Conchiuso il 31 ottobre 1910
Approvato dall’Assemblea federale il 23 giugno 19111
Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° agosto 1911
Entrato in vigore il 1° ottobre 1911
(Stato 1° ottobre 1911)
Il Consiglio federale svizzero,
in nome della Confederazione Svizzera,
e Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia,
in nome dell’Impero Germanico,
desiderando mantenere in vigore, anche dopo l’abrogazione del trattato di domicilio concluso fra la Svizzera e la Germania il 31 maggio 18902le agevolezze previste dall’articolo 1 capoverso 2, combinato coll’articolo 3, e dall’articolo 10 di esso trattato,
sonosi accordati di concludere a tale scopo un trattato, e hanno nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno stipulato i seguenti articoli:
Art. 1
I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno nel territorio dell’altra, per le loro persone e i loro beni, la stessa protezione legale dei nazionali.
Essi avranno il diritto di esercitarvi, nello stesso modo e alle stesse condizioni dei nazionali, qualsiasi industria e commercio, senza essere sottoposti a contribuzioni, imposte, tasse o diritti altri o più elevati di quelli riscossi dai nazionali.3
La disposizione del capoverso precedente relativa all’esercizio dell’industria e del commercio è applicabile per analogia alla coltivazione dei fondi rustici che i cittadini dell’una delle parti contraenti posseggano nel territorio dell’altra.
Art. 2
L’articolo 1 non deroga alle disposizioni dell’articolo 9 capoverso 5 del trattato di commercio e di dogana concluso fra la Svizzera e l’Impero Germanico il 10 dicembre 1891 e il 12 novembre 19044.
Art. 3
Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate contemporaneamente a quelle del trattato di domicilio concluso fra la Confederazione Svizzera e l’Impero Germanico il 13 novembre 19095.
Il presente trattato entrerà in vigore dopo trascorsi due mesi dallo scambio delle ratificazioni e sarà valido per un periodo di cinque anni.
Se non è denunciato dall’una delle parti contraenti un anno prima che spiri il detto periodo quinquennale, esso resterà in vigore per un altro anno, contando dal giorno in cui l’una o l’altra delle parti contraenti l’avrà denunziato.6
In fede di che , i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio originale a Berna il trentuno di ottobre del millenovecentodieci (31 ottobre 1910).