0.141.113.6•Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’obbligo di prestare servizio militare delle persone con doppia cittadinanza
0.141.113.6Bilateral International Treaty1 ott 2011
Conclusa il 20 agosto 2009
Strumenti di ratifica scambiati il 24 agosto 2011
Entrata in vigore il 1° ottobre 2011
(Stato 1° ottobre 2011)
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,
nell’intento di evitare la doppia chiamata all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare;
consapevoli che i problemi derivanti dai due differenti sistemi in materia d’obbligo di prestare servizio militare possono essere risolti soltanto mediante una convenzione bilaterale;
nell’intento di promuovere e approfondire le relazioni bilaterali,
hanno convenuto quanto segue:
La presente Convenzione disciplina le questioni relative all’obbligo legale di prestare servizio militare delle persone che sono contemporaneamente cittadini svizzeri (persone con doppia cittadinanza) e cittadini tedeschi, ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, nonché soggette all’obbligo di prestare servizio militare in entrambi gli Stati contraenti.
Nella presente Convenzione si applicano le definizioni seguenti:
(1). La persona con doppia cittadinanza è tenuta ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare soltanto nei confronti di uno degli Stati contraenti. (2). Di regola, deve adempiere l’obbligo di prestare servizio militare nei confronti dello Stato in cui ha la residenza permanente. (3). Può tuttavia scegliere, conformemente all’articolo 4, di adempiere volontariamente l’obbligo di prestare servizio militare nei confronti dell’altro Stato contraente.
(1). Il diritto d’opzione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 si esercita mediante una dichiarazione scritta destinata all’autorità competente dello Stato di residenza. A tal fine va utilizzato il modulo «Dichiarazione d’opzione» (allegato 1). L’autorità competente ne trasmette una copia all’autorità dell’altro Stato contraente di cui all’articolo 7. (2). Fornita la dichiarazione di cui al capoverso 1 primo periodo, la persona con doppia cittadinanza va considerata, relativamente all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare, come avente la residenza permanente nel territorio dell’altro Stato contraente. (3). Il diritto d’opzione si estingue:
(1). Se una persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare ha iniziato ad adempiere tale obbligo nei confronti di uno Stato contraente, essa è tenuta a proseguire detto adempimento nei confronti di quest’ultimo Stato anche in caso di acquisizione ulteriore della cittadinanza dell’altro Stato contraente o di trasferimento della propria residenza permanente nel territorio dell’altro Stato contraente. (2). Se una persona con doppia cittadinanza ha adempiuto l’obbligo di prestare servizio militare nei confronti di uno Stato contraente, conformemente agli articoli 3 e 4, tale obbligo è considerato adempiuto anche nei confronti dell’altro Stato contraente. (3). Se una persona con doppia cittadinanza ha adempiuto l’obbligo di prestare servizio militare nei confronti di uno Stato contraente conformemente alla presente Convenzione, tale persona può essere chiamata soltanto da questo Stato a fornire altre prestazioni in virtù dell’obbligo di prestare servizio militare. Ciò vale segnatamente anche in caso di mobilitazione. (4). Dopo aver esercitato il diritto d’opzione, la persona con doppia cittadinanza, su richiesta dell’autorità competente dello Stato di residenza, deve fornire informazioni sullo stato dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare nei confronti dell’altro Stato contraente e produrre i necessari giustificativi. A tal fine va utilizzato il modulo «Certificato sullo stato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare» (allegato 2).
La persona con doppia cittadinanza che si sottrae all’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare è esclusa dai vantaggi della presente Convenzione su domanda dello Stato contraente nel quale deve adempiere il suo obbligo.
Il «Bundesamt für Wehrverwaltung» e il «Bundesamt für den Zivildienst» tedeschi, da un lato, e lo Stato maggiore di condotta dell’esercito svizzero, dall’altro, collaborano strettamente nell’ambito dell’esecuzione della presente Convenzione.
Le difficoltà che potrebbero sorgere nell’applicazione della presente Convenzione e che non possono essere risolte nel quadro della collaborazione diretta tra le autorità competenti sono disciplinate dagli Stati contraenti per via diplomatica.
