a 59 della Convenzione.
- Il titolo I della Convenzione si intitola . ed il nuovo titolo III della Convenzione . Le rubriche che figurano nell’allegato al presente Protocollo sono state attribuite agli articoli da 1 a 18 ed ai nuovi articoli da 52 a 59 della Convenzione.
- Nel nuovo articolo 56, al paragrafo 1, le . vengono inserite dopo le parole «si applicherà»; al paragrafo 4, le parole «Commissione» e «conformemente all’articolo 25 della presente Convenzione» sono rispettivamente sostituite dalle parole . e . Nel nuovo articolo 58 paragrafo 4, le parole «l’art. 63» sono sostituite dalle parole .
- Il Protocollo addizionale4alla Convenzione è emendato nel seguente modo:
- gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al presente Protocollo; e
- all’articolo 4, ultima frase, le parole «dell’art. 63» sono sostituite con le parole «dell’art. 56».
- Il Protocollo n. 45è emendato nel seguente modo:
- gli articoli sono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al presente Protocollo;
- all’articolo 5 paragrafo 3, le parole «dell’art. 64» sono sostituite dalle parole «dell’art. 56»; un nuovo paragrafo 5 viene aggiunto e si legge come segue:
«Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne tutti o ciascuno degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo»; e
c. il paragrafo 2 dell’articolo 6 è soppresso.
- Il Protocollo n. 66è emendato nel seguente modo:
- gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al presente Protocollo; e
- all’articolo 4, le parole «in virtù dell’art. 64» sono sostituite dalle .
- Il Protocollo n. 77è emendato nel seguente modo:
- gli articoli vengono presentati con le rubriche elencate nell’allegato al presente Protocollo;
- all’articolo 6 paragrafo 4, le parole «dell’art. 63» sono sostituite dalle parole .; un nuovo paragrafo 6 viene aggiunto e si legge come segue:
.
c) il paragrafo 2 dell’articolo 7 viene soppresso.
- Il Protocollo n. 98è abrogato.
Art. 3
- Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
- firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
- firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
- Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Art. 4
Il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 3. L’elezione dei nuovi giudici potrà avere luogo e potranno essere prese tutte le altre misure necessarie all’istituzione della nuova Corte, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, a partire dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo.
Art. 5
- Fatte salve le disposizioni dei successivi paragrafi 3 e 4, il mandato dei giudici, dei membri della Commissione, del cancelliere e del vice-cancelliere termina alla data di entrata in vigore del presente Protocollo.
- I ricorsi pendenti davanti alla Commissione che non sono ancora stati dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono esaminati dalla Corte conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
- I ricorsi dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo continuano ad essere esaminati dai membri della Commissione nell’arco dell’anno successivo. Tutti i ricorsi il cui esame non è stato terminato nel periodo soprammenzionato vengono trasmessi alla Corte che provvederà ad esaminarli, quali ricorsi ricevibili conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
- Per i ricorsi per i quali la Commissione, successivamente all’entrata in vigore del presente Protocollo, ha adottato un rapporto conformemente al vecchio articolo 31 della Convenzione, il rapporto viene trasmesso alle Parti, che non hanno la facoltà di pubblicarlo. Conformemente alle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, una causa può essere rimessa alla Corte. Il collegio della sezione allargata stabilisce se una delle sezioni o la sezione allargata deve pronunciarsi sulla causa. Se una sezione si pronuncia sulla causa, la sua decisione è definitiva. Le cause che non sono rimesse alla Corte vengono esaminate dal Comitato dei Ministri che agisce conformemente alle disposizioni del vecchio articolo 32 della Convenzione9.
- Le cause pendenti davanti alla Corte non ancora decise alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono trasmesse alla sezione allargata della Corte che le esamina conformemente alle disposizioni del presente Protocollo.
- La cause pendenti davanti al Comitato dei Ministri non ancora decise in virtù del vecchio articolo 32 della Convenzione alla data di entrata in vigore del presente Protocollo vengono definite dal Comitato dei Ministri che agisce conformemente con tale articolo.
Art. 6
Nel caso in cui un’Alta Parte contraente abbia riconosciuto la competenza della Commissione o la giurisdizione della Corte mediante la dichiarazione prevista dai vecchi articoli 25 o 46 della Convenzione10limitatamente alle questioni sorte successivamente o basate su fatti che si sono verificati dopo una tale dichiarazione, tale restrizione rimane valida per la giurisdizione della Corte ai sensi del presente Protocollo.
Art. 7
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:
- ogni firma;
- il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- la data di entrata in vigore del presente Protocollo o di qualsiasi sua disposizione conformemente all’articolo 4; e
- ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.
In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, l’11 maggio 1994, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa.(Seguono le firme)
Rubriche degli articoli da inserire nel testo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei suoi protocolli
Articolo 1 Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo
Articolo 2 Diritto alla vita
Articolo 3 Divieto di tortura
Articolo 4 Divieto di schiavitù e lavori forzati
Articolo 5 Diritto alla libertà e alla sicurezza
Articolo 6 Diritto ad un processo equo
Articolo 7 Nessuna pena senza legge
Articolo 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare
Articolo 9 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
Articolo 10 Libertà di espressione
Articolo 11 Libertà di riunione ed associazione
Articolo 12 Diritto al matrimonio
Articolo 13 Diritto ad un ricorso effettivo
Articolo 14 Divieto di discriminazione
Articolo 15 Deroga in caso di emergenze
Articolo 16 Restrizione all’attività politica degli stranieri
Articolo 17 Divieto dell’abuso di diritto
Articolo 18 Limitazioni dell’uso di restrizioni ai diritti
[.]
Articolo 52 Richieste del Segretario generale
Articolo 53 Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti
Articolo 54 Poteri del Comitato dei Ministri
Articolo 55 Rinuncia ad altri mezzi di risoluzione delle controversie
Articolo 56 Applicazione territoriale
Articolo 57 Riserve
Articolo 58 Denuncia
Articolo 59 Firma e ratifica
Protocollo addizionale
Articolo 1 Tutela della proprietà
Articolo 2 Diritto all’educazione
Articolo 3 Diritto a libere elezioni
Articolo 4 Applicazione territoriale
Articolo 5 Rapporti con la Convenzione
Articolo 6 Firma e ratifica
Protocollo n. 4
Articolo 1 Divieto di pena detentiva per inadempimento di obbligazioni con trattuali
Articolo 2 Libertà di circolazione
Articolo 3 Divieto di espulsione di cittadini
Articolo 4 Divieto di espulsione collettiva di stranieri
Articolo 5 Applicazione territoriale
Articolo 6 Rapporti con la Convenzione
Articolo 7 Firma e ratifica
Protocollo n. 6
Articolo 1 Abolizione della pena di morte
Articolo 2 Pena di morte in tempo di guerra
Articolo 3 Divieto di deroghe
Articolo 4 Divieto di riserve
Articolo 5 Applicazione territoriale
Articolo 6 Rapporti con la Convenzione
Articolo 7 Firma e ratifica
Articolo 8 Entrata in vigore
Articolo 9 Funzioni del depositario
Protocollo n. 7
Articolo 1 Garanzie processuali in ordine all’espulsione di stranieri
Articolo 2 Diritto di ricorso in materia penale
Articolo 3 Indennizzo per detenzione iniqua
Articolo 4Ne bis in idem
Articolo 5 Eguaglianza tra coniugi
Articolo 6 Applicazione territoriale
Articolo 7 Rapporti con la Convenzione
Articolo 8 Firma e ratifica
Articolo 9 Entrata in vigore
Articolo 10 Funzioni del depositario