0.132.163.1•Trattato fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sul tracciato dei confine fra i due Stati
0.132.163.1Bilateral International Treaty16 set 1972
Conchiuso il 20 luglio 1970
Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 19722
Istrumenti di ratificazione scambiati il 17 agosto 1972
Entrato in vigore il 16 settembre 1972
(Stato 16 settembre 1972)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica d’Austria,
desiderose di stabilire un tracciato dei confine tra il Piz Lad e il lago di Costanza, hanno deciso, a questo scopo, di concludere il trattato e hanno designato come plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri trovati in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:
(1). Il tracciato dei confine fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria è determinato:
(1). I territori di una superficie di circa 16,1 ha che, sul fondamento dell’articolo 1 capoverso 1 numero 3 lettere a e c, sottostanno alla sovranità territoriale della Confederazione Svizzera, divengono proprietà, esente da oneri, del Canton San Gallo. 1 territori di una superficie di circa 6,4 ha che, sul fondamento dell’articolo 1 capoverso 1 numero 3 lettere a e c soggiacciono alla sovranità territoriale della Repubblica d’Austria, e i territori di una superficie di circa 9,7 ha che, sul fondamento delle stesse disposizioni, sono sottoposti per compensazione alla sovranità territoriale della Repubblica d’Austria, divengono proprietà, esente da oneri, della Repubblica d’Austria («Bund»). (2). I terzi che, per il trasferimento di proprietà esenti da oneri, fossero eventualmente lesi nei propri diritti sulle proprietà trasferite non possono far valere alcuna pretesa contro lo Stato cui spettano le proprietà di cui si tratta.
Il confine delimita la sovranità territoriale degli Stati contraenti sulla superficie dei suolo, nello spazio aereo soprastante detto confine come anche nel sottosuolo. Detto principio vale segnatamente per il tracciato del confine che attraversi qualsiasi costruzione in superficie o sotterranea.
Il confine stabilito nell’articolo 1 è invariabile anche nei punti dove attraversa acque.
(1). Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente trattato devono essere composte dalle autorità competenti degli Stati contraenti. (2). Se una controversia non può essere composta in tal modo, sarà sottoposta a un tribunale arbitrale su domanda di uno degli Stati contraenti. (3). Il tribunale arbitrale è costituito di volta in volta; ciascuno Stato contraente nomina un membro e i due membri cooptano un superarbitro, cittadino di uno Stato terzo, designato dai Governi degli Stati contraenti. I membri devono essere designati entro un termine di due mesi, il superarbitro entro un termine di tre mesi dal momento che uno degli Stati contraenti ha comunicato all’altro l’intenzione di comporre la controversia davanti a un tribunale arbitrale. (4). Ove siano disattesi i termini menzionati al capoverso 3, ciascuno degli Stati contraenti può, in mancanza di altra convenzione, chiedere al presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo di procedere alle nomine necessarie. Se il presidente possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti o se è impedito da un’altra ragione, il vicepresidente procede alla nomina. Se il vicepresidente possiede parimenti la cittadinanza di uno degli Stati contraenti o è parimenti impedito, il membro della Corte di rango più elevato e che non possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti procede alle nomine. (5). Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente si assume le spese inerenti all’arbitro che nomina, come anche le spese di rappresentanza nella procedura davanti al tribunale arbitrale; le spese concernenti il superarbitro, come anche le altre spese, sono sopportate in parti uguali da entrambi gli Stati contraenti. Per il rimanente, il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. (6). A domanda dei tribunale arbitrale, i tribunali degli Stati contraenti concedono l’assistenza giudiziaria per quanto concerne la citazione e l’audizione di testimoni e periti applicando, per analogia, le convenzioni vigenti fra gli Stati contraenti riguardanti l’assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale.
Con il presente trattato sono abrogate tutte le convenzioni precedenti fra gli Stati contraenti riguardanti la frontiera austro‑svizzera.
La determinazione della frontiera comune e la manutenzione dei termini sono oggetto di una convenzione speciale.
(1). Il presente trattato deve essere ratificato. Gli strumenti di ratificazione sono scambiati a Berna non appena possibile. (2). Il presente trattato entra in vigore il trentesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione. (3). Il presente trattato non può essere disdetto.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Vienna, il 20 luglio 1970, in due esemplari originali nella lingua tedesca.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica d’Austria: |
|---|---|
| Escher | Rudolf Kirchschläger |
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