(1). Se la trasmissione di dati personali è richiesta per l’esecuzione della presente Convenzione ai sensi dell’articolo 1, le relative informazioni riguardano esclusivamente:
(1). La persona con doppia cittadinanza che al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione è già stata chiamata da uno Stato contraente ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare, deve continuare ad adempiere tale obbligo soltanto nei confronti di tale Stato. (2). Se è stata chiamata da entrambi gli Stati contraenti, la persona con doppia cittadinanza può scegliere entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione, mediante una dichiarazione scritta, lo Stato contraente nei confronti del quale intende in futuro continuare ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare. Se non fornisce detta dichiarazione, la persona con doppia cittadinanza resta soggetta all’obbligo di prestare servizio militare nei confronti dello Stato contraente nel cui territorio ha la sua residenza permanente al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione. Se la residenza permanente è situata in uno Stato terzo, la persona con doppia cittadinanza rimane soggetta all’obbligo di prestare servizio militare nei confronti dello Stato contraente che per primo l’ha chiamata ad adempiere tale obbligo.
(1). La presente Convenzione è sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue lo scambio degli strumenti di ratifica. (2). La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ciascuno Stato contraente può denunciarla per scritto in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia diventa effettiva dodici mesi dopo la data del ricevimento della sua notifica da parte dell’altro Stato contraente. (3). La Parte tedesca provvede, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite2, alla registrazione della presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite immediatamente dopo la sua entrata in vigore. L’altro Stato contraente sarà informato dell’avvenuta registrazione e del numero di registrazione delle Nazioni Unite non appena la registrazione sarà confermata dal Segretariato delle Nazioni Unite.
Fatta a Berna, il 20 agosto 2009, in due esemplari originali in lingua tedesca.
| Per la Confederazione Svizzera: Ueli Maurer | Per la Repubblica federale di Germania: Axel Berg |
|---|
Dichiarazione d’opzioneprevista negli articoli 3 e 4 della Convenzione del 20 agosto 2009 concernente l’obbligo di prestare servizio militare delle persone con doppia cittadinanza
| Io sottoscritto (cognome, nome) . | ||
|---|---|---|
| nato a . | il ., | |
| avente residenza permanente a . |
| dichiaro, giusta l’articolo 4 capoverso 1 / l’articolo 4 capoverso 43della Convenzione summenzionata, di voler adempiere l’obbligo di prestare servizio militare in4. . |
|---|
| Luogo ., | Data . | |
|---|---|---|
| Firma: . | ||
| La sottoscritta autorità 5 |
| . |
|---|
| certifica l’esattezza della dichiarazione di cui sopra e delle informazioni in essa contenute. |
| Luogo ., | Data . | |
|---|---|---|
| 6. |
Certificato sullo stato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militareprevisto nell’articolo 5 capoverso 4 della Convenzione del 20 agosto 2009 concernente l’obbligo di prestare servizio militare delle persone con doppia cittadinanza
| Il 7 (1) . |
|---|
| certifica che (cognome e nomi) . | ||
|---|---|---|
| nato a . | il ., | |
| avente congiuntamente le cittadinanze tedesca e svizzera, tenuto ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare in8. è nella situazione seguente:9 | ||
| – non è ancora stato chiamato ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare; è in regola con le leggi sulla leva/sul reclutamento10in 11. | ||
| – È stato chiamato ad adempiere l’obbligo di prestare servizio militare | ||
| dal . al . Durata totale: . | ||
| – È stato esentato o dispensato il . | ||
| – Presta servizio civile. | ||
| – Presta un altro servizio equipollente. | ||
| – Paga la tassa d’esenzione dall’obbligo militare. |
| Luogo ., | Data . | |
|---|---|---|
| 12. |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RS 0.120 ↩
Cancellare ciò che non fa al caso. ↩
Germania o Svizzera. ↩
Denominazione ufficiale dell’autorità che deve certificare l’esattezza della dichiarazione:in Germania: «Kreiswehrersatzamt» / «Bundesamt für den Zivildienst»;in Svizzera: il settore Personale dell’esercito (AFC 1) in seno allo Stato maggiore di condotta dell’esercito;in uno Stato terzo: la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato per il quale il dichiarante ha optato. ↩
Firma e timbro dell’autorità che deve certificare l’esattezza della dichiarazione. ↩
Denominazione ufficiale dell’autorità che deve certificare l’esattezza della dichiarazione:in Germania: «Kreiswehrersatzamt» / «Bundesamt für den Zivildienst»;in Svizzera: il settore Personale dell’esercito (AFC 1) in seno allo Stato maggiore di condotta dell’esercito. ↩
Germania o Svizzera. ↩
Cancellare ciò che non fa al caso. ↩
Cancellare ciò che non fa al caso. ↩
Germania o Svizzera. ↩
Firma e timbro dell’autorità che deve certificare l’esattezza della dichiarazione. ↩
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