0.131.1•Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali
0.131.1Multilateral International Treaty4 giu 1982
Conchiusa a Madrid il 21 maggio 1980
Approvata dall’Assemblea federale il 3 dicembre 19811
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 3 marzo 1982
Entrata in vigore per la Svizzera il 4 giugno 1982
(Stato 16 maggio 2019)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare una più stretta unione tra i suoi membri e di promuovere la cooperazione tra essi;
Considerando che ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto del Consiglio d’Europa2questo scopo sarà conseguito principalmente con la conclusione di accordi nell’ambito amministrativo;
Considerando che il Consiglio d’Europa mira ad assicurare la partecipazione delle collettività o autorità territoriali d’Europa alla realizzazione del suo scopo;
Considerando l’importanza che può rivestire per il raggiungimento di questo obiettivo la cooperazione delle collettività o autorità territoriali di frontiera in materie quali lo sviluppo regionale, urbano e rurale, la protezione dell’ambiente, il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi offerti ai cittadini e l’aiuto reciproco in caso di sinistri;
Considerando che dall’esperienza acquisita consegue che la cooperazione dei poteri locali e regionali d’Europa è di natura tale da permettere un migliore assolvimento della loro missione ed è in particolare suscettibile di contribuire a valorizzare e a incrementare lo sviluppo delle regioni di frontiera;
Decisi a favorire per quanto possibile questa cooperazione e a contribuire così al progresso economico e sociale delle regioni di frontiera e alla solidarietà che unisce i popoli europei,
hanno stabilito quanto segue:
Ogni Parte contraente s’impegna ad agevolare e a promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le collettività o autorità territoriali che dipendono dalla sua giurisdizione e le collettività o autorità territoriali dipendenti dalla competenza di altre Parti contraenti. Essa s’adopererà a promuovere la conclusione degli accordi e intese che si renderanno necessari a tal fine, nel rispetto delle norme costituzionali proprie di ciascuna Parte.
Le intese e gli accordi da concludere potranno in particolare ispirarsi ai modelli e schemi d’accordi, di statuti e di contratti allegati alla presente Convenzione numerati da 1.1 a 1.5 e da 2.1 a 2.6, con gli adattamenti resi necessari dalla situazione particolare propria a ciascuna Parte contraente. Questi modelli e schemi di accordi, di statuti e di contratti, essendo di natura indicativa, non hanno valore contrattuale. 2. Nel caso in cui stimino necessario concludere accordi interstatali, le Parti contraenti possono in particolare fissare l’ambito, le forme e i limiti entro i quali hanno la possibilità di agire le collettività e autorità territoriali interessate alla cooperazione transfrontaliera. Ogni accordo può parimenti definire le collettività o organismi ai quali si applica. 3. Le disposizioni che precedono non intaccano la facoltà delle Parti contraenti di ricorrere di comune accordo ad altre forme di cooperazione transfrontaliera. Ugualmente, le disposizioni della presente Convenzione non possono essere interpretate tali da rendere privi d’effetto gli accordi di cooperazione già esistenti. 4. Gli accordi e le intese saranno conclusi nel rispetto delle competenze previste dal diritto interno di ogni Parte contraente in materia di relazioni internazionali e di orientamento politico generale, come pure nel rispetto delle norme di controllo o di tutela alle quali sono soggette le collettività o autorità territoriali. 5. A tal fine, ogni Parte contraente può, al momento della firma della presente Convenzione o con successiva comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, indicare le autorità che, secondo il suo ordinamento interno, sono competenti ad esercitare il controllo o la tutela nei confronti delle collettività ed autorità territoriali interessate.
Ogni Parte contraente si adopererà a risolvere le difficoltà di ordine giuridico, amministrativo o tecnico che siano di natura tale da ostacolare lo sviluppo e il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e si consulterà, per quanto necessario, con la o con le altre Parti contraenti interessate.
Nel caso di una cooperazione transfrontaliera iniziata in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti esamineranno l’opportunità di accordare alle collettività o autorità territoriali che vi partecipano le stesse agevolazioni date in caso di cooperazione esplicantesi nell’ambito interno.
Ogni Parte contraente darà per quanto possibile tutte le informazioni che le sono richieste da un’altra Parte contraente allo scopo di agevolare l’adempimento da parte di questa degli obblighi che le incombono in virtù della presente Convenzione.
