0.131.334.93•Accordo quadro sulla cooperazione sanitaria transfrontaliera tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese
0.131.334.93Bilateral International Treaty1 ott 2019
Concluso il 27 settembre 2016
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 20171
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° ottobre 2019
(Stato 1° ottobre 2019)
Il Consiglio federale svizzero, da una parte,
e
il Governo della Repubblica francese, dall’altra,
di seguito denominati «le Parti»,
visti la Convenzione-quadro europea del 21 maggio 19802sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, il suo Protocollo aggiuntivo del 9 novembre 19953, il suo Protocollo n. 2 del 5 maggio 19984relativo alla cooperazione interterritoriale e il suo Protocollo n. 3 del 16 novembre 20095relativo ai gruppi euroregionali di cooperazione (GEC);
viste le pertinenti disposizioni dell’Accordo del 21 giugno 19996tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC);
consapevoli della tradizione di mobilità delle persone tra la Francia e la Svizzera, come pure dei diversi progetti di cooperazione transfrontaliera nel settore sanitario;
consapevoli dell’esigenza di migliorare costantemente la qualità delle cure e l’organizzazione dei sistemi di cura;
desiderosi di gettare le basi per una cooperazione sanitaria transfrontaliera più intensa tra la Francia e la Svizzera per migliorare l’accesso alle cure e garantirne la continuità agli abitanti della zona di confine interessata;
desiderosi di facilitare l’accesso ai servizi mobili di soccorso agli abitanti della zona di confine;
desiderosi di semplificare le procedure amministrative e finanziarie, tenuto conto delle disposizioni del diritto interno delle Parti, degli accordi internazionali e del diritto e della giurisprudenza dell’Unione europea che sono pertinenti in virtù degli accordi vigenti tra la Svizzera e l’Unione europea;
decisi a facilitare e a promuovere questa cooperazione attraverso la conclusione di convenzioni di cooperazione sanitaria transfrontaliera, inclusa l’assistenza medica d’urgenza nel rispetto del diritto interno e degli impegni internazionali delle Parti;
ricordando che gli aspetti specifici della cooperazione transfrontaliera tra la Francia e la Svizzera sono disciplinati dall’Accordo del 14 gennaio 19877tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o sinistro grave e dall’Accordo tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero concernente lo scambio di informazioni sulla pandemia di influenza e altri rischi sanitari, firmato a Berna il 28 giugno 20108;
richiamata infine la Convenzione conclusa il 29 maggio 18899tra la Svizzera e la Francia per l’ammissione reciproca degli esercenti arti salutari domiciliati sul confine al libero esercizio della loro professione,
hanno convenuto quanto segue:
In ogni caso, le convenzioni di cooperazione precisano: – il campo d’applicazione materiale, territoriale e personale al quale si applica la convenzione; – la durata e le condizioni alle quali è possibile denunciare la convenzione; – i meccanismi per l’assunzione dei costi, le tariffe e il rimborso delle prestazioni oggetto della corrispondente convenzione di cooperazione, in conformità con il diritto interno delle Parti. 5. Le autorità territoriali competenti che concludono una convenzione di cooperazione ai sensi del presente Accordo quadro sono tenute a rispettare le procedure di approvazione, informazione e controllo previste dal diritto interno applicabile.
D’intesa con le autorità competenti in materia, le Parti adottano tutte le misure eventualmente necessarie per facilitare l’attraversamento della frontiera comune allo scopo di attuare il presente Accordo quadro.
Le autorità competenti in materia di organizzazione dell’accesso alle cure, sicurezza sociale e sanità pubblica attuano il presente Accordo quadro. Si tratta dei seguenti organi:
Le autorità succitate adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire l’attuazione del presente Accordo quadro.
Un Protocollo di applicazione concluso tra le autorità competenti delle Parti definisce le modalità di attuazione del presente Accordo quadro.
Ciascuna delle Parti notifica all’altra l’espletamento delle formalità interne necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo quadro. Quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del ricevimento dell’ultima notifica.
Fatto a Parigi il 27 settembre 2016 in due esemplari redatti in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Alain Berset | Per il Governo della Repubblica francese: Marisol Touraine |
|---|
RU 2019 2917 ↩
RS 0.131.1 ↩
RS 0.131.11 ↩
RS 0.131.12 ↩
RS 0.131.13 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.131.334.9 ↩
Non pubblicato. Vedi tuttavia FF 2 011 4467, qui 4772. L’Acc. è entrato in vigore il 3 ago. 2011. ↩
RS 0.811.119.349 ↩
Revisione totale del Regolamento sanitario internazionale del 25 luglio 1969 dell’Organizzazione mondiale della sanità, adottata il 23 maggio 2005 dalla cinquantottesima Assemblea mondiale della sanità (RS 0.818.103 ). ↩
RS 0.818.103 ↩
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