0.142.111.562.1•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la repubblica di Armenia di facilitazione del rilascio dei visti
0.142.111.562.1Bilateral International Treaty1 ago 2016
Concluso il 29 febbraio 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2016
La Confederazione Svizzera
(qui di seguito «Svizzera»)
e
La Repubblica di Armenia
(qui di seguito «Armenia»)
desiderose di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei rapporti economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio di visti ai cittadini dell’Armenia;
ribadendo l’intenzione di adottare graduali provvedimenti in vista di introdurre a tempo debito un regime di spostamenti senza obbligo del visto per i propri cittadini, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza;
tenendo presente che dal 10 gennaio 2013 i cittadini svizzeri sono esenti dall’obbligo del visto quando si recano in Armenia per un periodo non superiore a 90 giorni o transitano sul suo territorio;
riconoscendo che la facilitazione in materia di visti non deve agevolare la migrazione clandestina e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;
tenendo conto dell’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 20042ed entrato in vigore il 12 dicembre 2008 (in seguito «Accordo d’associazione a Schengen»);
tenendo conto dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, firmato il 17 dicembre 2012 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2014, e della Dichiarazione comune relativa alla Svizzera, all’Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia allegata a detto Accordo;
tenendo conto dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Armenia sulla soppressione dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, firmato il 10 novembre 20093ed entrato in vigore il 25 febbraio 2010 (in seguito «accordo bilaterale sui visti del 2009»),
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo valgono le seguenti definizioni: (a) «cittadino della Svizzera»: chiunque abbia la cittadinanza della Svizzera conformemente alla legislazione nazionale; (b) «cittadino dell’Armenia»: chiunque abbia la cittadinanza dell’Armenia conformemente alla legislazione nazionale; (c) «visto»: autorizzazione rilasciata dalla Svizzera per consentire il transito o un soggiorno di 90 giorni al massimo nel territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen su un periodo di 180 giorni nel territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen; (d) «persona che soggiorna legalmente»: un cittadino armeno autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Svizzera conformemente alla legislazione nazionale; (e) «Stato Schengen»: ogni Stato che applica tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti l’attraversamento delle frontiere e i visti nei termini dell’Accordo d’associazione a Schengen.
In deroga alla frase introduttiva, se manifestamente il bisogno o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente si limita a periodi più brevi, la durata di validità del visto per più entrate va limitata a tale periodo, segnatamente laddove: – trattandosi delle persone di cui alla lettera (a), il periodo di validità del permesso di soggiorno di cittadini dell’Armenia che soggiornano legalmente in Svizzera; – trattandosi delle persone di cui alla lettera (b), la durata del mandato; – trattandosi delle persone di cui alla lettera (c), la durata di validità dello statuto di membro permanente di una delegazione ufficiale,
è inferiore a 5 anni. 2. Le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi un anno alle seguenti categorie di cittadini dell’Armenia, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alle disposizioni nazionali in materia di entrata e di soggiorno vigenti in Svizzera o in un altro Stato Schengen: (a) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Armenia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero ad eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative; (b) rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni di pubblica utilità della comunità armena registrate in Svizzera che si recano periodicamente in Svizzera per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o di programmi di assistenza panarmeni e comunitari; (c) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente in Svizzera; (d) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo, le quali si recano regolarmente in Svizzera; (e) studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio; (f) partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da Comuni gemellati e da altri enti comunali; (g) persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori; (h) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale; (i) imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria che si recano periodicamente in Svizzera; (j) partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale; (k) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri attraverso il territorio della Svizzera con veicoli immatricolati in Armenia.
In deroga alla frase introduttiva, se manifestamente il bisogno o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente si limita a periodi più brevi, la durata di validità del visto per più entrate va limitata a tale periodo. 3. Le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di cittadini dell’Armenia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto annuale per più entrate conformemente alle disposizioni nazionali in materia d’entrata e di soggiorno vigenti in Svizzera o in un altro Stato Schengen, salvo se manifestamente il bisogno o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente si limita a periodi più brevi, nel cui caso la durata di validità del visto per più entrate va limitata a tale periodo. 4. La durata totale del soggiorno nel territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen delle persone di cui ai paragrafi 1–3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Detto importo può essere rivisto secondo la procedura di cui all’articolo 14 paragrafo 3. 2. Se l’Armenia reintroduce l’obbligo di visto per i cittadini della Svizzera o per determinate categorie di essi, l’emolumento richiesto non può superare l’importo previsto per i cittadini dell’Armenia conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone: (a) pensionati; (b) bambini di età inferiore a 12 anni; (c) membri di Governi nazionali e regionali, di Corti costituzionali o di Corti supreme che non sono già esentati dall’obbligo del visto in virtù del presente Accordo o dell’Accordo bilaterale sui visti del 2009; (d) persone con disabilità ed eventuali accompagnatori; (e) parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni o nipoti – di cittadini dell’Armenia regolarmente soggiornanti nel territorio della Svizzera; (f) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato all’Armenia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio o a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative; (g) studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche o accademiche; (h) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale; (i) partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale; (j) rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni di pubblica utilità della comunità armena registrate in Svizzera, in viaggio per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di assistenza panarmeni e comunitari; (k) persone partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo; (l) persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato. 4. Nel caso in cui la Svizzera cooperi con un fornitore esterno di servizi per il rilascio di visti, il fornitore esterno può esigere diritti. Detti diritti sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al compito e non possono essere superiori a 30 euro. La Svizzera mantiene la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda direttamente ai propri consolati. 5. In virtù della sua associazione a Schengen, la Svizzera introduce l’esenzione dagli emolumenti previsti al paragrafo 1 del presente articolo contemporaneamente all’introduzione da parte dell’Unione europea dell’esenzione dai corrispondenti emolumenti secondo l’Accordo del 17 dicembre 2012 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia di facilitazione del rilascio dei visti.
I cittadini della Svizzera e dell’Armenia che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio dell’Armenia o della Svizzera possono uscire da tale territorio esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle missioni diplomatiche o dalle rappresentanze consolari della Svizzera o dell’Armenia, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza visto o altre autorizzazioni.
Qualora, per motivi di forza maggiore o di natura umanitaria, i cittadini dell’Armenia non possano uscire dal territorio della Svizzera entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato senza spese conformemente alla legislazione nazionale della Svizzera finché il rientro nel loro Stato di residenza diventa possibile.
I rappresentanti delle Parti si incontrano ogni volta che lo ritengono necessario su richiesta di una delle Parti per discutere dell’attuazione del presente Accordo ed eventualmente proporre emendamenti, in particolare in seguito a modifiche dell’Accordo del 17 dicembre 2012 tra la Repubblica d’Armenia e l’Unione europea di facilitazione del rilascio dei visti.
A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale vigente tra la Svizzera e l’Armenia, sempreché queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente Accordo.
Se necessario per l’applicazione del presente Accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alla legislazione nazionale della Svizzera e dell’Armenia sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni di accordi internazionali firmati dalle Parti.
Fatto a Ginevra il 29 febbraio 2016 in duplice esemplare in lingua tedesca, armena e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Didier Burkhalter | Per il Per la Repubblica di Armenia: Edward Nalbandian |
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