Ogni Parte contraente curerà che le collettività o autorità territoriali interessate siano informate dei mezzi di azione che sono loro offerti dalla presente Convenzione.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Madrid, il 2l maggio 1980, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 7 novembre | 2001 | 8 febbraio | 2002 |
| Armenia | 31 ottobre | 2003 | 1° febbraio | 2004 |
| Austria | 18 ottobre | 1982 | 19 gennaio | 1983 |
| Azerbaigian* | 30 marzo | 2004 | 1° luglio | 2004 |
| Belgio | 6 aprile | 1987 | 7 luglio | 1987 |
| Bosnia e Erzegovina | 28 marzo | 2008 | 29 giugno | 2008 |
| Bulgaria | 7 maggio | 1999 | 8 agosto | 1999 |
| Ceca, Repubblica | 20 dicembre | 1999 | 21 marzo | 2000 |
| Cipro* | 18 dicembre | 2013 A | 19 marzo | 2014 |
| Croazia | 17 settembre | 2003 | 18 dicembre | 2003 |
| Danimarca* | 2 aprile | 1981 | 22 dicembre | 1981 |
| Groenlandia | 2 aprile | 1981 | 22 dicembre | 1981 |
| Isole Faeröer | 2 aprile | 1981 | 22 dicembre | 1981 |
| Finlandia* | 11 settembre | 1990 | 12 dicembre | 1990 |
| Francia | 14 febbraio | 1984 | 15 maggio | 1984 |
| Georgia* | 24 luglio | 2006 | 25 ottobre | 2006 |
| Germania | 21 settembre | 1981 | 22 dicembre | 1981 |
| Irlanda | 3 novembre | 1982 | 4 febbraio | 1983 |
| Italia* | 29 marzo | 1985 | 30 giugno | 1985 |
| Lettonia* | 1° dicembre | 1998 | 2 marzo | 1999 |
| Liechtenstein | 26 gennaio | 1984 | 27 aprile | 1984 |
| Lituania | 13 giugno | 1997 | 14 settembre | 1997 |
| Lussemburgo | 30 marzo | 1983 | 1° luglio | 1983 |
| Moldova | 30 novembre | 1999 | 1° febbraio | 2000 |
| Monaco* | 18 settembre | 2007 | 19 dicembre | 2007 |
| Montenegro | 8 dicembre | 2010 | 9 marzo | 2011 |
| Norvegia | 12 agosto | 1980 | 22 dicembre | 1981 |
| Paesi Bassi | 26 ottobre | 1981 | 27 gennaio | 1982 |
| Polonia | 19 marzo | 1993 | 20 giugno | 1993 |
| Portogallo | 10 gennaio | 1989 | 11 aprile | 1989 |
| Romania* | 16 luglio | 2003 | 17 ottobre | 2003 |
| Russia | 4 ottobre | 2002 | 5 gennaio | 2003 |
| Serbia* | 15 marzo | 2016 | 16 giugno | 2016 |
| Slovacchia* | 1° febbraio | 2000 | 2 maggio | 2000 |
| Slovenia | 17 luglio | 2003 | 18 ottobre | 2003 |
| Spagna* | 24 agosto | 1990 | 25 novembre | 1990 |
| Svezia* | 23 aprile | 1981 | 22 dicembre | 1981 |
| Svizzera | 3 marzo | 1982 | 4 giugno | 1982 |
| Turchia* | 11 luglio | 2001 | 12 ottobre | 2001 |
| Ucraina | 21 settembre | 1993 A | 22 dicembre | 1993 |
| Ungheria* | 21 marzo | 1994 | 22 giugno | 1994 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Esplora > Ufficio Trattati > Lista completa oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. |
Questo sistema graduato di accordi-modello è stato concepito facendo distinzione tra due categorie principali definite secondo il livello di conclusione dell’accordo: – modelli di accordi interstatali sulla cooperazione transfrontaliera ai livelli regionale e locale; – schemi di accordi, di contratti e di statuti che possono servire da sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra autorità o collettività territoriali.Come dimostra il seguente elenco, solo i due modelli di accordi interstatali sulla promozione della cooperazione transfrontaliera e sulla concertazione regionale transfrontaliera sono di esclusiva competenza degli Stati. Gli altri accordi interstatali non fanno che fissare il quadro giuridico che permette la realizzazione di accordi o di contratti tra autorità o collettività territoriali, i cui rispettivi schemi sono posti nella seconda categoria.
| 1. Modelli di accordi interstatali Clausole generali per gli accordi interstatali | 2. Schemi di accordi, di statuti e di contratti da concludere tra autorità locali |
|---|---|
| 1.1 Modello di accordo interstatale sulla promozione della cooperazione transfrontaliera; | 2.1 Schema di accordo per la creazione di un gruppo di concertazione tra autorità locali; |
| 1.2 Modello di accordo interstatale sulla concertazione regionale transfrontaliera; | 2.2 Schema di accordo per il coordinamento nella gestione di affari pubblici locali transfrontalieri; |
| 1.3 Modello di accordo interstatale sulla concertazione locale transfrontaliera; | 2.3 Schema di accordo per la creazione di associazioni transfrontaliere di diritto privato; |
| 1.4 Modello di accordo interstatale sulla cooperazione contrattuale transfrontaliera tra autorità locali; | 2.4 Schema di contratto di fornitura o di prestazione di servizi tra collettività locali frontaliere 1) (del tipo «di diritto privato»); |
| 1.5 Modello di accordo interstatale concernente gli organismi di cooperazione transfrontaliera tra autorità locali. | 2.5 Schema di contratto di fornitura o di prestazione di servizi tra collettività locali di frontiera (del tipo «di diritto pubblico»); |
| 2.6 Schema di accordo per la creazione di organismi di cooperazione intercomunale transfrontaliera. |
Nota preliminare : Il sistema di accordi interstatali ha per scopo di fissare in modo preciso il quadro, le forme ed i limiti nei quali gli Stati auspicano di vedere agire le collettività territoriali, come pure di eliminare le incertezze giuridiche di natura tale da provocare problemi (definizione del diritto applicabile, giurisdizioni competenti, ricorsi possibili, ecc.).D’altra parte, la conclusione di accordi interstatali tra gli Stati interessati che favoriscono lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera tra autorità locali potrà avere senza dubbio conseguenze favorevoli nei campi seguenti: – – consacrazione ufficiale della legittimità di quei processi di cooperazione ed incoraggiamento per le autorità locali a farvi ricorso; – ruolo e condizioni di intervento delle autorità di tutela, di sorveglianza e di controllo; – – compito di informazione reciproca degli Stati; – legami suscettibili di essere creati tra queste forme di cooperazione e altri procedimenti di azioni concertate a livello di frontiere; – modifica di talune norme giuridiche, o di talune interpretazioni di queste, che costituiscono ostacoli per la cooperazione transfrontaliera, ecc.La molteplicità dei modelli di accordi sopra descritti permette a ciascun Governo di scegliere la forma per esso più conveniente di cooperazione transfrontaliera, avvalendosi eventualmente del solo accordo interstatale per la promozione della cooperazione transfrontaliera (1.1) come base ovvero integrandolo con alcuni degli altri accordi opzionali (modelli di accordo da 1.2 a 1.5). Gli Stati possono far ricorso ad uno o a più modelli opzionali, anche a tutti, e possono farlo sia simultaneamente, sia in tempi successivi. In4caso di accordi fra Stati che hanno sistemi di diritto assai simili, per esempio gli Stati scandinavi, il ricorso ad accordi così specifici potrebbe non essere necessario.
