0.142.111.749•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Benin sull’entrata, la dimora e il ritorno di persone
0.142.111.749Bilateral International Treaty11 ago 2012
Concluso il 22 ottobre 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 agosto 2012
(Stato 11 agosto 2012)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Benin,
di seguito denominati «Parti contraenti»;
considerando gli ottimi rapporti d’amicizia e di cooperazione tra i due Stati;
desiderosi di promuovere un partenariato mutuamente vantaggioso per lo sviluppo di ambo gli Stati;
convinti che i flussi migratori contribuiscano all’avvicinamento dei popoli e che la gestione concertata di tali flussi sia un fattore di sviluppo economico, sociale e culturale per i Paesi interessati;
riconoscendo che la protezione efficace dei diritti dei migranti è uno degli elementi principali della gestione della migrazione, per cui è necessario vigilare sull’applicazione severa delle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani, in particolare dei migranti, e garantire che la gestione della migrazione illegale o irregolare non pregiudichi i diritti umani;
desiderosi di favorire la loro cooperazione nel quadro degli sforzi internazionali per la prevenzione della migrazione irregolare;
determinati ad adottare insieme le misure adeguate per lottare contro la migrazione irregolare e le attività criminali ad essa connesse;
riconoscendo che la lotta contro la migrazione irregolare e il ritorno delle persone non devono essere affrontati soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma devono basarsi anche sull’integrazione della migrazione nelle strategie di sviluppo;
mossi dalla volontà di applicare, nell’interesse comune e delle persone coinvolte, le norme sulla circolazione e la dimora delle persone tra i due Stati;
hanno convenuto quanto segue:
Il presente Accordo ha per oggetto l’entrata, la dimora e il ritorno di persone sul territorio delle Parti contraenti.
Nell’ambito del presente Accordo, i termini e le espressioni menzionati qui di seguito hanno il seguente significato: – «Parte contraente richiedente»: la Parte che presenta la domanda di riammissione di persone; – «Parte contraente richiesta»: la Parte contraente che riceve la domanda di riammissione di persone; – «Riammissione di persone»: il ritorno di persone sul territorio della Parte contraente richiesta che devono lasciare il territorio della Parte contraente richiedente; – «Aiuto al ritorno»: le misure previste dalla legislazione della Parte contraente richiedente tese a facilitare il ritorno e la reintegrazione dei cittadini della Parte contraente richiesta nel loro Paese d’origine.
Nei limiti delle disposizioni legali vigenti, ciascuna Parte contraente autorizza la dimora sul proprio territorio dei cittadini dell’altra Parte contraente nei casi seguenti: a) soggiorno temporaneo senza attività lucrativa agli scopi seguenti: 1. turismo, 2. visita, 3. formazione teorica e stage non rimunerato, 4. cure mediche e soggiorni di cura, 5. partecipazione a manifestazioni di carattere economico, scientifico, culturale, religioso o sportivo, 6. attività temporanea di corrispondente al servizio di media esteri; b) soggiorno in vista di esercitare un’attività lucrativa con lo scopo di sviluppare l’economia del Paese d’accoglienza e di rafforzare gli scambi in questo settore; c) soggiorno nel quadro di progetti di aiuto e di sviluppo svolti in nome della cooperazione economica, scientifica e tecnica, nonché nel quadro di interventi umanitari.
Nei limiti previsti dalla legislazione in vigore della Parte contraente richiedente, quest’ultima adotta tutte le misure tese a preservare l’onore, la dignità, l’integrità fisica e morale della persona interessata e a creare le premesse per il suo reinserimento socioeconomico.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si concertano, se necessario, sulle misure tese a preservare l’onore, la dignità, l’integrità fisica e morale delle persone interessate (segnatamente dei minori non accompagnati, delle persone malate, delle donne incinte, delle famiglie numerose) e a garantire l’esercizio dei lori diritti e obblighi.
Le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente, come anche le spese connesse con un eventuale ritorno.
In Svizzera, l’autorità competente per l’aiuto al ritorno è l’Ufficio federale della migrazione (UFM)2. L’attuazione è assicurata congiuntamente dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), dai Cantoni e dall’Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM).
