0.142.111.392•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Angola sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio
0.142.111.392Bilateral International Treaty9 apr 2015
Concluso il 5 febbraio 2013
Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 aprile 2015
(Stato 9 aprile 2015)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Angola
detti in seguito «Parti»,
animati dal desiderio di promuovere lo sviluppo delle relazioni d’amicizia e la cooperazione tra i due Paesi;
considerando nell’interesse delle Parti stimolare, consolidare e rafforzare la cooperazione in materia di libera circolazione delle persone e garantire l’interesse comune di detta attività;
convinti della necessità di promuovere e agevolare la libera circolazione delle cittadine e dei cittadini titolari di un passaporto diplomatico o di servizio sul territorio delle Parti, nel rispetto della legislazione vigente nei due Paesi,
convengono le disposizioni seguenti:
Il presente Accordo mira a stabilire le condizioni in vista della soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i cittadini delle Parti titolari di un passaporto diplomatico o di servizio.
Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le leggi in materia di entrata e soggiorno, nonché tutta la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.
Le autorità competenti di ciascuna Parte si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno ai cittadini dell’altra Parte conformemente agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri motivi gravi.
Le divergenze derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte consensualmente per via diplomatica, ossia mediante consultazione e negoziati diritti tra le Parti.
Le Parti possono convenire mutuamente per via diplomatica qualsiasi modifica al presente Accordo. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con la quale le Parti si comunicano di aver espletato le procedure interne necessarie a tal fine.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali che hanno ratificato o cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632sulle relazioni consolari.
Ciascuna Parte può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione del presente Accordo per motivi di ordine pubblico, salute pubblica, sicurezza nazionale o per altri motivi gravi. Tale sospensione è notificata senza indugio per via diplomatica ed entra in vigore il giorno della ricezione di tale notifica. La Parte che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte non appena decadono i motivi della sospensione, la quale cessa alla ricezione di tale notifica.
Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque (5) anni ed è successivamente rinnovabile automaticamente per periodi della medesima durata, salvo notifica contraria di una Parte all’altra Parte, per via diplomatica, almeno novanta (90) giorni prima della data della fine del presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo che le Parti si sono notificate l’espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.
In fede di che , i rappresentanti sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Luanda, il 5 febbraio 2013, in due (2) originali in lingua francese e portoghese, i due testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Simonetta Sommaruga | Per il Governo della Repubblica d’Angola: Georges Chicoti |
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