Il presente accordo non incide sui modi di cooperazione transfrontaliera esistenti, sotto diverse forme, negli Stati-parte ed in particolare su quelli che sono stati stabiliti sulla base di un accordo internazionale.
Le Parti informeranno le autorità regionali e locali dei mezzi di azione che sono loro offerti e le incoraggeranno a farvi ricorso.
I termini «autorità superiori» nel presente accordo si riferiscono alle autorità governative, di tutela, di controllo e di sorveglianza, quali sono stabilite da ciascuna Parte.
L’estensione e la natura delle competenze delle autorità locali quali sono definite dal diritto interno degli Stati-parte non sono in alcun modo modificate dal presente accordo.
Ogni Stato può in ogni momento designare le zone del suo territorio, gli oggetti e le forme di cooperazione che sono esclusi dall’applicazione del presente accordo.
Tuttavia, tale designazione non può intaccare i diritti acquisiti nel quadro delle cooperazioni già realizzate.
Le Parti tengono informato il Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle attività delle commissioni, comitati ed altri organi investiti di una missione per l’esecuzione del presente accordo.
Le Parti potranno portare al presente accordo, con un semplice scambio di note, modificazioni di poca importanza, di cui l’esperienza possa aver fatto risaltare l’opportunità.
Nota preliminare: Si tratta di un modello di accordo interstatale, contenente disposizioni generali di base, suscettibile di essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente ad uno o a più modelli di accordi interstatali che sono qui di seguito riportati.
I Governi di
e di
consci dei vantaggi legati alla cooperazione transfrontaliera, quali sono definiti nella convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali stabiliscono quanto segue:
Le Parti si impegnano a ricercare e a promuovere i mezzi di cooperazione transfrontaliera, tanto a livello regionale che locale.
Per cooperazione transfrontaliera, esse intendono tutte quelle misure concertate, di carattere amministrativo, tecnico, economico, sociale o culturale e atte a rafforzare ed a sviluppare i rapporti di vicinato tra zone situate dall’una o dall’altra parte della frontiera, come pure la conclusione di accordi al fine di risolvere i problemi che sorgono in questo campo.
Queste misure potranno, in particolare, tendere al miglioramento delle condizioni dello sviluppo regionale e urbano, della protezione delle ricchezze naturali, dell’aiuto reciproco in casi di sinistro e di calamità, come anche al miglioramento dei servizi per le popolazioni.
Le Parti si adoperano, di concerto tra loro, a procurare alle autorità regionali di loro competenza i mezzi atti a permettere l’instaurazione tra esse di rapporti7di collaborazione.
Esse si adoperano ugualmente a favorire le iniziative delle autorità locali allo scopo di instaurare e di sviluppare la collaborazione transfrontaliera.
Nel caso di una cooperazione transfrontaliera iniziata in conformità al presente accordo, le autorità e collettività locali e regionali che vi partecipano usufruiscono delle stesse agevolazioni e protezioni che avrebbero nel caso in cui la cooperazione si esplicasse sul piano interno.
Le autorità competenti di ogni Parte avranno cura che siano previsti i crediti necessari per la copertura delle spese di funzionamento degli organi incaricati della promozione della cooperazione transfrontaliera, considerata nel presente accordo.
Ciascuna Parte incaricherà un determinato organo, commissione o istituto che avrà designato, di esaminare l’insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali in vigore, al fine di proporre la modificazione delle disposizioni suscettibili di ostacolare lo sviluppo della cooperazione locale transfrontaliera. Questi organi studieranno in particolare il miglioramento delle disposizioni fiscali e doganali, le norme in materia di cambio e di trasferimento di capitali, come pure i procedimenti che regolano l’intervento delle autorità superiori, in particolare in materia di tutela o di controllo.
Prima di prendere i provvedimenti considerati nel capoverso precedente, le Parti interessate si concerteranno, se necessario, e si comunicheranno le informazioni necessarie.
Le Parti avranno cura di ricercare a mezzo di arbitrato, o altrimenti, la soluzione di questioni controverse di importanza locale il cui componimento preventivo sia necessario per la riuscita di azioni di collaborazione transfrontaliera.
Nota preliminare: Questo accordo può essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente con uno o più modelli di accordo interstatale (testi da 1.1 a 1.5).
Al fine di promuovere la concertazione transfrontaliera nelle regioni definite8nell’allegato al presente accordo, le Parti istituiscono una commissione mista (designata qui di seguito «Commissione») integrata, all’occorrenza, da uno o più comitati regionali (designati qui di seguito «Comitati») incaricati di trattare le questioni relative alla concertazione transfrontaliera.
