0.142.111.762•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo Reale del Bhutan sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio
0.142.111.762Bilateral International Treaty7 nov 2014
Concluso l’8 ottobre 2014
Entrato in vigore il 7 novembre 2014
(Stato 7 novembre 2014)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo Reale del Bhutan
(detti in seguito «Parti contraenti»),
animati dal desiderio di agevolare la circolazione fra la Svizzera e il Regno del Bhutan (detti in seguito «Stati») dei titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio,
nell’intento di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 giorni dopo la firma da parte delle Parti contraenti.
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata senza indugio per via diplomatica all’altra Parte contraente. Entra in vigore il giorno della ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 30 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a Thimphu (Bhutan), l’8 ottobre 2014, in due esemplari nelle lingue tedesca, dzongkha e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Linus von Castelmur | Per il Governo Reale del Bhutan: Yeshey Dorji |
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