0.131.11•Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali
0.131.11Multilateral International Treaty1 dic 1998
Concluso a Strasburgo il 9 novembre 1995
Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 19981
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 1° settembre 1998
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 1998
(Stato 23 gennaio 2018)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa
firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali2(qui di seguito indicata come «Convenzione-quadro»),
nel riconoscere l’importanza della cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali nelle regioni frontaliere;
intenzionati a prendere nuove misure intese a permettere la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali;
desiderosi di facilitare e sviluppare la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali nelle regioni frontaliere;
riconosciuta la necessità di adattare la Convenzione-quadro alla realtà europea;
considerata l’opportunità di completare la Convenzione-quadro in vista di rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra collettività o autorità territoriali;
richiamata la Carta europea dell’autonomia locale3;
nello spirito della Dichiarazione del Comitato dei Ministri sulla cooperazione transfrontaliera in Europa enunciata in occasione del 40º anniversario del Consiglio d’Europa, che incoraggia, tra le altre attività, a proseguire nell’azione volta a sopprimere progressivamente gli ostacoli di ogni genere – amministrativi, giuridici, politici o psicologici – che potrebbero rallentare lo sviluppo di progetti transfrontalieri,
hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari:
Le decisioni prese nell’ambito di un accordo di cooperazione transfrontaliera vengono attuate dalle collettività o autorità territoriali nell’ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici e in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. Le decisioni così messe in atto sono considerate come aventi il valore giuridico e gli effetti propri di atti compiuti da queste collettività o autorità nell’ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
Gli accordi di cooperazione transfrontaliera conclusi dalle collettività o autorità territoriali possono dare vita ad un organismo per la cooperazione transfrontaliera dotato o meno di personalità giuridica. Nell’accordo si indicherà se l’organismo, nel rispetto della legislazione interna e tenuto conto dei compiti attribuitigli, dovrà essere considerato, nell’ordinamento giuridico dello Stato cui appartengono le collettività o autorità che hanno concluso l’accordo, come un organismo di diritto pubblico o di diritto privato.
Eventuali contenziosi risultanti dal funzionamento dell’organismo di cooperazione transfrontaliera vengono giudicati dai tribunali aventi competenza in virtù del diritto interno o di un accordo internazionale.
Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni del presente Protocollo.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, il 9 novembre 1995, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire al presente Protocollo.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albaniaa | 11 dicembre | 2001 | 12 marzo | 2002 |
| Armeniaa | 31 ottobre | 2003 | 1° febbraio | 2004 |
| Austriab | 17 marzo | 2004 | 18 giugno | 2004 |
| Azerbaigian*b | 30 marzo | 2004 | 1° luglio | 2004 |
| Belgio* | 12 giugno | 2009 | 13 settembre | 2009 |
| Bosnia e Erzegovinaa | 7 ottobre | 2008 | 8 gennaio | 2009 |
| Bulgariab | 30 giugno | 2005 | 1° ottobre | 2005 |
| Cipro* | 17 aprile | 2014 | 18 luglio | 2014 |
| Franciab | 4 ottobre | 1999 | 5 gennaio | 2000 |
| Germaniab | 16 settembre | 1998 | 17 dicembre | 1998 |
| Lettoniab | 1° dicembre | 1998 | 2 marzo | 1999 |
| Lituaniaa | 26 novembre | 2002 | 27 febbraio | 2003 |
| Lussemburgoa | 25 febbraio | 1997 | 1° dicembre | 1998 |
| Moldova | 27 giugno | 2001 F | 28 settembre | 2001 |
| Monacob | 18 settembre | 2007 | 19 dicembre | 2007 |
| Montenegrob | 8 dicembre | 2010 | 9 marzo | 2011 |
| Norvegia* | 18 ottobre | 2010 | 19 gennaio | 2011 |
| Paesi Bassiac | 9 maggio | 1997 | 1° dicembre | 1998 |
| Russiaa | 27 novembre | 2008 | 28 febbraio | 2009 |
| Slovacchiab | 1° febbraio | 2000 | 2 maggio | 2000 |
| Sloveniaa | 17 settembre | 2003 | 18 dicembre | 2003 |
| Sveziab | 9 novembre | 1995 | 1° dicembre | 1998 |
| Svizzerab | 1° settembre | 1998 | 1° dicembre | 1998 |
| Ucrainaa | 4 novembre | 2004 | 5 febbraio | 2005 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Conformemente all’art. 8 par. 1 del Prot. aggiuntivo, questa Parte contraente ha dichiarato che applicherà le disposizioni degli art. 4 e 5. b Conformemente all’art. 8 par. 1 del Prot. aggiuntivo, questa Parte contraente ha dichiarato che applicherà soltanto le disposizioni dell’art. 4. c Per il Regno in Europa. |
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