Ognuna delle Parti assume le spese della sua delegazione presso la Commissione.
Le spese delle delegazioni presso i Comitati saranno sopportate dalle autorità che hanno istituito queste delegazioni.
Al fine di assicurare il coordinamento e la continuità dei lavori della Commissione e dei Comitati, le Parti creano, ogni volta che se ne faccia sentire l’esigenza, un segretariato la cui composizione, la sede, le modalità di funzionamento ed il finanziamento sono fissati da un’intesaad hoc tra le Parti, su proposta della Commissione o, all’occorrenza, dalla Commissione stessa.
Le zone di frontiera alle quali si estende l’applicazione del presente accordo saranno indicate in un allegato all’accordo, allegato il cui contenuto potrà essere modificato con un semplice scambio di note.
Nota preliminare. Questo accordo può essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente con uno o più modelli di accordi interstatali (testi da 1.1 a 1.5).
Al fine di una migliore informazione reciproca e dello sviluppo della concertazione tra le autorità locali dell’una e dell’altra parte delle frontiere, le Parti invitano le autorità ad esaminare insieme i problemi locali d’interesse comune, nell’ambito dei gruppi di concertazione.
Le regole di funzionamento di questi gruppi sono definite per accordo tra i loro membri. Le autorità superiori, qualora non si associno ai lavori, sono ragguagliate su di essi dai membri del gruppo.
I gruppi di concertazione sono associati ai lavori delle Commissioni regionali di concertazione transfrontaliera, alle condizioni definite da quest’ultime, se nella regione considerata sono state create tali Commissioni. A loro volta, queste Commissioni prestano la loro collaborazione ai lavori dei gruppi.
Questi ultimi possono ugualmente intervenire, come gruppi di consultazione, nel quadro dell’applicazione di accordi interstatali su un particolare oggetto, conclusi nel campo della cooperazione transfrontaliera.
La funzione dei gruppi di concertazione è di assicurare lo scambio d’informazioni, la consultazione reciproca, lo studio di questioni di interesse comune, la identificazione di obiettivi comuni.
La loro attività si svolge nel rispetto delle responsabilità proprie dei loro membri e non implica alcun trasferimento di competenze.
Tuttavia, nel quadro di accordi di cooperazione, i membri di questi gruppi possono validamente determinare in comune le misure o i limiti cui s’informano le rispettive azioni o le procedure di consultazione preventive che intendono seguire.
Allo scopo di facilitare l’attività di questi gruppi di concertazione, le autorità locali interessate possono creare, nei limiti dei poteri che loro attribuisce il diritto interno, associazioni destinate a fornire un supporto giuridico alla loro cooperazione.
Queste associazioni saranno costituite sulla base del diritto civile delle associazioni o del diritto commerciale di uno degli Stati interessati. Per l’applicazione del regime giuridico adottato, viene fatta astrazione, se del caso, dalle condizioni, formalità o autorizzazioni particolari legate alla nazionalità dei membri di queste associazioni.
Le informazioni fornite alle autorità superiori, conformemente all’articolo 2, includeranno ogni ragguaglio sulle attività delle associazioni considerate nel presente articolo.
Nota preliminare: Questo accordo può essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente con uno o più modelli di accordi interstatali (testi da 1.1 a 1.5).
La cooperazione transfrontaliera tra autorità locali è attuata in particolare a mezzo di contratti aventi un oggetto amministrativo, economico o tecnico.
I contratti di cooperazione transfrontaliera sono conclusi dalle autorità locali nei limiti della loro competenza quale risulta dal diritto interno.
Essi vertono in particolare sulla fornitura di prestazioni o servizi, nell’attuazione di azioni comuni, nella creazione di associazioni costituite sulla base del diritto civile o commerciale di uno degli Stati-parte o sulla partecipazione a tali associazioni12.
I contraenti stabiliscono la disciplina da applicare a detti contratti in riferimento al diritto contrattuale (pubblico e privato) di uno degli Stati-parte del presente accordo.
Parimenti stabiliscono, ove necessario, le deroghe che possono essere apportate alle disposizioni non cogenti di tale normativa.
Nel silenzio del contratto, la disciplina applicabile è quella dello Stato da cui dipende l’autorità locale che, in virtù dell’accordo, è incaricata dell’esecuzione della prestazione in natura più importante o, in mancanza di essa, l’autorità locale il cui impegno finanziario è più importante.
I cittadini di ciascuna delle autorità locali che sono parti nel contratto conservano, in ogni caso, nei confronti di dette autorità ogni diritto d’azione e di ricorso di cui avrebbero goduto nei confronti di dette autorità se queste avessero conservato nei loro riguardi l’onere di effettuare le prestazioni13, forniture o servizi. Le autorità locali fatte oggetto di tale azione o ricorso dispongono di azione riconvenzionale nei confronti delle autorità locali che si sono assunte l’onere delle prestazioni, forniture o servizi.
I progetti di conclusione o di modifica di contratti sono sottoposti, nel medesimo tempo, in ogni Stato, alle norme ordinarie che fissano l’intervento delle autorità superiori. Tuttavia non è richiesta alcuna approvazione da parte delle autorità che sono parti del contratto. Ogni decisione di una autorità superiore volta ad impedire la conclusione o l’applicazione, o a provocare la rescissione di un contratto di cooperazione transfrontaliera, implica una preventiva intesa con autorità superiori analoghe degli altri Stati interessati.