Nel Benin, l’autorità competente per l’aiuto al ritorno è il Ministero degli Affari esteri. L’attuazione è assicurata dalla Direction des Relations avec les Béninois de l’Extérieur (DRBE), dall’Agence Nationale des Béninois de l’Extérieur (ANBE) e dall’Agence Béninoise pour le Développement des Migrations en Afrique (AB-MIDA).
Le misure summenzionate sono precisate nel paragrafo 2 dell’Allegato II del presente Accordo. 2. Le Parti contraenti s’impegnano, nei limiti delle rispettive possibilità e risorse, a prestarsi mutua assistenza nel definire e mettere in atto progetti d’aiuto strutturale tesi a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 dell’Allegato II del presente Accordo. 3. Le Parti contraenti convengono, nei limiti delle rispettive possibilità e risorse, di prestarsi mutua assistenza negli ambiti precisati nel paragrafo 3 dell’Allegato II del presente Accordo.
I mezzi di cui sopra sono stabiliti secondo le legislazioni delle Parti contraenti. Al momento di firmare il presente Accordo, le Parti contraenti si comunicano gli importi vigenti. Qualsiasi cambiamento successivo è comunicato senza indugio per via diplomatica.
Le informazioni sui dati personali dei cittadini delle Parti contraenti da riammettere riguardano esclusivamente: – la persona da riammettere ed eventualmente i membri della sua famiglia (cognomi, nomi, se del caso cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza); – la carta d’identità, il passaporto o gli altri documenti d’identità o di viaggio; – gli altri dati necessari all’identificazione della persona da riammettere, comprese le impronte digitali; – i luoghi di dimora e gli itinerari; – i permessi di soggiorno o i visti rilasciati all’estero.
I dati personali trasmessi in esecuzione del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni nazionali vigenti in ciascuna delle Parti contraenti e alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili in materia e vincolanti le due Parti contraenti.
A tale scopo: – la Parte contraente richiesta utilizza i dati comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo; – su richiesta, ciascuna Parte contraente informa l’altra in merito all’impiego dei dati personali comunicati; – i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati personali possono essere trasmessi ad altre autorità statali soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati; – la Parte contraente richiedente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere, nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. Ciò facendo, occorre tener conto dei divieti di trasmissione vigenti nel rispettivo diritto nazionale. Se i dati trasmessi risultano inesatti o se la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne avvertito senza indugio. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione di tali dati; – l’interessato che ne faccia richiesta è informato sui dati personali esistenti sul suo conto e sull’impiego previsto, alle condizioni definite dal diritto nazionale della Parte contraente consultata; – i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esiga lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’impiego di tali dati è assicurato conformemente al diritto nazionale di ciascuna delle Parti contraenti; – le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati dello stesso tipo nella legislazione della Parte contraente richiedente.
Un comitato di esperti incaricato del controllo dell’applicazione del presente Accordo, composto di rappresentanti delle due Parti contraenti, si riunisce ogni tre anni o su richiesta di una delle Parti contraenti.
Il Comitato di esperti è incaricato di: – osservare i flussi migratori tra i territori delle Parti contraenti; – controllare le misure di aiuto al ritorno; – valutare i risultati delle azioni menzionate nel presente Accordo; – formulare, all’attenzione delle autorità competenti di ciascuna Parte contraente, proposte utili per migliorarne gli effetti.
Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti in particolare: – dall’applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19513sullo statuto dei rifugiati, come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19674; – dall’applicazione delle disposizioni degli accordi firmati dalle Parti contraenti nell’ambito della tutela dei diritti umani, in particolare dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a New York il 16 dicembre 19665; – dall’applicazione delle Convenzioni di Vienna del 18 aprile 19616sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile 19637sulle relazioni consolari; – dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione.
Ogni controversia scaturita dall’interpretazione o dall’attuazione del presente accordo è risolta nel quadro del Comitato d’esperti o per via diplomatica.
