0.142.111.642•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian sulla facilitazione del rilascio dei visti
0.142.111.642Bilateral International Treaty1 apr 2017
Concluso il 10 ottobre 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 2017
(Stato 1° aprile 2017)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian
in prosieguo denominate le «parti»;
desiderose di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian su una base di reciprocità;
riconoscendo che la facilitazione del rilascio dei visti non deve agevolare l’immigrazione irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;
tenendo conto dell’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 20041, entrato in vigore il 1° marzo 2008;
tenendo conto dell’Accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian, firmato il 29 novembre 2013, entrato in vigore il 1° settembre 2014, e della Dichiarazione comune relativa all’Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein allegata al predetto accordo,
hanno convenuto quanto segue:
Lo scopo del presente accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian per soggiorni previsti di massimo 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni.
Ai fini del presente accordo si intende per: (a) «cittadino della Repubblica dell’Azerbaigian», qualsiasi persona avente la cittadinanza della Repubblica dell’Azerbaigian in base alla legislazione azera vigente; (b) «cittadino della Confederazione Svizzera», qualsiasi persona avente la cittadinanza della Confederazione Svizzera in base alla legislazione svizzera vigente; (c) «visto»: l’autorizzazione rilasciata dalla Repubblica dell’Azerbaigian o dalla Svizzera necessaria per l’entrata a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non superi 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o nel territorio della Svizzera o di uno o più altri Stati membri di Schengen in un periodo di 180 giorni. Tutti i soggiorni effettuati in qualsiasi altro Stato membro di Schengen nell’arco del periodo di 180 giorni sono computati sulla durata del soggiorno dei cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian; (d) «persona che soggiorna legalmente»: – per la Repubblica dell’Azerbaigian, qualsiasi cittadino della Confederazione Svizzera che ha acquisito, a titolo temporaneo o permanente, un permesso di soggiorno per un periodo superiore a 90 giorni nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian conformemente alla legislazione svizzera, – per la Confederazione Svizzera, qualsiasi cittadino della Repubblica dell’Azerbaigian autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Confederazione Svizzera ai sensi della legislazione svizzera; (e) «Stato membro di Schengen»: ogni Stato che applica pienamente l’acquis di Schengen nei termini dell’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 2004.
In deroga alla prima frase, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per entrate multiple è limitata a tale periodo, in particolare quando: – per le persone di cui alla lettera a), il periodo di validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian, legalmente soggiornanti nella Confederazione Svizzera, o dei cittadini della Confederazione Svizzera che soggiornano legalmente nella Repubblica dell’Azerbaigian, – se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio della Confederazione per le persone di cui alla lettera b), la validità dello status di membro di una delegazione ufficiale, è inferiore a cinque anni. 2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian rilasciano visti per entrate multiple di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell’anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato nel rispetto della legislazione nazionale che disciplina l’entrata e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato: (a) studenti di scuole superiori, studenti universitari e post-universitari che viaggiano periodicamente per studio o per formazione, anche nel quadro di programmi di scambio; (b) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale; (c) partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate; (d) autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell’Azerbaigian e della Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati nella Confederazione Svizzera o nella Repubblica dell’Azerbaigian; (e) persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori; (f) persone che viaggiano per affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera; (g) persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera; (h) partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale; (i) liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente nella Repubblica dell’Azerbaigian o nella Confederazione Svizzera; (j) rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente nella Repubblica dell’Azerbaigian o nella Confederazione Svizzera per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio. 3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian rilasciano visti per entrate multiple, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per entrate multiple di validità annuale nel rispetto della legislazione nazionale che disciplina l’entrata e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato. 4. La durata totale del soggiorno nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian, della Confederazione Svizzera o di uno o più altri Stati membri di Schengen delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni. Tutti i soggiorni effettuati in qualsiasi altro Stato membro di Schengen nell’arco del periodo di 180 giorni sono computati sulla durata del soggiorno dei cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian.
Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4. 2. Sono esenti dagli emolumenti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone: (a) parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – di cittadini della Confederazione Svizzera che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian, di cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian legalmente soggiornanti nella Confederazione Svizzera, di cittadini della Confederazione Svizzera soggiornanti nel territorio della Confederazione Svizzera, e di cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian che risiedono nel territorio dell’Azerbaigian; (b) membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Confederazione Svizzera o alla Repubblica dell’Azerbaigian, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative; (c) studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari e post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche; (d) persone con disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari; (e) partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale; (f) partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo; (g) persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato; (h) rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio; (i) pensionati; (j) minori e figli a carico di età inferiore a 21 anni; (k) giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale. 3. Se la Confederazione Svizzera o la Repubblica dell’Azerbaigian coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato, che devono essere proporzionati alle spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. La Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Azerbaigian mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda di visto direttamente presso i rispettivi consolati.
Per la Confederazione Svizzera, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei visti e nel pieno rispetto della legislazione azera.
Per la Repubblica dell’Azerbaigian, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente alla legislazione svizzera. 4. In virtù della sua associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera introduce l’esenzione dagli emolumenti previsti al paragrafo 1 di questo articolo contemporaneamente all’introduzione da parte dell’Unione europea dell’esenzione dai corrispondenti emolumenti secondo l’Accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian del 29 novembre 2013.
I cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio azero o svizzero possono uscire dal territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari della Confederazione Svizzera o della Repubblica dell’Azerbaigian, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.
Qualora i cittadini della Confederazione Svizzera o della Repubblica dell’Azerbaigian non possano uscire dal territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera entro il termine stabilito nel visto per motivi di forza maggiore, il visto è prorogato senza spese conformemente alla rispettiva legislazione nazionale per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.
I rappresentanti della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian si incontrano ogni volta che lo ritengono necessario su richiesta di una delle parti per discutere dell’attuazione del presente accordo ed eventualmente proporre emendamenti, in particolare in seguito a modifiche dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian di facilitazione del rilascio dei visti del 29 novembre 2013.
Se necessario per l’applicazione del presente accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alla legislazione nazionale della Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni di accordi internazionali firmati dalle parti.
Fatto a Berna, il 10 ottobre 2016, in duplice esemplare nelle lingue tedesca, azera e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente accordo è utilizzato il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Didier Burkhalter | Per il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian: Elmar Mammadyarov |
|---|
RS 0.362.31 ↩
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