In caso di lite, il diritto applicabile indica la giurisdizione competente. Tuttavia, i contratti di cooperazione transfrontaliera possono prevedere clausole di arbitrato. Gli utenti ed i terzi conservano tuttavia le vie di ricorso esistenti avverso le autorità locali dello Stato da cui dipendono ed è a carico di queste autorità di agire in via di regresso contro il contraente inadempiente.
Le autorità superiori prenderanno tutti i provvedimenti in loro potere per assicurare una sollecita esecuzione delle decisioni giurisdizionali qualunque sia la nazionalità del tribunale che le ha pronunciate.
I contratti conclusi nel quadro del presente accordo sussistono dopo la sua denuncia. Nondimeno, i contratti comprenderanno una clausola che autorizzerà le Parti a rescinderli, salvo il rispetto di un preavviso di almeno cinque anni, nel caso in cui il presente accordo fosse stato denunciato esso stesso. Gli Stati-parte avranno facoltà di provocare l’applicazione di questa clausola.
Nota preliminare: Questo accordo può essere concluso sia singolarmente, sia congiuntamente con uno o più modelli di accordo interstatale (testi da 1.1 a 1.5).
Le collettività locali e le altre persone di diritto pubblico, per gli scopi che sono autorizzate a perseguire, in virtù del diritto interno, nel quadro di una associazione o di un sindacato, possono partecipare a associazioni o sindacati di poteri locali costituiti sul territorio di un’altra Parte, in conformità al diritto interno di questa.
Nei limiti delle attribuzioni dei loro membri, le associazioni o sindacati considerati nell’articolo 1 hanno il diritto di svolgere le attività in ordine al loro scopo sociale sul territorio di ciascuna delle Parti interessate ove sono soggetti alle disposizioni emanate dallo Stato, salvo deroga dallo stesso ammessa.
Le Parti s’impegnano ad accordare le autorizzazioni necessarie per il compimento, sul loro territorio, da parte dell’associazione o sindacato, del compito che gli incombe, sotto riserva delle esigenze di ordine e sicurezza pubblici.
Quando, con l’applicazione del diritto interno, l’associazione o sindacato non potrà disporre, sul territorio di uno Stato, di alcuni poteri, diritti o privilegi necessari per la realizzazione del suo scopo a beneficio delle collettività locali membri dipendenti da tale Stato, esse avranno il diritto e il dovere d’intervenire in nome e per conto dell’associazione o sindacato, per esercitare ed ottenere tali poteri, diritti o privilegi.
Le prestazioni o forniture di cui l’associazione o sindacato sarà incaricato sul territorio dei suoi membri, in conformità con gli statuti, saranno effettuate sotto la propria responsabilità e a completo discarico di questi. L’associazione o sindacato ne sarà ugualmente responsabile nei confronti degli utenti e dei terzi. Tuttavia, questi conserveranno nei riguardi delle autorità locali, in nome e conto dei quali le prestazioni o forniture saranno state effettuate, tutti i diritti, azioni e ricorsi di cui essi godrebbero nei confronti delle dette autorità se queste avessero conservato nei loro riguardi l’onere di effettuare le prestazioni o forniture. Le autorità che saranno oggetto di tali azioni o ricorsi disporranno di un’azione di regresso nei confronti dell’associazione o del sindacato.
I sindacati e le associazioni, costituiti in applicazione del presente accordo, sussistono dopo la denuncia di questo, senza pregiudizio tuttavia delle disposizioni dell’articolo 7 paragrafo 3.
Nota preliminare:
Schemi di accordi, di contratti e di statuti destinati alle autorità localiCome gli Stati, le collettività locali dovrebbero disporre di una raccolta di accordi e di contratti, raccolta che esiste già oggi in un certo numero di Stati, come dimostra l’assai copiosa documentazione sugli accordi.Il sistema proposto comprende sei schemi di accordi, di contratti e di statuti corrispondenti a differenti gradi e forme di cooperazione locale transfrontaliera. Questi schemi sono, in base all’oggetto e alle normative nazionali, sia suscettibili di un’immediata utilizzazione sia subordinati all’adozione di un accordo interstatale che ne disciplini la utilizzazione.In via di massima, la conclusione di accordi interstatali, anche quando non sembra assolutamente indispensabile, potrebbe contribuire a precisare le condizioni di ricorso a tali accordi da parte delle collettività locali. La conclusione di accordi interstatali sembra imporsi, in ogni caso, per il ricorso all’accordo considerato sotto 2.6 (organi di cooperazione transfrontaliera).Il sistema di questi schemi di accordi destinati alle collettività locali corrisponde ai modelli di accordi interstatali. Si troverà un riferimento agli accordi interstatali nelle norme preliminari che precedono ogni schema.È quindi possibile integrare gli accordi e gli organismi creati a livello locale nelle strutture di concertazione transfrontaliera che fossero attuate a livello regionale o nazionale. Così, per esempio, i gruppi locali di concertazione (vedi schema 2.1) potrebbero assimilarsi alla struttura delle Commissioni, Comitati e gruppi di lavoro, previsti nel modello di accordo interstatale per la concertazione regionale transfrontaliera (vedi 1.2).È pure opportuno notare che questi modelli sono stati concepiti su base schematica, dato che non è possibile immaginare la pluralità dei problemi che possono porsi in ogni caso di specie14. Questi schemi costituiscono una preziosa guida ma potranno essere modificati secondo le necessità riscontrate dalle collettività locali che ne faranno uso.Sarà ugualmente compito delle collettività locali di determinare la maniera in cui esse intendono far partecipare i cittadini alla concertazione transfrontaliera, in particolare nel campo socio-culturale. Una tale partecipazione contribuirebbe senza alcun dubbio a rimuovere certi ostacoli alla cooperazione transfrontaliera. La concertazione, sostenuta dall’interesse dei cittadini, godrebbe così di una solida base. Uno dei mezzi per instaurare la partecipazione del pubblico potrebbe essere il ricorso ad una associazione. Così, uno degli schemi di accordi (vedi 2.3) riguarda la creazione di una associazione di diritto privato.