In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Montreux, il 22 ottobre 2010, in due esemplari originali in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica del Benin: |
|---|---|
| Alard du Bois-Reymond | Jean-Marie Ehouzou |
(art. 6 e 7)
1. La cittadinanza della persona da riammettere è considerata accertata su presentazione di uno dei documenti seguenti in corso di validità:
Per la Repubblica del Benin: – passaporto, – carta d’identità.
Per la Confederazione svizzera: – passaporto, – carta d’identità.
2. La cittadinanza è considerata presunta in base a uno degli elementi seguenti: – documento di cui al paragrafo precedente la cui validità è scaduta; – documento rilasciato dalle autorità ufficiali della Parte contraente richiesta che attesti l’identità della persona interessata (patente di guida, libretto di navigazione, libretto militare o qualsiasi altro documento rilasciato dalle forze armate ecc.); – carta d’immatricolazione consolare o documento di stato civile; – libretto di famiglia recante un luogo d’attinenza in Svizzera (per la Parte svizzera); – qualsiasi altro documento rilasciato da un’autorità competente della Parte contraente richiesta; – fotocopia di uno dei documenti sopra elencati; – dichiarazioni della persona interessata debitamente raccolte dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente; – dichiarazioni di testimoni alle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente; – lingua parlata dalla persona interessata, in particolare in base a un esame linguistico condotto da un esperto; – indicazioni fornite dalla persona interessata; – risultati del confronto delle impronte digitali; – qualsiasi altro elemento riconosciuto dall’autorità competente della Parte contraente richiesta.
(art. 13)
1. Le misure di aiuto strutturale sono tese segnatamente a: – contribuire allo sviluppo delle competenze in materia di gestione della migrazione della Parte contraente in cui la persona interessata ritorna, offrendo per esempio corsi di formazione specifici negli ambiti ritenuti adeguati e degni d’interesse; – ridurre le disparità tra le persone rientrate nel Paese d’origine e le persone rimaste sul posto, consentendo anche a queste ultime di beneficiare di progetti di sostegno e di sviluppo delle infrastrutture locali; – partecipare allo sviluppo di relazioni di partenariato migratorio e incoraggiare il dialogo migratorio.
2. Le misure di aiuto individuale al ritorno consistono concretamente nel: – assumersi le spese di ritorno della persona iscritta nel programma di ritorno volontario e assistito cagionate dal suo trasporto verso il Paese d’origine; – fornire un aiuto finanziario al reinserimento; – concedere un sostegno personale, mirato e specifico allo sviluppo e alla realizzazione di un progetto individuale in vista di una reintegrazione professionale o sociale agevolata nel Paese d’origine; tale sostegno può comprendere segnatamente la consulenza, l’accompagnamento anche nel Paese d’origine, l’acquisto e il trasferimento di materiale o un finanziamento; – fornire in caso di necessità un aiuto al ritorno per motivi medici, anche nel Paese d’origine, il quale può comprendere segnatamente una scorta di farmaci, l’accompagnamento medico durante il ritorno o la conclusione di un trattamento medico in corso; – gestire la diffusione d’informazioni sul programma di ritorno volontario e assistito, e offrire un sostegno istituzionale qualora la gestione sia affidata a terzi (organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o altri partner).
3. Le misure di mutua assistenza interessano in particolare i seguenti ambiti: – il mutuo scambio d’informazioni tra autorità competenti in merito alla tratta di esseri umani, alle reti di traffico di esseri umani e agli individui che vi sono implicati, nonché al crimine organizzato legato alla migrazione; – l’assistenza tecnica in materia di lotta alla migrazione illegale; – l’organizzazione di corsi di formazione per il personale consolare e gli agenti dei servizi d’immigrazione, segnatamente nell’ambito specifico dell’individuazione di documenti falsi; – la cooperazione tesa a rafforzare i controlli alle frontiere; – la perizia tecnica tesa a garantire la sicurezza dei documenti nazionali di legittimazione; – il consolidamento delle rispettive capacità di combattere la migrazione illegale e il traffico di esseri umani.
4. Gli elementi elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere completati o adeguati tramite uno scambio di lettere tra le Parti contraenti.
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