0.142.111.639•Accordo tra il Consiglio federale svizzero, il Governo federale austriaco e il Principato del Liechtenstein sull’ammissione di persone in situazione irregolare
0.142.111.639Multilateral International Treaty1 gen 2001
(Accordo sulla riammissione)
Concluso a Berna il 3 luglio 2000
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2001
(Stato 1° gennaio 2001)
Il Consiglio federale svizzero,
il Governo federale austriaco
e
il Principato del Liechtenstein,
detti qui di seguito «parti contraenti»,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione tra le parti contraenti, allo scopo di garantire una migliore applicazione delle norme sulla circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
nel rispetto dei trattati e delle convenzioni internazionali e animati dalla volontà di prevenire l’immigrazione irregolare;
animati dal desiderio di sostituire l’Accordo del 5 gennaio 19552tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente la riaccettazione di persone al confine;
su base di reciprocità,
hanno convenuto quanto segue:
Qualora non sia possibile stabilire con certezza la cittadinanza, la missione diplomatica o la rappresentanza consolare della parte contraente di cui la persona in questione possiede presumibilmente la cittadinanza dovrà, su richiesta, chiarirla immediatamente.
In caso di consegna di una persona bisognosa d’aiuto a causa dell’età, di malattia o di altri gravi motivi oppure nel caso in cui sia necessario prendere provvedimenti speciali di protezione o di sicurezza, le parti contraenti si accordano in anticipo su luogo e data della consegna. La consegna deve nel limite del possibile avvenire rapidamente.
Vale come titolo di dimora ai sensi della presente sezione qualsiasi permesso, indipendentemente dal tipo, rilasciato da una delle parti contraenti, che dà diritto a dimorare sul territorio nazionale. Questa definizione non si applica all’ammissione provvisoria che consente di dimorare sul territorio nazionale di una delle parti contraenti in attesa che sia trattata una domanda d’asilo o una domanda concernente un titolo di dimora.
La parte contraente richiedente assume, fino alla frontiera della parte contraente richiesta, tutte le spese relative all’ammissione nonché al transito. Lo stesso dicasi per i casi di riammissione.
In un protocollo sull’applicazione del presente Accordo sono stabilite le altre regolamentazioni necessarie all’attuazione del presente Accordo in merito:
Le questioni che possono sorgere dall’interpretazione e dall’applicazione dell’Accordo nonché del Protocollo sono risolte di comune intesa tra le parti contraenti.
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti dall’applicazione di altri Accordi di diritto internazionale pubblico.
Parimenti il presente Accordo non tange l’Accordo del 6 novembre 19636tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell’altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri e l’Accordo del 6 novembre 19637tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sul trattamento dei cittadini di un terzo Stato nel Principato del Liechtenstein per quanto concerne la polizia degli stranieri e sulla collaborazione nell’ambito di quest’ultima.
Fatto a Berna, il 3 luglio 2000, in tre esemplari originali in lingua tedesca.
Per il Consiglio federale svizzero:
Ruth Metzler-Arnold
Per il Governo federale austriaco:
Ernst Strasser
Per il Principato del Liechtenstein:
Michael Ritter
Le parti contraenti hanno convenuto, in virtù dell’articolo 11 dell’Accordo tra il Governo federale austriaco, il Consiglio federale svizzero e il Principato del Liechtenstein sulla riammissione di persone (di seguito Accordo sulla riammissione), quanto segue:
Ad art. 1 1. La prova della cittadinanza può essere addotta mediante: – certificati di nazionalità; – passaporti di qualsiasi tipo (passaporti nazionali, passaporti collettivi, passaporti diplomatici, passaporti di servizio, documenti sostituenti il passaporto); – attestati personali e carte d’identità; – certificati d’identità provvisori; – libretto di famiglia con indicazione di un luogo d’origine in Svizzera; – libretti e attestati militari; – documenti rilasciati da autorità ufficiali, dai quali è possibile desumere la cittadinanza; – libretti e patenti di navigazione; – informazioni scritte di autorità con dichiarazioni inequivocabili. 2. Su presentazione delle prove valide di cui al paragrafo 1, la cittadinanza è riconosciuta in modo vincolante senza che siano necessarie verifiche ulteriori. È ammessa la presentazione di controprove. 3. La cittadinanza può essere resa verosimile segnatamente mediante: – copie dei mezzi di prova di cui al paragrafo 1; – licenze di condurre; – atti di nascita; – attestati di ditte; – copie dei documenti di cui sopra; – dichiarazioni di testimoni; – indicazioni fornite dall’interessato stesso; – la lingua dell’interessato. 4. Nei casi di verosimiglianza, la cittadinanza è considerata stabilita tra le parti contraenti, finché la parte contraente richiesta non l’ha confutata. 5. I documenti menzionati nei paragrafi 1 e 3 comprovano e rendono verosimile la cittadinanza anche se è scaduta la loro validità.
Ad art. 2 e 3 Oltre ai dati personali, la domanda tendente ad accertare la cittadinanza deve all’occorrenza contenere le indicazioni seguenti: – le informazioni necessarie all’accertamento della cittadinanza; – le indicazioni relative all’eventuale necessità di speciali misure di assistenza, di cura o di sostegno a causa di malattia o dell’età della persona da consegnare con il consenso di quest’ultima; – gli eventuali provvedimenti di protezione o di sicurezza necessari in singoli casi al momento della consegna.
