Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

0.103.1Multilateral International Treaty18 set 1992

Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966
Approvato dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19911
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 18 giugno 1992
Entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992

(Stato 28 novembre 2024)

Gli Stati parti del presente Patto,

considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite2, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;

riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale dell’essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;

considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo;

considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto,

hanno convenuto quanto segue:

Parte prima

Art. 1
  1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.
  2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.
  3. Gli Stati parti dei presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Parte seconda

Art. 2
  1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l’assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l’adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.
  2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.
  3. I Paesi in sviluppo, tenuto debito conto dei diritti dell’uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.
Art. 3

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.

Art. 4

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell’assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.

Art. 5
  1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.
  2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

Parte terza

Art. 6
  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.
  2. Le misure che ciascuno degli Stati parte al presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l’elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.
Art. 7

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare:

  1. la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo:
  2. un equo salario ed una eguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro;

ii) un’esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto;

b) la sicurezza e l’igiene del lavoro;

c) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell’anzianità di servizio e delle attitudini personali;

d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

Art. 8
  1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire:
    1. il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall’organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L’esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
    2. il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi;
    3. il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;
    4. il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità delle leggi di ciascun Paese.
  2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all’esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione pubblica.
  3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 19483dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.
Art. 9

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

Art. 10

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

  1. La protezione e l’assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità dei mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico. Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.
  2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.
  3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragione di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.
Art. 11
  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l’importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.
  2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie:
    1. per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l’accrescimento e l’utilizzazione più efficaci delle risorse naturali;
    2. per assicurare un’equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari.
Art. 12
  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.
  2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini:
    1. la diminuzione del numero dei nati‑morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli;
    2. il miglioramento di tutti gli aspetti dell’igiene ambientale e industriale;
    3. la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d’altro genere;
    4. la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.
Art. 13
  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
  2. Gli Stati del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:
    1. l’istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;
    2. l’istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l’istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita;
    3. l’istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano d’uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l’instaurazione progressiva dell’istruzione gratuita;
    4. l’istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;
    5. deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.
  3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l’educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.
  4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel I° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l’istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti dallo Stato.
Art. 14

Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o negli altri territori soggetti alla sua giurisdizione, l’obbligatorietà e la gratuità dell’istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell’istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

Art. 15
  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
    1. a partecipare alla vita culturale;
    2. a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
    3. a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore.
  2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
  3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l’attività creativa.
  4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall’incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

Parte quarta

Art. 16
  1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte dei Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.

2.  a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto. b) Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copia dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dei rispettivi statuti.

Art. 17
  1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall’entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.
  2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.
  3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.
Art. 18

In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell’ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.

Art. 19

Il Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell’uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell’uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell’uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all’articolo 18.

Art. 20

Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio economico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d’ordine generale fatta in base all’articolo 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione d’ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dell’uomo o in qualsiasi altro documento menzionato in tale rapporto.

Art. 21

Il Consiglio economico e sociale può presentare di quando in quando all’Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

Art. 22

Il Consiglio economico e sociale può sottoporre all’attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull’opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all’efficace progressiva attuazione del presente Patto.

Art. 23

Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti all’attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l’adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e l’organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio.

Art. 24

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Art. 25

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

Parte quinta

Art. 26
  1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia4, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.
  2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
  3. Il presente Patto sarà aperto all’adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
  4. L’adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
  5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.
Art. 27
  1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.
  2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 28

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Art. 29
  1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
  2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.
  3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.
Art. 30

Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

  1. delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all’articolo 26;
  2. della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all’articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell’articolo 29.
Art. 31
  1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
  2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all’articolo 26.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan*24 gennaio1983 A24 aprile1983
Albania4 ottobre1991 A4 gennaio1992
Algeria*12 settembre198912 dicembre1989
Angola10 gennaio1992 A10 aprile1992
Antigua e Barbuda3 luglio2019 A3 ottobre2019
Argentina8 agosto19868 novembre1986
Armenia13 settembre1993 A13 dicembre1993
Australia10 dicembre197510 marzo1976
Austria**10 settembre197810 dicembre1978
Azerbaigian13 agosto1992 A13 novembre1992
Bahamas*23 dicembre200823 marzo2009
Bahrein*27 settembre2007 A27 dicembre2007
Bangladesh*5 ottobre1998 A5 gennaio1999
Barbados*5 gennaio1973 A3 gennaio1976
Belarus12 novembre19733 gennaio1976
Belgio* **21 aprile198321 luglio1983
Belize9 marzo20159 giugno2015
Benin12 marzo1992 A12 giugno1992
Bolivia12 agosto1982 A12 novembre1982
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Brasile24 gennaio1992 A24 aprile1992
Bulgaria*21 settembre19703 gennaio1976
Burkina Faso4 gennaio1999 A4 aprile1999
Burundi9 maggio1990 A9 agosto1990
Cambogia26 maggio1992 A26 agosto1992
Camerun27 giugno1984 A27 settembre1984
Canada* **19 maggio1976 A19 agosto1976
Capo Verde6 agosto1993 A6 novembre1993
Ceca, Repubblica**22 febbraio1993 S1° gennaio1993
Ciad9 giugno1995 A9 settembre1995
Cile10 febbraio19723 gennaio1976
Cina*27 marzo200127 giugno2001
Hong Kong20 giugno19971° luglio1997
Macao3 dicembre199920 dicembre1999
Cipro**2 aprile19693 gennaio1976
Colombia29 ottobre19693 gennaio1976
Congo (Brazzaville)5 ottobre1983 A5 gennaio1984
Congo (Kinshasa)1° novembre1976 A1° febbraio1977
Corea (Nord)14 settembre1981 A14 dicembre1981
Corea (Sud)10 aprile1990 A10 luglio1990
Costa Rica29 novembre19683 gennaio1976
Côte d’Ivoire26 marzo1992 A26 giugno1992
Croazia12 ottobre1992 S8 ottobre1991
Danimarca* **6 gennaio19723 gennaio1976
Dominica17 giugno1993 A17 settembre1993
Dominicana, Repubblica4 gennaio1978 A4 aprile1978
Ecuador6 marzo19693 gennaio1976
Egitto*14 gennaio198214 aprile1982
El Salvador30 novembre197929 febbraio1980
Eritrea17 aprile2001 A17 luglio2001
Estonia**21 ottobre1991 A21 gennaio1992
Eswatini26 marzo2004 A26 giugno2004
Etiopia11 giugno1993 A11 settembre1993
Figi16 agosto2018 A16 novembre2018
Filippine7 giugno19743 gennaio1976
Finlandia**19 agosto19753 gennaio1976
Francia* **4 novembre1980 A4 febbraio1981
Gabon21 gennaio1983 A21 aprile1983
Gambia29 dicembre1978 A29 marzo1979
Georgia3 maggio1994 A3 agosto1994
Germania**17 dicembre19733 gennaio1976
Ghana7 settembre20007 dicembre2000
Giamaica3 ottobre19753 gennaio1976
Giappone*21 giugno197921 settembre1979
Gibuti5 novembre2002 A5 febbraio2003
Giordania28 maggio19753 gennaio1976
Grecia**16 maggio1985 A16 agosto1985
Grenada6 settembre1991 A6 dicembre1991
Guatemala19 maggio1988 A19 agosto1988
Guinea*24 gennaio197824 aprile1978
Guinea-Bissau2 luglio1992 A2 ottobre1992
Guinea equatoriale25 settembre1987 A25 dicembre1987
Guyana15 febbraio197715 maggio1977
Haiti8 ottobre2013 A8 gennaio2014
Honduras17 febbraio198117 maggio1981
India*10 aprile1979 A10 luglio1979
Indonesia*23 febbraio2006 A23 maggio2006
Iran24 giugno19753 gennaio1976
Iraq*25 gennaio19713 gennaio1976
Irlanda* **8 dicembre19898 marzo1990
Islanda22 agosto197922 novembre1979
Israele*3 ottobre19913 gennaio1992
Italia**15 settembre197815 dicembre1978
Kazakstan24 gennaio200624 aprile2006
Kenya*1° maggio1972 A3 gennaio1976
Kirghizistan7 ottobre1994 A7 gennaio1995
Kuwait*21 maggio1996 A21 agosto1996
Laos13 febbraio200713 maggio2007
Lesotho9 settembre1992 A9 dicembre1992
Lettonia**14 aprile1992 A14 luglio1992
Libano3 novembre1972 A3 gennaio1976
Liberia22 settembre200422 dicembre2004
Libia*15 maggio1970 A3 gennaio1976
Liechtenstein10 dicembre1998 A10 marzo1999
Lituania20 novembre1991 A20 febbraio1992
Lussemburgo18 agosto198318 novembre1983
