Conclusa il 18 settembre 1996
Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19971
Ratificata con strumenti scambiati il 31 gennaio 2000
Entrata in vigore il 1° marzo 2000
(Stato 1° marzo 2000)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica francese,
animati dal desiderio di rettificare il confine dei due Stati, hanno deciso di concludere al tal fine una Convenzione.
Art. 1
Il tracciato del confine franco-svizzero tra il Cantone di Vaud, nel Comune di Vallorbe, e il Dipartimento del Doubs, nel Comune di Jougne, nel settore compreso tra i limiti 61B, 61C e 62, è rettificato in ragione dello scambio di uguali parcelle di territorio, conformemente al piano d’insieme in scala 1:500 allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante2.
Sono fatte salve le modifiche di poca importanza che possono derivare dall’apposizione dei termini del confine rettificato.
Art. 2
A decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, per quanto concerne il settore definito nell’articolo 1:
- all’apposizione e alla misurazione dei termini del confine;
- all’allestimento di tabelle, piani d’insieme e descrizioni del confine.
Non appena ultimati i lavori, un verbale con tabelle, piani d’insieme e descrizioni del nuovo tracciato, comprovanti l’esecuzione della Convenzione, sarà allegato come parte integrante alla Convenzione.
I costi relativi all’esecuzione di detti lavori sono ripartiti per metà tra i due Stati.
Art. 3
La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultimo strumento di ratifica.
Fatto a Berna, il 18 settembre 1996, in duplice esemplare in lingua francese.