0.142.111.649•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato
0.142.111.649Bilateral International Treaty1 apr 2017
Concluso il 10 ottobre 2016
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 2017
(Stato 1° aprile 2017)
Le Alte Parti contraenti,
Il Consiglio federale svizzero,
in appresso denominato «la Svizzera»
e
il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian,
in appresso denominato «l’Azerbaigian»,
in appresso denominate «le Parti contraenti»,
decise a intensificare la cooperazione nel campo della migrazione irregolare;
animate dal desiderio di instaurare, con il presente Accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nel territorio della Svizzera o dell’Azerbaigian, e di agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione;
sottolineando che il presente Accordo non incide sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità della Svizzera e dell’Azerbaigian derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla Convenzione del 28 luglio 19512sullo statuto dei rifugiati e dal relativo protocollo del 31 gennaio 19673;
rilevando che sarà data la preferenza al ritorno volontario rispetto al rinvio coatto,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo si intende per: (a) «riammissione»: il trasferimento da parte dello Stato richiedente e l’ammissione da parte dello Stato richiesto, conformemente alle disposizioni del presente Accordo, di persone (cittadini dello Stato richiesto, cittadini di Paesi terzi o apolidi) che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nello Stato richiedente; (b) «cittadino dell’Azerbaigian»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza azera secondo il diritto azero; (c) «cittadino della Svizzera»: qualsiasi persona in possesso della cittadinanza svizzera secondo il diritto svizzero; (d) «cittadino di un Paese terzo»: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella dell’Azerbaigian o della Svizzera; (e) «apolide»: qualsiasi persona priva di cittadinanza; (f) «permesso di soggiorno»: certificato di qualunque tipo, rilasciato dall’Azerbaigian o dalla Svizzera, che autorizza una persona a soggiornare sul rispettivo territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei per restare nel territorio in questione in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno; (g) «visto»: autorizzazione o decisione emanata dall’Azerbaigian o dalla Svizzera necessaria per l’ingresso o per il transito sul proprio territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale; (h) «Stato richiedente»: lo Stato (Azerbaigian o Svizzera) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5, oppure domanda di transito ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo; (i) «Stato richiesto»: lo Stato (Azerbaigian o Svizzera) cui è rivolta una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 5, oppure una domanda di transito ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo; (j) «autorità competente»: qualsiasi autorità nazionale dell’Azerbaigian o della Svizzera incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente all’articolo 17 paragrafo 1 dello stesso; (k) «transito»: il passaggio di un cittadino di un Paese terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.
Il termine decorre dalla data della conferma di ricezione della domanda di riammissione.
La risposta a una domanda di riammissione può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, quale fax o messaggio di posta elettronica criptato. 3. Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto. 4. Una volta autorizzata la riammissione, l’interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.
Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro un termine di sei mesi dal trasferimento dell’interessato o di dodici mesi nel caso di cittadini di Paesi terzi o apolidi, che non sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo.
In tal caso si applicano le norme di procedura previste dal presente Accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato.
Il modulo comune per le domande di transito figura all’allegato 6 del presente Accordo.
La domanda di transito può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico (ad esempio fax, e-mail ecc.). 2. Lo Stato richiesto, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto allo Stato richiedente il proprio consenso al transito, indicando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa del proprio rifiuto del transito, motivando tale rifiuto.
La risposta a una domanda di transito può essere trasmessa tramite qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, quale fax o messaggio di posta elettronica criptato. 3. In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale. 4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo. 5. Il transito avviene entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta l’accettazione della domanda.
Tutti i costi di trasporto afferenti alla riammissione e al transito, ai sensi del presente Accordo, fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale, nonché tutti i costi di trasporto afferenti al ritorno della persona di cui all’articolo 10 del presente Accordo sono a carico dello Stato richiedente. È fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall’interessato o da terzi i costi connessi alla riammissione.
I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l’attuazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti. Il trattamento o l’elaborazione dei dati personali nel caso specifico sottostanno alla pertinente legislazione nazionale delle Parti contraenti. Si applicano inoltre i seguenti principi: (a) i dati personali devono essere trattati secondo il principio della buona fede e in modo conforme alla legge; (b) i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente Accordo, e successivamente non devono trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo non conforme con tali finalità; (c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e proporzionati rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare i dati personali comunicati possono riguardare unicamente: – le generalità della persona da trasferire (cognomi, nomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti), – il passaporto, la carta di identità o la patente di guida e altri documenti di legittimazione o di viaggio (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio), – gli scali e gli itinerari, – altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente Accordo; (d) i dati personali devono essere materialmente corretti e, se del caso, aggiornati; (e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati rilevati o successivamente trattati, e non oltre; (f) sia l’autorità che comunica i dati sia l’autorità che li riceve adottano tutti i provvedimenti opportuni per rettificare, cancellare o bloccare i dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti e materialmente corretti, oppure quando risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del blocco di tali dati; (g) su richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti. Ogni persona direttamente interessata che lo richieda è informata in merito a tutti i dati che concernono la sua persona e sull’uso previsto di tali dati; (h) dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica; (i) l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati. Proteggono in modo efficace i dati personali trasmessi dall’accesso non autorizzato, dalle modifiche abusive e dalla comunicazione non autorizzata. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo dei dati conservati è assicurato conformemente al diritto interno di ciascuna Parte contraente.