Macedonia del Nord18 gennaio1994 S17 novembre1991
Madagascar*22 settembre19713 gennaio1976
Malawi22 dicembre1993 A22 marzo1994
Maldive19 settembre2006 A19 dicembre2006
Mali16 luglio1974 A3 gennaio1976
Malta*13 settembre199013 dicembre1990
Marocco3 maggio19793 agosto1979
Marshall, Isole12 marzo2018 A12 giugno2018
Mauritania17 novembre2004 A17 febbraio2005
Maurizio12 dicembre1973 A3 gennaio1976
Messico*23 marzo1981 A23 giugno1981
Moldova**26 gennaio1993 A26 aprile1993
Monaco*28 agosto199728 novembre1997
Mongolia*18 novembre19743 gennaio1976
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Myanmar*6 ottobre20176 gennaio2018
Namibia28 novembre1994 A28 febbraio1995
Nepal14 maggio1991 A14 agosto1991
Nicaragua12 marzo1980 A12 giugno1980
Niger7 marzo1986 A7 giugno1986
Nigeria29 luglio1993 A29 ottobre1993
Norvegia* **13 settembre19723 gennaio1976
Nuova Zelanda*28 dicembre197828 marzo1979
Oman*9 giugno2020 A9 settembre2020
Paesi Bassi**11 dicembre197811 marzo1979
Aruba11 dicembre197811 marzo1979
Curaçao11 dicembre197811 marzo1979
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
11 dicembre197811 marzo1979
Sint Maarten11 dicembre197811 marzo1979
Pakistan* **17 aprile200817 luglio2008
Palestina2 aprile2014 A2 luglio2014
Panama8 marzo19778 giugno1977
Papua Nuova Guinea21 luglio2008 A21 ottobre2008
Paraguay10 giugno1992 A10 settembre1992
Perù28 aprile197828 luglio1978
Polonia**18 marzo197718 giugno1977
Portogallo**31 luglio197831 ottobre1978
Qatar*21 maggio2018 A21 agosto2018
Regno Unito* **20 maggio197620 agosto1976
Bermuda20 maggio197620 agosto1976
britanniche, Isole Vergini20 maggio197620 agosto1976
Caimane, Isole20 maggio197620 agosto1976
Falkland, Isole20 maggio197620 agosto1976
Gibilterra20 maggio197620 agosto1976
gruppo Pitcairn (Ducie,
Oeno, Henderson e Pitcairn)
20 maggio197620 agosto1976
Guernesey20 maggio197620 agosto1976
Jersey20 maggio197620 agosto1976
Man, Isola di20 maggio197620 agosto1976
Montserrat20 maggio197620 agosto1976
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
20 maggio197620 agosto1976
Turche e Caicos, Isole20 maggio197620 agosto1976
Rep. Centrafricana8 maggio1981 A8 agosto1981
Romania* **9 dicembre19743 gennaio1976
Ruanda16 aprile1975 A3 gennaio1976
Russia16 ottobre1981 A3 gennaio1976
Saint Kitts e Nevis1° novembre2024 A1° febbraio2025
Saint Vincent e Grenadine9 novembre1981 A9 febbraio1982
Salomone, Isole17 marzo1982 S7 luglio1978
San Marino18 ottobre1985 A18 gennaio1986
São Tomé e Príncipe10 gennaio201710 aprile2017
Seicelle5 maggio1992 A5 agosto1992
Senegal13 febbraio197813 maggio1978
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone23 agosto1996 A23 novembre1996
Siria*21 aprile1969 A3 gennaio1976
Slovacchia**28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Somalia24 gennaio1990 A24 aprile1990
Spagna**27 aprile197727 luglio1977
Sri Lanka11 giugno1980 A11 settembre1980
Sudafrica*12 gennaio201512 aprile2015
Sudan18 marzo1986 A18 giugno1986
Sudan del Sud5 febbraio2024 A5 maggio2024
Suriname28 dicembre1976 A28 marzo1977
Svezia***6 dicembre19713 gennaio1976
Svizzera**18 giugno1992 A18 settembre1992
Tagikistan4 gennaio1999 A4 aprile1999
Tanzania11 giugno1976 A11 settembre1976
Thailandia*5 settembre1999 A5 dicembre1999
Timor-Leste16 aprile2003 A16 luglio2003
Togo24 maggio1984 A24 agosto1984
Trinidad e Tobago*8 dicembre1978 A8 marzo1979
Tunisia18 marzo19693 gennaio1976
Turchia*23 settembre200323 dicembre2003
Turkmenistan1° maggio1997 A1° agosto1997
Ucraina*12 novembre19733 gennaio1976
Uganda21 gennaio1987 A21 aprile1987
Ungheria**17 gennaio19743 gennaio1976
Uruguay1° aprile19703 gennaio1976
Uzbekistan28 settembre1995 A28 dicembre1995
Venezuela10 maggio197810 agosto1978
Vietnam*24 settembre1982 A24 dicembre1982
Yemen*9 febbraio1987 A9 maggio1987
Zambia**10 aprile1984 A10 luglio1984
Zimbabwe13 maggio1991 A13 agosto1991
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell ’Organizzazione delle Nazioni Unite: https://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 1993 725; FF 1991 I 925 RU 1993 724

  2. RS 0.120

  3. RS 0.822.719.7

  4. RS 0.193.501

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.