Nota preliminare : Di norma, è possibile creare questo tipo di gruppo senza dover ricorrere a accordi interstatali. Numerosi esempi fanno testimonianza di questa possibilità. Tuttavia, se sussistessero incertezze di carattere giuridico o di altra natura, sarebbe opportuno che le condizioni di ricorso a questo tipo di concertazione fossero fissate in un accordo interstatale (vedi modello 1.3).
Le autorità locali (Parti) s’impegnano a concertarsi nelle seguenti materie di loro competenza (specificare il campo o i campi di competenza o eventualmente riferirsi ai «problemi locali di vicinato»). A tal fine, esse istituiscono un gruppo di concertazione qui di seguito chiamato «gruppo» la cui sede è a .
Il compito del gruppo è di assicurare lo scambio di informazioni, la concertazione e la consultazione tra i suoi membri, per le materie indicate nel capoverso precedente. Le autorità che sono membri del gruppo15si impegnano a trasmettere al gruppo tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento del suo scopo e a consultarsi in seno ad esso, prima di adottare decisioni o misure nelle suddette materie.
Ogni autorità locale Parte è rappresentata nel gruppo da una delegazione di. membri da essa delegati. Ogni delegazione può, d’accordo con il gruppo, farsi accompagnare da rappresentanti di organismi socio-economici privati e da esperti (questa variante esclude la partecipazione a titolo di membri d’entità diverse dalle autorità locali, il che differenzierebbe questa formula dall’associazione di diritto privato considerata sotto 2.3).
Variante possibile: Il numero dei membri di ciascuna delegazione può variare. Possono diventare membri del gruppo le autorità locali e regionali, i gruppi socio-economici e le persone fisiche che sottoscriveranno il presente accordo.
Il gruppo decide sull’ammissione di nuovi membri. Ogni delegazione può, d’accordo con il gruppo, farsi accompagnare da rappresentanti di organismi privati o da esperti.
Il gruppo può deliberare su tutte le questioni indicate nell’articolo 1. Il processo verbale riporterà tutti i problemi a proposito dei quali si è manifestato il consenso come pure le raccomandazioni che è stato stabilito d’indirizzare alle autorità o raggruppamenti considerati.
Il gruppo è abilitato a far compiere studi e inchieste sulle questioni di sua competenza.
I membri del gruppo possono stabilire di affidare al gruppo l’adempimento di certi compiti di ordine pratico ben definiti. Il gruppo può inoltre assolvere tutte le missioni che gli sono affidate da altre istituzioni.
Il gruppo stabilisce il suo regolamento interno.
Il gruppo normalmente è convocato due volte l’anno o su domanda di un terzo dei membri che propongono l’iscrizione di un argomento all’ordine del giorno.
La convocazione e l’invio dell’ordine del giorno devono avvenire almeno con 15 giorni di anticipo, al fine di permettere la preparazione delle deliberazioni, in seno ad ogni istituzione rappresentata.
Il gruppo designa nel proprio ambito un ufficio permanente di cui definisce le attribuzioni e la composizione.
La presidenza è esercitata in conformità al regolamento interno ed in mancanza di esso dal decano per età.
Nei rapporti con i terzi, il gruppo è rappresentato dal suo Presidente, salvo disposizioni particolari del regolamento interno. Le autorità superiori da cui dipendono i membri del gruppo possono ottenere da questo, a richiesta, ogni informazione sui lavori del gruppo e sono abilitati a inviarvi un osservatore.
Il Segretariato è assicurato da una delle istituzioni membri (con o senza un sistema di rinnovo annuale).
Ogni collettività è tenuta a contribuire alle spese di segretariato secondo i modi fissati qui di seguito:
.
In via di principio, l’invio delle informazioni e della documentazione viene fatto nella lingua dello Stato da cui esse emanano.
Possono divenire membri del gruppo le autorità locali e regionali che sottoscriveranno il presente accordo. Il gruppo decide sull’ammissione dei nuovi membri.
Ogni membro può ritirarsi dal gruppo con la semplice notificazione della sua decisione al Presidente. Il ritiro di un membro non incide sul funzionamento del gruppo, salvo deliberazione formale del gruppo.
Le Parti informeranno il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della conclusione di questo accordo e gliene trasmetteranno il testo.
Nota preliminare: In molti Stati, questo tipo di accordo di coordinamento transfrontaliero è fin d’ora possibile. Se ciò non fosse, le condizioni di ricorso a questo tipo di accordo dovrebbero essere fissate nel quadro di un’intesa interstatale preliminare (vedi modello 1.3).
L’articolo 1 definisce lo scopo e l’oggetto dell’accordo (per esempio la ricerca di uno sviluppo armonico della regione di frontiera) e i campi interessati.
