0.131.334.91•Scambio di note dei 28 febbraio/25 giugno 2007 tra la Svizzera e la Francia complementare all’Accordo del 14 gennaio 1987 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o sinistro grave
0.131.334.91Bilateral International Treaty25 giu 2007
Entrato in vigore il 25 giugno 2007
(Stato 25 giugno 2007)
Traduzione1
| Dipartimento federale degli affari esteri | Berna, 25 giugno 2007 |
|---|---|
| All’Ambasciata di Francia | |
| Berna |
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Francia e ha l’onore di dichiarare ricevuta la nota del 28 febbraio 2007 del seguente tenore: «L’Ambasciata di Francia presenta i suoi complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e, in riferimento all’Accordo del 14 gennaio 19872tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o sinistro grave (di seguito: l’Accordo del 1987), si pregia di proporre un Accordo complementare concernente l’addestramento e l’istruzione delle unità addette al soccorso in montagna sul territorio dell’altro Stato. L’articolo 13 paragrafo 3 dell’Accordo del 1987 prevede lo svolgimento di esercitazioni in comune che comportano la partecipazione delle squadre di una Parte sul territorio dell’altra. È pertanto necessario prevedere e promuovere anche l’addestramento e l’istruzione delle unità addette al soccorso in montagna sul territorio dell’altro Stato, su iniziativa e sotto la responsabilità di una delle Parti contraenti. Tale possibilità offre, oltre a una più vasta scelta di percorsi, una migliore preparazione delle unità in vista di soccorsi transfrontalieri di grande portata. L’intenzione di svolgere un addestramento o un’istruzione deve essere previamente comunicata alle autorità dell’altro Stato dalle autorità da cui dipendono le unità di soccorso in montagna coinvolte. Dette autorità sono indicate nell’articolo 3 dell’Accordo del 1987. La comunicazione in questione è destinata alle autorità svizzere dei Cantoni interessati o alle autorità francesi dei Dipartimenti interessati quando l’addestramento e l’istruzione si svolgono all’interno della zona frontaliera (secondo la definizione di cui all’articolo 10 paragrafo 2 dell’Accordo del 1987) e alle autorità nazionali quando l’addestramento e l’istruzione si svolgono al di fuori di detta zona. Conformemente all’articolo 3 paragrafo 3, gli elenchi degli indirizzi così allestiti sono aggiornati facendo ricorso alla via diplomatica. Gli articoli 6 (passaggio della frontiera) e 7 (entrata ed uscita dei mezzi destinati all’operazione) dell’Accordo del 1987 si applicanomutatis mutandis alle unità di soccorso in montagna quando prevedono di effettuare attività di addestramento e istruzione sul territorio dell’altro Stato. Se agenti che esercitano funzioni pubbliche dovessero partecipare ad attività di addestramento e istruzione delle unità di soccorso in montagna sul territorio dell’altra Parte, escluse le attività militari, non sono investiti di alcuna missione di sovranità né portano uniformi o armi di servizio. Tali agenti potranno tuttavia utilizzare i veicoli di servizio per recarsi sul luogo di partenza del percorso in montagna stabilito. Essi devono disporre di un’assicurazione di responsabilità civile valevole all’estero. Durante tutta la durata del soggiorno sul territorio dell’altra Parte, gli agenti della Parte contraente che invia il proprio personale per partecipare ad attività di addestramento e istruzione delle unità addette al soccorso in montagna (Parte d’origine) continuano a dipendere dal regime di protezione sociale al quale sono assegnati. Eventuali spese cagionate da cure d’urgenza prodigate agli agenti della Parte d’origine sono anticipate dalla Parte sul cui territorio si svolgono l’addestramento e/o l’istruzione e sono rimborsate dalla Parte d’origine su presentazione di un documento giustificativo. Ogni Parte copre i danni causati da un membro delle proprie unità di soccorso in montagna che partecipa a un addestramento o a un’istruzione sul territorio dell’altra Parte. L’Ambasciata di Francia ha l’onore di proporre che la presente nota e la risposta del Dipartimento federale degli affari esteri costituiscano un Accordo complementare all’Accordo del 14 gennaio 1987 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o sinistro grave, accordo complementare che entrerà in vigore alla data della risposta e che può essere denunciato in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi per via diplomatica. L’Ambasciata di Francia coglie l’occasione di rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.»
Il Dipartimento federale degli affari esteri si pregia di comunicare che il Consiglio federale svizzero è d’accordo su quanto precede e coglie l’occasione di rinnovare all’Ambasciata di Francia l’assicurazione della sua alta considerazione.
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