Conchiusa il 22 settembre 1938
Approvata dall’Assemblea federale il 6 dicembre 19382
Istrumenti di ratificazione scambiati il l° maggio 1939
Entrata in vigore il 13 giugno 1939
(Stato 13 giugno 1939)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Cancelliere del Reich germanico
animati dal desiderio di modificare il confine secondo i bisogni dei due Stati e di procedere a questo scopo a uno scambio di particelle di territorio d’uguale superficie, hanno deciso di concludere una Convenzione ed hanno designato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
I plenipotenziari, esaminati i loro pieni poteri e trovatili in debita forma, hanno convenuto quanto segue in merito alla modificazione dei confine stabilito coi Trattato del 1° marzo 1839 concernente la modificazione della frontiera tra il Cantone di Sciaffusa e il Granducato di Baden.
Art. 1
(1). La Svizzera cede al Reich germanico le particelle della superficie totale di 47 a 58 m2, indicate nell’elenco qui allegato (allegato 1) e segnate con punteggiatura sui piani allegati A, B e D (allegato 2).
(2). Il Reich germanico cede alla Svizzera le particelle della superficie totale di 47 a 58 m2, indicate nell’elenco qui allegato (allegato 1) e segnate con tratteggi sui piani allegati A e C (allegato 2).
(3). L’elenco, i piani e la carta indicati nei capoversi 1 e 2 fanno parte integrante della presente Convenzione.
Art. 2
I tratti di strada toccati dallo scambio di territori cambiano parimente di proprietario, all’entrata in vigore della Convenzione, in conformità dell’elenco qui allegato (allegato 1).
Art. 3
(1). 1 registri fondiari e catastali relativi alle particelle scambiate (articolo 1) nonché tutti i documenti, scritti e carte che vi si riferiscono saranno consegnati dalle autorità che tenevano finora il registro fondiario e il catasto alle autorità dell’altro Stato in copie certificate conformi o, per quanto possibile, in originali. La consegna sarà fatta direttamente dalle autorità centrali interessate o dai servizi che ne saranno incaricati.
(2). Le autorità centrali competenti sono, da parte svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna; da parte germanica, il Ministero della giustizia del Reich e il Ministero dell’interno dei Reich, a Berlino.
Art. 4
Gli Stati contraenti faranno in modo che le particelle scambiate vengano consegnate libere da qualsiasi onere.
Art. 5
Lo scambio dei territori si farà, per quanto concerne il registro fondiario ed il catasto, d’Ufficio3, senza spese giudiziarie e oneri fiscali, e senza tasse. Lo stesso vale per quanto riguarda le operazioni necessarie allo sgravio delle particelle scambiate.
Art. 6
I tribunali dello Stato cedente restano competenti a giudicare le contestazioni relative a pretese su un fondo scambiato e pendenti all’entrata in vigore della presente Convenzione. Gli accordi generali in vigore tra i due Stati contraenti sono applicabili al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze.
Art. 7
Le spese delle mutazioni e della terminazione, rese necessarie dalla presente Convenzione, vengono sopportate, metà ciascuno, dai due Stati contraenti.
Art. 8
La presente Convenzione è stesa in due esemplari originali.
Art. 9
La presente Convenzione sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno scambiati a Berlino. La Convenzione entrerà in vigore sei settimane dopo lo scambio delle ratificazioni.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo.Fatto a Berna il 22 settembre 1938.