È il caso di precisare, nell’articolo 2, i territori, considerati dall’accordo, dei due (o tre) versanti della frontiera16.
Questo articolo stabilisce le condizioni che permettono di realizzare gli scopi dell’accordo (articolo 1). Secondo l’oggetto materiale dell’accordo possono essere previsti i seguenti impegni: – le Parti s’impegnano ad attenersi ad una procedura di consultazione prima di decidere in merito ad un certo numero di misure da adottare nei limiti delle proprie attribuzioni e del territorio amministrato; – le Parti s’impegnano ad adottare sul proprio territorio, nei limiti delle proprie attribuzioni, le misure necessarie per la realizzazione degli obiettivi considerati nell’accordo; – le Parti s’impegnano a non fare nulla di contrario agli obiettivi comuni, considerati dal presente accordo.
Nell’articolo 4, è precisato, secondo le circostanze e le necessità proprie a ciascuno accordo, in quali circostanze si svolge il coordinamento: – designando il gruppo di competenza generale, considerato nello schema di accordo 2.1, quale gruppo di concertazione; – o prevedendo la creazione di un gruppo di concertazione specifico per lo scopo considerato in questo accordo; – oppure per mezzo di semplici contatti bilaterali diretti, a livello di autorità interessate.
Ogni membro del gruppo di concertazione (ogni Parte se non vi è gruppo) può investire il gruppo (l’altra Parte se non vi è gruppo) ogni volta reputi che l’accordo non sia stato applicato: – sia che la consultazione preliminare non sia avvenuta; – sia che le misure adottate non siano conformi all’accordo; – sia che le misure necessarie per la realizzazione dello scopo dell’accordo non siano state adottate.
Se le parti non giungono ad un accordo, possono ricorrere ad una commissione di conciliazione incaricata di controllare il rispetto degli impegni.
Le Parti possono decidere la creazione di uno specifico organo per il controllo del rispetto degli impegni, composto di esperti designati in numero uguale dalle due Parti e di un esperto neutrale la cui designazione o la modalità di designazione è prevista in precedenza.
L’organo di controllo esprime il suo parere sul rispetto o il mancato rispetto dell’accordo. Esso è abilitato a dare pubblicità al suo parere.
Le Parti informeranno il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della conclusione di questo accordo e gliene trasmetteranno il testo.
Nota preliminare: Si presume che la partecipazione di una collettività locale di uno Stato ad una associazione di diritto privato di un altro Stato sia possibile, secondo le stesse norme e alle stesse condizioni che si applicano alla partecipazione di detta collettività locale ad una associazione di diritto privato del suo Stato. Se attualmente non è così, questa possibilità dovrebbe essere espressamente prevista nel quadro di un’intesa internazionale tra gli Stati interessati (vedi i modelli di accordi interstatali 1.3 e 1.4).
Di regola, le associazioni di diritto privato devono attenersi alla disciplina prevista dalla legge del Paese in cui la associazione ha la sua sede. Qui di seguito figura la lista delle disposizioni che il loro statuto dovrebbe dare, nella misura in cui la legge applicabile non le preveda. D’altra parte, le disposizioni relative al gruppo di concertazione (vedi schema 2.1) possono applicarsi anche,mutatis mutandis , a questo tipo di associazioni.
Gli statuti specificano in particolare:
Nota preliminare: Si presume che le collettività locali siano abilitate a concludere un tale tipo di contratto con autorità locali di altri Paesi. Se così non è,17tale possibilità dovrebbe essere prevista nel quadro di un accordo interstatale (vedi modello 1.4).Si tratta d’un contratto cui possono far ricorso le collettività locali per la vendita, la locazione, un negozio di lavori, la fornitura di beni o di prestazioni, la cessione di diritti di sfruttamento, ecc. Il ricorso, da parte delle collettività locali, a contratti del tipo «di diritto privato», a seconda degli ordinamenti giuridici e delle prassi nazionali, è più o meno ammesso e la distinzione tra contratti tipici «di diritto privato» e «di diritto pubblico» è difficile a tracciarsi. Tuttavia, si ammette che questo tipo di contratto può essere utilizzato ogni volta che, secondo l’interpretazione prevalente in ciascun Paese, si tratti di una operazione principalmente di tipo commerciale o economico, che una persona, fisica o giuridica, di diritto privato avrebbe ugualmente potuto concludere. Per ogni operazione che comporti l’intervento delle collettività locali per l’esercizio delle attribuzioni che non possono essere che del potere pubblico, è opportuno considerare, oltre alle disposizioni qui di seguito riportate, la disciplina supplementare sviluppata nel contratto modello del tipo «di diritto pubblico» (vedi 2.5).
L ’ articolo 1 designa le Parti (e precisa se l’accordo è o no aperto ad altre collettività locali).
L ’ articolo 2 definisce le questioni connesse al diritto contrattuale in generale ed in particolare i beneficiari, le modalità e le condizioni. Se del caso, definisce pure le riserve necessarie quanto all’autorizzazione da accordare da parte delle autorità superiori nella misura in cui esse condizionano l’applicabilità del contratto.
L ’ articolo 3 fissa l’oggetto del contratto in relazione: – a determinate materie; – a zone geografiche; – a persone (comuni, organismi nazionali a competenza locale, ecc.); – a forme giuridiche determinate.
L ’ articolo 4 fissa la durata del contratto, le condizioni di riconduzione e gli eventuali termini di realizzazione.
L ’ articolo 5 indica il luogo della firma e di esecuzione del contratto e precisa il regime giuridico del contratto (diritto internazionale privato) e la normativa applicabile.