Ad art. 4 cpv. 1 1. La richiesta di riammissione deve contenere le informazioni che comprovano o rendono verosimile la dimora sul territorio nazionale della parte contraente richiesta, nonché le informazioni sull’illegalità dell’entrata nel territorio nazionale della parte contraente richiedente e, per quanto possibile, le informazioni seguenti: – i dati personali della persona da consegnare (nome e cognome, cognomi precedenti, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo domicilio nel Paese d’origine); – i documenti personali (in particolare tipo, numero, luogo, data e autorità di rilascio, durata di validità); – il giorno, il luogo e il genere dell’entrata illegale; – le indicazioni relative all’eventuale necessità di speciali misure di assistenza, di cura o di sostegno a causa di malattia o dell’età della persona da consegnare con il consenso di quest’ultima; – gli eventuali provvedimenti di protezione o di sicurezza necessari in singoli casi al momento della consegna; – le conoscenze linguistiche della persona da consegnare; – l’ora e il luogo della consegna prevista. 2. La dimora sul territorio nazionale della parte contraente richiesta è comprovata mediante: – un visto valido o un altro titolo di dimora valido rilasciato dalla parte contraente richiesta; – un timbro d’entrata della parte contraente richiesta sul documento di viaggio; – altre annotazioni della parte contraente richiesta sui documenti di viaggio che forniscono indicazioni sulla dimora. Una prova addotta in questo modo è riconosciuta in modo vincolante dalle parti contraenti senza che siano necessarie verifiche ulteriori. È ammessa la presentazione di controprove. 3. La dimora sul territorio nazionale della parte contraente richiesta è resa verosimile in particolare mediante: – timbro di uscita di Stati terzi sui documenti di viaggio, grazie al quale è possibile presumere l’entrata sul territorio nazionale della parte contraente richiesta; – biglietti aerei, biglietti di trasporto ferroviario, attestazioni, fatture o altri giustificativi, che attestano la dimora sul territorio nazionale della parte contraente richiesta; – dichiarazioni di rappresentanti delle autorità, che possono attestare l’entrata attraverso il confine; – dichiarazioni di testimoni in relazione a un verbale redatto dalle autorità competenti; – visto o un altro titolo di dimora scaduto. 4. L’illegalità dell’entrata sul territorio nazionale della parte contraente richiedente è comprovata mediante i documenti per il passaggio del confine della persona nei quali manca il visto necessario o un altro titolo di dimora necessario per il territorio nazionale di questa parte contraente. Per rendere verosimile l’illegalità dell’entrata è sufficiente l’indicazione della parte contraente richiedente che, sulla scorta degli accertamenti di quest’ultima, la persona non è in possesso dei necessari documenti per il passaggio del confine o del visto o di un qualsiasi altro titolo di dimora.
Ad art. 7 1. La domanda di transito deve, per quanto possibile, contenere le informazioni seguenti: – i dati personali della persona da trasportare in transito (segnatamente nome e cognome, cognomi precedenti, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo domicilio nel Paese d’origine); – i documenti (in particolare tipo, numero, durata di validità); – la dichiarazione che le condizioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 dell’Accordo sulla riammissione sono soddisfatte e che non sono noti motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 dell’Accordo sulla riammissione; – le indicazioni relative a un’eventuale necessità di misure speciali di assistenza, di cura o di sostegno a causa di malattia o dell’età della persona da trasportare in transito con il consenso di quest’ultima; – gli eventuali altri provvedimenti di protezione o di sicurezza necessari in singoli casi; – la data, l’ora e il luogo del transito nonché l’ulteriore itinerario di transito; – se del caso dati relativi al personale di scorta. 2. La parte contraente richiesta informa immediatamente la parte contraente richiedente, confermando data, ora e luogo, in merito all’ammissione per il transito o al rifiuto dell’ammissione per il transito e ai motivi del rifiuto.
Ad art. 9 Le spese sono trasmesse al Ministero dell’Interno della parte contraente richiesta entro 60 giorni dalla ricezione della fattura.
Servizi competenti 1. I servizi competenti per l’annuncio di una consegna ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo sulla riammissione sono:
Riunioni di esperti Gli esperti delle parte contraenti si riuniscono all’occorrenza in particolare per valutare l’applicazione dell’Accordo e del presente Protocollo nonché eventuali modifiche. Tempi e luoghi di siffatti incontri sono convenuti di comune accordo.
Disposizioni finali 1. Il presente Protocollo entra in vigore contemporaneamente all’Accordo di riammissione. Esso può essere modificato in ogni momento di comune intesa. 2. In caso di risoluzione dell’Accordo sulla riammissione è contemporaneamente abrogato anche il presente Protocollo. Fatto a Berna, il 3 luglio 2000, in tre esemplari originali in lingua tedesca. Per il Consiglio federale svizzero: Ruth Metzler-Arnold Per il Governo federale austriaco: Ernst Strasser Per il Principato del Liechtenstein: Michael Ritter
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