Le Parti contraenti possono, di comune Accordo, modificare il presente Accordo. Le eventuali modifiche sono adottate con protocolli separati che costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore secondo la procedura di cui all’articolo 18 paragrafo 1 del presente Accordo.
Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Fatto a Berna, il 10 ottobre 2016, in duplice esemplare nelle lingue tedesca, azera e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo è utilizzato il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Didier Burkhalter | Per il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian: Elmar Mammadyarov |
|---|
(Art. 2 par. 1 e 6 par. 1)
– Passaporti di qualsiasi tipo (ordinari, diplomatici, di servizio, speciali, di minori); – lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto; – carte d’identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie), ad eccezione dei documenti d’identità per marittimi.
(Art. 2 par. 1 e 6 par. 2)
– Documenti di cui all’allegato 1 scaduti da oltre sei mesi; – fotocopie di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente Accordo; – certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti chiaramente la cittadinanza; – patente di guida o relativa fotocopia; – certificato di nascita o relativa fotocopia; – tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia; – libretto e attestati militari; – registri navali e licenze di skipper e documenti d’identità per marittimi; – dichiarazioni documentate di testimoni; – dichiarazioni documentate rese dall’interessato e documenti attestanti la lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale; – qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato; – impronte digitali; – conferma dell’identità risultante da ricerche effettuate nei sistemi automatizzati d’informazione.
(Art. 3 par. 1 e 7 par. 1)
– Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto; – timbri di entrata/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell’interessato o altre prove dell’entrata o dell’uscita (ad esempio fotografie); – carte d’identità rilasciate agli apolidi che risiedono permanentemente nello Stato richiesto; – lasciapassare rilasciati agli apolidi che risiedono permanentemente nello Stato richiesto.
(Art. 3 par. 1 e 7 par. 2)
– Descrizione del luogo e delle circostanze in cui l’interessato è stato intercettato una volta entrato nel territorio dello Stato richiedente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo; – informazioni sull’identità e/o sul soggiorno dell’interessato fornite da un’organizzazione internazionale (ad esempio, UNHCR); – informazioni rese/confermate da familiari, compagni di viaggio ecc.; – documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo (ricevute d’albergo, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto, ricevute di carte di credito ecc.) da cui risulti chiaramente che l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; – biglietti nominativi e/o elenco dei passeggeri di viaggi aerei, ferroviari, marittimi o con pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato nel territorio dello Stato richiesto; – informazioni da cui risulti che l’interessato si è servito di una guida o di un’agenzia di viaggi; – dichiarazioni ufficiali documentate, rilasciate in particolare dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato; – dichiarazioni ufficiali documentate rilasciate dall’interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi; – qualsiasi altra dichiarazione documentata dell’interessato; – impronte digitali.
| [Stemma della Repubblica dell’Azerbaigian] |
|---|
| (Indicazione dell’autorità richiedente) | (Luogo e data) |
|---|
| Riferimento: | ||
|---|---|---|
| Destinatario: | ||
| (Indicazione dell’autorità richiesta) | ||
| ◻ Procedura accelerata (art. 4 par. 3) | ||
| ◻ Domanda di un interrogatorio (art. 6 par. 3) |
| 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): | Fotografia |
|---|---|
| 2. Cognome da nubile: |
Data e luogo di nascita:
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
Alias (nomi precedenti, atri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
Cittadinanza e lingua:
Stato civile:
◻ coniugato/a ◻ celibe/nubile ◻ divorziato/a ◻ vedovo/a
Per le persone coniugate: nome del coniuge
se del caso, nome e età dei figli
Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):
Cognome da nubile:
Data e luogo di nascita:
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi, o pseudonimi):
Cittadinanza e lingua:
Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome):
Data e luogo di nascita:
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
Cittadinanza e lingua:
(ad esempio eventuale riferimento a cure mediche speciali; denominazione latina di eventuali malattie contagiose ecc.):
(ad esempio persona sospettata di reati gravi, comportamento aggressivo):
| 1. | |||
|---|---|---|---|
| (passaporto n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 2. | |||
| (carta d’identità n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 3. | |||
| (patente di guida n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) | ||
| 4. | |||
| (altro documento ufficiale n.) | (data e luogo di rilascio) | ||
| (autorità di rilascio) | (data di scadenza) |
(Firma) (Timbro)
| [Stemma della Repubblica dell’Azerbaigian] |
|---|
| (Indicazione dell’autorità richiedente) | (Luogo e data) |
|---|
| Riferimento: | ||
|---|---|---|
| Destinatario: | ||
| (Indicazione dell’autorità richiesta) |
| 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): | Fotografia |
|---|---|
| 2. Cognome da nubile: |
Data e luogo di nascita:
Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):
Alias (nomi precedenti, atri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):
Cittadinanza e lingua:
Tipo di documento di viaggio e numero:
◻ aereo ◻ terrestre ◻ marittimo
Stato di destinazione finale:
Eventuali altri Stati di transito:
Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte:
L’ammissione è garantita in eventuali altri Stati di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 14 par. 2) ?
◻ si ◻ no
◻ si ◻ no
(Firma) (Timbro)
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