0.142.111.279•Accordo tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sulla circolazione delle persone
0.142.111.279Bilateral International Treaty26 nov 2007
Concluso il 3 giugno 2006
Approvato dall'Assemblea federale il 22 giugno 20072
Entrato in vigore con scambio di note il 26 novembre 2007
(Stato 26 novembre 2007)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare,
qui di seguito denominati «le Parti»,
desiderosi di sviluppare e rafforzare le relazioni esistenti tra i due Paesi,
desiderosi di migliorare le condizioni di circolazione delle persone in situazione irregolare tra i due Paesi, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti nelle loro legislazioni nazionali e nelle convenzioni internazionali che le due Parti hanno sottoscritto,
hanno convenuto quanto segue:
In mancanza di talune indicazioni, la rappresentanza consolare della Parte richiesta può, per completare il modulo, procedere a un’audizione della persona interessata. 2. Un lasciapassare della validità di un (1) mese, allestito dalla rappresentanza consolare, è rilasciato entro un termine ragionevole alla Parte richiedente. 3. Dopo il rilascio del lasciapassare, il rinvio deve essere annunciato alla rappresentanza della Parte richiesta entro un termine ragionevole prima della data prevista per il rimpatrio. 4. Se la validità del lasciapassare scade prima del rimpatrio della persona, è rilasciato al più presto e senza altre formalità un altro documento della medesima durata di validità dopo la restituzione del lasciapassare scaduto.
Se all’arrivo della persona rinviata conformemente al presente Accordo l’esame della situazione da parte delle autorità competenti della Parte richiesta non ne conferma la cittadinanza, la Parte richiedente riammette sul suo territorio questa persona senza formalità e senza indugio.
Le modalità pratiche sono ordinate dai servizi competenti delle due Parti.
Le spese di riammissione sono a carico della Parte che ha richiesto il lasciapassare.
La Parte che ritiene che l’esecuzione dell’articolo 5 concernente la riammissione in caso di errore non sia conforme allo spirito e alla lettera di questa disposizione può sospendere provvisoriamente la procedura di riammissione prevista nell’articolo 1 paragrafo 4 e nell’articolo 2 e chiedere che si riunisca il comitato, di cui all’articolo 7, incaricato di seguire i lavori.
È istituito un comitato incaricato di seguire i lavori. Gli è affidata l’attuazione del presente Accordo. Si riunisce ogni volta che vi sia la necessità, su domanda di una delle due Parti.
Le due Parti si consultano:
Qualsiasi modifica di questi ultimi può essere effettuata liberamente da ciascuna Parte con riserva di una notifica preventiva all’altra Parte per la medesima via.
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali che hanno sottoscritto.
Entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data della ricezione della seconda nota che constata l’espletamento di queste disposizioni da una parte e dall’altra. 2. Il presente Accordo ha una durata di validità di tre (3) anni, rinnovabili tacitamente per un periodo identico. 3. Ciascuna Parte lo può denunciare per via diplomatica. La denuncia ha effetto tre (3) mesi dopo la data della notifica all’altra Parte. 4. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere l’applicazione del presente Accordo per motivi attinenti all’ordine pubblico, alla sicurezza e alla salute. La sospensione produce effetto trenta (30) giorni dopo la ricezione della notifica per via diplomatica. 5. Le due Parti si informano per la medesima via circa la fine della sospensione del presente Accordo e la sua nuova applicabilità.
In fede di che, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto ad Algeri il 3 giugno 2006 in due esemplari originali in lingua araba e francese, i due testi facenti parimente fede.
| Per il Consiglio federale della Confederazione Svizzera: Micheline Calmy-Rey | Per il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare: Mohammed Bedjaoui |
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