0.131.351.4•Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi
0.131.351.4Bilateral International Treaty1 dic 2006
Concluso il 2 novembre 2005
Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 20062
Ratificato mediante scambio degli strumenti il 28 settembre 2006
Entrato in vigore il 1° dicembre 2006
(Stato 1° dicembre 2006)
La Confederazione Svizzera
e
il Principato del Liechtenstein,
convinti della necessità della cooperazione tra i due Stati al fine di agevolare l’assistenza reciproca in caso di catastrofi o di incidenti gravi,
considerando l’esistenza di una frontiera aperta e le strette relazioni di vicinato tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein fondate in particolare sul Trattato del 29 marzo 19233di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, compresi gli accordi concernenti la polizia degli stranieri, l’Accordo del 27 aprile 19994sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana, lo Scambio di note del 27 gennaio 20035relativo alla collaborazione tra le autorità svizzere e liechtensteinensi in materia di aviazione civile, l’Accordo del 18 ottobre 20036concernente la partecipazione del Principato del Liechtenstein alla rete radio POLYCOM e l’Accordo del 4 dicembre 20037concernente la partecipazione di cittadini del Principato del Liechtenstein a corsi di istruzione dell’UFPP,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo, le seguenti espressioni significano: «Stato richiedente»:Stato contraente le cui autorità competenti domandano assistenza all’altro Stato, in particolare l’invio di squadre o di mezzi di soccorso; «Stato d’invio»:Stato contraente le cui autorità competenti danno seguito a una domanda d’assistenza dell’altro Stato relativa in particolare all’invio di squadre e mezzi di soccorso; «Equipaggiamento»:materiale, veicoli, beni per il proprio consumo (beni di funzionamento) e equipaggiamento personale delle squadre di soccorso; «Materiale per l’assistenza»:equipaggiamento e viveri destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita; «Squadre di soccorso»:unità civili o militari specializzate per le operazioni di soccorso e dotate di adeguati equipaggiamenti e materiale per l’assistenza.
La natura e l’estensione dell’assistenza, in particolare l’invio di squadre e di materiale di soccorso, sono fissate caso per caso di comune accordo dalle autorità menzionate nell’articolo 3 senza che queste ultime debbano precisare le modalità d’esecuzione.
Tali disposizioni non si applicano se il danno è stato causato intenzionalmente o per negligenza grave. 2. Se sul territorio dello Stato richiedente è causato un danno a terzi da un membro di una squadra di soccorso dello Stato di invio, nell’esercizio della sua missione, lo Stato richiedente assume il risarcimento del danno secondo le prescrizioni che sarebbero applicate se il danno fosse stato causato da un membro delle sue squadre di soccorso. 3. Lo Stato richiedente non ha diritto di regresso nei confronti dello Stato di invio o di un membro delle sue squadre di soccorso. Tuttavia, nel caso in cui un membro di una squadra di soccorso abbia causato un danno a terzi intenzionalmente o per negligenza grave, lo Stato richiedente può far valere un diritto di regresso nei confronti dello Stato di invio. 4. Conformemente al loro diritto nazionale, le autorità degli Stati contraenti cooperano strettamente per facilitare la liquidazione delle pretese di risarcimento e d’indennizzo. In particolare si scambiano tutte le informazioni in loro possesso relative ai fatti che hanno causato i danni ai sensi del presente articolo.
Le controversie sull’applicazione del presente Accordo che non possono essere appianate direttamente dalle autorità di cui all’articolo 3 sono risolte per via diplomatica. Se una controversia non può essere risolta mediante tale via entro sei mesi, su domanda di uno Stato contraente essa può essere sottoposta a una commissione arbitrale la cui decisione ha forza obbligatoria. Gli Stati contraenti determinano di comune accordo la composizione e la procedura di tale commissione.
Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento per via diplomatica e si estingue sei mesi dopo la denuncia.
Le disposizioni contrattuali vigenti tra gli Stati contraenti rimangono salve.
Fatto a Berna, il 2 novembre 2005, in due originali in lingua tedesca.
| Per la Confederazione Svizzera: Paul Seger | Per il Principato del Liechtenstein: Principe Stefan von und zu Liechtenstein |
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