0.142.111.892•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio
0.142.111.892Bilateral International Treaty1 mag 2021
Concluso il 7 dicembre 2018
Entrato in vigore con scambio di note il 1° maggio 2021
(Stato 1° maggio 2021)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia
(in seguito «Parti contraenti»),
nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e la Bolivia (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio,
animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di salute pubblica.
Le controversie tra le Parti contraenti derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte mediante trattative dirette dalle Parti contraenti per via diplomatica.
Il presente Accordo può essere modificato previo mutuo consenso delle Parti contraenti, sempreché le modifiche non siano incompatibili con la realizzazione dell’intento e degli obiettivi dell’Accordo. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.
Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632sulle relazioni consolari.
Il presente Accordo è concluso per un periodo di 5 (cinque) anni e rinnovato automaticamente per dei periodi di uguale durata; l’Accordo entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo l’ultima notifica3scritta delle Parti contraenti relativa all’adempimento delle condizioni previste dalle rispettive legislazioni interne per la sua entrata in vigore.
Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione cessa di avere efficacia il giorno della ricezione di tale notifica.
Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo cessa di avere efficacia 60 (sessanta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
Fatto a La Paz, il 7 dicembre 2018, in due esemplari nelle lingue tedesca, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, è utilizzato il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Roger Denzer | Per il Governo dello Stato Plurinazionale della Bolivia: Diego Pary Rodriguez |
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