L ’ articolo 6 , all’occorrenza, regola le questioni legate al regime monetario (moneta nella quale deve essere pagato il prezzo come pure il modo di rivalutazione per le prestazioni di lunga durata) ed i problemi di assicurazione.
L ’ articolo 7 prevede, quando ve n’é motivo, una procedura di conciliazione e prevede una procedura di arbitrato.
In quest’ultima eventualità, la commissione di arbitrato è composta come segue: – ogni Parte che abbia un interesse opposto designa (variante: i presidenti degli organi giudicanti competenti in materia amministrativa, alla cui giurisdizione è soggetta ciascuna delle Parti) una persona quale membro della commissione di arbitrato e le Parti insieme procedono alla designazione di uno o due membri indipendenti in modo da raggiungere un numero dispari di membri; – in caso di numero pari dei membri della commissione di arbitrato e di parità di voti, il voto del membro indipendente prevale.
L ’ articolo 8 fissa le norme che si applicano in caso di modificazione o risoluzione del contratto.
Articolo 9. Le Parti informano il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della conclusione di quest’accordo e gliene trasmetteranno il testo.
Nota preliminare: Questa categoria di contratti si avvicina a quella prevista sotto 2.4 (contratti conclusi per uno scopo definito). Questa categoria comprende più particolarmente le concessioni di servizi pubblici o di lavori pubblici (o in ogni modo considerati «pubblici» da uno dei Paesi in causa), l’appalto e le offerte di concorso18di un comune ad un altro comune o ad un altro organismo dall’altra parte della frontiera. La concessione di tali prestazioni di carattere pubblico implica responsabilità e rischi particolari, legati ai servizi pubblici, che rendono di conseguenza necessaria l’introduzione nel contratto di disposizioni supplementari oltre quelle previste per il contratto del tipo «di diritto privato».La possibilità di far «passare la frontiera» a tale tipo di contratti non è necessariamente ammessa da tutti i Paesi e pertanto una tale possibilità e la definizione delle circostanze di ricorso a tali contratti dovrebbero spesso essere regolate preventivamente con un accordo interstatale (vedi modello d’accordo 1.4).Il ricorso a tale contratto, di concezione e realizzazione abbastanza semplici, potrebbe, in certi casi, evitare la creazione di un organismo comune, tipo «Sindacato intercomunale transfrontaliero» (vedi 2.6), che pone altri problemi giuridici.
Nel caso che un contratto metta in gioco, almeno in uno dei Paesi, l’istituzione o la gestione del demanio pubblico, di un servizio pubblico o di un’opera pubblica di una collettività locale, è necessario prevedere garanzie contrattuali in conformità alle norme in vigore nel o nei Paesi interessati.
Il contratto si richiamerà, quanto necessario, alle seguenti circostanze particolari:
All’infuori di queste disposizioni particolari, si applicano le disposizioni riportate nello schema di contratto (del tipo «di diritto privato») sotto 2.4.
Nota preliminare: Si presume che molte autorità locali siano ammesse a creare insieme un organismo dotato della personalità giuridica per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica19o di un servizio pubblico.
La creazione ed il funzionamento di questa associazione o di questo sindacato dipenderanno essenzialmente dalla legislazione applicabile e dalle eventuali precisazioni che comporterà un accordo interstatale preventivo, autorizzante questa forma di cooperazione (vedi modello 1.5).
Qui di seguito è riportata la lista delle disposizioni che gli statuti dovrebbero fissare, nella misura in cui la legge applicabile non le prevede.
Gli statuti in particolare definiranno:
RU 1982 1075 ↩
RS 0.192.030 ↩
RU 1982 1352 ↩
RU 1982 1352 ↩
Questo par. 2 è soppresso per i modelli di Acc. 1.3, 1.4 e 1.5. ↩
RU 1982 1352 ↩
RU 1982 1352 ↩
RU 1982 1352 ↩
Le cifre relative al numero dei membri della Commissione non hanno che un carattere indicativo e dovranno essere adattate alle situazioni particolari, come, d’altra parte, l’insieme delle norme di questo modello di accordo. Gli autori dei modelli di accordo hanno voluto sottolineare con queste cifre la necessità di creare Commissioni composte di un numero limitato di membri e capaci di lavorare con efficacia. D’altra parte, essi hanno ugualmente voluto dare indicazioni sulla proporzione tra i rappresentanti delle autorità centrali, da una parte, e i rappresentanti delle autorità regionali, dall’altra. ↩
RU 1982 1352 ↩
Questa lista ha valore meramente indicativo e dovrà essere adattata in ogni caso di cooperazione. Essa non può essere interpretata come modifica delle competenze delle autorità territoriali secondo il diritto interno. In effetti, in seno alla Commissione sono rappresentate tanto le autorità centrali che regionali. ↩
La coerenza dell’Acc. sussisterebbe anche se questo capoverso non fosse incluso. ↩
RU 1982 1352 ↩
RU 1982 1352 ↩
RU 1982 1352 ↩
RU 1982 1352 ↩
RU 1982 1352 ↩
Questa formula potrebbe essere utile alle collettività di frontiera particolarmente in materia di inquinamento: una collettività potrebbe offrire il proprio concorso finanziario a un’altra collettività di frontiera affinché quest’ultima realizzi taluni lavori di sua competenza, ma che, nello stesso tempo, presentano un certo interesse per la prima. ↩
RU 1982 1352 ↩
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